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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 46

DA1408
D.D. 12 giugno 2008, n. 1233
Autorizzazione idraulica in sanatoria - pratica n. 2086 - Comune di Rimasco - lavori di sistemazione idraulica del Torrente Egua a margine Bacino di Rimasco - perizia suppletiva e di variante
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
in relazione alle motivazioni di seguito enunciate:
dalla relazione tecnica sulle opere eseguite redatta dal Direttore dei Lavori si rileva che la sottofondazione è stata spinta alle profondità necessarie ad incontrare il substrato roccioso, che i massi utilizzati per la realizzazione della sottofondazione sono di volume superiore ad 1 m3, che lungo tutto il tratto oggetto di intervento la quota superiore della sottofondazione corrisponde con la quota del fondo alveo, non provocando di conseguenza restringimento delle sezioni di deflusso;
con nota prot. 83 del 21/01/2008 il Sindaco del Comune di Rimasco ha dichiarato la corrispondenza tra i lavori già eseguiti e quanto riportato nella documentazione progettuale trasmessa con nota prot. 1160 del 24/10/2007, ed il rispetto delle raccomandazioni riportate nella nota di questo Settore prot. 17010 del 28/11/2007.
di autorizzare in sanatoria, ai soli fini idraulici, le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:
il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;
le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
il Comune di Rimasco, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24 maggio 2007, dovrà presentare all’Amministrazione Provinciale Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 n. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e s.m.i., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art, 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;
l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;
il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 16 del Regolamento regionale n. 8/R del 29/07/2002.
Il Dirigente responsabile
Roberto Crivelli
Codice