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Bollettino Ufficiale n. 46 del 13 / 11 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2008, n. 57–10036

Giudizio positivo di compatibilità ambientale e Valutazione di Incidenza prevista dal DPR 357/1997 sul SIC/ZPS IT110025. Progetto: "Sistemazione definitiva delle aree in disponibilità SO.RI.TE. S.r.l. dell'Ambito 13 del Piano d'Area del Fiume "Po morto di Carignano" (Comuni di Carignano e Carmagnola), interventi edilizi, di qualificazione ambientale ed attività estrattive ad esso connesse". COD. M49T.

A relazione del Vicepresidente Peveraro e dell'Assessore De Ruggiero:

In data 11 luglio 2007 la Società SO.RI.TE. s.r.l., con sede legale in Torino, Corso Re Umberto, 56 ha presentato all'Organo Tecnico dell'Autorità competente domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40 e di Valutazione d'Incidenza prevista dal DPR 357/1997 e dal Regolamento n. 16 del 16 novembre 2001 relativamente al progetto di "Sistemazione definitiva delle aree in disponibilità SO.RI.TE. s.r.l. dell'Ambito 13 del Piano d'Area del Fiume Po "Po morto di Carignano" (Comuni di Carignano e Carmagnola), interventi edilizi, di qualificazione ambientale ed attività estrattive ad esso connesse", allegando la documentazione prevista dal medesimo comma.

Contestualmente il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della citata l.r. 40/1998, alla pubblicazione dell'avviso al pubblico dell'avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "Il Giornale" (pagine dell'inserto "Il Giornale nuovo del Piemonte"), nonché agli ulteriori adempimenti prescritti dal citato articolo 12.

Il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con DGR n. 21–27037 del 12 aprile 1999, come previsto dall'articolo 7 comma 3 della l.r. 40/1998 e specificato dalla DGR citata e s.m.i., verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione regionale Attività Produttive, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto e le strutture regionali interessate all'istruttoria in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria.

Il progetto presentato, rientra nella categoria progettuale n. 5 dell'allegato A1 della l.r. 40/1998 (come aggiornato dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 30 luglio 2008, n. 211 – 34747) – Cave e torbiere che ricadono anche parzialmente in aree protette a rilevanza regionale.

Ciò premesso la Direzione Attività Produttive, ha provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione nº 31 del 2 agosto 2007 dell'avvio del procedimento della Fase di Valutazione della procedura di VIA e di Valutazione di Incidenza sul SIC/ZPS "Po Morto di Carignano" (codice IT110025), individuando il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 241/1990.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di VIA non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

L'intervento consiste nella riattivazione della coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia il cui progetto è finalizzato alla riqualificazione ambientale dell'area e dell'Ambito 13, come definito dal Piano d'Area del Fiume Po, "Po morto di Carignano"; l'insieme delle opere proposte sono inserite entro l'area protetta "Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po – tratto torinese", in area sottoposta a tutela paesistico–ambientale ai sensi del D. lgs. 42/2004 e s.m.i., entro la perimetrazione delle fasce A e B definite dal Piano di Assetto Idrogeologico ai sensi dell'art. 12 comma 6 ter, della legge 183/1989 (l'attività estrattiva è prevista in fascia A del PAI).

Il territorio occupato dal progetto è inserito nell'Ambito 13 del Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po", inoltre la Scheda grafica del suddetto Ambito 13, allegata al Piano d'Area approvato con DCR n. 982 – 4328 dell'8 marzo 1995, prevede nel sito la realizzazione di un progetto esecutivo di ricostituzione paesaggistica. In attuazione di quanto previsto dalla suddetta Scheda grafica il progetto è stato preliminarmente individuato e promosso, ai sensi dell'art. 3.10 delle Norme del Piano d'Area, dall'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po – tratto torinese" con la deliberazione del proprio Consiglio Direttivo n. 10 del 6 giugno 2006.

Come dichiarato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza e a seguito dell'istruttoria svolta, con particolare riferimento alle competenze dell'Ente di Gestione, che ha promosso l'intervento, il progetto costituisce modifica non sostanziale delle previsioni dell'Ambito 13 del Piano d'Area dell'Area protetta, secondo le specifiche dettate in merito dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 501–12393 del 20 ottobre 1998.

L'intervento proposto come da ultimo modificato con la progettazione presentata in data 28 marzo 2008 e 8 agosto 2008 oltre a fornire volumetrie di granulati di interesse estrattivo, è finalizzato alla formazione di una grande "area attrezzata con formazione di centro per il loisir e la fruizione turistica del fiume, esteso alle funzioni educative e ambientali con relativo percorso didattico" per mezzo di:

  1. un intervento di sistemazione generale con riqualificazione delle sponde e delle aree in asciutto, di messa in sicurezza degli accessi, di formazione dei percorsi, degli approdi e delle sedi di attività didattica e di ricerca nell'area di Madonna del Gerbido, liberata delle attrezzature produttive per il confezionamento di calcestruzzo, che vengono rilocalizzate;
  2. rinaturalizzazione di una fascia lungo la parte più settentrionale della lanca, per oltre 100.000 m2 e, nella parte restante, la formazione di un corridoio alberato, percorso da un sentiero, che connetterà, senza soluzione di continuità, tutta la lanca del Po Morto da Tetti Faule all'area Tetti Gai, su terreni messi a disposizione dall'Ente Parco o dal Comune di Carignano;
  3. smantellamento progressivo delle attività improprie: impianto per il calcestruzzo a Madonna del Gerbido che, entro i primi cinque anni, viene rilocalizzato nell'area di Tetti Faule; impianti estrattivi nella stessa area, che saranno smantellati a fine attività (l'impianto per il calcestruzzo ed il laboratorio tecnico verranno rilocalizzati a fine progetto in aree individuate dal Comune di Carignano);
  4. convenzionamento per gli usi delle aree limitrofe al Po (Gai e Madonna del Gerbido) con impegni per sostenere per un ventennio gli utilizzi didattici e di ricerca di interesse del Parco o del Comune di Carignano;
  5. cessione delle aree interessate dall'intervento secondo fasi progressive (dopo il primo quinquennio, Madonna del Gerbido, dopo il secondo quinquennio, l'area Gai, alla fine dell'intervento, Tetti Faule).

Il progetto, che interessa una superficie di circa 718.000 m2, di cui circa 429.000 m2 destinati a lago con acque profonde, di cui 391.000 m2 preesistenti, sotto il profilo estrattivo e per ottenere l'obiettivo finale, relativamente alla riqualificazione delle aree, prevede un volume di scavo pari a circa 4.800.000 m3 di granulati (sabbie e ghiaie) da estrarre secondo un cronoprogramma suddiviso in quattro lotti quinquennali per una durata complessiva pari a 20 anni.

Il progetto prevede in località Tetti Faule la ristrutturazione dell'impianto esistente di frantumazione, selezione e lavaggio del tout venant di cava che sarà smantellato al termine dei lavori estrattivi, prima della cessione delle aree. Inoltre, come già accennato, per allontanare dal Po l'impianto di produzione di calcestruzzo attualmente in funzione in località Madonna del Gerbido, il medesimo sarà rilocalizzato a margine degli impianti di lavorazione di Tetti Faule. Il nuovo impianto si compone di tramogge per lo stoccaggio inerti, di sili in acciaio per lo stoccaggio del cemento, di un impianto di mescolatura e dosaggio e di un punto di carico delle autobetoniere.

Per la realizzazione delle opere, in ottemperanza all'articolo 3.10 del Piano d'Area sarà stipulata una convenzione tra il proponente e la proprietà, l'Ente di Gestione dell'Area Protetta e i Comuni di Carignano e Carmagnola, in coerenza con la bozza approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 61–17087 del 3 marzo 1997, in cui sarà prevista la cessione delle aree ai Comuni.

Il Responsabile del Procedimento, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della l.r. 40/1998, ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'articolo 9 della legge citata, tra i quali i soggetti titolari della funzione di rilascio delle autorizzazioni, definendo il cronoprogramma per l'espressione del giudizio di compatibilità e, a valle di questo in caso positivo, per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera.

Ai fini di una valutazione integrata dell'intervento proposto, la Conferenza è stata allargata anche ai componenti indicati dalla l.r. 44/2000, con l'obiettivo di ricomprendere nel giudizio finale quanto previsto dalla l.r. 69/1978.

In data 11 settembre 2007, si è svolta presso la sede della Direzione regionale Attività Produttive la prima riunione della Conferenza di Servizi, in cui è stato definito il cronoprogramma dell'istruttoria, successivamente, in data 17 settembre 2007 la Conferenza si è riunita ed ha eseguito il sopralluogo sull'area. Alla riunione e al successivo sopralluogo sono stati invitati ed hanno partecipato anche il proponente ed i progettisti, i quali hanno fornito specifici chiarimenti in merito al progetto, in risposta a richieste di precisazioni formulate dai presenti.

A seguito delle riunioni il Responsabile del Procedimento ha invitato a partecipare ai lavori della Conferenza, ai sensi dell'art. 9 punto f) della l.r. 40/1998, l'Autorità di Bacino del Po, relativamente all'espressione del parere previsto dall'art. 32 delle Norme di attuazione del PAI, in relazione alla concessione in affitto dei terreni demaniali, sui quali sono previste opere di riqualificazione e la Direzione regionale Territorio Rurale, in relazione alle ricadute del progetto sull'assetto agro forestale dell'area.

In data 9 ottobre 2007 si è svolta, presso la sede della Direzione regionale Attività Produttive, la terza riunione della Conferenza di Servizi in cui sono stati discussi e raccolti i contributi espressi dai soggetti interessati all'istruttoria.

Dall'esame della documentazione presentata, a seguito degli approfondimenti svolti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico di ARPA, e di quanto emerso nel corso delle riunioni della Conferenza di Servizi e del sopralluogo, sono state ritenute necessarie integrazioni documentali e revisioni progettuali, richieste al proponente con la nota nº 1379/DA1604 del 30 ottobre 2007, con la quale sono stati interrotti i termini del procedimento (comma 6 art. 12 l.r. 40/1998).

In data in data 28 marzo 2008, con la presentazione, da parte del proponente, delle integrazioni e delle revisioni progettuali richieste, inviate in copia a tutti i soggetti interessati, l'iter procedurale ha ripreso il suo corso.

In data 15 maggio 2008 presso la sede della Direzione regionale Attività Produttive si è tenuta la quarta riunione della Conferenza di Servizi, durante la quale è stata esaminata la documentazione integrativa presentata. La Conferenza ha rilevato che, nel suo insieme, essa risponde alle richieste di integrazioni formulate, in particolare il progetto è stato adeguato con effettivi cambiamenti alla realizzazione del setto di separazione dei laghi in località Tetti Faule con modifiche morfologiche sia di superficie sia sotto falda e prevedendo per la sua realizzazione l'utilizzo di materiali di grossa pezzatura (per il 70%, superiore ai 200 mm di diametro e per il restante 30% superiore agli 80 mm). Altre modifiche di rilievo sono relative alla limitazione degli interventi di recupero delle attrezzature e dei fabbricati nell'area di Madonna del Gerbido e la previsione delle realizzazioni, definite con Ente Parco e Comuni nella bozza di Convenzione art. 3.10 del P.d.A., delle piste ciclabili e della rotatoria nell'innesto della strada comunale per Tetti Faule sulla strada Provinciale.

Durante la riunione la Conferenza ha preso atto della nota, pervenuta in data 5 dicembre 2007 prot. 3292/16.4 (ampiamente oltre i termini previsti dalla legge, che scadevano il 25 agosto 2007), inviata dalle Associazioni Amici del Po e LEGAMBIENTE Circolo il Platano Carignano/Villastellone. La nota contiene osservazioni al progetto. In merito la Direzione responsabile del Procedimento dopo l'esposizione delle osservazioni e delle controdeduzioni espresse dall'Ente di Gestione del Parco Fluviale del Po Torinese nella nota prot. 1770 del 18 dicembre 2007, ha confermato che, durante il percorso di definizione dei contenuti e degli obiettivi del progetto (antecedente la fase di VIA in corso), realizzato per giungere ad un progetto condiviso con l'Ente di Gestione e i Comuni, le sopraccitate Associazioni avevano partecipato ed erano state coinvolte nel processo. Inoltre la Conferenza, su proposta della Direzione medesima, ha preso atto di come il processo valutativo in corso stia ampiamente considerando le osservazioni espresse.

