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Bollettino Ufficiale n. 46 del 13 / 11 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 5 novembre 2008, n. 5–9980

Procedura ai sensi dell'art. 12 L.R. 40/1998, del D.P.R. 357/1997 e del D.P.G.R. 16/11/2001 n. 16/R. Giudizio di compatibilita' ambientale e contestuale valutazione di incidenza inerente il progetto "Sviluppo del sistema sciistico di Valprato Soana – Seggiovia "Ciavanassa" presentato dal Comune di Valprato Soana (TO) e da localizzarsi nel medesimo Comune.

A relazione degli Assessori Manica, De Ruggiero:

Premesso che:

in data 22/02/2008 il proponente Comune di Valprato Soana con sede in Valprato Soana (TO), Via Roma n. 9, nella persona del Sindaco geom. Silvano Crosasso, ha presentato all'Organo tecnico regionale presso la Direzione regionale Ambiente domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/1998 e contestuale Valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 08/09/1997 n. 357 e s.m.i. e del D.P.G.R. 16/11/2001 n. 16/R relativamente al progetto "Sviluppo del sistema sciistico di Valprato Soana – Seggiovia "Ciavanassa"" da localizzarsi nel Comune di Valprato Soana (TO), allegando la documentazione prevista;

il Proponente contestualmente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all'art. 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/1998 presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17 in Torino, alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "Il Giornale" in data 20/02/2008 e ad integrazione in data 22/02/2008, ed agli ulteriori adempimenti prescritti dall'art. 12, determinando così l'avvio della fase valutativa;

contestualmente il Proponente ha richiesto l'attivazione della procedura di Valutazione di incidenza, ai sensi del D.P.R. 08/09/1997 n. 357 e s.m.i. e del D.P.G.R. 16/11/2001 n. 16/R, per valutare l'eventuale incidenza delle attività in progetto sulle emergenze naturalistiche del vicino Parco Nazionale Gran Paradiso, la cui perimetrazione coincide con il Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e con la Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) codice IT1201000 denominati "Parco Nazionale Gran Paradiso";

il progetto presentato rientra nella categoria progettuale n. 24 dell'Allegato B1 della L.R. 40/1998 "Piste da sci e relative strutture ed infrastrutture connesse, aventi lunghezza superiore a 1,5 km oppure superficie complessiva superiore a 5 ettari";

l'intervento proposto era stato precedentemente sottoposto alla Fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale conclusasi con la Determinazione dirigenziale n. 20/DA1700 del 08/10/2007 assunta dalla Direzione regionale Turismo, Commercio e Sport;

l'Organo tecnico regionale, costituito con D.G.R. n. 21–27037 del 12/04/1999 e s.m.i., ha individuato con nota prot. n. 5378/DA1002 del 27/02/2008 la Direzione Turismo, Commercio e Sport quale struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate e alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato dell'istruttoria, le Direzioni: Ambiente, Ambiente – Settore Pianificazione Aree Protette, Trasporti Logistica Mobilità ed Infrastrutture, Sanità, Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia;

il Responsabile del procedimento è il dott. Franco Ferraresi, dirigente Responsabile del Settore Sport, nominato con Determinazione n. 105/DA1700 del 08/11/2007 dal Direttore della Direzione regionale Turismo Commercio e Sport;

la competente Direzione regionale Turismo, Commercio e Sport ha provveduto a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 27/03/2008 la notizia dell'avvenuto deposito del progetto e dell'avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di VIA e contestuale Valutazione di incidenza;

il progetto presentato consiste nella realizzazione di un sistema integrato di opere imperniate sulla nuova seggiovia biposto ad ammorsamento fisso ed utilizzo promiscuo per il trasporto degli sciatori verso le piste di discesa nella stagione invernale e dei pedoni in quota nella stagione estiva. La stazione di valle sarà dotata di un piano seminterrato nel quale è previsto un locale per il ricovero dei mezzi battipista, il locale di consegna dell'energia elettrica, il locale contatori, il locale trasformatori ed il locale quadri bassa tensione.

