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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 46
Codice
DA1204
D.D 27 maggio 2008, n. 202
Lago
Maggiore. Comune di Cannobio. Parere ai fini della disciplina della
navigazione relativo alla posa di n. 2 boe di ormeggio di unità di
navigazione. richiedente: Bava Giuseppe e Figli s.n.c..
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di
esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole ai fini della
disciplina della navigazione, a decorrere dalla data del presente
provvedimento, alla posa di n. 2 boe di ormeggio di unità di
navigazione, sul Lago Maggiore, in comune di Cannobio, nelle acque
antistanti il foglio 52 mappale n. 582 richiesto dalla S.n.c. “Bava
Giuseppe e figli” così come meglio identificata in premessa.
L’impianto
dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate
nei disegni allegati all’istanza in questione, che vengono debitamente
vistati da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle
seguenti prescrizioni.
Le boe dovranno essere di colore bianco e
dovranno risultare conformi alle norme di cui al “Regolamento
disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” approvato
con D.P.G.R. 29.3.2002, n. 1/R. Vengono assegnate le sigle: C74, C75.
L’ancoraggio
della boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a
permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell’acqua
anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima
garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.
Il
Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre
variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi
alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor
comodità o maggiore spesa.
Il presente provvedimento, che si
intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi,
potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte
per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione
senza diritto di indennizzi.
Il titolare del presente parere è
direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle
persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne
l’Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si
ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.
Il
presente provvedimento viene rilasciato esclusivamente ai fini della
disciplina della navigazione e non costituisce titolo all’occupazione
dell’area demaniale di che trattasi. Il diretto interessato dovrà,
pertanto, richiedere la regolarizzazione amministrativa e fiscale
all’ente concedente, al quale spettano sia le valutazioni di merito che
di compatibilità con altre concessioni o occupazioni presenti
nell’area, in essere o in corso di perfezionamento.
Il presente
parere, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che
competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.
La
titolare del presente parere ha altresì l’obbligo a propria cura e
spese di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione l’opera in
argomento.
Avverso la presente determinazione è ammessa
proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni
dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo
le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso
Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di
avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto
del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.
La presente
determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del
D.P.G.R. n. 8/R – 2002.
Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti