Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1
Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 46
DA1408
D.D. 12 giugno 2008, n. 1233
Autorizzazione
idraulica in sanatoria - pratica n. 2086 - Comune di Rimasco - lavori
di sistemazione idraulica del Torrente Egua a margine Bacino di Rimasco
- perizia suppletiva e di variante
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
in relazione alle motivazioni di seguito enunciate:
dalla
relazione tecnica sulle opere eseguite redatta dal Direttore dei Lavori
si rileva che la sottofondazione è stata spinta alle profondità
necessarie ad incontrare il substrato roccioso, che i massi utilizzati
per la realizzazione della sottofondazione sono di volume superiore ad
1 m3, che lungo tutto il tratto oggetto di intervento la quota
superiore della sottofondazione corrisponde con la quota del fondo
alveo, non provocando di conseguenza restringimento delle sezioni di
deflusso;
con nota prot. 83 del 21/01/2008 il Sindaco del Comune
di Rimasco ha dichiarato la corrispondenza tra i lavori già eseguiti e
quanto riportato nella documentazione progettuale trasmessa con nota
prot. 1160 del 24/10/2007, ed il rispetto delle raccomandazioni
riportate nella nota di questo Settore prot. 17010 del 28/11/2007.
di
autorizzare in sanatoria, ai soli fini idraulici, le opere in oggetto,
nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed
illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, di cui al
richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore,
subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:
il
materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere
usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di
sponda, se necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre
quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere
asportato dall’alveo;
le sponde ed eventuali opere di difesa
interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente
ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico
responsabile dei danni eventualmente cagionati;
il Comune di
Rimasco, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24 maggio 2007,
dovrà presentare all’Amministrazione Provinciale Vercelli domanda di
autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta
di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006
n. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e s.m.i., art. 33 del
R.D. 08/10/1931 n. 1604, art, 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
l’autorizzazione
si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità
dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di
danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico
del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del
profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta
l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la
zona d’imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere
che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente
Autorità;
il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le
operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo
che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a
valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento
di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire
il regolare deflusso delle acque;
l’Amministrazione concedente si
riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche
di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso
intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua
che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito
giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua
interessato;
l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della
polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare
pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del
soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata
l’Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari da ogni ricorso o
pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso
dell’autorizzazione stessa;
il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione
necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.
La
presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale e
dell’art. 16 del Regolamento regionale n. 8/R del 29/07/2002.
Il Dirigente responsabile
Roberto Crivelli
Codice