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Bollettino Ufficiale n. 46 del 13 / 11 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2008, n. 23–9850

Disposizioni per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni riconosciute e di volontariato, ai sensi del comma 3, art. 5 D.P.R. 27/3/92 e della L.R. 29/10/92 n. 42, per lo svolgimento delle attivita' di trasporto sanitario di emergenza e altri trasporti. Integrazione D.G.R. n. 63 – 7504 del 19 novembre 2007.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di integrare la propria precedente deliberazione n. 63–7504 del 19 novembre 2007 mediante l'approvazione dell'allegato documento, quale parte integrante della presente deliberazione, relativo alle disposizioni per la regolamentazione dei rapporti, fra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni riconosciute e di volontariato ai sensi del comma 3, art. 5, D.P.R. 27/3/92 e della L.R. 29/10/92 n. 42 per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza nonché le attività di trasporto sanitario interospedaliero e le attività di trasporto per patologie autorizzabili e continuazione di cure di competenza del Servizio Sanitario Nazionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002

(omissis)

Allegato

Disposizioni per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di Volontariato ai sensi del comma 3, art. 5, D.P.R. 27.3.92 e della L.R. 29.10.92 n. 42 per lo svolgimento delle attività di soccorso sanitario di emergenza nonché le attività di trasporto sanitario interospedaliero e le attività di trasporto per patologie autorizzabili e continuazione di cure di competenza del S.S.R.

Le presenti disposizioni disciplinano i rapporti tra le Associazioni di volontariato e le Aziende Sanitarie Regionali competenti per l'attività di trasporto sanitario di emergenza mediante mezzi di soccorso, nonché le attività di trasporto sanitario interospedaliero e le attività di trasporto per patologie autorizzabili e continuazione di cure di competenza del S.S.R. a mezzo di autoambulanze ed autoveicoli.

Le specifiche attività che formano oggetto del rapporto bilaterale fra ciascuna delle Associazioni e le Aziende Sanitarie Regionali nonché le modalità con le quali tale collaborazione si instaura, sono definite da quanto previsto dagli artt. 12 e 13 L.R. 29.10.92 n. 42 nonché dall'art. 9 della L.R. 29.08.94 n. 38 e per quanto concerne l'attività di emergenza sanitaria dal comma tre, art. 5 D.P.R. 27.3.92 da apposite convenzioni.

Sarà cura della Regione Piemonte definire, in accordo con le Aziende Regionali, l'opportunità di attribuire alle Centrali Operative le competenze in materia di coordinamento del trasporto sanitario non urgente inclusi nelle presenti disposizioni.

ART. 1 – REQUISITI ED ADEMPIMENTI NECESSARI PER L'ACCESSO AL RAPPORTO CONVENZIONALE

Le Associazioni di Volontariato disciplinate dalla Legge 266 del 18.08.91 e dalla L.R. 29.08.94 n. 38, accedono operativamente al sistema di urgenza ed emergenza territoriale previsto dal D.P.R. 27/3/92 e dall'atto di intesa fra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema per le emergenze sanitarie del 11/4/96 ed alle altre tipologie di trasporto sopra descritte, purché dette Associazioni abbiano ottenuto da almeno sei mesi l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato sezione provinciale di cui all'art. 115 della L.R. 5 del15.03.08.

Le convenzioni potranno altresì essere stipulate solo con le Associazioni in regola con le disposizioni regionali in materia di autorizzazioni allo svolgimento delle attività di trasporto infermi di cui alla L.R. 29 ottobre 1992 n. 42, D.G.R. 45–6134 dell'11 giugno 2007, D.G.R. 48–8609 del 14 aprile 2008.

L'Associazione di volontariato deve garantire il mantenimento dei requisiti previsti dal Dleg.vo 626/94 e s.m.i., già certificati in sede di iscrizione al Registro Regionale, nonché l'adeguamento degli stessi alla normativa di legge.

L'Azienda Regionale competente provvede alla stipulazione delle convenzioni con le singole Associazioni, secondo le direttive disposte in materia dalla Regione Piemonte.

Secondo quanto previsto dall'art. 10 L.R. 29.08.94 n. 38 e ai sensi delle presenti disposizioni, sono criteri di priorità nella scelta delle Associazioni da convenzionare:

  1. lo svolgimento dell'attività nel territorio per il quale si richiede l'intervento;
  2. la presenza di sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari (criterio obbligatorio ai sensi delle disposizioni regionali emanate in materia);
  3. la garanzia di una continuità di servizio se richiesto dalla natura dell'attività da convenzionare;
  4. la garanzia della qualità del servizio comprovata anche da esperienze precedentemente maturate sul territorio regionale;
  5. la maggiore incidenza relativa di volontari all'interno dell'associazione stessa in stretto rapporto alla percentuale tra certificati al servizio di trasporto e gli iscritti;

ART. 2 – OGGETTO DELLE CONVENZIONI

L'oggetto della convenzione è costituito:

a)– dalle attività dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, effettuabili dalle Associazioni di Volontariato disposti dalla Centrale Operativa 118 competente per territorio, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27/3/92 e dalla normativa regionale in materia;

b)– le attività di trasporto interospedaliero e le attività di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure di competenza del S.S.R.

ART. 3 – PUNTO DI PARTENZA E/O BASE OPERATIVA DISPONIBILITA' E TIPOLOGIA DEI MEZZI

Nella convenzione per le attività di emergenza sanitaria devono essere indicati i punti di partenza e le basi operative presso cui sosteranno i mezzi di soccorso convenzionati, compresi i mezzi convenzionati in forma estemporanea.

Il mezzo può essere utilizzato dalla Centrale Operativa "118" di riferimento anche al di fuori del territorio di competenza secondo quanto previsto dai protocolli operativi predisposti dal responsabile medico della Centrale stessa. Se la postazione di partenza del mezzo di soccorso è messa a disposizione dalle Aziende Sanitarie Regionali, i pertinenti locali dovranno risultare idonei alla sosta dell'ambulanza e del personale.

Dovranno inoltre essere indicati il numero e il tipo dei mezzi in servizio nonché l'orario di attività.

La caratteristica dei mezzi di soccorso individuati con D.G.R. 48–8609 del 14 aprile 2008 e quelli di trasporto, dovrà essere conforme a quanto stabilito dal D.M. 17/12/87 n. 553 e successive integrazioni e modificazioni ed alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 616 del 22.2.2000.

Le dotazioni di bordo dei mezzi di soccorso e trasporto dovranno corrispondere agli standard stabiliti dalla programmazione sanitaria regionale.

ART. 4 – UNIFICAZIONE E CENTRALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CHIAMATA. EMERGENZA SANITARIA

In applicazione degli indirizzi in materia di emergenza sanitaria assegnati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 101–18190 del 7.9.92, la Regione Piemonte ha istituito le Centrali Operative provinciali connesse al numero unico "118".

Le Centrali Operative "118", coordinano sul territorio i servizi di emergenza sanitaria oggetto delle presenti disposizioni.

Sarà cura della Regione o dell'Aziende Sanitarie Regionali competenti garantire i necessari collegamenti telefonici dedicati tra la Centrale Operativa e le sedi delle Associazioni convenzionate per l'esecuzione del servizio.

Il Responsabile medico della Centrale "118" stabilisce i criteri di gestione dei servizi attraverso appositi protocolli operativi.

Le Aziende Sanitarie dovranno, in accordo con il Responsabile medico della Centrale Operativa competente, stabilire condizioni che non contrastino con i protocolli di Centrale.

I mezzi convenzionati in forma continuativa (escluse quindi le attività eccezionalmente poste in forma estemporanea) per il soccorso, operano esclusivamente per conto della Centrale Operativa "118" e le Associazioni convenzionate non possono impegnarli per nessun altro fine durante gli orari di disponibilità.

L' Associazione convenzionata e coordinata dalla Centrale Operativa "118" non può gestire, organizzare in proprio le chiamate di soccorso, così come pubblicizzare a tal fine il proprio numero telefonico.

TRASPORTO ORDINARIO

Le Aziende Sanitarie Regionali dispongono le attività di trasporto sanitario non urgente o interospedaliero svolte in regime di convenzionamento con le Associazioni di Volontariato di cui al precedente art. 1

Per una migliore organizzazione dei trasporti, al fine di favorire minore disagio possibile all'utenza, le Aziende Sanitarie programmano in tempo utile, la dove possibile, i trasporti da effettuare, comunicando all'Associazione convenzionata la programmazione stabilita.

I mezzi convenzionati per detti trasporti saranno utilizzati in accordo alle disposizioni contenute dalle convenzioni stipulate con le singole Aziende Sanitarie Locali e/o Ospedaliere di riferimento.

Le Aziende Sanitarie Regionali competenti e le Associazioni con esse convenzionate si impegnano reciprocamente a comunicare sempre per iscritto, con almeno tre mesi di preavviso, eventuali modificazioni comunque influenti sulle prestazioni convenzionate, onde consentire una corretta reciproca programmazione relativa agli investimenti ed al personale.

