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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 46
DA1410
D.D. 9 maggio 2008, n. 1018
Autorizzazione
idraulica in sanatoria N(n511) per aver realizzato interventi di
miglioramento alpeggi nei Comuni di Mosso, Pettinengo, Vallanzengo,
Valle Mosso e Veglio (BI). Richiedente: Comunità Montana Valle di Mosso
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di
autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini
idraulici, la Comunità Montana Valle di Mosso sopra generalizzata a
mantenere solo in parte le opere in oggetto nella posizione e secondo
le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali
allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da
questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti
condizioni:
l’opera deve essere mantenuta nel rispetto delle
prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà
essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo
Settore;
le sponde ed eventuali opere di difesa interessate
dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a
regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei
danni eventualmente cagionati;
l’autorizzazione si intende
accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione
in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o
crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua,
anche in presenza di eventuali variazione del profilo di fondo
(abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del
soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona
d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che
saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
il
soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa
autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni
di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle
sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del
manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il
regolare deflusso delle acque;
l’Amministrazione concedente si
riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura
e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca
della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle
attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che
le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon
regime idraulico del corso d’acqua interessato;
l’autorizzazione
è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale
responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà
l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni
da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni
pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della
presente autorizzazione;
Il presente provvedimento costituisce
titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11
del regolamento regionale n. 14/R/2004.
Avverso la presente
determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi
al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale
Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive
competenze.
Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi
Codice