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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 46
DA1403
D.D. 9 luglio 2008, n. 1499
R.D.
n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 24/08 per l'ingresso in alveo
per il ripristino di un tratto di difesa spondale del Rio Scaglione e
della tubazione irrigua in essa contenuta in comune di Meana di Susa
(TO). Ditta: Consorzio Irriguo Castelpietra, Presidente Sig. Stefano
Girard
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di
autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio Irriguo Castelpietra,
nella persona del Presidente Sig. Stefano Girard, (omissis) ad eseguire
le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e
modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati
all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo
Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
1.
nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta
senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2.
le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate
dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a
regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei
danni eventualmente cagionati;
3. siano eseguiti accuratamente i
calcoli di verifica di stabilità dell’opera di difesa spondale del
corso d’acqua in argomento, nei riguardi sia delle spinte dei terreni
che delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di
piena; il piano di appoggio della struttura di fondazione dovrà essere
posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1 m rispetto alla quota
più depressa del fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
4.
il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere
usato per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove
necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello
proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere
asportato dall’alveo;
5. i massi utilizzati a ripristino della
difesa spondale esistente dovranno essere posizionati in modo da
offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere
prelevati dall’alveo del corso d’acqua, ma provenire da cava di
prestito; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non
geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,40 m3 e
peso superiore a 8,0 q.li; inoltre dovrà essere verificata
analiticamente l’idoneità della dimensione dei massi impiegati a non
essere mobilitati dalla corrente;
6. durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso d’acqua;
7.
la presente autorizzazione ha validità per mesi 6 (sei) dalla data di
ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno
essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine
sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere
eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa
di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche
avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale
concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso
in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere
luogo nei termini previsti;
8. il committente dell’opera dovrà
comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio
e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali
accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e
quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della
direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà
inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l’opera è
stata eseguita conformemente al progetto approvato;
9.
l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni
responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei
manufatti esistenti e da realizzarsi (caso di danneggiamento o crollo),
in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, in quanto
resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel
tempo la zona d’imposta delle condotte in progetto mediante la
realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa
autorizzazione di questo Settore;
10. il soggetto autorizzato
dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed
immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno
necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque,
sempre previa autorizzazione di questo Settore;
11. questo
Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto
autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla
revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni
delle attuali condizioni dei corsi d’acqua o che le opere stesse siano,
in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime
idraulico dei corsi d’acqua interessati;
12. l’autorizzazione è
accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da
rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale
del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed
i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da
parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse
derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
13.
il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà
ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in
materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui
al D.lgs. 42/2004 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo
idrogeologico-ecc).
Avverso la presente determinazione è ammesso
ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore
dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede
in Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi
Codice