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Bollettino Ufficiale n. 46 del 13 / 11 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2008, n. 36–10017

Disciplina della riproduzione animale. Modifica delle istruzioni per l'applicazione in Piemonte del D.M. n. 403 del 19 luglio 2000 "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge n. 30 del 15 gennaio 1991 concernente la disciplina della riproduzione animale", approvate con D.G.R. n. 16–11162 del 01/12/2003.

A relazione dell'Assessore Taricco:

Vista la legge 15 gennaio 1991 n. 30 recante "disciplina della riproduzione animale";

vista la legge 3 agosto 1999 n. 280: modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994;

visto il Decreto Interministeriale 19 luglio 2000 n. 403 recante approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale, il quale, fra l'altro, prevede specifici adempimenti per le Regioni per quanto si riferisce:

  1. al rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle stazioni di monta pubblica, degli impianti adibiti alla produzione e distribuzione del materiale seminale per l'inseminazione artificiale, dei gruppi di raccolta e dei centri di produzione di embrioni;
  2. alla pratica dell'inseminazione artificiale;
  3. ai controlli ed alla vigilanza sull'esistenza ed il mantenimento dei requisiti e degli obblighi inerenti le strutture e gli operatori della riproduzione animale;
  4. alla modulistica ed al flusso delle informazioni;

vista la legge regionale 8 luglio 1999 n. 17 relativa a riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca, che all'art. 2 comma 1. lettera o) trasferisce alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti attività relative ai servizi di supporto per l'incremento ippico, ivi compresa l'applicazione delle norme sulla riproduzione nel settore equino;

vista la D.C.R. n. 128–2008 del 29/05/2007 che istituisce le nuove strutture dirigenziali, con decorrenza dal 01/10/2007 secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 44–6908 del 17/09/2007;

visto il Regolamento Regionale 13/R del 1 agosto 2008 approvato con Decreto della Presidente della Giunta Regionale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con il quale vengono modificati i termini dei procedimenti amministrativi nell'ambito della riproduzione animale;

sentita la necessità da parte dell'UVAC Piemonte (Ufficio Veterinario per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari) di armonizzare le norme in materia di import/export del bestiame e del materiale genetico;

considerata la necessità di sostituire le istruzioni per l'applicazione in Piemonte del D.M. n. 403 del 19 luglio 2000 approvate con D.G.R. n. 16–11162 del 01/12/2003;

acquisito il parere dell'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

  1. di modificare per le ragioni indicate in premessa le istruzioni per l'applicazione in Piemonte del Decreto Interministeriale 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente la disciplina della riproduzione animale";
  2. di sostituire le istruzioni in materia di riproduzione animale approvate per il Piemonte con la DGR 16–11162 del 01/12/2003, con quelle in allegato alle presente deliberazione per farne parte integrante;
  3. di incaricare l'Assessorato Agricoltura, di concerto con l'Assessorato Tutela della Salute e Sanità, di emanare le opportune disposizioni che si rendessero necessarie per la corretta applicazione della normativa relativa alla riproduzione animale, o per il recepimento e la diffusione di ogni eventuale successiva disposizione o circolare interpretativa emanata dalle competenti autorità nazionali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

LEGGE 15 GENNAIO 1991, N. 30

DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE E RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE EMANATO CON D.M. 19 LUGLIO 2000, N. 403

PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE IN PIEMONTE

Le presenti disposizioni amministrative disciplinano la pratica della riproduzione animale nell'ambito del territorio della Regione Piemonte.

La Legge 15 gennaio 1991, n. 30, relativa alla "disciplina della riproduzione animale", e successive modifiche ed integrazioni disposte con la Legge 3 agosto 1999 n. 280, il regolamento di attuazione emanato con D.M. 19 luglio 2000, n. 403, ed il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 12 febbraio 2001 pubblicato nella GU del 19/03/2001, nº 65, stabiliscono i criteri generali e gli aspetti organizzativi cui devono fare riferimento le attività relative alla riproduzione animale per le specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina ed equina.

In particolare sono affidati alle Regioni compiti specifici in materia di rilascio, revoca e sospensione delle autorizzazioni a gestire:

  1. Stazioni di monta naturale pubblica e/o privata
  2. Centri di produzione di materiale seminale fresco, refrigerato e congelato
  3. Stazioni di inseminazione artificiale pubblica per gli equini
  4. Centri di produzione embrioni
  5. Gruppi di raccolta embrioni
  6. Recapiti

Sono inoltre di competenza delle Regioni ai sensi del D.M. 403/00.

  1. La gestione degli elenchi dei veterinari e degli operatori (compresi gli agronomi e gli zoonomi) che esercitano la fecondazione artificiale ed il trapianto embrionale

L'elaborazione e la distribuzione della modulistica relativa alla materia

La raccolta e l'elaborazione dei dati conseguenti.