Dovrà inoltre essere prevista annualmente la trasmissione alle Aziende Sanitarie Regionali e alla Centrale Operativa, da parte dell' Associazione l'elenco dei mezzi impiegati.

ART. 5 – MEZZI DI COMUNICAZIONE PER IL SOCCORSO

I sistemi di radiocollegamento saranno forniti dalle Aziende sanitarie regionali sedi di Centrali Operative.

ART. 6 – CARATTERISTICHE DEL PERSONALE

L' Associazione deve assicurare nelle strutture operanti in base alle presenti disposizioni, la presenza del personale nella misura minima e con le caratteristiche previste dalla normativa regionale.

La responsabilità di tale personale ricade direttamente, per le rispettive competenze, sul Presidente e sul Direttore Sanitario dell' Associazione.

Il personale, volontario o dipendente, addetto all'emergenza sanitaria ed alle attività di trasporto sanitario non urgente o interospedaliero, deve frequentare corsi di formazione e di aggiornamento previsti dalle leggi vigenti e dalle direttive impartite dall'Assessorato alla Sanità.

Il personale operante sui mezzi costituito da due unità (autista–soccorritore e soccorritore entrambi certificati) si dovrà attenere ai protocolli operativi del sistema "118" riguardanti la gestione dei mezzi, modulistica, procedure di servizio e tecniche di intervento.

ART. 7 – RESPONSABILITA'

Il Direttore/Responsabile Sanitario dell'Associazione convenzionata è responsabile di tutte quelle iniziative rivolte al personale dell'Associazione stessa al fine di ottenere la migliore prestazione di soccorso possibile nel rispetto delle norme convenzionali, dei protocolli operativi e della rispondenza dei mezzi ai rispettivi requisiti igienici sanitari previsti e delle modalità di corretta conservazione degli strumenti. Con le stesse modalità, risponde altresì di tutti gli altri servizi sanitari svolti in regime di convenzionamento con l'Azienda Sanitaria Regionale di riferimento.

ART. 8 – REGISTRAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEI SERVIZI PRESTATI

Per ragioni medico–legali e per consentire la corretta elaborazione dei dati di attività del sistema centralizzato di soccorso e trasporto sanitario urgente, tutti i servizi di emergenza sanitaria dovranno essere registrati dagli operatori compilando in ogni sua parte, il modulo di rilevazione prestabilito con le caratteristiche previste dal D.M. 15/5/92 e s.m.i. fornito dalle Centrali Operative.

Le Aziende Sanitarie sede di Centrale Operativa provvederanno, ove possibile, a fornire il collegamento informatico per la registrazione degli interventi.

Sarà inoltre cura delle Associazioni convenzionate registrare e conservare idonei moduli prenumerati dei servizi inerenti le altre attività di trasporto interospedaliero, le attività di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure.

ART. 9 – ELEMENTI VARIABILI DELLE CONVENZIONI

L'Azienda Sanitaria Regionale competente potrà concordare con l'Associazione convenzionata la presa in carico di alcuni degli oneri di servizio, quali la fornitura di attrezzature particolari e garantire lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dall'attività convenzionata.

Nei casi in cui, secondo le prescrizioni della programmazione regionale, sia necessario provvedere alla disponibilità di mezzi di soccorso avanzato, le Aziende Regionali Sanitarie forniscono personale medico e/o infermieristico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale.

ART. 10 – RIMBORSI

Per quanto riguarda le modalità di rimborso delle spese alle Associazioni convenzionate ai sensi dell'art. 9 L.R. 29.08.94 n. 38, posto che le stesse dovranno essere complessivamente quantificate sulla base di preventivi annualmente concordati tra Aziende Sanitarie Regionali e l'Associazione convenzionata, si dovrà fare riferimento, ai seguenti due sistemi base che definiscono i rapporti economici in rapporto alla presenza dei mezzi di trasporto e soccorso, come evidenziato dall'allegato schema di preventivo/rendiconto alla D.G.R. n. 63–7504 del 19 novembre 2007

A) svolgimento del servizio in forma continuativa: con rapporto economico basato prevalentemente sulle ore di presenza sempre con riferimento per i riscontri dell'attività minuta e delle relative fatturazioni a copertura delle spese documentate e sostenute per lo svolgimento dell'attività convenzionata;

B) svolgimento del servizio eccezionalmente svolto in forma estemporanea: con rapporto economico basato esclusivamente sulla quantità di servizi e/o sul numero di Km percorsi.