Oltre alla seggiovia sono previste le seguenti opere ad essa funzionali: le piste di discesa del comprensorio "Piamprato–Ciavanassa", la sistemazione della pista forestale esistente di accesso alla stazione di valle della nuova seggiovia a partire dall'abitato di Piamprato Soana, l'allacciamento elettrico ed idropotabile della stazione di valle della seggiovia, una serie di barriere paramassi a protezione della stazione di monte della seggiovia;

il progetto presentato è stato approvato dal Comune di Valprato Soana con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 13/02/2008 per un importo complessivo di euro 2.167.000,00, finanziato per euro 1.148.000,00 con Mutuo con Credito Sportivo con oneri di ammortamento a carico del Bilancio Statale, per euro 1.000.000,00 con Contributo della Comunità Montana Valli Orco e Soana e per euro 19.000,00 con Fondi Comunali;

il Responsabile del procedimento, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 13 della L.R. 40/1998, ha convocato la Conferenza di servizi invitando i soggetti territoriali e istituzionali interessati, di cui all'art. 9 della legge citata, tra i quali i soggetti titolari della funzione di rilascio delle autorizzazioni, al fine dell'espressione del giudizio di compatibilità e della valutazione di incidenza comprendenti le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera.

in data 09 aprile 2008 e nelle date 21 e 24 luglio 2008 si sono svolte la prima e la seconda riunione della Conferenza di servizi nel cui ambito i soggetti invitati, in applicazione di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 13 della L.R. 40/1998, hanno individuato e definito autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'opera da ricomprendere nel provvedimento finale, in caso di espressione di giudizio di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza positivi, come di seguito elencati e secondo quanto riportato nei verbali:

– autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (vincolo paesaggistico),

– autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 (vincolo per scopi idrogeologici),

– nulla osta ai sensi del R.D. 523/1904 (vincolo id–raulico),

– autorizzazione ai sensi dell'art. 31 della L.R. 56/1977 e s.m.i. per la realizzazione delle opere ricadenti all'interno delle aree appartenenti alla Classe IIIa di idoneità all'utilizzazione urbanistica di cui alla Circ. P.G.R. Piemonte 08–05–1996, n. 7/LAP e di quelle ricadenti all'interno della fascia di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 56/1977 e s.m.i.,

– valutazione tecnico–amministrativa sul progetto dell'acquedotto ai sensi dell'art. 58, comma 2 della L.R. 44/2000;

in merito ad altre autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'opera che non vengono ricompresi nel provvedimento finale, la Conferenza di servizi ha preso atto che:

  1. il Permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, trattandosi di opera pubblica, sarà ricompreso nell'atto deliberativo del Comune di Valprato Soana di approvazione del progetto esecutivo,
  2. la Concessione per la costruzione e l'esercizio della seggiovia ai sensi della L.R. 74/1989 e del D.P.G.R. 29/11/2004 n. 13/R sarà oggetto di specifico successivo procedimento amministrativo in capo alla Comunità Montana Valli Orco e Soana, secondo quanto disposto dal citato D.P.G.R.;

il Responsabile del procedimento, considerate le problematiche e le carenze documentali evidenziate nel corso della prima riunione della Conferenza di servizi e della riunione dell'Organo tecnico regionale tenutasi in data 16/04/2008 e tenuto conto delle richieste di integrazioni contenute nel verbale della riunione dell'Organo tecnico regionale e di quelle pervenute dai singoli soggetti interessati, con nota prot. n. 9971/DA1708 del 14/05/2008 ha formalizzato al Comune di Valprato Soana, ai sensi dell'art. 12, comma 6 della L.R. 40/1998, la richiesta di integrazioni alla documentazione presentata, fissando il termine di quarantacinque giorni entro cui far pervenire la risposta;

il Comune di Valprato Soana ha ottemperato alla suddetta richiesta presentando l'elaborato integrativo codice SGVP_0_D_PG_017_2 ad oggetto "Integrazioni al progetto definitivo richieste con nota prot. n. 9971/DA1708 del 14/05/2008", acquisito agli atti con prot. n. 12219/DA1708 del 26/06/2008;

secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 6 della L.R. 40/1998, l'autorità competente, non ritenendo rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni presentate, non ha disposto che il Proponente depositasse copia delle stesse presso l'ufficio preposto e procedesse al relativo avviso di avvenuto deposito;

il Comune di Valprato Soana ha ottemperato al punto 9 della richiesta di integrazioni, di cui alla nota prot. n. 9971/DA1708 del 14/05/2008, proponendo tre soluzioni alternative finalizzate alla riduzione dell'altezza ed all'integrazione con opere di ingegneria naturalistica dei manufatti di sostegno del tracciato della pista forestale che svolgerebbe funzioni di ski–weg, delle quali si ritiene preferibile la "soluzione alternativa 1" consistente nel mantenimento delle sezioni del progetto presentato e nell'inserimento di palificate doppie appoggiate sulle scogliere nei tratti in cui altrimenti queste supererebbero il metro e mezzo di altezza fuori terra;

stante quanto sopra premesso,

preso atto che, a seguito dell'avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio regionale competente di Via Principe Amedeo, 17 – Torino, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico entro i termini prescritti dall'Art. 14, comma 1, lettera b);

visti i contributi tecnici, pareri, autorizzazioni e atti di assenso, pervenuti in tempo utile per la predisposizione del presente provvedimento da parte dei seguenti soggetti territoriali e istituzionali interessati e acquisiti agli atti:

  1. Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Urbanistico Territoriale – Area Provincia di Torino (nota prot. n. 643 del 01/08/2008),
  2. Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Gestione Beni Ambientali (nota prot. n. 34993/DA0824 del 04/08/2008),
  3. Direzione regionale Ambiente (nota prot. n. 17953/DA1001 del 04/08/2008),
  4. Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino (nota prot. n. 51760/DA1403 del 24/07/2008),
  5. Arpa Piemonte (nota prot. n. 83348/05 del 15/07/2008),
  6. Provincia di Torino (nota prot. n. 328326/L86 del 09/05/2008),
  7. Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie (nota prot. n. 4667 del 13/06/2008),
  8. Parco Nazionale Gran Paradiso (note prot. n. 1355 del 08/04/2008 e prot. n. 2481 del 18/07/2008),
  9. Autorità d'Ambito Torinese A.T.O. 3 (nota prot. n. 2516 del 17/07/2008);

richiamate e condivise le determinazioni conclusive della Conferenza di servizi, riportate nel verbale della seconda riunione, che all'unanimità dei presenti ha ritenuto che si possa esprimere parere positivo in merito alla compatibilità ambientale ed alla valutazione di incidenza, in quanto le criticità emerse nel corso dell'istruttoria sono superabili da specifiche prescrizioni, condizioni e raccomandazioni vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase realizzativa delle opere;

ritenuto che, in accordo con le conclusioni della Conferenza di servizi, siano contestualmente rilasciabili le autorizzazioni, i pareri ed i nulla osta sopra indicati necessari per la realizzazione dell'opera, ad esclusione del Permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e della Concessione per la costruzione e l'esercizio della seggiovia ai sensi della L.R. 74/1989 e del D.P.G.R. 29/11/2004 n. 13/R per le motivazioni riportate in premessa;

ritenuto che le autorizzazioni, i pareri ed i nulla osta siano rilasciabili in seguito all'acquisizione di:

  1. valutazione di incidenza positiva ai sensi del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e del D.P.G.R. 16/11/2001, n. 16/R in merito alla compatibilità degli interventi in progetto con l'assetto ambientale e la conservazione delle emergenze naturalistiche rilasciata dalla competente Direzione regionale Ambiente (nota prot. n. 17953/DA1001 del 04/08/2008),
  2. parere favorevole con prescrizioni (nota prot. n. 34993/DA0824 del 04/08/2008) del Settore regionale Gestione Beni Ambientali, competente in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004,
  3. silenzio assenso della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste competente per il rilascio dell'autorizzazione idrogeologica ai sensi della L.R. 45/1989,
  4. contributo tecnico di Arpa Piemonte – Area Previsione e Monitoraggio Ambientale (nota prot. n. 83348/05 del 15/07/2008) che non evidenzia elementi ostativi ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie per la realizzazione del progetto sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico,
  5. silenzio assenso del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Provinciale di Torino, il quale non ha reso alcun parere in merito alle modificazioni del suolo sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico,
  6. nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 con prescrizioni del competente Settore regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino (nota prot. n. 51760/DA1403 del 24/07/2008) alla regolarizzazione del piano viabile della pista forestale,
  7. nulla osta del competente Settore regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino (nota prot. n. 51760/DA1403 del 24/07/2008) al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 31 della L.R. 56/1977 e s.m.i. a realizzare le opere in progetto, di interesse pub

acquisito, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i., il silenzio assenso dei soggetti regolarmente invitati alla Conferenza di servizi che non hanno espresso definitivamente la propria volontà;

visti i verbali delle riunioni della Conferenza di servizi e del sopralluogo tecnico istruttorio;

visti i pareri e i contributi tecnici acquisiti agli atti;

tenuto conto dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'allegato D della L.R. 40/1998;

in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale;

vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.

vista la D.G.R. n. 23–5879 del 22/04/2002, rettificata con D.G.R. n. 16–6446 del 01/07/2002;

visto il D.Lgs. 152/2006;

visto il D.Lgs. 4/2008;

visto il D.P.R. 357/1997 e s.m.i.;

visto il D.P.G.R. 16/11/2001, n. 16/R;

visto il D.Lgs. 163/2006;

visto il D.P.R. 554/1999;

visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

vista la L.R. 56/1977 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 42/2004;

vista la L. 227/2001;

vista la L.R. 45/1989;

visto il R.D. 523/1904;

vista la L.R. 44/2000;

vista la L.R. 74/1989;

visto il D.P.G.R. 29/11/2004 n. 13/R;

vista la L. 241/1990 e s.m.i.;

vista la L.R. 7/2005;

visto il D. Lgs. 165/2001;

vista la L.R. 23/2008.

Per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte dei relatori, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

  1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale contestualmente al giudizio positivo di valutazione di incidenza, comprensivi delle autorizzazioni e nulla osta necessari alla realizzazione dell'opera specificati al successivo punto 3, in merito al progetto "Sviluppo del sistema sciistico di Valprato Soana – Seggiovia "Ciavanassa"", presentato dal Comune di Valprato Soana (TO) e da localizzarsi nel medesimo Comune, in quanto le criticità emerse nel corso dell'istruttoria sono superabili da specifiche prescrizioni, condizioni e raccomandazioni, dettagliatamente riportate nell'Allegato "A" e parte integrante della presente deliberazione, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase realizzativa delle opere;
  2. di prendere atto dei pareri espressi dalle Amministrazioni in sede di Conferenza di servizi e di considerare acquisito l'assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell'ambito della medesima Conferenza, conformemente a quanto previsto dalla L.R. 40/1998 e dall'art. 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i.;
  3. di rilasciare con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998, le seguenti autorizzazioni e nulla osta:
  1. autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 per le opere da eseguirsi nelle aree sottoposte a vincolo di tutela paesaggistica, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato "A", parte integrante della presente deliberazione,
  2. autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie per la realizzazione del progetto sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto e le prescrizioni riportate nell'Allegato "A", parte integrante della presente deliberazione,
  3. nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 per la regolarizzazione del piano viabile della pista forestale in adiacenza al rio Piamprato, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato "A", parte integrante della presente deliberazione,
  4. autorizzazione ai sensi dell'art. 31 della L.R. 56/1977 e s.m.i. a realizzare le opere in progetto ricadenti all'interno delle aree appartenenti alla Classe IIIa di idoneità all'utilizzazione urbanistica di cui alla Circ. P.G.R. Piemonte 08–05–1996, n. 7/LAP e a realizzare le opere ricadenti all'interno della fascia di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 56/1977 e s.m.i., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato "A", parte integrante della presente deliberazione;
  1. di dare atto altresì che le autorizzazioni ed il nulla osta di cui al punto 3 sono:
  1. rilasciati sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Via Principe Amedeo n. 17 – Torino ed una presso la Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport, Via Avogadro n. 30 – Torino,
  2. concessi facendo salvi e impregiudicati eventuali diritti di terzi,
  3. subordinati all'osservanza delle condizioni, raccomandazioni e prescrizioni riportate nell'Allegato "A", che qui si intendono integralmente riportate, oltre a quelle derivanti dalle leggi e normative vigenti;
  1. di prendere atto che la valutazione tecnico–amministrativa sul progetto dell'acquedotto ai sensi dell'art. 58, comma 2 della L.R. 44/2000 è stata effettuata dal Comune di Valprato Soana, gestore dell'acquedotto comunale;
  2. di prendere atto che il Permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, trattandosi di opera pubblica, sarà ricompresso nell'atto deliberativo del Comune di Valprato Soana di approvazione del progetto esecutivo;
  3. di prendere atto che la Concessione per la costruzione e l'esercizio della seggiovia ai sensi della L.R. 74/1989 e del D.P.G.R. 29/11/2004 n. 13/R sarà oggetto di specifico successivo procedimento amministrativo in capo alla Comunità Montana Valli Orco e Soana, secondo quanto disposto dal citato D.P.G.R.;
  4. di individuare la "soluzione alternativa 1" (utilizzo integrato di palificate vive di sostegno a doppia parete e di scogliere rivegetate), riportata nell'elaborato integrativo codice SGVP_0_D_PG_017_2 ad oggetto "Integrazioni al progetto definitivo richieste con nota prot. n. 9971/DA1708 del 14/05/2008", quale soluzione progettuale idonea per la realizzazione dei manufatti di sostegno delle scarpate dei tratti di pista forestale con funzione di ski–weg;
  5. di richiedere al Comune di Valprato Soana, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 10 dell'art.12 della L.R.40/1998, trattandosi di iniziativa promossa da autorità pubblica, che nell'assumere il provvedimento che autorizza la realizzazione dell'opera evidenzi la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura di VIA;
  6. di stabilire, conformemente a quanto previsto dal comma 9 dell'art.12 della L.R. 40/1998, che il giudizio di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza, le autorizzazioni ed il nulla osta di cui al punto 3, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, abbia efficacia per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente atto deliberativo, stabilendo altresì che i lavori debbano essere ultimati entro tre anni dall'inizio degli stessi.