Si ritiene pertanto opportuno fornire le seguenti indicazioni operative al fine di consentire la continuità dello svolgimento delle attività relative alla riproduzione animale, in applicazione della Legge regionale 10 luglio 1999, n. 17, con l' assegnazione di specifiche competenze alle Province.

1. REQUISITI DEI RIPRODUTTORI MASCHI

1.1 Requisiti generali

I riproduttori maschi della specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina e equina, per essere adibiti alla riproduzione, devono risultare iscritti al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico o al registro dei suini riproduttori ibridi e soddisfare le condizioni indicate agli artt.1, 4, 5 e 18 del D.M. n. 403/00, rispettivamente per la monta naturale privata, pubblica e per la produzione di materiale seminale da utilizzare in inseminazione artificiale. I riproduttori maschi della specie cunicola, limitatamente per la produzione di materiale seminale, devono risultare iscritti al libro genealogico ovvero ad un marchio registrato di conigli riproduttori ibridi.

I Riproduttori maschi devono essere identificati secondo la normativa vigente: per bovini ovini caprini e suini secondo le norme del DPR 317/96 e del DPR 437/2000 e s.m.i. Per la specie equina valgono le disposizioni del D.P.R.12/02/1994 n. 243 e s.m.i..

1.2 Riproduttori bufalini non iscritti al libro genealogico

L'allevatore che intende impiegare per la riproduzione tori bufalini, per i quali non sono stati istituiti il libro genealogico o il registro anagrafico, avvalendosi della deroga di cui all'art.5, comma 2, lett. a), della Legge n. 30/91, esclusivamente per la fecondazione in monta naturale delle fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio, deve dare comunicazione preventiva all'Assessorato Agricoltura della Regione, Direzione Agricoltura per ogni soggetto maschio impiegato, utilizzando lo specifico modello.

La Regione può vietare l'impiego dei tori bufalini segnalati, qualora a seguito di controllo non siano accertate le condizioni indicate.

I soggetti devono essere identificati secondo le norme del DPR 317/96 e del DPR 437/2000 e s.m.i..

1.3 Riproduttori equini di interesse locale

L' allevatore o il gestore di una stazione di monta che intende impiegare per la monta naturale cavalli o asini stalloni per i quali non sono stati istituiti il libro genealogico o il registro anagrafico, avvalendosi della deroga di cui all'art.5, comma 2, lett. b), della Legge n. 30/91 e dell'art 5 del D.M. n. 403/00, deve presentare, all'Assessorato Agricoltura della Provincia competente, domanda utilizzando l'apposito modello predisposto.

Le Province, avvalendosi della collaborazione delle Associazioni Provinciali Allevatori, ne autorizzano l'impiego qualora a seguito di controllo siano accertate le condizioni dichiarate, ed inviano l' elenco dei soggetti autorizzati alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Direzione Sanità .

I soggetti devono essere identificati secondo la normativa vigente in tema di identificazione degli equidi di cui al D.P.R. 12/02/1994 N. 243 e s.m.i..

1.4 Sanzioni

Alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, e agli artt. 4, lettere b) e d), e 40 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9, commi 1, 2, 2–bis e 2–quater della stessa Legge, integrata dall'art. 5, comma 2, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

2. STAZIONI DI MONTA

2.1 Stazioni di monta naturale privata

Per la specie equina la monta naturale privata è regolata dalle stesse norme che disciplinano la monta naturale pubblica.

2.2 Stazioni di monta naturale pubblica

L'attività è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del D.M. n. 403/00 ed è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla Regione.

La domanda di autorizzazione per la gestione di una stazione di monta naturale pubblica deve essere presentata in carta legale:

– in originale, all'Assessorato Agricoltura della Provincia competente per territorio utilizzando l'apposito modello;

– in copia al Servizio Veterinario dell'Azienda regionale ASL competente per territorio al quale deve essere richiesto il nulla osta igienico sanitario. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al possesso dei requisiti previsti per le stazioni di monta all'art. 3 del D.M. 403/2000 .

L'Assessorato Agricoltura della Provincia provvede ad effettuare l'istruttoria entro 60 giorni dalla presentazione completa della documentazione richiesta, ivi compresa la certificazione dell'autorità sanitaria competente, ed a trasmetterla alla Regione Piemonte, Assessorato Tutela della Salute e Sanità, Direzione Sanità, ed all'Assessorato Agricoltura, Direzione Agricoltura .

La Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, provvede attraverso i necessari atti amministrativi a rilasciare entro 15 giorni il provvedimento o il diniego dell'autorizzazione.

L'autorizzazione ha durata quinquennale, non è cedibile, è rinnovabile con le stesse modalità del rilascio, e deve essere provvista del numero di codice, previsto dalla circolare Ministeriale n. 22 del 21 dicembre 1994, univoco sul territorio nazionale.

