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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 46
DA1408
D.D. 12 giugno 2008, n. 1232
Autorizzazione
Idraulica - Comune di Gattinara - lavori di manutenzione alvei e sponde
del reticolo idrografico nel territorio comunale, manutenzione del Rio
della Prera
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di
autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Gattinara ad eseguire
le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le
modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati
all’istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da
questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti
condizioni:
le opere dovranno essere realizzate come da progetto
e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva
autorizzazione da parte di questo Settore;
il materiale di
risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato
esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, se
necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello
proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere
asportato dall’alveo;
le sponde ed eventuali opere di difesa
interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente
ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico
responsabile dei danni eventualmente cagionati;
i lavori in
argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il
30/06/2009. È fatta salva l’eventuale concessione di proroga, che dovrà
comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali
non abbiano subito variazioni di rilievo;
il Committente
dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli, a mezzo di
lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori,
nonché la data d’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali
accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
ad
avvenuta ultimazione, il Comune di Gattinara dovrà inviare al Settore
OO.PP. di Vercelli la dichiarazione del D.L. attestante che le opere
sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso d’acqua;
il
Comune di Gattinara, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24
maggio 2007, dovrà presentare all’Amministrazione Provinciale Vercelli
domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o
incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R.
29/12/2006 n. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e s.m.i.,
art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art, 45 del D.P.R. 10/06/1955 n.
987);
l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di
ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del
manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile
regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali
variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo),
in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere
inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto, mediante la
realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa
autorizzazione della competente Autorità;
il soggetto
autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in
corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che
si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di
officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso
delle acque;
l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà
di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla
revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero
variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero
necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate
incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua
interessato;
l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi
della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare
pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del
soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata
l’Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari da ogni ricorso o
pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso
dell’autorizzazione stessa;
il soggetto autorizzato, prima
dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione
necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.
Il presente
provvedimento costituisce autorizzazione all’occupazione del sedime
demaniale per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della difesa
spondale lungo il Rio della Prera, in virtù dell’art. 23 lettera a) del
Regolamento Regionale n. 14/R.
La presente Determinazione sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 16 del Regolamento
regionale n. 8/R del 29/07/2002.
Avverso il presente provvedimento
è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al
Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le
rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato
entro 120 gg. dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto.
Il Dirigente responsabile
Roberto Crivelli
Codice