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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 46
DA1410
D.D. 19 maggio 2008, n. 1070
Autorizzazione
idraulica N. (n519) - Pratica Rif. Vs. T.NO.A.N1.L.NOU.PIE_NORD VdA -
Prot. 2074-P del 31/01/2008. Diffusione Piano ADSL accordo tra Regione
Piemonte e Telecom Italia S.p.A. in Comune di Massazza attraversamento
sul ponte lungo la S.P. n. 230 Biella - Vercelli. Interferenza con il
Rio Ottina. Richiedente: Ditta Telecom Italia S.p.A. - Torino
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di
autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini
idraulici, la Ditta Telecom Italia S.p.A. di Torino sopra generalizzata
ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le
caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali
allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da
questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti
condizioni:
le opere interferenti con l’alveo e/o con la
proprietà del demanio idrico potranno essere realizzate solo dopo il
conseguimento del formale atto di concessione che verrà rilasciato
sempre dallo scrivente Settore OO.PP. a seguito di specifica istanza
corredata dai singoli pareri e autorizzazioni necessari (autorizzazioni
di cui al D.lgs. n.42/2004 -vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989
- vincolo idrogeologico -, permesso di costruire, ecc.), e dalla
documentazione di cui all’art. 3 del D.P.G.R. n.14/R del 6/12/2004.
Si
precisa altresì che il rilascio della citata concessione sarà
subordinato al pagamento delle spese d’istruttoria, del canone annuo
anticipato e alla presentazione di una cauzione infruttifera a favore
della Regione Piemonte a garanzia degli adempimenti previsti dal
Disciplinare di Concessione;
l’opera deve essere realizzata nel
rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna
variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione
da parte di questo Settore;
il materiale di risulta proveniente
dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura
di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità
dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione
di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;
le sponde
ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori
dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il
soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente
cagionati;
durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso d’acqua;
i
lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro
il termine di anni uno dalla data di rilascio della presente, con la
condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza
interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza
maggiore. È’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga che dovrà
comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali
non abbiano subito variazioni di rilievo;
il Committente
dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Biella, a mezzo
lettera raccomandata, l’inizio dei lavori al fine di consentire
eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto
previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad
avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L.
attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto
approvato;
l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione
di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità
del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al
variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di
eventuali variazione del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti
d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di
mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante
la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa
autorizzazione di questo Settore;
il soggetto titolare del
presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore,
dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed
immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno
necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
l’Amministrazione
concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere
autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di
procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso
intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua
che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito
giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua
interessato;
l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della
polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare
pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del
soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i
suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da
parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse
derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
Il
presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 11 del regolamento regionale n.
14/R/2004.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso
entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle
Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a
Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi
Codice