La Regione può revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 6 del D.M. n. 403/00, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

I Certificati di Intervento Fecondativo, da utilizzare anche per la certificazione di avvenuto accoppiamento, devono essere richiesti all'Assessorato Agricoltura della Provincia, tassativamente prima dell'inizio della stagione di monta e devono essere restituiti, compilati in ogni parte, entro e non oltre il 30 novembre del medesimo anno.

Copia deve essere trasmessa all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione.

2.3 Stazioni di monta naturale pubblica equina.

Oltre a quanto già previsto al punto precedente, le stazioni di monta naturale pubblica equina possono essere autorizzate su domanda ad effettuare il prelievo del materiale seminale dagli stalloni e la sua successiva utilizzazione fresco tal quale sulle fattrici presenti nella stazione in luogo della monta naturale.

In tal caso il richiedente, nella domanda, dovrà indicare anche: nome, cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale e indirizzo del veterinario che garantisce l'operatività del prelievo e dell'utilizzazione del materiale seminale.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sussistenza di ulteriori requisiti, attestati da apposita certificazione rilasciata dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale di competenza, e precisamente:

a) che la stazione disponga di locali ed attrezzature appositi adeguati al prelievo ed alla preparazione del materiale seminale fresco;

b) che siano rispettate le prescrizioni emanate dalle competenti AA.SS.LL in materia di profilassi e di polizia sanitaria;

c) che l'operatività del prelievo e dell'utilizzo del seme fresco sia garantita da un veterinario;

d) che la stazione disponga di personale idoneo alle specifiche mansioni.

Non devono essere detenute nei locali della stazione delle attrezzature atte alla refrigerazione, al congelamento e al trattamento del seme.

Per l'inseminazione artificiale con seme fresco deve essere compilato il Certificato di Intervento Fecondativo che deve essere firmato dal veterinario responsabile, regolarmente iscritto nell'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale a cui sia stato assegnato il codice univoco nazionale.

I Certificati di Intervento Fecondativo devono essere restituiti, compilati in ogni parte, entro e non oltre il 30 novembre del medesimo anno.

Copia deve essere trasmessa all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione.

Qualora non vengano restituiti non sarà possibile consegnare altri certificati nell'anno successivo e verrà sospesa l'operatività della stazione. La copia dei CIF compilati dovrà essere conservata presso la stazione per almeno tre anni.

La certificazione e la successiva registrazione degli interventi fecondativi su fattrici equine deve essere effettuata secondo le disposizioni degli artt. 33 e 35 del D.M. 403/00.

Ogni anno entro il 31 dicembre deve essere inviato alla Regione l'elenco degli stalloni che operano nelle stazione e le relative tariffe di monta.

2.4 Sanzioni

Alla violazione delle disposizioni di cui agli art. 2, 6, 33 e 35 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9–bis, comma 1, lettera a) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 6, comma 1, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

3. INSEMINAZIONE ARTIFICIALE

3.1 Stazioni di inseminazione artificiale equina

L'attività è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 7, 8, 9, 21 33 e 35 del D.M. 403/00 ed è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla Regione.

La domanda di autorizzazione per la gestione di una stazione di inseminazione artificiale equina deve essere presentata in carta legale:

– in originale, all'Assessorato Agricoltura della Provincia competente per territorio utilizzando l'apposito modello;

– in copia al Servizio Veterinario dell'Azienda regionale ASL competente per territorio al quale deve essere richiesto il nulla osta igienico sanitario attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del D.M. 403/2000.

L'Assessorato Agricoltura della Provincia provvede ad effettuare l'istruttoria entro 60 giorni dalla presentazione completa della documentazione richiesta, ivi compresa la certificazione dell'autorità sanitaria competente, ed a trasmetterla alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Direzione Agricoltura ed all'Assessorato Tutela della Salute e Sanità, Direzione Sanità.

La Regione Piemonte, Direzione Agricoltura provvede attraverso i necessari atti amministrativi a rilasciare entro 15 giorni il provvedimento o il diniego dell'autorizzazione, attribuendo alla stazione di inseminazione artificiale un codice univoco a livello nazionale.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile. La Regione può revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 9 del D.M. n. 403/00, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

Le stazioni di inseminazione artificiale equina possono utilizzare esclusivamente materiale seminale refrigerato e congelato prodotto dai Centri di produzione autorizzati. L'elenco dei centri e dei recapiti collegati deve essere presentato al momento della presentazione della domanda di autorizzazione e ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata alla Regione.

è possibile rilasciare al medesimo richiedente l'autorizzazione a gestire una stazione di inseminazione artificiale con materiale seminale refrigerato o congelato ed una stazione di monta naturale, purché il locale adibito all'inseminazione artificiale sia nettamente separato da quello della monta naturale.

