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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 46

DA1408
D.D. 12 giugno 2008, n. 1235
Autorizzazione idraulica - pratica n. 2107 - Associazione Nazionale Alpini - Sezione Valsesiana - lavori per la ristrutturazione ed esercizio di un piccolo impianto montano di teleferica ad uso privato per il trasporto di materiali in attraversamento aereo del Rio Res e del Rio Porcellaro nel Comune di Varallo Sesia, località Alpe Campo/Alpe del Pastore
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’Associazione Nazionale Alpini-Sezione Valsesiana ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:
l’opera potrà essere realizzata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione demaniale;
l’opera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 30/06/2009. È fatta salva l’eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
il Committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
ad avvenuta ultimazione, l’Associazione dovrà inviare al Settore OO.PP. di Vercelli la dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d’acqua;
l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni dei corsi d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d’acqua interessati;
l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;
il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge. Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione demaniale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 16 del Regolamento regionale n. 8/R del 29/07/2002.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto.
Il Dirigente responsabile
Roberto Crivelli
Codice