Il presente atto concerne esclusivamente la compatibilità ambientale e la valutazione di incidenza dell'intervento in oggetto e il rilascio delle relative autorizzazioni e nulla osta per la sua realizzazione di cui al precedente punto 3 e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Via Principe Amedeo n. 17 – Torino.

Contro il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 nonché dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998.

(omissis)

Allegato A

Elenco delle condizioni, raccomandazioni e prescrizioni vincolanti per la compatibilità ambientale del progetto " Sviluppo del sistema sciistico di Valprato Soana – Seggiovia "Ciavanassa"", presentato dal Comune di Valprato Soana (TO) e da localizzarsi nel medesimo Comune, sottoposto alla Fase di Valutazione e giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998 ed alla contestuale Valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997.

A) Cantieristica

a1) Nel caso risultasse necessario adeguare in alcuni punti la viabilità di accesso esistente di cui si prevede l'utilizzo in fase di cantiere, gli interventi relativi dovranno comportare esclusivamente operazioni di sistemazione, consolidamento e risanamento conservativo.

a2) Le modalità e i tempi di ripristino della viabilità di cantiere dovranno essere concordati con la Struttura Valutazione Ambientale (VIA–VAS) di Arpa Piemonte e con la Regione Piemonte – Direzione Ambiente – Settore Politiche di Prevenzione Tutela e Risanamento Ambientale.

a3) In fase di cantiere l'area di torbiera dovrà essere recintata in modo che non possa essere danneggiata da uomini e mezzi in movimento.

a4) In fase di cantiere, nel corso dei lavori di realizzazione della pista forestale e dei sostegni 4 e 5, bisognerà adottare tutti i provvedimenti necessari per limitare l'intorbidamento delle acque ed evitare sversamenti accidentali di materiali.

a5) Relativamente alle emissioni sonore, considerato che i livelli di emissione massimi previsti sono superiori ai 70 Leq dB(A) e che in prossimità delle aree di cantiere sono presenti alcuni recettori (edifici di alpeggio), l'attività lavorativa dovrà essere limitata nella fascia oraria dalle ore 8 alle 18.

B) Aspetti ambientali e valutazione di incidenza

b1) L'apertura all'esercizio dell'impianto in oggetto è subordinata all'esecuzione di tutte le attività di sistemazione, drenaggio, recupero, mitigazione e compensazione ambientale, come così indicati nella progettazione esaminata. Queste dovranno essere puntualmente eseguite e dovranno procedere per lotti funzionali parallelamente all'avanzamento del cantiere, secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde e della necessità di riposizionare nel più breve tempo possibile il materiale di scotico (piote erbose, ecc.) precedentemente accantonato.

b2) Il progetto esecutivo dovrà sviluppare la progettazione del nuovo impianto di depurazione a fossa Imhoff in conformità alle disposizioni della L.R. 13/1990.

b3) In fase di gestione dell'impianto non dovranno essere emesse emissioni sonore e luminose che possano arrecare disturbo alla quiete e all'ambiente naturale.

b4) Gli inerti di scavo derivanti dalle operazioni di cantiere dovranno essere destinati al riutilizzo in loco come da progetto: dovrà quindi essere limitato alle sole fasi di cantiere l'uso di aree di deponia temporanea ed esclusi stoccaggi provvisori di tali materiali.

b5) Considerata la situazione attuale e i movimenti terra prospettati, relativamente al complesso delle opere necessarie per il drenaggio e il consolidamento delle superfici già esistenti, nonché di quelle di nuova formazione, si ribadisce che queste dovranno essere realizzate il più possibile con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica; particolare cura dovrà essere impiegata nella regimazione delle acque superficiali nelle zone di eventuale riporto di materiale, al fine d'impedire l'innesco di fenomeni erosivi concentrati, attraverso l'adozione dei dispositivi già illustrati nel progetto definitivo e il loro potenziamento, alla luce di una approfondita valutazione del sito, che evidenzi anche la zona di recapito delle acque con gli idonei collegamenti al reticolo idrografico presente.