Le tariffe di inseminazione artificiale per ciascun riproduttore impiegato nella stazione devono essere rese pubbliche e comunicate entro il 31 dicembre, alla Regione. Tutte le variazioni devono essere tempestivamente comunicate alla Regione.

I Certificati di Intervento Fecondativo per la stazione di inseminazione artificiale devono essere richiesti all'Assessorato Agricoltura della Provincia, tramite apposito modello, tassativamente prima dell'inizio della stagione di monta e devono essere restituiti, compilati in ogni parte, entro e non oltre il 30 novembre del medesimo anno.

Qualora non vengano restituiti non sarà possibile consegnare altri certificati nell'anno successivo e verrà sospesa l'operatività della stazione. La copia dei moduli compilati dovrà essere conservata presso la stazione per almeno tre anni.

Copia deve essere trasmessa all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione.–

Per l'inseminazione artificiale il CIF deve essere firmato dal veterinario che garantisce l'operatività della stazione di inseminazione artificiale, regolarmente iscritto nel relativo elenco regionale e a cui sia stato assegnato il codice univoco nazionale.

3.2 Sanzioni

Alla violazione delle disposizioni di cui agli art.7, 9, 33 e 35 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9–bis, comma 1, lettera a) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 6, comma 1, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

Le stazioni di inseminazione artificiale equina non possono distribuire seme ad operatori per l'utilizzo al di fuori della stazione.

E' quindi possibile utilizzare le dosi di materiale seminale solo per le fattrici presenti in stazione.

In caso di violazione saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 9–bis, comma 1, lettera a) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 6, comma 1, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

3.3 Centri di produzione dello sperma

L'attività è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 34, 35, 37, 39, 40 del D.M. 403/00.

La domanda di autorizzazione per la gestione di un centro di produzione dello sperma, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata in carta legale alla Regione Piemonte:

– in originale all'Assessorato Agricoltura della Regione, Direzione Agricoltura, utilizzando l'apposito modello predisposto dalla stessa Direzione;

– in copia all'Assessorato Tutela della Salute e Sanità, Direzione Sanità, ed al Servizio Veterinario dell'Azienda regionale ASL competente per territorio.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti previsti all'art. 12 del D.M. 403/2000.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda la Direzione Sanità eseguirà, direttamente o demandando ai Servizi Veterinari delle Aziende regionali ASL competenti per territorio, gli accertamenti per verificare le condizioni igienico–sanitarie e strutturali degli impianti, comunicando l'esito degli stessi alla Direzione Agricoltura, la quale, effettuata la necessaria istruttoria provvederà entro i successivi 30 giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile con le stesse modalità del rilascio.

L'autorizzazione viene revocata nei casi in cui:

a) il centro si rende inadempiente agli obblighi previsti all' art. 13 del D.M. n. 403/00;

b) vengono meno una o più delle condizioni prescritte per il relativo rilascio.

I Centri di produzione di materiale seminale possono distribuire il materiale seminale congelato esclusivamente ai recapiti autorizzati.

Il materiale seminale può essere distribuito alle aziende agricole, ai medici veterinari e agli operatori pratici di inseminazione artificiale regolarmente iscritti nell'elenco regionale purché il centro di produzione sia dotato di recapito.

Il materiale seminale fresco e refrigerato può essere distribuito direttamente alle aziende agricole, ai medici veterinari e agli operatori pratici di inseminazione artificiale regolarmente iscritti nell'elenco regionale.

Qualora i centri di produzione di materiale seminale equino vogliano provvedere anche all'inseminazione delle fattrici con materiale seminale fresco ivi prodotto devono fare specifica richiesta di autorizzazione a gestire una stazione di monta naturale pubblica equina abilitata all'inseminazione con seme fresco. I locali del centro di produzione adibiti al prelievo del seme ed alla successiva preparazione e conservazione devono essere nettamente separati da quelli della stazione di inseminazione artificiale con seme fresco. Quest'ultima a sua volta deve possedere tutti i requisiti previsti per tale tipo di struttura.

Le tariffe del materiale seminale di ciascun riproduttore devono essere rese pubbliche e comunicate tempestivamente alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, unitamente alle variazioni delle condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione.

3.4 Sanzioni

Alla violazione delle disposizioni di cui agli art. 11, 13, 35 e 37 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9–bis, comma 1, lettera a) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 6, comma 1, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

Alla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, lettere b) e d), 18 e 40 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9, comma 1, 2, 2–bis e 2–quater della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 5, comma 2, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

3.5 Recapiti

I recapiti provvedono alla conservazione ed alla distribuzione di materiale seminale e/o di embrioni congelati,

L'attività è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 10, 14, 15, 16, 34, 35 e 39 del D.M. 403/00.

