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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 46
DA1408
D.D. 12 giugno 2008, n. 1235
Autorizzazione
idraulica - pratica n. 2107 - Associazione Nazionale Alpini - Sezione
Valsesiana - lavori per la ristrutturazione ed esercizio di un piccolo
impianto montano di teleferica ad uso privato per il trasporto di
materiali in attraversamento aereo del Rio Res e del Rio Porcellaro nel
Comune di Varallo Sesia, località Alpe Campo/Alpe del Pastore
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di
autorizzare, ai soli fini idraulici, l’Associazione Nazionale
Alpini-Sezione Valsesiana ad eseguire le opere in oggetto nella
posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed
illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, di cui al
richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore,
subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:
l’opera potrà essere realizzata solo dopo il conseguimento del formale
atto di concessione demaniale;
l’opera
deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà
essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo
Settore;
i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di
decadenza, entro il 30/06/2009. È fatta salva l’eventuale concessione
di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché
le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
il Committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. di
Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico
Direttore dei Lavori, nonché la data d’inizio dei lavori, al fine di
consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a
quanto autorizzato;
ad avvenuta ultimazione, l’Associazione
dovrà inviare al Settore OO.PP. di Vercelli la dichiarazione del D.L.
attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto
approvato;
durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico dei corsi d’acqua;
l’Amministrazione
concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere
autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente
autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali
condizioni dei corsi d’acqua che lo rendessero necessario o che le
opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon
regime idraulico dei corsi d’acqua interessati;
l’autorizzazione
è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale
responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo
di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari da
ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato
dall’uso dell’autorizzazione stessa;
il soggetto autorizzato,
prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione
necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge. Il presente
provvedimento costituisce titolo per la concessione demaniale, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 11 del regolamento regionale emanato
con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R.
La presente
Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 16
del Regolamento regionale n. 8/R del 29/07/2002.
Avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle
acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino
(secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo
dello Stato entro 120 gg. dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto.
Il Dirigente responsabile
Roberto Crivelli
Codice