Le caratteristiche dell'attività di trasporto sanitario di emergenza obbligano comunque a limitare l'utilizzo di rapporti economici basati esclusivamente sulla quantità di servizi o sul numero di Km percorsi.

Il convenzionamento per attività estemporanea si può quindi applicare nei seguenti casi:

  1. sul territorio da servire è già presente un'ambulanza di soccorso 24 ore su 24 ma può servire un supporto in relazione ai tempi e alla gravità dell'intervento da effettuare;
  2. tutti quei casi in cui non è giustificabile, per ragioni di limitata densità di popolazione, la presenza 24 ore su 24 di ambulanze di soccorso;
  3. casi particolari quali l'assistenza sanitaria prestata da ambulanze durante manifestazioni di massa o altri eventi occasionali preventivamente concordati con la Centrale Operativa 118 sentita l' Azienda Sanitaria competente;
  4. in casi particolari quali le maxiemergenze o catastrofi o altri eventi non prevedibili;
  5. l'associazione non garantisca l'operatività 24 ore su 24;
  6. casi in cui presso la sede di stazionamento del mezzo sia già presente un'autoambulanza di soccorso avanzato e non sia giustificabile la presenza di un mezzo di soccorso di base 24 ore su 24.

Relativamente alle condizioni economiche riguardanti il rapporto di servizio in forma estemporanea, l'Azienda Sanitaria riconoscerà, previa comunicazione, un aggiornamento annuo sul rimborso dovuto in misura pari alla variazione media annuale accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente con decorrenza 1 gennaio 2009. In caso di assistenze sanitarie per manifestazioni di massa od altri eventi occasionali preventivamente concordati che implichino la presenza di uno o più mezzi di soccorso saranno stipulati specifici accordi economici. Tali rimborsi spese, al pari di quelli previsti per i servizi eccezionalmente in estemporanea, non saranno soggetti a rendiconto.

ART. 11 – ASSICURAZIONI

In conformità di quanto previsto dall'art.3, punto T, L.R. 04.11.92 n.42, nonché dell'art. 4 Legge 11.08.92 n.266 l'Associazione convenzionata è obbligata a stipulare le seguenti polizze Assicurative:

copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività convenzionata;

copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del personale volontario;

L'Azienda Sanitaria Regionale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

L'Associazione convenzionata è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, da parte del personale medico e/o infermieristico nell'espletamento della propria professione.

ART. 12– CONTRASSEGNI

L'Associazione è obbligata ad esporre sui mezzi impiegati per il servizio convenzionato in forma continuativa di emergenza sanitaria il marchio "118".

è vietata l'esposizione del marchio "118" sugli indumenti del personale volontario o dipendente al di fuori di servizi di soccorso svolti per il sistema "118"

ART. 13 – COMMISSIONE TECNICA REGIONALE

è istituita, presso l'Assessorato Regionale alla Sanità, apposita Commissione Tecnica al fine di:

  1. Procedere alla stesura della proposta di rinnovo degli Accordi Quadro con le organizzazioni regionali di coordinamento entro 3 mesi dalla scadenza.
  2. Procedere alla stesura di proposte di modifica o integrazione Accordi Quadro con le organizzazioni regionali di coordinamento.
  3. Sovrintendere allo svolgimento delle attività previste dagli Accordi Quadro con le organizzazioni regionali di coordinamento.
  4. Procedere annualmente all'analisi comparativa dei costi.
  5. Esprimere, su richiesta delle parti, parere in merito ad eventuali controversie ( di comprovata rilevanza e non risolvibili tra le parti) in atto tra le Aziende Sanitarie od Ospedaliere e le singole Associazioni.
  6. Attuare gli adempimenti ed esprimere i pareri richiesti dalla Giunta Regionale.

Detta Commissione è costituita da:

2 rappresentanti nominati dall'A.N.P.AS;

2 rappresentanti nominati dalla C.R.I.;

4 rappresentanti delle Aziende Sanitarie Regionali nominati dal competente Settore dell'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte;

1 funzionario nominato dal Settore Regionale competente che presiede la Commissione.

Le funzioni di segreteria sono garantite dal Settore Regionale competente.

NORME FINALI

Le presenti disposizioni si applicano anche in tutti quei casi nei quali il Sistema 118 è chiamato a intervenire in attività di maxi–emergenza, protezione civile, pubbliche manifestazioni e altro.