La domanda di autorizzazione per la gestione di un recapito di materiale seminale e di embrioni, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata in carta legale alla Regione Piemonte:

– in originale all'Assessorato Agricoltura della Regione, Direzione Agricoltura, utilizzando l'apposito modello predisposto dalla stessa Direzione;

– in copia all'Assessorato Tutela della Salute e Sanità, Direzione Sanità, ed al Servizio Veterinario dell'Azienda regionale ASL competente per territorio.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti previsti all'art. 15 del D.M. 403/2000.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda la Direzione Sanità eseguirà, direttamente o demandando i Servizi Veterinari delle Aziende regionali ASL competenti per territorio, gli accertamenti per verificare le condizioni igienico–sanitarie degli impianti, comunicando l'esito degli stessi alla Direzione Agricoltura, la quale, effettuata la necessaria istruttoria provvederà, entro i successivi 30 giorni, al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile con le stesse modalità del rilascio.

L'autorizzazione viene revocata nei casi in cui:

a) il recapito si rende inadempiente agli obblighi previsti all'art.16 del D.M. n. 403/00;

b) vengono meno una o più delle condizioni prescritte per il relativo rilascio.

I recapiti di materiale seminale equino devono osservare gli obblighi previsti dall'art. 16 del D.M. n. 403/00.

3.6 Sanzioni

Alla violazione delle disposizioni di cui agli art.14, 16, 35 e 37 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9–bis, comma 1, lettera a) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 6, comma 1, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

3.7 Inseminazione artificiale in ambito aziendale: suini e conigli

Per la specie suina l'attività è regolata dalle disposizioni dall'art.17 e dagli artt. 33 e 35 del D.M. 403/00. Per quanto riguarda i conigli, visto il ricorso sempre maggiore alla pratica di inseminazione artificiale delle fattrici con seme prelevato in ambito aziendale, si ritiene che le norme minime di cui al citato art. 17 del D.M. 403/00 siano applicabili anche a questa specie per la regolamentazione di tale pratica.

L'attività non è soggetta ad autorizzazione.

Le aziende che intendono provvedere all'inseminazione artificiale delle fattrici (scrofe e coniglie) con prelievo del seme in ambito aziendale debbono darne comunicazione preventiva alla Regione Piemonte:

– in originale all'Assessorato Agricoltura della Regione, Direzione Agricoltura, utilizzando l'apposito modello che sarà predisposto dalla stessa Direzione ;

– in copia all'Assessorato Tutela della Salute e Sanità, Direzione Sanità, ed al Servizio Veterinario dell'Azienda regionale ASL competente per territorio, il quale dovrà verificare la sussistenza delle condizioni previste all'art. 17, comma 2, del D.M. 403/2000, provvedendo ad effettuare un sopralluogo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso venga constatata la mancanza di tali condizioni il Servizio Veterinario provvederà a comunicarlo all'Assessorato Agricoltura della Regione, Direzione Agricoltura.

In riferimento all'art. 17 comma 2), lettera d) del D.M. 403/2000, si precisa che per personale idoneo devono intendersi un Veterinario o un Operatore pratico in possesso dei requisiti previsti all'art. 21 del Decreto Ministeriale stesso.

Qualora intervengano modifiche relative alle strutture, all'ubicazione, al medico veterinario responsabile o all'assetto organizzativo, l'azienda deve provvedere tempestivamente a dare nuova comunicazione alla Regione, come pure in caso di cessazione dell'utilizzo di tale pratica.

3.8 Sanzioni

Alla violazione delle disposizioni di cui agli art.18, 33 e 35 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9–bis, comma 1, lettera b) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 6, comma 1, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

3.9 Raccolta in azienda di seme di riproduttori razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione

L'attività è regolata dalle disposizioni dell'art. 20 del D.M. 403/00 ed è soggetta ad autorizzazione.

I centri di produzione che intendono raccogliere materiale seminale di riproduttori maschi di razze autoctone o a limitata diffusione, direttamente nelle aziende che li ospitano, devono presentare domanda alla Regione Piemonte:

– in originale all'Assessorato Agricoltura della Regione, Direzione Agricoltura, utilizzando l'apposito modello predisposto dalla stessa Direzione;

– in copia all'Assessorato Tutela della Salute e Sanità, Direzione Sanità, ed al Servizio Veterinario dell'Azienda regionale ASL competente per territorio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda la Direzione Sanità eseguirà, direttamente o demandando i Servizi Veterinari delle Aziende regionali ASL competenti per territorio, gli accertamenti per verificare le condizioni igienico–sanitarie delle attrezzature mobili, comunicando l'esito degli stessi alla Direzione Agricoltura, la quale, effettuata la necessaria istruttoria provvederà entro i successivi 30 giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

I riproduttori maschi debbono comunque possedere i requisiti previsti per quelli da adibire alla monta naturale pubblica.