b6) Gli strati terrosi prelevati in fase di scavo dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria, anche nel caso in cui la preesistente copertura erbacea si presenti rada, e alle operazioni di riprofilatura dovranno seguire al più presto quelle di ripristino e rivegetazione.

b7) Nella fase di realizzazione della pista di discesa, dovrà essere effettuata una attenta gestione dello scotico mediante la conservazione delle zolle scoticate, che andranno conservate in zone ombrose e regolarmente irrigate in modo da poter effettuare al termine dei lavori il reimpianto delle stesse ad integrazione degli interventi di inerbimento già previsti dal progetto. Come già indicato dal proponente, i cumuli di terreno scoticato non dovranno avere un'altezza maggiore di 1,5 metri e presentare sponde con inclinazione superiore a 30º per limitare fenomeni erosivi.

b8) Per il primo anno successivo alla realizzazione degli interventi di recupero ambientale e possibilmente per alcune annualità seguenti, le aree interessate da movimenti terra dovranno essere interdette al pascolo bovino, al fine di non compromettere il buon esito degli interventi, così come una fascia attigua alle stesse ampia almeno un metro che dovrà essere lasciata indisturbata al fine di consentire la produzione di seme e una più rapida ricolonizzazione delle aree scoperte da parte della flora spontanea.

b9) I sostegni della linea dell'impianto di risalita indicati con i numeri 4 e 5 sull'elaborato SGVP_A_D_PT_002_2 dovranno essere posizionati avvalendosi delle soluzioni tecniche concordate in sopralluogo, meno invasive per ingombri e interferenze con le acque di ruscellamento e di infiltrazione, in modo da non interessare la cenosi igrofila presente nell'impluvio e la torbiera posta subito a monte di questo.

b10) Nel caso in cui in futuro si intendesse realizzare l'impianto di innevamento programmato, le infrastrutture non dovranno interferire con la torbiera suddetta e dovrà essere vietato l'uso di additivi o catalizzatori di origine artificiale o naturale atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento crioscopico dell'acqua e della neve.

b11) Le aree soggette a riprofilatura, livellamento e/o spietramento dovranno essere ridotte al minimo indispensabile e, in ogni caso, non potranno essere diverse da quelle indicate nell'elaborato "Planimetria di individuazione delle aree di spietramento e livellamento corticale" (codice SGVP_B_D_PT_002_2).

b12) Le attività di cantiere non dovranno essere svolte da metà maggio a metà giugno, al fine di tutelare il periodo riproduttivo del gallo forcello. Per ridurre il rischio di impatti dell'avifauna contro i cavi della seggiovia, sugli stessi dovranno essere posizionati dei dissuasori visivi costituiti da spirali colorate con la funzione di amplificarne l'ingombro fisico e sonoro e i seggiolini dovranno essere mantenuti sull'impianto anche durante il periodo di chiusura. Nel caso in cui si rendesse necessaria la rimozione dei seggiolini, il proponente dovrà assicurare il medesimo grado di visibilità dei cavi dell'impianto per l'avifauna.

b13) Dovrà essere previsto, così come proposto nella documentazione integrativa di progetto, sia il monitoraggio della coltre erbosa che quello della fauna presente nell'area di intervento. Il monitoraggio faunistico dovrà essere concordato con il Parco Nazionale del Gran Paradiso e l'ARPA Piemonte – Valutazione Ambientale VIA–VAS e dovrà comprendere una fase ante operam (da realizzare prima dell'inizio dei lavori) comprensiva delle sessioni primaverile ed estiva ed una specifica attività legata alla valutazione dell'eventuale mortalità dovuta ad impatti con i cavi dell'impianto. Il monitoraggio della vegetazione nel periodo post operam, proposto dal proponente nel capitolo 3.12 delle integrazioni al progetto definitivo (elaborato SGVP_0_D_PG_017_2) per la zona interessata dalla creazione della pista di discesa, dovrà essere esteso anche alla zona di torbiera, al fine di controllare che le attività di cantiere e la realizzazione della pista forestale non abbiano determinato interruzioni dell'apporto idrico alla zona umida; tali attività di monitoraggio andranno concordate in fase esecutiva con ARPA Piemonte – Valutazione Ambientale VIA–VAS e gli esiti dei monitoraggi dovranno essere inviati anche al Parco Nazionale del Gran Paradiso.