Nella riunione, da un'attenta disamina sono emerse opinioni discordanti sulla compatibilità urbanistica del progetto, rispetto alle Norme del Piano d'Area, con le specifiche dettate dal Consiglio regionale con la già citata DCR n. 501–12393 del 20 ottobre 1998 e successivamente possibili incompatibilità del progetto con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio regionale con DCR del 13 marzo 2007, in relazione alla massima profondità di scavo prevista a quota 167 m s.l.m.. I dati idrogeologici presentati, sia nel progetto, sia nelle integrazioni, non hanno chiarito a sufficienza la presenza di un acquifero indifferenziato piuttosto che la separazione tra l'acquifero superficiale e il sottostante complesso Villafranchiano. Pertanto, considerato che consistenti limitazioni alla profondità, finalizzate a rendere compatibile il progetto con le salvaguardie previste dal citato Piano di Tutela delle Acque, comporterebbero la rivisitazione del progetto, con ricadute negative sulla riqualificazione ambientale dell'intero Ambito 13 e sulle cessioni delle aree, la Conferenza si è aggiornata per permettere al proponente di valutare l'opportunità di richiedere una sospensione del procedimento, al fine di attuare gli opportuni approfondimenti di natura idrogeologica.

Con nota in data 22 maggio 2008, la Società proponente SO.RI.TE. S.r.l. ha richiesto la sospensione dei termini del procedimento ai sensi del comma 5 dell'art. 14 della l.r. 40/1998, per 90 giorni, al fine di elaborare e presentare la documentazione necessaria in riferimento agli elementi evidenziati in sede della Conferenza di Servizi del 15 maggio relativi alla compatibilità del progetto estrattivo con la "Carta di identificazione della base dell'acquifero superficiale". La sospensione è stata accordata con nota del 26 maggio 2008 n. 7500/DA1604 e conseguentemente sono stati interrotti i termini del procedimento (comma 6 art. 12 l.r. 40/1998).

In merito alle ipotizzate problematiche emerse nella quarta riunione della Conferenza, relativamente alla compatibilità urbanistica dell'intervento, rispetto alle Norme del Piano d'Area, con le specifiche dettate dal Consiglio regionale con la DCR n. 501–12393 del 20 ottobre 1998, la Direzione Ambiente nota n. 15817/DA10.00 dell'8 luglio 2008 ha chiarito che, ai sensi dell'art. 15 comma 12 della l.r. 17 aprile 1990 n. 28 e s.m.i., la competenza sulla compatibilità urbanistica del progetto è dell'Ente di Gestione del Parco. Infatti all'art 1.1 delle Norme di attuazione del "Piano d'Area del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po" risulta che "ogni trasformazione urbanistica prevista e consentita dal presente Piano, soggetta a concessione od autorizzazione, è subordinata al preventivo parere dell'Ente di gestione". Pertanto per l'intervento in valutazione, è confermata la compatibilità urbanistica prendendo anche atto che il medesimo è stato promosso dall'Ente.

In data 8 agosto 2008, il proponente ha presentato gli approfondimenti idrogeologici relativi alla compatibilità del progetto estrattivo con la "Carta di identificazione della base dell'acquifero superficiale", valutando sia l'area interessata dal progetto, sia il suo intorno. La documentazione presentata, viste le risultanze degli studi, contiene una proposta di aggiornamento della base dell'acquifero. Contestualmente il proponente ha inoltre presentato una relazione in merito all'eventuale presenza di specie prioritarie (Direttiva Europea "Habitat" 92/43/CEE) nel SIC/ZPS "Po Morto di Carignano". La documentazione è stata inviata in copia a tutti i soggetti interessati e l'iter procedurale ha ripreso il suo corso.

In data 18 settembre 2008, si è tenuta la quinta riunione della Conferenza di Servizi durante la quale è stata esaminata la documentazione integrativa presentata dal proponente nonché i contributi tecnici delle Direzioni regionali coinvolte nel procedimento e di ARPA.

I partecipanti alla Conferenza hanno preso atto dei seguenti pareri favorevoli alla realizzazione dell'intervento pervenuti:

  1. istruttoria tecnica della direzione dell'Ente di Gestione del Parco Fluviale del Po tratto torinese contenente il parere positivo, con prescrizioni, dell'Ente;
  2. nota n. 34001/DA1413 del 22 maggio 2008 del Settore regionale Pianificazione Difesa del Suolo, nella quale è evidenziata la compatibilità idraulica e geologica dell'intervento e contenente prescrizioni;
  3. nota prot. 2387 del 10 giugno 2008 dell'Autorità di Bacino del fiume Po che, visti gli atti, chiarisce che l'uso derivante dagli interventi previsti nell'area demaniale non rientra tra quelli per cui è previsto il parere dell'Autorità di Bacino ai sensi dell'art. 32 delle Norme di attuazione del PAI;
  4. nota del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino prot. 33016/14.3 del 9 maggio 2008;
  5. contributo tecnico scientifico di ARPA Valutazione di Impatto Ambientale integrato con il contributo della Struttura ARPA SC04 prot. 56966/02.03 del 15 maggio 2008 e successivo prot. 108274/02.03 del 17 settembre 2008.

Relativamente alla profondità degli scavi, dalle indagini e approfondimenti idrogeologici presentati dal Proponente risulta che per un ambito territoriale con centro nell'area dei laghi di Tetti Faule esteso radialmente per circa 5 Km, la separazione litologica tra i sistemi acquiferi superficiale e profondo, nell'area sopra definita, risulta essere molto profonda (80 m) di conseguenza la zona interessata dall'intervento in oggetto è da considerare come sovrastante ad un acquifero superficiale di tipo indifferenziato.

Pertanto, anche in relazione alle osservazioni espresse nel parere della Provincia di Torino con nota n. 980225 del 10 settembre 2007, in parte ribadite in sede della quarta riunione di Conferenza, ed in riferimento alla considerazione che l'attività estrattiva proposta prevede profondità di scavo superiori alla "Carta della base dell'acquifero freatico" predisposta dall'Amministrazione provinciale, la Conferenza, sulla base delle indagini svolte dal Proponente e a seguito del contributo della Direzione Ambiente, ha condiviso la proposta della citata Direzione regionale di ridefinire, in sede di aggiornamento della cartografia allegata al Piano di Tutela delle Acque, una nuova superficie di base dell'acquifero superficiale, ad aggiornamento ed integrazione di quella esistente, relativamente all'ambito territoriale sopradescritto (baricentro nell'area dei laghi di Tetti Faule, esteso radialmente per circa 5 Km). In questo caso la separazione tra i due sistemi acquiferi viene convenzionalmente posta ad una profondità di 50 m a partire dalla zona satura, in quanto i dati idrochimici ed isotopici derivanti dagli studi eseguiti nell'area ed in altre zone analoghe indicano che oltre tale profondità le acque appartengono comunque ad un sistema di flusso profondo, pur non esistendo una evidente separazione litologica. Relativamente al progetto in esame, al fine del calcolo dei 50 m di spessore della zona satura, si deve fare riferimento alle quote piezometriche indicate nella relazione idrogeologica degli elaborati integrativi, riferite al sito, dove risulta una quota piezometrica media pari a 224 m s.l.m.. La profondità di scavo dovrà pertanto essere limitata, rispetto alle previsioni progettuali, ed attestarsi, come massimo, alla quota di 174 m s.l.m..

Nel corso della Conferenza i rappresentanti dei Comuni di Carignano e Carmagnola hanno espresso il proprio parere favorevole sia in merito all'approvazione del progetto ai sensi delle l.l.r.r. 40/1998 e 69/1978 sia relativamente alle autorizzazioni paesistico – ambientali di competenza, ai sensi del combinato disposto del D.lgs. 42/2004 e dell'art. 13 comma 1 della l.r. 20/1989. I rappresentanti della Direzione regionale Ambiente hanno infine illustrato il parere favorevole della Direzione, riferito sia alla compatibilità dell'intervento, sia alla Valutazione di Incidenza per il SIC/ZPS "Po Morto di Carignano", nonché evidenziate le prescrizioni ritenute necessarie per la realizzazione dell'opera; il parere è stato successivamente formalizzato con la nota prot. 17624 del 19 settembre 2008.

Dopo la conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi la Direzione responsabile del Procedimento ha acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, della Direzione Agricoltura espresso con nota n. 23520/DA1110 del 28 settembre 2008.

In conclusione, alla luce di tutta la documentazione pervenuta, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici eseguiti nel corso dell'istruttoria dell'Organo Tecnico, con il supporto tecnico–scientifico di ARPA e viste le risultanze della Conferenza di Servizi, si è ritenuto che per la realizzazione dell'intervento proposto, sussistano i presupposti di compatibilità ambientale, per le motivazioni di seguito evidenziate:

  1. l'attività estrattiva proposta non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte;
  2. gli interventi di risistemazione ambientale per le aree a destinazione naturalistica e ricreativa consentono di restituire parte dell'area all'originaria vocazione perifluviale del territorio interessato;
  3. lo sviluppo del progetto consente la dismissione di parte delle aree a favore della restituzione alla fruizione pubblica, secondo le modalità fissate nella convenzione, che verrà stipulata tra Società proponente, Società proprietaria delle aree, Comuni di Carignano e Carmagnola ed Ente di Gestione dell'Area protetta, ai sensi dell'articolo 3.10 del Piano d'Area;
  4. il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale ai lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell'area;
  5. la realizzazione del progetto attua le previsioni del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, approvato con deliberazione del Consiglio regionale dell'8 marzo 1995, riconfermato dal Consiglio regionale con atto n. 243 – 17401 del 30 maggio 2002 relative alla scheda progettuale dell'Ambito n. 13, il progetto realizza infatti, attraverso modifiche non sostanziali, le previsioni di piano descritte dallo schema grafico del Piano d'Area;
  6. il progetto prevede inoltre, a titolo compensativo, il miglioramento della viabilità interessata dal transito dei mezzi pesanti conseguenti l'attività estrattiva, attraverso la realizzazione di una rotatoria nell'innesto della Strada comunale per Tetti Faule sulla strada provinciale SP 122 e la realizzazione di piste ciclabili. Opere comprese nel procedimento in oggetto che saranno previste nella Convenzione sopraindicata, da stipulare ai sensi dell'articolo 3.10 del Piano d'Area;
  7. l'intervento proposto, finalizzato anche alla riqualificazione dell'area, consente di garantire i livelli di produzione di materiali inerti pregiati, per tutto il periodo previsto, richiesti dalle esigenze di mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra esigenze ambientali, codificate dal Piano d'Area, ed esigenze di ordine estrattivo.

Per quanto attiene al SIC/ZPS "Po Morto di Carignano" (codice IT110025), la Valutazione di Incidenza per il progetto, visto anche il parere della competente Direzione Ambiente, è positiva per le seguenti motivazioni:

  1. i lavori previsti in progetto e le ulteriori prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, verificabili in corso d'opera attraverso il piano di monitoraggio, non realizzano condizioni di criticità nei confronti delle caratteristiche ambientali specifiche del SIC/ZPS;
  2. le perdite di vegetazione naturale presente sulle attuali sponde e sull'istmo centrale interferito (saliceti e pioppeti con infiltrazione di specie alloctone) del lago Tetti Faule sono ampiamente compensate dalle nuove formazioni vegetali previste nelle altre zone interessate del progetto (laghi di Cascina Gai e lanca del Po morto), che daranno impulso alla vegetazione naturale già presente in tali aree;
  3. analogamente, le perdite della sinuosità delle sponde, della zona ad acque poco profonde nel piccolo bacino in località Tetti Faule e dei lembi di fragmiteto evolutisi su aree relitte di precedenti attività estrattive sono ampiamente compensate in quanto il progetto, come adeguato, ridefinisce il contorno del lago, ricavando una zona ad acque basse nel bacino sud di Tetti Faule, di maggior interesse naturalistico per le minori profondità e la possibilità di frequentazione di fauna ornitica. Inoltre l'intervento da realizzare sulla sponda nord del lago sud mediante parziale riempimento in corrispondenza del nuovo setto di divisione dei bacini di cava, porterà alla formazione di una nuova area ad acque basse, di ghiaieti, di isole, di spiagge ciottolose e di due canali di limitata profondità, al fine di mantenere aree con presenza di acqua anche in caso di forte abbassamento della falda.

Tuttavia ai fini della conservazione in corso d'opera degli habitat naturali e delle potenzialità ambientali del SIC/ZPS "Po Morto di Carignano" (codice IT110025) e per mitigare ulteriormente gli impatti sulle altre componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente, in corso d'opera e per ottimizzare la sistemazione finale, emerge l'esigenza di definire le seguenti specifiche prescrizioni:

  1. i lavori di coltivazione e di recupero ambientale devono essere eseguiti secondo il progetto presentato e relativo cronoprogramma come integrato in data 28 marzo 2008 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed alla riqualificazione ambientale e nel piano di monitoraggio e di controllo in corso d'opera, relativo ai livelli freatici, alla qualità chimica e biologica delle acque in cava, ai rilievi topografici, batimetrici, fotografici aerei e di controllo ambientale ed idraulico, allegati al presente atto per farne parte integrante (Allegati A e B). Come anche espressamente prescritto al punto 3. dell'allegato A la massima profondità di scavo è limitata a 50 m dalla quota media della falda freatica, pertanto gli scavi possono raggiungere la quota di massima profondità pari a 174 m s.l.m.;
  2. deve essere dimostrata la non presenza della specie Pelobates fuscus insubricus nell'area d'intervento ed aree limitrofe. A tale scopo, l'Ente di Gestione del Parco del Po – tratto torinese, dovrà provvedere ad attestare e suffragare tale condizione mediante studi scientifici condotti da esperti erpetologi, tenuto conto anche della necessità di modificare i contenuti della Banca Dati Natura 2000 presso la Commissione Europea; l'attestazione di cui sopra deve essere trasmessa ai Settori regionali Pianificazione Aree protette e Pianificazione e verifica delle attività estrattive, quale condizione per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/78 e s.m.i.;
  3. oltre ai monitoraggi prescritti nell'allegato B devono essere condotti, a carico del proponente, i seguenti ulteriori monitoraggi con relazione annuale:
  4. sulle specie avifaunistiche presenti nell'area d'intervento mediante censimenti durante il periodo di svernamento, riproduttivo e di passo e ogni due anni deve essere realizzata la cartografia dei siti riproduttivi individuati;
  5. sulle specie Pelobates fuscus insubricus ed Emys orbicularis, secondo quanto presentato dal proponente nella documentazione progettuale; nel caso si evidenzi, a seguito di tali rilievi, la presenza di popolazioni della specie prioritaria Pelobates fuscus insubricus, dovrà essere esclusa tassativamente ogni modificazione dell'area di ritrovamento ed avviata la procedura di modifica dell'autorizzazione, per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 69/1978.
  6. I programmi di monitoraggio devono essere concordati con ARPA VIA VAS, con l'Ente di Gestione del Parco del Po – tratto torinese e con il Settore regionale Pianificazione Aree protette, i suddetti monitoraggi devono essere condotti da ornitologi ed erpetologi di comprovata esperienza.
  7. I suddetti monitoraggi devono essere inviati, entro il 30 novembre di ogni anno, ai soggetti definiti al punto 9. dell'allegato B.
  8. L'Ente di Gestione del Parco del Po – tratto torinese è tenuto ad aggiornare i Settori regionali Pianificazione Aree protette e Pianificazione e verifica delle attività estrattive sullo stato di avanzamento dei lavori in relazione alle interferenze ambientali emerse in sede di valutazione, inviando annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, relazione di commento sui risultati dei monitoraggi e sui lavori di riqualificazione.
  9. Nel caso in cui gli esiti dei monitoraggi faunistici effettuati nell'area di intervento rilevassero il verificarsi di criticità a carico della fauna selvatica derivanti dalle attività estrattive o di lavorazione degli inerti previste in progetto, il proponente dovrà prevedere e mettere in atto idonee misure correttive, che dovranno essere concordate con l'Ente di Gestione del Parco del Po – tratto torinese, con l'ARPA VIA VAS e con le Direzioni regionali competenti in materia di tutela della biodiversità e della fauna selvatica.
  10. Gli interventi di compensazione e di ripristino di aree umide, già previsti dal progetto, devono essere tempestivamente realizzati, con particolare riferimento all'intervento di trapianto delle aree umide interferite sulla sponda nord del lago, nell'insenatura del lago di Cascina Gai, con bassa profondità d'acqua al fine di potenziare gli habitat favorevoli all'avifauna;
  11. al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato negli interventi di ripristino, di rinaturalizzazione, di mitigazione e di compensazione ambientale, il proponente deve prevedere un piano di manutenzione delle opere a verde, finalizzato ad una gestione naturalistica delle stesse, che preveda, tra l'altro, la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite;
  12. prima dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 la Società proponente è tenuta a stipulare la Convenzione, presentata in bozza in allegato al progetto, corretta e ridefinita in relazione all'esatta applicazione delle norme citate ed adeguata in relazione a quanto esposto nella nota del Proponente ricevuta in data 12 maggio 2008 prot. 6439/DA1604, prevista dall'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po. La Convenzione deve essere stipulata tra la Società Proponente e la Società proprietaria delle aree con i Comuni di Carignano e Carmagnola e l'Ente di Gestione dell'Area Protetta;
  13. entro 6 mesi dall'autorizzazione dell'intervento deve essere predisposto un programma di monitoraggio acustico in corso d'opera in attuazione dello studio già presentato che preveda i rilevamenti fonometrici che consentano di valutare gli effettivi livelli di immissione nell'ambiente, sia alla sorgente sia presso i recettori e l'adozione, all'occorrenza, delle necessarie azioni di mitigazione. Le modalità e i tempi di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette dovranno essere concordate con il Dipartimento ARPA territorialmente competente;
  14. al fine di minimizzare gli impatti generati dalle attività di estrazione e di lavorazione degli inerti sull'attività agrituristica svolta presso la Cascina Gandiglio, nel caso in cui, nel corso della realizzazione del progetto, siano previste attività rumorose in ore serali o notturne e nei giorni festivi, il Proponente dovrà preventivamente predisporre, oltre a quanto già previsto in progetto, adeguate soluzioni di mitigazione dell'impatto acustico da sottoporre al Dipartimento ARPA territorialmente competente;
  15. in relazione all'importanza accertata della porzione del bacino Tetti Faule, non interferita dall'escavazione, come sito di rifugio e riproduttivo di avifauna degli ecosistemi acquatici, occorre una particolare attenzione al mantenimento di livelli di intensità di illuminazione per garantire la permanenza delle popolazioni attualmente presenti. In particolare per lo spostamento degli impianti di lavorazione degli inerti in prossimità del bacino e il posizionamento di strutture galleggianti per l'escavazione, elementi di potenziale rischio, che necessitano di illuminazione notturna anche solo a fini di sicurezza, devono essere adottate tutte le misure necessarie per il contenimento di tale impatto (adozione di lampade a bassa intensità luminosa, orientamento dei fasci di luce verso il basso) e deve essere realizzato un adeguato monitoraggio, una tantum, al fine di descrivere l'adozione di tali misure e dimostrare la presenza di livelli di intensità di illuminazione nell'intorno degli impianti e nella zona focale dell'avifauna, indicativamente non superiori a un incremento del 10% del valore attuale;
  16. la Società esercente è tenuta, ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L'atto liberatorio deve essere inviato ai Comuni di Carignano e Carmagnola, all'Amministrazione regionale e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta;
  17. devono essere adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell'atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme;
  18. nel corso delle operazioni di concimazione connesse con gli interventi di inerbimento e di messa a dimora delle specie arbustive ed arboree, previste in progetto, l'immissione di nitrati non dovrà superare i limiti previsti dal regolamento regionale approvato con DPGR 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i.;
  19. ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978 la Società proponente è tenuta, prima del conferimento dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, a presentare a favore dell'Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo di 3.300.000 € (tremilioni trecentomila/00 €). Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata alle Amministrazioni comunali di Carignano e Carmagnola ed all'Ente di Gestione dell'Area Protetta. La fidejussione deve contenere le seguenti specifiche:
  20. estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
  21. esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
  22. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  23. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

Tutto ciò premesso, visti i verbali delle riunioni di Conferenza di Servizi e degli esiti del sopralluogo, nonché i contributi tecnici e le relative prescrizioni volte a mitigare gli impatti derivanti dall'intervento in oggetto;

visto il D.lgs 152/2006 e il D.lgs 4/2008;

vista la l.r. 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.;

vista la l.r. 22 novembre 1978 n. 69 e s.m.i.;

visto il D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. e la l.r. n. 20 del 3 aprile 1989;

vista la l.r. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

vista la l.r. 17 aprile 1990 n. 28 e s.m.i.;

vista la l.r. 30 aprile 1996 n. 22;

visto il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE";

visto il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio 200 e pubblicato sulla GU n. 183 dell'8 agosto 2001 e s.m.i.;

visto il Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po approvato con DCR n. 982–4328 dell'8 marzo 1995, riconfermato dal Consiglio regionale con DCR n. 243 – 17401 del 30 maggio 2002;

visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) Iº stralcio approvato con DGR n. 27 – 1247 del 6 novembre 2000 e i pareri positivi espressi dal Magistrato per il Po, in data 21 novembre 2001 e dall'Autorità di Bacino del fiume Po, con la Deliberazione n. 10/2002 del 13 marzo 2002, in ordine alla compatibilità del sopraccitato Documento di programmazione delle Attività Estrattive con la pianificazione di bacino;

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte dei Relatori, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di esprimere giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale del progetto di "Sistemazione definitiva delle aree in disponibilità SO.RI.TE. s.r.l. dell'Ambito 13 del Piano d'Area del Fiume Po "Po morto di Carignano" (Comuni di Carignano e Carmagnola), interventi edilizi, di qualificazione ambientale ed attività estrattive ad esso connesse ricadente all'interno del "Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po", presentato dalla Società SO.RI.TE. s.r.l., con sede legale in Torino, Corso Re Umberto, 56, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, nonché di quelle necessarie alla realizzazione, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

  1. l'attività estrattiva proposta non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte;
  2. gli interventi di risistemazione ambientale per le aree a destinazione naturalistica e ricreativa consentono di restituire parte dell'area all'originaria vocazione perifluviale del territorio interessato;
  3. lo sviluppo del progetto consente la dismissione di parte delle aree a favore della restituzione alla fruizione pubblica, secondo le modalità fissate nella convenzione, che verrà stipulata tra Società proponente, Società proprietaria delle aree, Comuni di Carignano e Carmagnola ed Ente di Gestione dell'Area protetta, ai sensi dell'articolo 3.10 del Piano d'Area;
  4. il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale ai lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell'area;
  5. la realizzazione del progetto attua le previsioni del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, approvato con deliberazione del Consiglio regionale dell'8 marzo 1995, riconfermato dal Consiglio regionale con atto n. 243 – 17401 del 30 maggio 2002 relative alla scheda progettuale dell'Ambito n. 13, il progetto realizza infatti, attraverso modifiche non sostanziali, le previsioni di piano descritte dallo schema grafico del Piano d'Area;
  6. il progetto prevede inoltre, a titolo compensativo il miglioramento della viabilità interessata dal transito dei mezzi pesanti conseguenti l'attività estrattiva, attraverso la realizzazione di una rotatoria nell'innesto della Strada comunale per Tetti Faule sulla strada provinciale SP 122 e la realizzazione di piste ciclabili. Opere comprese nel procedimento in oggetto che saranno previste nella Convenzione sopraindicata, da stipulare ai sensi dell'articolo 3.10 del Piano d'Area;
  7. l'intervento proposto, finalizzato anche alla riqualificazione dell'area, consente di garantire i livelli di produzione di materiali inerti pregiati, per tutto il periodo previsto, richiesti dalle esigenze di mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra esigenze ambientali, codificate dal Piano d'Area, ed esigenze di ordine estrattivo.

Di esprimere positiva Valutazione di Incidenza, relativamente alla SIC/ZPS "Po Morto di Carignano" (codice IT110025) per le seguenti motivazioni:

  1. i lavori previsti in progetto e le ulteriori prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, verificabili in corso d'opera attraverso il piano di monitoraggio, non realizzano condizioni di criticità nei confronti delle caratteristiche ambientali specifiche del SIC/ZPS;
  2. le perdite di vegetazione naturale presente sulle attuali sponde e sull'istmo centrale interferito (saliceti e pioppeti con infiltrazione di specie alloctone) del lago Tetti Faule sono ampiamente compensate dalle nuove formazioni vegetali previste nelle altre zone interessate del progetto (laghi di Cascina Gai e lanca del Po morto), che daranno impulso alla vegetazione naturale già presente in tali aree;
  3. analogamente, le perdite della sinuosità delle sponde, della zona ad acque poco profonde nel piccolo bacino in località Tetti Faule e dei lembi di fragmiteto evolutisi su aree relitte di precedenti attività estrattive sono ampiamente compensate in quanto il progetto, come adeguato, ridefinisce il contorno del lago, ricavando una zona ad acque basse nel bacino sud di Tetti Faule, di maggior interesse naturalistico per le minori profondità e la possibilità di frequentazione di fauna ornitica. Inoltre l'intervento da realizzare sulla sponda nord del lago sud mediante parziale riempimento in corrispondenza del nuovo setto di divisione dei bacini di cava, porterà alla formazione di una nuova area ad acque basse, di ghiaieti, di isole, di spiagge ciottolose e di due canali di limitata profondità, al fine di mantenere aree con presenza di acqua anche in caso di forte abbassamento della falda.

Di prendere atto che la Conferenza, sulla base delle indagini svolte dal Proponente e a seguito del contributo della Direzione Ambiente, ha condiviso la proposta della citata Direzione regionale di ridefinire, in sede di aggiornamento della cartografia allegata al Piano di Tutela delle Acque, una nuova superficie di base dell'acquifero superficiale, ad aggiornamento ed integrazione di quella esistente, relativamente all'ambito territoriale con baricentro nell'area dei laghi di Tetti Faule, esteso radialmente per circa 5 Km. In questo caso la separazione tra i due sistemi acquiferi viene convenzionalmente posta ad una profondità di 50 m a partire dalla zona satura, in quanto i dati idrochimici ed isotopici derivanti dagli studi eseguiti nell'area ed in altre zone analoghe indicano che oltre tale profondità le acque appartengono comunque ad un sistema di flusso profondo, pur non esistendo una evidente separazione litologica.

Il giudizio di compatibilità ambientale è valido alle seguenti condizioni:

  1. i lavori di coltivazione e di recupero ambientale devono essere eseguiti secondo il progetto presentato e relativo cronoprogramma come integrato in data 28 marzo 2008 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed alla riqualificazione ambientale e nel piano di monitoraggio e di controllo in corso d'opera, relativo ai livelli freatici, alla qualità chimica e biologica delle acque in cava, ai rilievi topografici, batimetrici, fotografici aerei e di controllo ambientale ed idraulico, allegati al presente atto per farne parte integrante (Allegati A e B). Come anche espressamente prescritto al punto 3. dell'allegato A la massima profondità di scavo è limitata a 50 m dalla quota media della falda freatica, pertanto gli scavi possono raggiungere la quota di massima profondità pari a 174 m s.l.m.;
  2. deve essere dimostrata la non presenza della specie Pelobates fuscus insubricus nell'area d'intervento ed aree limitrofe. A tale scopo, l'Ente di Gestione del Parco del Po – tratto torinese, dovrà provvedere ad attestare e suffragare tale condizione mediante studi scientifici condotti da esperti erpetologi, tenuto conto anche della necessità di modificare i contenuti della Banca Dati Natura 2000 presso la Commissione Europea; l'attestazione di cui sopra deve essere trasmessa ai Settori regionali Pianificazione Aree protette e Pianificazione e verifica delle attività estrattive, quale condizione per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/78 e s.m.i.;
  3. oltre ai monitoraggi prescritti nell'allegato B devono essere condotti, a carico del proponente, i seguenti ulteriori monitoraggi con relazione annuale:
  1. sulle specie avifaunistiche presenti nell'area d'intervento mediante censimenti durante il periodo di svernamento, riproduttivo e di passo e ogni due anni deve essere realizzata la cartografia dei siti riproduttivi individuati;
  2. sulle specie Pelobates fuscus insubricus ed Emys orbicularis, secondo quanto presentato dal proponente nella documentazione progettuale; nel caso si evidenzi a seguito di tali rilievi la presenza di popolazioni della specie prioritaria Pelobates fuscus insubricus, dovrà essere esclusa tassativamente ogni modificazione dell'area di ritrovamento ed avviata la procedura di modifica dell'autorizzazione, per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 69/1978;
  3. I programmi di monitoraggio dovranno essere concordati con ARPA Via Vas, con l'Ente di Gestione del Parco del Po – tratto torinese e con il Settore regionale Pianificazione Aree protette, i suddetti monitoraggi devono essere condotti da ornitologi ed erpetologi di comprovata esperienza.
  4. I suddetti monitoraggi devono essere inviati, entro il 30 novembre di ogni anno, ai soggetti definiti al punto 9. dell'allegato B.
  5. L'Ente di Gestione del Parco del Po – tratto torinese è tenuto ad aggiornare i Settori regionali Pianificazione Aree protette e Pianificazione e verifica delle attività estrattive sullo stato di avanzamento dei lavori, in relazione alle interferenze ambientali emerse in sede di valutazione, inviando annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, relazione di commento sui risultati dei monitoraggi e sui lavori di riqualificazione.
  6. Nel caso in cui gli esiti dei monitoraggi faunistici effettuati nell'area di intervento rilevassero il verificarsi di criticità a carico della fauna selvatica derivanti dall'attività estrattiva o di lavorazione degli inerti previste in progetto, il proponente dovrà prevedere e mettere in atto idonee misure correttive, che dovranno essere concordate con l'Ente di Gestione del Parco del Po – tratto torinese, con l'ARPA VIA VAS e con le Direzioni regionali competenti in materia di tutela della biodiversità e della fauna selvatica.
  1. gli interventi di compensazione e di ripristino di aree umide, già previsti dal progetto, devono essere tempestivamente realizzati, con particolare riferimento all'intervento di trapianto delle aree umide interferite sulla sponda nord del lago, nell'insenatura del lago di Cascina Gai, con bassa profondità d'acqua al fine di potenziare gli habitat favorevoli all'avifauna;
  2. al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato negli interventi di ripristino, di rinaturalizzazione, di mitigazione e di compensazione ambientale, il proponente deve prevedere un piano di manutenzione delle opere a verde, finalizzato ad una gestione naturalistica delle stesse, che preveda, tra l'altro, la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite;
  3. prima dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 la Società proponente è tenuta a stipulare la Convenzione, presentata in bozza in allegato al progetto, corretta e ridefinita in relazione all'esatta applicazione delle norme citate ed adeguata in relazione a quanto esposto nella nota del Proponente ricevuta in data 12 maggio 2008 prot. 6439/DA1604, prevista dall'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po. La Convenzione deve essere stipulata tra la Società Proponente e la Società proprietaria delle aree con i Comuni di Carignano e Carmagnola e l'Ente di Gestione dell'Area Protetta;
  4. entro 6 mesi dall'autorizzazione dell'intervento deve essere predisposto un programma di monitoraggio acustico in corso d'opera in attuazione dello studio già presentato che preveda i rilevamenti fonometrici che consentano di valutare gli effettivi livelli di immissione nell'ambiente, sia alla sorgente sia presso i recettori e l'adozione, all'occorrenza, delle necessarie azioni di mitigazione. Le modalità e i tempi di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette dovranno essere concordate con il Dipartimento ARPA territorialmente competente;
  5. al fine di minimizzare gli impatti generati dalle attività di estrazione e di lavorazione degli inerti sull'attività agrituristica svolta presso la Cascina Gandiglio, nel caso in cui, nel corso della realizzazione del progetto, siano previste attività rumorose in ore serali o notturne e nei giorni festivi, il Proponente dovrà preventivamente predisporre, oltre a quanto già previsto in progetto, adeguate soluzioni di mitigazione dell'impatto acustico da sottoporre al Dipartimento ARPA territorialmente competente;
  6. in relazione all'importanza accertata della porzione del bacino Tetti Faule, non interferita dall'escavazione, come sito di rifugio e riproduttivo di avifauna degli ecosistemi acquatici, occorre una particolare attenzione al mantenimento di livelli di intensità di illuminazione per garantire la permanenza delle popolazioni attualmente presenti. In particolare per lo spostamento degli impianti di lavorazione degli inerti in prossimità del bacino e il posizionamento di strutture galleggianti per l'escavazione, elementi di potenziale rischio, che necessitano di illuminazione notturna anche solo a fini di sicurezza, devono essere adottate tutte le misure necessarie per il contenimento di tale impatto (adozione di lampade a bassa intensità luminosa, orientamento dei fasci di luce verso il basso) e deve essere realizzato un adeguato monitoraggio, una tantum, al fine di descrivere l'adozione di tali misure e dimostrare la presenza di livelli di intensità di illuminazione nell'intorno degli impianti e nella zona focale dell'avifauna, indicativamente non superiori ad un incremento del 10% del valore attuale;
  7. la Società esercente è tenuta, ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L'atto liberatorio deve essere inviato ai Comuni di Carignano e Carmagnola, all'Amministrazione regionale e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta;
  8. devono essere adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell'atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme;
  9. nel corso delle operazioni di concimazione connesse con gli interventi di inerbimento e di messa a dimora delle specie arbustive ed arboree, previsti in progetto, l'immissione di nitrati non dovrà superare i limiti previsti dal regolamento regionale approvato con DPGR 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i.;
  10. ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978 la Società proponente è tenuta, prima del conferimento dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, a presentare a favore dell'Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo di 3.300.000 € (tremilioni trecentomila/00 €). Copia della suddetta fidejussione dovrà essere inviata alle Amministrazioni comunali di Carignano e Carmagnola ed all'Ente di Gestione dell'Area Protetta. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
  1. estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
  2. esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
  3. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  4. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