Per i centri già autorizzati da altre Regioni è necessario sia comunicato l'elenco degli allevamenti in cui verrà effettuato il prelievo.

3.10 Sanzioni

Alla violazione delle disposizioni di cui agli art. 13, 20, 35 e 37 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9–bis, comma 1, lettera a) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 6, comma 1, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

Alla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, lettere b) e d), 18 e 40 del D.M. 19 luglio 2000, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9–bis, comma 1, 2, 2–bis e 2–quater della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 5, comma 2, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

3.11 Pratica della inseminazione artificiale

L'attività è regolata dalle disposizioni degli art. 21, 33 e 35 del D.M. 403/00.

I veterinari e gli operatori che intendono praticare l'inseminazione artificiale devono essere iscritti ad appositi elenchi tenuti dalla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Direzione Agricoltura.

Le domande di iscrizione agli elenchi devono essere presentate alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Direzione Agricoltura, utilizzando l'apposito modello predisposto dalla stessa Direzione che provvederà, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione completa, all'iscrizione all'elenco ed a comunicare ai richiedenti ed alla Direzione Sanità il codice identificativo assegnato.

I veterinari, iscritti all'elenco regionale, che intendono praticare la fecondazione artificiale su fattrici equine, potranno acquistare seme fresco o refrigerato esclusivamente presso i Centri di produzione e seme congelato esclusivamente presso i recapiti autorizzati. Gli stessi professionisti dovranno inoltre dotarsi di Certificati di Intervento Fecondativo per l'inseminazione artificiale richiedendoli all'Assessorato Agricoltura della Provincia, tramite apposito modello, tassativamente prima dell'inizio della stagione di monta e dovranno restituirli, compilati in ogni parte, entro e non oltre il 30 novembre del medesimo anno.

Copia deve essere trasmessa all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione.

Anche la certificazione e la successiva registrazione degli interventi fecondativi su fattrici equine deve essere effettuata secondo le disposizioni dell'art. 33 e 35 del D.M. 403/00.

3.12 Sanzioni

Alla violazione delle disposizioni di cui agli art. 21, 33 e 35 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9–bis, comma 1, lettera b) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 6, comma 1, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

Il ripetersi della violazione comporterà, oltre alla irrogazione della sanzione prevista, la sospensione o la revoca dell'iscrizione negli elenchi; tale provvedimento verrà adottato dalla Direzione Agricoltura su parere di una apposita conferenza dei servizi indetta dal Responsabile della Direzione Agricoltura, con la partecipazione:

  1. delle Associazioni Provinciali Allevatori;
  2. degli Ordini professionali interessati.
  3. dell'UOFAA e/o degli Organismi maggiormente rappresentativi degli operatori pratici interessati dal provvedimento.

La conferenza dei servizi ha il compito di esaminare i casi di inadempienza in relazione agli obblighi previsti dal comma 3) e 4) dell'art. 21 e dal comma 4) dell'art. 31 del D.M.403/2000.

3.13 Materiale seminale in allevamento

L'allevatore che si rifornisce, conserva ed utilizza materiale seminale fresco, refrigerato o congelato è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 21 e 22 del D.M. 403/2000.

4. EMBRIONI ED OOCITI

4.1 Gruppi di raccolta e Centri di produzione

L'attività è definita e regolata dalle disposizioni degli artt. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34 e 35 del D.M. 403/00 ed è soggetta ad autorizzazione.

La domanda di autorizzazione per la gestione di un "Gruppo di raccolta" o un "Centro di produzione" di embrioni deve essere presentata in carta legale alla Regione Piemonte:

– in originale all'Assessorato Agricoltura della Regione, Direzione Agricoltura, utilizzando l'apposito modello predisposto dalla stessa Direzione;

– in copia all'Assessorato alla Sanità, Direzione Sanità, ed al Servizio Veterinario dell'Azienda regionale ASL competente per territorio.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti previsti rispettivamente agli artt. 26 e 27 del D.M. 403/00.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda la Direzione Sanità eseguirà, direttamente o demandando i Servizi Veterinari delle Aziende regionali ASL competenti per territorio, gli accertamenti per verificare le condizioni igienico–sanitarie degli impianti, comunicando l'esito degli stessi alla Direzione Agricoltura, la quale, effettuata la necessaria istruttoria provvederà entro i successivi 30 giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile con le stesse modalità del rilascio.

L'autorizzazione viene revocata nei casi in cui:

a) il Gruppo di raccolta o il Centro di produzione di embrioni si rendano inadempienti agli obblighi previsti rispettivamente dagli artt. 28 e 29 del D.M. n. 403/00;

b) vengano meno una o più delle condizioni prescritte per il relativo rilascio.