b14) L'esatta ubicazione e le modalità di installazione delle aste nivometriche previste nell'elaborato "Bozza di piano di intervento per la sospensione temporanea dell'esercizio – P.I.S.T.E." (codice SGVP_0_D_AL_003_2) all'interno del SIC/ZPS "Parco Nazionale Gran Paradiso" dovranno essere concordate con l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, al fine di evitare qualsiasi possibile interferenza con aree delicate o di particolare pregio dal punto di vista naturalistico.

b15) Le rotazioni dell'elicottero necessarie al trasporto del materiale e alle altre attività connesse alla realizzazione delle opere in progetto dovranno essere concordate, oltre che con l'Amministrazione Comunale e la direzione lavori, anche con l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.

b16) Per quanto riguarda l'intervento di rimboschimento compensativo, sarà da evitare l'impiego di Alnus viridis, mentre sarà opportuno inserire Acer pseudoplatanus e Fraxinus excelsior, riducendo la percentuale di Larix decidua prevista. Il proponente dovrà inoltre presentare ad ARPA Piemonte – Struttura Valutazione Ambientale (VIA–VAS) un piano di manutenzione degli interventi realizzati di durata almeno triennale. Per quanto riguarda l'intervento di sistemazione del tratto di sentiero previsto in progetto, non dovranno essere effettuate opere (allargamenti, spianamenti) tali da trasformarlo in pista forestale carrabile.

b17) Si richiede, anche ai sensi di quanto prescritto dall'art. 12 della L.R. 74/89, che il proponente provveda, entro un anno dal rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, alla demolizione del piccolo impianto di risalita ubicato all'interno del SIC/ZPS poco a monte della frazione di Campiglia Soana.

b18) Si raccomanda che nella progettazione esecutiva, nonché nella direzione dei lavori delle opere di sistemazione e recupero, siano coinvolti professionisti esperti nelle problematiche inerenti la rinaturalizzazione e il recupero ambientale dei siti, la sistemazione idrogeologica, nonché le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di ingegneria naturalistica nel rispetto della normativa vigente in materia di competenze professionali.

b19) Si raccomanda che la progettazione esecutiva contenga specifiche previsioni e clausole dedicate alle modalità esecutive nella logica della massima attenzione alla riduzione della alterazione dei luoghi (ad. es. tipologia dei mezzi, stagionalità delle opere, ecc.), nonché relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito ultimazione dei lavori.

b20) In merito all'esecuzione dei lavori, si raccomanda che la realizzazione delle opere a verde, costituiscano esse il tutto o parte dei lavori oggetto di esecuzione, nel rispetto e nelle forme della vigente normativa, sia affidata a ditte specializzate e appositamente qualificate.

b21) Fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, si prescrive di affidare ad ARPA Piemonte – SS 02.03 VIA/VAS e al Dipartimento ARPA territorialmente competente il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera e, conseguentemente, si stabilisce che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio dei lavori all'ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS) e trasmetta gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio previo accordo sulle specifiche tecniche compatibili con il S.I.R.A..

b22) Durante i lavori e a conclusione delle opere, si richiede che il Responsabile del Procedimento trasmetta alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente – Settore Politiche di Prevenzione Tutela e Risanamento Ambientale, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa a cura del Direttore dei Lavori, riguardante l'adozione di tutte le misure di mitigazione, di compensazione e di monitoraggio incluse nel progetto definitivo esaminato e di quelle prescritte nell'atto conclusivo del presente procedimento.

b23) Si richiede inoltre che il Responsabile del Procedimento, trasmetta alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente – Settore Politiche di Prevenzione Tutela e Risanamento Ambientale una completa documentazione fotografica, anche in formato digitale, delle fasi realizzative dei lavori, dello stato dei luoghi a seguito dell'intervento e delle fasi di affermazione della vegetazione a seguito delle opere di recupero, mitigazione e compensazione ambientale.

C) Aspetti valanghivi

c1) Si rammenta che la responsabilità della gestione del Piano di sicurezza valanghe denominato "Piano di Sospensione Temporanea dell'Esercizio" (P.I.S.T.E.) sarà a carico del Sindaco in qualità di Autorità Locale di Protezione Civile, il quale potrà avvalersi del supporto della Commissione Locale Valanghe. Nel caso quest'ultima non fosse ancora operante, si raccomanda l'Amministrazione Comunale, in qualità anche di Soggetto proponente l'opera, di farsi promotore della sua costituzione.

c2) La Commissione Valanghe dovrà attuare scrupolosamente il Piano di Gestione del Rischio come da documentazione presentata, facente parte integrante degli elaborati progettuali, provvedendo ad integrarlo nel Piano di Attività previsto dall'art. 4 del Regolamento 07 giugno 2002, n. 4/R.

c3) Si raccomanda, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Regolamento 07 giugno 2002, n. 4/R, che all'interno della Commissione Valanghe sia presente un rappresentante del Soggetto gestore dell'impianto dotato degli opportuni titoli professionali AINEVA, al fine di garantire una gestione il più possibile integrata delle problematiche di rischio valanghivo incombente sulla viabilità di accesso.