Di dare atto che:

  1. la presente deliberazione ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 assorbe l'autorizzazione paesistica di cui all'art. 159 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., di competenza, ai sensi della l.r. 20/1989, delle Amministrazioni comunali di Carignano e Carmagnola della durata di 5 anni dalla data del presente atto;
  2. i permessi di costruire, per le opere edilizie connesse all'attività estrattiva e alla riqualificazione ambientale saranno emessi dai Comuni di Carignano e Carmagnola a seguito dell'espressione favorevole dell'AIPO e dell'acquisizione dell'autorizzazione paesistica per i singoli interventi;
  3. le autorizzazioni provinciali (al prelievo acque superficiali DPGR 29/7/2003 n. 10/R e allo scarico delle acque reflue industriali nel sottosuolo e nelle acque sotterranee d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) saranno concesse dall'Amministrazione provinciale secondo i tempi previsti dalle normative e comunque non oltre 120 giorni dal presente atto;
  4. la concessione per l'affitto dei terreni demaniali di competenza della Regione (Settore Decentrato OOPP e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino), come già definito nella prima riunione di Conferenza, confermato dalle note del citato Settore n. 42193/25.3 del 19 settembre 2007 e n. 33016/14.3 del 9 maggio 2008 sarà rilasciata successivamente alla conclusione del procedimento di valutazione secondo i tempi previsti dalle normative e comunque non oltre 120 giorni dal presente atto;
  5. le opere di compensazione a carico della Società proponente, richieste dal Comune di Carignano e Carmagnola relative al miglioramento della viabilità comunale e provinciale interessata dal transito dei mezzi pesanti conseguenti l'attività estrattiva (realizzazione di una rotatoria nell'innesto della strada comunale per Tetti Faule sulla strada Provinciale SP 122, realizzazione delle piste ciclabili previste, nonché le altre opere accessorie previste nel progetto) saranno oggetto di specifiche all'interno della Convenzione che verrà stipulata, ai sensi dell'articolo 3.10 del Piano d'Area, tra Società proponente, la proprietà, i Comuni di Carignano e Carmagnola e l'Ente di Gestione dell'Area protetta. Il progetto esecutivo della rotatoria sarà successivamente redatto dall'Amministrazione comunale in relazione alle procedure di approvazione previste;
  6. ai sensi dell'art 13 della l.r. 40/1998, la Direzione Attività Produttive si impegna a concludere le procedure istruttorie e adottare la determinazione autorizzativa ai sensi della l.r. 69/1978 e s.m.i. entro 30 giorni dalla data dell'acquisizione della seguente documentazione:
  7. attestazione dell'Ente di Gestione del Parco del Po – tratto torinese che confermi la non presenza della specie Pelobates fuscus insubricus nell'area d'intervento ed aree limitrofe come prescritto al punto 2. delle condizioni e prescrizioni di compatibilità;
  8. convenzione tra il Proponente, la Proprietà, l'Ente di Gestione dell'Area Protetta e i Comuni di Carignano e Carmagnola, prevista dall'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po;
  9. titoli giuridici di tutti terreni interessati dal progetto in base ai quali il richiedente risulti legittimato alla coltivazione art. 5 punto f) l.r. 69/1978;
  10. fideiussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo sopra indicato;
  11. sopraccitato atto liberatorio ai sensi dell'art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI;
  12. piano di gestione dei rifiuti di estrazione previsto dall'art. 5 del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 117;
  13. presentazione del fascicolo progettuale aggiornato alle integrazioni ed adeguato alle prescrizioni contenute nel presente atto, corredato dalla relazione di verifica di ottemperanza.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:

  1. allegato tecnico, predisposto dal Settore Pianificazione e verifica delle attività estrattive, relativo alla coltivazione e alla sistemazione definitiva del sito (Allegato A);
  2. allegato relativo alla Normativa Tecnica concernente i monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque in cava, dei rilievi planimetrici, batimetrici e fotografici e di controllo idraulico ed ambientale (Allegato B);
  3. bozza della convenzione, ai sensi dell'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del "Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po";(Allegato C);
  4. nota prot. 2387 del 10 giugno 2008 dell'Autorità di Bacino del fiume Po (Allegato D);
  5. verbale di Conferenza della riunione del 28 agosto 2008, privo degli allegati tecnici già contenuti nel presente atto (Allegato E).

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni, decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire inoltre che il proponente comunichi all'ARPA, competente per territorio, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di inizio lavori.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente, a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/98 e al Ministero all'Ambiente Servizio Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 2 della legge 8 luglio 1986 n. 349, nonché depositata presso la Direzione regionale Attività Produttive, e presso l'Ufficio regionale di Deposito progetti della Direzione Ambiente.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto, o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002, e dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)

Allegato