4.2 Sanzioni

Alla violazione delle disposizioni di cui agli art. 28, 29, 33 e 35 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9–bis, comma 1, lettera a) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 6, comma 1, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

Alla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, lettere b) e d), 30 e 40 del D.M. 19 luglio 2000, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9–bis, comma 1, 2, 2–bis e 2–quater della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 5, comma 2, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

4.3 Embrioni nell'allevamento

L'allevatore che intende conservare per l'utilizzo nella propria azienda embrioni prelevati nell'azienda medesima dai gruppi di raccolta, è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 32 del D.M. 403/2000.

4.4 Pratica dell'impianto embrionale

L'attività è regolata dalle disposizioni dell'art. 31, 33 e 35 del D.M. 403/00.

I veterinari che intendono praticare l'impianto embrionale devono essere iscritti ad appositi elenchi tenuti dalla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Direzione Agricoltura.

Le domande di iscrizione agli elenchi devono essere presentate alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Direzione Agricoltura, utilizzando l'apposito modello predisposto dalla stessa Direzione.

La Direzione Agricoltura provvederà, entro 15 giorni dalla presentazione completa della documentazione, all'iscrizione all'elenco ed a comunicare ai richiedenti ed alla Direzione Sanità il codice identificativo assegnato.

4.5 Sanzioni

Alla violazione delle disposizioni di cui agli art. 31, 33 e 35 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9–bis, comma 1, lettera b) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 6, comma 1, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

Il ripetersi della violazione comporterà, oltre alla irrogazione della sanzione prevista, la sospensione o la revoca dell'iscrizione negli elenchi, che la Direzione Sviluppo dell'agricoltura provvederà ad operare su parere della Commissione prevista al punto 3.12.

5. CERTIFICAZIONE, RACCOLTA, ELABORAZIONE DEI DATI DEGLI INTERVENTI FECONDATIVI E DEGLI IMPIANTI EMBRIONALI

5.1 Certificazione

Il D.M. 403/2000, art. 33 comma 3, prevede che tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata siano registrati su apposito registro aziendale, che deve riportare opportune indicazioni nel caso in cui sia praticata la monta brada. Per le stazioni di monta naturale pubblica la certificazione di avvenuto accoppiamento deve essere registrata sui Certificati di Intervento Fecondativo.

Per gli allevamenti iscritti o sottoposti ai controlli funzionali, la documentazione può essere sostituita da quella corrispondente rilasciata dal Libro Genealogico o dal registro Anagrafico.

L'Associazione Provinciale Allevatori competente provvederà, su richiesta dell'allevatore, a fornire un facsimile di registro; per la monta brada dovrà essere utilizzato il modello predisposto dalla Direzione Regionale Agricoltura.

5.2 Certificazione degli interventi fecondativi

La certificazione degli interventi fecondativi in fecondazione artificiale e degli impianti embrionali è effettuata secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del D.M. 403/2000, utilizzando la modulistica CIF e CIE conforme agli allegati 1 e 2 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, 12 febbraio 2001, pubblicato sulla GU del 19/3/2001 n. 65.

I Certificati Intervento Fecondativo (C.I.F.), i Certificati Impianto Embrionale (C.I.E.) e i Registri aziendali per la monta naturale sono predisposti dalla Regione Piemonte e sono disponibili presso gli Assessorati all'Agricoltura delle Province, le Organizzazioni Professionali e le Associazioni Provinciali Allevatori.

Per gli allevamenti sottoposti a controllo funzionale, possono essere utilizzati modelli semplificati forniti dalle A.P.A. conformemente a quanto previsto dall'art. 33, comma 5 del D.M. 403/2000.

Tali modelli semplificati dovranno comunque garantire i dati richiesti nei certificati previsti dal Ministero, nonché la firma dell'operatore per ciascun intervento.

Ogni C.I.F./C.I.E. per la fecondazione di bovini deve essere redatto in triplice copia, di cui una deve essere in possesso dell'allevatore, una del veterinario/operatore pratico e una deve essere trasmessa all'A.P.A.

Per la fecondazione degli equini ogni C.I.F deve essere redatto in quadruplice copia, di cui una deve essere in possesso del responsabile della certificazione, una del proprietario della fattrice, una deve essere trasmessa all'A.P.A. ed infine una per l'Assessorato all'Agricoltura delle Province.

I moduli e registri relativi alla riproduzione animale debbono essere conservati per i tre anni successivi a quello di riferimento.

5.3 Flusso delle informazioni

La Direzione Regionale Agricoltura provvede a inviare copia alla Direzione Regionale Sanità di ogni Autorizzazione rilasciata in ottemperanza alle presenti disposizioni.

Il flusso delle informazioni è regolato dall'art. 35 del D.M. 403/2000.

I responsabili della certificazione (veterinari, operatori e gestori di stazioni di monta) devono far pervenire all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio entro 60 giorni dalla compilazione, la parte di modulo predisposta.

Le A.P.A. provvedono all'inserimento dei dati raccolti su apposito data data–base, inviato semestralmente mediante posta elettronica alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre (31 luglio e 31 gennaio).

La Regione provvede ad inviare al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, i dati aggregati, entro i 90 giorni successivi a ciascun semestre. Su richiesta delle AA.SS.LL. la Direzione Sanità potrà disporre l'invio di dati aggregati sulla base delle competenze specifiche.

I Centri di produzione dello sperma, i Recapiti, i Centri di produzione di oociti ed embrioni ed i Gruppi di raccolta embrioni devono trasmettere alla Regione Piemonte Assessorato Agricoltura, Direzione Agricoltura entro i trenta giorni successivi a ciascun semestre dell'anno, il data–base dei dati riassuntivi dei registri di carico e scarico, secondo le indicazioni del Decreto 12 febbraio 2001 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

I registri debbono essere conservati per i due anni successivi all'anno di riferimento.

Annualmente la Regione trasmette al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, al Ministero della Sanità, l'elenco delle strutture autorizzate ai sensi del D.M. 403/2000.

5.4 Importazione ed esportazione di bestiame e di materiale da riproduzione

L'attività è definita e regolata dalle disposizioni degli artt. 13, 16 comma 1, lett. a), 18, 21 comma 3, lett. a, d), 22 comma 2, 23 comma 1, lett. b), 31 comma 4, lett. a, c), 37, 39 e 40 del D.M. 403/00.

Gli scambi di bestiame da riproduzione, nonché di materiale seminale e di embrioni avvengono nel rispetto dei requisiti genealogici ed attitudinali richiesti dalla normativa comunitaria.

I Centri di produzione sono i soggetti legittimati all'importazione di seme ed embrioni, in quanto soggetti deputati all'esecuzione delle valutazioni genetiche previste dai libri genealogici/registri anagrafici ed all'effettuazione dei controlli di qualità sia in via diretta sia attraverso l'Istituto Spallanzani, al quale sono tenuti a comunicare settimanalmente il numero delle dosi di materiale seminale congelato prodotte, introdotte o importate.

I recapiti possono detenere e distribuire seme ed embrioni provenienti esclusivamente dai centri nazionali di produzione, l'allevatore può rifornirsi di materiale seminale congelato esclusivamente presso un recapito, e di materiale seminale fresco o refrigerato sia presso un recapito sia presso un centro di produzione. I veterinari e gli operatori pratici hanno l'obbligo di rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i recapiti autorizzati. I veterinari hanno l'obbligo di rifornirsi di embrioni esclusivamente presso i recapiti autorizzati.

E' esclusa, ai sensi della normativa nazionale, per i recapiti, gli allevatori, i veterinari, gli operatori di inseminazione artificiale, nonché per altri operatori privati, la possibilità di introdurre direttamente materiale da riproduzione da un paese membro della Comunità ovvero da un paese terzo.

5.5 Sanzioni

Alla violazione delle disposizioni di cui agli art. 13, 16 e 37 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403 commesse dai Centri di produzione dai recapiti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9–bis, comma 1, lettera a) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 6, comma 1, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

Alla violazione delle disposizioni di cui agli art. 21, comma 3, lett. a, d) e 31 comma 4, lett. a) del D.M. 19 luglio 2000, n. 403 commesse da veterinari e operatori pratici, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9–bis, comma 1, lettera b) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 6, comma 1, della Legge 3 agosto 1999 n. 280. In caso di reiterazione delle violazioni è prevista la sospensione o la revoca delle autorizzazioni o dell'iscrizione negli elenchi regionali degli operatori interessati, che la Direzione Agricoltura applicherà con provvedimento motivato su parere della Commissione prevista al punto 3.12.

Alla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 18 e 40 del D.M. 19 luglio 2000 commesse dai Centri di produzione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9, comma 1, 2, 2–bis e 2–quater della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 5, comma 2, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

5.6 Vigilanza e controlli

La vigilanza sulla regolare applicazione della normativa in materia è affidata, secondo le rispettive competenze, ai soggetti individuati dall'art. 36, comma 1, del D.M. 403/2000.

In attuazione della Legge regionale 10 luglio 1999, n. 17, i controlli relativi alla corretta certificazione degli interventi fecondativi, degli impianti embrionali e della registrazione delle monte sono affidati alle Province.

I controlli effettuati dagli Assessorati all'Agricoltura della Regione e delle Province relativi alle domande di aiuto presentate dalle aziende devono comprendere l'accertamento della documentazione suindicata.