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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 46
DA1410
D.D. 30 maggio 2008, n. 1159
Autorizzazione
idraulica N (n515) per la realizzazione di opere di urbanizzazione del
P.E.C. di Via Verdi in fregio al Rio Fraschea catastalmente denominato
come Rio Barazzetta nel Comune di Sandigliano (BI). Richiedente: Ditta
Costruzioni Edili B&B di Bordogni&Bono
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di
autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini
idraulici, la Ditta Costruzioni Edili B.&B. sopra generalizzata
ad
eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le
caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali
allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da
questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti
condizioni:
le opere interferenti con l’alveo e/o con la
proprietà del demanio idrico potranno essere realizzate solo dopo il
conseguimento del formale atto di concessione che verrà rilasciato
sempre dallo scrivente Settore OO.PP. a seguito di specifica istanza
corredata dai singoli pareri e autorizzazioni necessari (autorizzazioni
di cui al D.lgs. n. 42/2004 – vincolo paesaggistico -, alla L.R. n.
45/1989 – vincolo idrogeologico -, permesso di costruire, ecc.), e
dalla documentazione di cui all’art. 3 del D.P.G.R. n. 14/R del
6/12/2004 e ss.mm.ii. Si precisa altresì che il rilascio della citata
concessione sarà subordinato al pagamento delle spese d’istruttoria,
del canone annuo anticipato e alla presentazione di una cauzione
infruttifera a favore della Regione Piemonte a garanzia degli
adempimenti previsti dal Disciplinare di Concessione;
l’opera
deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui
in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la
preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
il
materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere
usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di
sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi,
mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà
essere asportato dall’alveo;
le sponde ed eventuali opere di
difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere
accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto
autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso d’acqua;
i
lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro
il termine mesi diciotto dalla data di rilascio della presente, con la
condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza
interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza
maggiore. È’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga che dovrà
comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali
non abbiano subito variazioni di rilievo;
il Committente
dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP di Biella, a mezzo lettera
raccomandata, l’inizio dei lavori al fine di consentire eventuali
accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonché
il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta
ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante
che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
l’autorizzazione
si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità
dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di
danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del
corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazione del profilo di
fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo
del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona
d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che
saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
il
soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa
autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni
di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle
sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del
manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il
regolare deflusso delle acque;
l’Amministrazione concedente si
riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura
e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca
della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle
attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che
le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon
regime idraulico del corso d’acqua interessato;
l’autorizzazione
è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale
responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà
l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni
da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni
pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della
presente autorizzazione; Il presente provvedimento costituisce titolo
per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del
regolamento regionale n. 14/R/2004.
Avverso la presente
determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi
al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale
Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive
competenze.
Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi
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