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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 46

DA1409
D.D. 20 giugno 2008, n. 1301
Autorizzazione idraulica n. 42/08 per il rilascio della concessione per la realizzazione di n. 4 attraversamenti del corso d'acqua denominato rio dei Molini nel comune di Crevoladossola con linea elettrica a 400/230 V. Richiedente: Enel S.p.A.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
di autorizzare, ai soli fini idraulici, Enel S.p.A. ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all’osservanza delle seguenti condizioni:
le opere in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
durante la realizzazione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;
I lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data della concessione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo);
questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;
l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;
il soggetto autorizzato, per il rilascio della concessione, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla D.lgs. 42/04; alla L.R. 45/89; ecc.).
Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 11 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Direttore regionale
Giovanni Ercole
Codice