D) Aspetti idraulici

d1) Non dovrà essere effettuato alcun innalzamento della sede viaria della pista forestale adiacente al rio Piamprato, non essendo ammissibile limitare l'esondazione in sinistra del rio in condizioni critiche.

d2) Il ricarico della pista potrà essere ammesso solo con spessore strettamente limitato alla regolarizzazione del piano viabile in funzione di una fruizione sicura nei periodi di utilizzo.

d3) Il ricarico dovrà essere effettuato esclusivamente con materiale sciolto reperito dagli scavi del cantiere, senza alcun prelievo dall'alveo.

E) Aspetti paesaggistici

e1) La realizzazione delle stazioni della seggiovia deve essere condotta nel rispetto delle tipologie, tecniche costruttive e materiali descritti negli atti progettuali e relativi fotoinserimenti; a fine lavori, il terreno circostante deve essere adeguatamente raccordato con l'intorno; i serramenti esterni dei vari manufatti devono essere realizzati o rivestiti in legno; tutte le parti in legno devono essere opportunamente scurite con impregnante opaco.

e2) La verniciatura delle parti strutturali metalliche delle stazioni e dei sostegni di linea deve essere condotta con la massima attenzione al fine di limitarne la percezione visiva e garantire un corretto rapporto cromatico con effetto mimetico in coerenza con l'intorno circostante; i plinti di fondazione dei sostegni di linea devono essere interrati il più possibile.

e3) La sistemazione delle piste deve essere condotta nel rispetto delle modalità precisate negli atti progettuali; per quanto riguarda il tracciato di nuova realizzazione, in adesione alle risultanze del sopralluogo effettuato in data 24/07/2008, si precisa che ogni eventuale modifica rispetto alla soluzione rappresentata nel progetto agli atti, dovrà essere oggetto di preventiva autorizzazione ai sensi della normativa vigente da richiedere con apposita istanza da parte del proponente.

e4) Le reti di sicurezza previste lungo il nuovo tratto di pista devono essere rimosse alla chiusura di ogni stagione sciistica.

e5) Le superfici interessate dai lavori in progetto, le piste e le aree di cantiere e di deponia temporanea devono essere oggetto di pronto e accurato ripristino e recupero ambientale, secondo le modalità indicate negli appositi elaborati progettuali, al fine di ricostituire, compatibilmente con l'esecuzione degli interventi in progetto, la componente paesaggistica ed evitare alterazioni significative rispetto alla situazione attuale dei luoghi.

e6) In ossequio alle disposizioni derivanti dall'art. 16 della L.R. 20/1989, si rammenta che è compito dell'Autorità Comunale verificare che l'esecuzione delle opere sia condotta in piena conformità con il progetto assentito e nel pieno rispetto delle prescrizioni di natura paesaggistica sopra riportate, le quali costituiscono parte integrante del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

F) Aspetti archeologici

f1) Il proponente dovrà ottemperare a quanto specificatamente normato dagli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 riguardanti la "Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare".

f2) Il proponente dovrà al più presto concordare con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie i necessari provvedimenti di tutela archeologica, in quanto dall'esame degli elaborati risultano ingenti le opere di scavo (elaborato SGVP_0_D_PG_015_2) previste per una durata di due mesi, alle quali si aggiungono gli interventi nel sottosuolo connessi alla posa della linea elettrica e dell'acquedotto, nonché la sistemazione della viabilità e l'allestimento delle aree di cantiere.

f3) Ricordando come l'assistenza archeologica alle opere olimpiche abbia permesso recentemente di individuare importanti siti archeologici anche in alta quota e fuori dagli abitati attuali, si invita il Comune di Valprato Soana a integrare la documentazione progettuale con la relazione sul rischio archeologico, la fotointerpretazione delle aree di intervento e le indagini archeologiche preliminari di superficie, da affidare ad archeologi in possesso della necessaria qualificazione, secondo un programma scientifico da concordare con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie.