Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 46

DA1403
D.D. 9 luglio 2008, n. 1499
R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 24/08 per l'ingresso in alveo per il ripristino di un tratto di difesa spondale del Rio Scaglione e della tubazione irrigua in essa contenuta in comune di Meana di Susa (TO). Ditta: Consorzio Irriguo Castelpietra, Presidente Sig. Stefano Girard
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio Irriguo Castelpietra, nella persona del Presidente Sig. Stefano Girard, (omissis) ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica di stabilità dell’opera di difesa spondale del corso d’acqua in argomento, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena; il piano di appoggio della struttura di fondazione dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;
5. i massi utilizzati a ripristino della difesa spondale esistente dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall’alveo del corso d’acqua, ma provenire da cava di prestito; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,40 m3 e peso superiore a 8,0 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l’idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente;
6. durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;
7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 6 (sei) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
8. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l’opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;
9. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti esistenti e da realizzarsi (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta delle condotte in progetto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
10. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico dei corsi d’acqua interessati;
12. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D.lgs. 42/2004 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi
Codice