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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 46
Codice
DA0824
D.D 29 luglio 2008, n. 285
D.P.R.
616/77 art. 82, comma 1 e 2 - Codice dei beni culturali e del paesaggio
(D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.) Parte III - Beni paesaggistici
- Autorizzazione e reiezione d'interventi nelle zone soggette a vincolo
paesaggistico.
Premesso che l’art. 82 del D.P.R. 616/77 delega
alle Regioni l’esercizio delle funzioni amministrative già esercitate
dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei
beni ambientali e paesaggistici, ed in particolare, al punto b) del
comma 2 del citato articolo, delega espressamente le funzioni
amministrative concernenti la concessione dei nulla-osta per la
realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle
località soggette a vincolo di tutela paesistico-ambientale;
considerato
che l’art. 159 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. recante “Procedimento di
autorizzazione in via transitoria” prevede l’obbligo di sottoporre alla
Regione i progetti delle opere da realizzare nelle aree sottoposte a
vincolo paesaggistico ai sensi del succitato decreto legislativo, così
come modificato dal D.lgs 157 del 2006 e dal D.lgs 63 del 2008;
constatato
che, con l’entrata in vigore della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51
“Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del
personale regionale” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte del 03.09.97, si dà piena attuazione ai principi stabiliti dal
D.Lgs. 29/93 in materia di pubblico impiego, ed in particolare a quello
fondamentale di separazione tra attività di indirizzo e controllo ed
attività di gestione, con la conseguente attribuzione alle competenti
strutture regionali del potere di emanare i provvedimenti relativi;
tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
visto l’art. 82, commi 1 e 2, del D.P.R. 616/77;
visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004 e
s.m.i. ) - Parte III;
vista la Circolare n. 125 del 13.06.2008 a firma del Segretario
Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
visto l’art. 23 della L.R. 51/97;
in
conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del
presente provvedimento dalla Giunta Regionale - Ufficio di Presidenza
del Consiglio Regionale - con provvedimento deliberativo della Giunta
Regionale n. 2/22503 del 22.9.97;
vista l’istruttoria condotta dal
competente Settore Regionale in merito alle istanze indicate
nell’allegato elenco A e le conseguenti relazioni favorevoli alla
concessione delle autorizzazioni (relazioni che si intendono recepite
integralmente nella presente determinazione);
vista l’istruttoria
condotta dal competente Settore Regionale in merito alle istanze
indicate nell’allegato elenco B e le conseguenti relazioni favorevoli
alla concessione delle autorizzazioni, con l’indicazione di modalità,
vincoli e condizioni sotto la cui osservanza l’autorizzazione è
concessa (relazioni che si intendono recepite integralmente nella
presente determinazione);
vista l’istruttoria condotta dal
competente Settore Regionale in merito alle istanze indicate
nell’allegato elenco C e le conseguenti relazioni negative alla
concessione delle autorizzazioni (relazioni che si intendono recepite
integralmente nella presente determinazione);
determina
di
autorizzare, ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.,
l’esecuzione delle opere indicate nell’elenco A allegato che, insieme
alle relazioni tecniche precitate, costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
di autorizzare, ai
sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 42/2004, l’esecuzione delle opere
indicate nell’elenco B allegato - secondo le prescrizioni indicate
nelle relazioni tecniche precitate che, insieme ad esso costituisce
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di
non autorizzare, ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 42/2004,
l’esecuzione delle opere indicate nell’elenco C allegato che, insieme
alle relazioni tecniche precitate, costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.
Avverso la presente
determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti
il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio
entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena
conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.71, n. 1034;
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24.11.71, n. 1199.
La
presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del
D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Direttore regionale
Mariella Olivier