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Bollettino Ufficiale n. 46 del 13 / 11 / 2008

Decreto della Presidente della Giunta regionale 10 novembre 2008, n. 14/R.

Regolamento regionale recante: "Nuova disciplina degli interventi a sostegno della realizzazione, del recupero, della trasformazione e dell'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali)".

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 28 agosto 1978, n. 58;

Visto il regolamento regionale 7 febbraio 2003, n. 3/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33–10014 del 10 novembre 2008

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: "Nuova disciplina degli interventi a sostegno della realizzazione, del recupero, della trasformazione e dell'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali)".

SOMMARIO

Capo I

Finalità e disposizioni generali

Art. 1 Finalità

Art. 2 Ambiti di intervento

Art. 3 Presentazione delle istanze e criteri di ammissione

Art. 4 Criteri di valutazione delle istanze

Art. 5 Assegnazione e liquidazione dei contributi

Art. 6 Controlli, decadenza e sanzioni

Art. 7 Trattamento dei dati personali

Capo II

Contributi per acquisto di attrezzature e arredi

Art. 8 Documentazione integrativa

Art. 9 Liquidazione dei contributi

Capo III

Contributi a favore di interventi per la realizzazione, manutenzione straordinaria e trasformazione strutturale

Art. 10 Documentazione integrativa

Art. 11 Liquidazione dei contributi

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 12 Norma transitoria

Art. 13 Abrogazione

Art. 14 Urgenza

Capo I

Finalità e disposizioni generali

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi definiti dalla legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali) e in particolare quelli stabiliti all'articolo 1, primo comma, la Regione Piemonte attua una politica di sostegno indirizzata a interventi di realizzazione, recupero, trasformazione e ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, anche attraverso il riutilizzo e l'adattamento di strutture in precedenza non destinate a tali funzioni.

Art. 2.

(Ambiti di intervento)

1. Le finalità generali individuate dalla l.r. 58/1978 si esplicano attraverso l'assegnazione di contributi in conto capitale a sostegno di progetti volti alla realizzazione, al recupero, alla trasformazione ed all'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, aperte al pubblico accesso nei limiti delle vigenti norme di sicurezza, e rientranti tra le seguenti tipologie di attività:

a) sedi destinate in via esclusiva o prioritaria ad attività teatrali, cinematografiche, coreutiche e musicali;

b) spazi polifunzionali destinati ad attività culturali e di spettacolo;

c) centri polifunzionali per attività culturali, educative e aggregative destinate ai giovani.

2. I contributi in conto capitale di cui al presente regolamento sono assegnati, nell'ambito degli specifici stanziamenti previsti dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale della Regione Piemonte, secondo le seguenti tipologie di intervento:

a) contributi per l'acquisto di attrezzature e arredi;

b) contributi a favore di interventi per la realizzazione, la manutenzione straordinaria e la trasformazione strutturale di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo.

Art. 3.

(Presentazione delle istanze e criteri di ammissione)

1. Possono essere ammesse ai benefici previsti nel presente regolamento, le amministrazioni pubbliche come definite all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dall'articolo 1 della legge 15 luglio 2002, n. 145 e gli enti e associazioni senza fini di lucro che alla data indicata al comma 2 siano legalmente costituite da almeno dodici mesi e che abbiano la disponibilità del patrimonio pubblico o di immobili sottoposti a tutela quale bene culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

2. Le istanze di contributo sono presentate entro il 15 marzo di ogni anno alla struttura regionale competente in materia di spettacolo direttamente o tramite invio per posta o via fax, a tal fine utilizzando la specifica modulistica reperibile sul sito internet regionale. Le richieste sono corredate da idonea documentazione integrativa come dettagliata, per ciascuna tipologia di intervento, nei capi II e III.

3. Qualora il soggetto richiedente non sia in grado di presentare la documentazione completa unitamente alla richiesta di contributo, essa deve essere integrata entro il 30 aprile successivo.

4. Qualora il richiedente non detenga la proprietà della struttura, la domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione dell'intervento da parte del soggetto proprietario.

5. L'atto costitutivo e lo statuto dei soggetti richiedenti prevedono:

a) l'assenza di fini di lucro;

b) l'elettività delle cariche associative;

c) l'obbligo di formazione del bilancio.

6. I soggetti devono avere la propria sede legale nell'ambito del territorio della Regione Piemonte ovvero, ove trattasi di strutture a carattere nazionale, svolgere la loro attività nel territorio regionale tramite una loro sezione operativa.

7. Per quanto concerne le istanze relative ai centri per i giovani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono ammessi alla fase istruttoria, oltre alle amministrazioni pubbliche, i soggetti che perseguono finalità a favore dei giovani chiaramente indicate nell'atto costitutivo e nello statuto e i cui organi direttivi siano composti per almeno l'80 per cento dei soci da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

8. Non sono ammissibili a finanziamento le voci di spesa relative a spazi e attrezzature non attinenti le attività culturali e di spettacolo, seppure inserite nello stesso edificio oggetto dell'intervento (sedi operative, uffici, servizi di ristorazione e ospitalità, aree pertinenziali esterne, ecc.), con eccezione dei progetti relativi ai centri destinati ai giovani, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

9. Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di strumenti musicali.

10. Non sono ammissibili spese effettuate precedentemente al 1º gennaio dell'anno per il quale viene richiesto il contributo.

Art. 4.

(Criteri di valutazione delle istanze)

1. Ai fini dell'assegnazione del contributo regionale, le istanze relative alle sedi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), devono rientrare fra le seguenti tipologie:

a) teatri storici;

b) sale di capienza non inferiore a 90 posti destinate in via esclusiva o prioritaria ad attività teatrali, musicali, coreutiche e cinematografiche;

c) saloni e centri culturali polifunzionali, di capienza complessiva non inferiore a 90 posti, destinati prevalentemente a spettacolo e a attività e culturali;

d) arene per spettacoli all'aperto;

e) sedi destinate ad attività espositive temporanee.

2. Per quanto concerne i centri destinati ai giovani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), le istanze di contributo vengono valutate sulla base dei seguenti criteri preferenziali:

a) realizzazione di centri per i giovani i cui spazi siano destinati a una pluralità di attività (sale per concerti, ascolto e prove musicali, per rappresentazione e prove teatrali, per proiezioni cinematografiche e audiovisive, per studio, lettura e incontri, spazi per attività ludico–ricreative, sportelli informativi, strutture di ospitalità);

b) realizzazione di spazi polifunzionali destinati in via esclusiva ai giovani, che prevedano la possibilità di effettuare attività culturali, aggregative e ludico–ricreative, in particolare se situati in comuni di ridotte dimensioni, di cui costituiscano l'unico centro di aggregazione giovanile;

c) continuità ed efficacia dell'azione a favore dei giovani da parte del soggetto richiedente, comprovata dalla pregressa attivazione di iniziativa in tale ambito e sua possibilità di sviluppo futuro;

d) coinvolgimento nella progettazione e nella realizzazione del centro e delle sue future attività di una pluralità di soggetti attivi nel settore;

3. Fatta salva la completezza della documentazione integrativa richiesta ai sensi degli articoli 8 e 10, le istanze vengono esaminate tenendo conto in primo luogo dei seguenti fattori di priorità:

a) istanze rispetto alle quali vi è un coinvolgimento diretto della Regione Piemonte (sottoscrizione di protocolli d'intesa o convenzioni, presenza in qualità di socio della Regione Piemonte nell'Ente richiedente) o si rileva una esplicita coerenza con le linee di programmazione e gli strumenti di intervento regionale in materia di attività culturali;

b) istanze conseguenti a una programmazione degli interventi suddivisa in più lotti o fasi di intervento, che richiedono una continuità di sostegno per la loro regolare e piena realizzazione;

c) sedi teatrali e di spettacolo di particolare pregio storico e architettonico.

4. è inoltre considerata elemento di priorità, in subordine alle tipologie elencate al comma 1, la reiterazione da parte dello stesso soggetto della stessa istanza presentata l'anno precedente e risultata già allora completa e ammissibile ma non finanziata per insufficiente disponibilità di risorse sull'apposito capitolo di bilancio.

5. Ai soggetti a cui è già stato assegnato un contributo per la stessa o analoga struttura nel corso del biennio precedente, salvo i casi di cui al comma 3 lettera a), può essere assegnato un ulteriore contributo solo previa verifica della disponibilità di fondi sufficienti per le nuove istanze.

6. Non si procede all'assegnazione di contributo, pur a fronte della completezza della documentazione integrativa richiesta ai sensi degli articoli 8 e 10, nei seguenti casi:

a) il soggetto non ha provveduto a rendicontare precedenti contributi nei termini stabiliti agli articoli 9 e 11, salvo i casi di cui al comma 3 lettera a);

b) il soggetto non prevede, a fronte del preventivo di spesa, un'adeguata copertura finanziaria;

c) dalla relazione sulle attività svolte nel luogo oggetto dell'intervento le attività culturali e di spettacolo non risultano prevalenti, ovvero la tipologia degli acquisti non è pertinente rispetto allo svolgimento di attività culturali e di spettacolo;

d) il cronoprogramma degli interventi da eseguirsi nel luogo oggetto della richiesta di intervento regionale non riguarda l'esercizio finanziario in corso;

e) dalla documentazione presentata si evince la non competenza del settore competente in materia di spettacolo sull'oggetto dell'istanza.

7. Un soggetto può essere beneficiario di un solo contributo nel corso di uno stesso anno solare.

Art. 5.

(Assegnazione e liquidazione dei contributi)

1. I contributi vengono definiti, con provvedimento della struttura regionale competente, secondo gli ambiti di intervento e i criteri individuati dal presente regolamento.

2. L'importo dei contributi varia, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio regionale, dal 20 al 50 per cento della spesa complessiva prevista e ritenuta ammissibile.

3. I contributi assegnati ai sensi del presente regolamento sono compatibili con contributi assegnati da altri settori della Regione Piemonte per lo stesso progetto, nel limite massimo del 70 per cento di incidenza del contributo regionale complessivo sulla spesa prevista e ritenuta ammissibile.

4. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 15 (Misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni del Piemonte), la concessione di contributi a comuni con popolazione pari o inferiore a 1000 abitanti è subordinata a un onere di cofinanziamento a carico degli stessi soggetti in misura non inferiore al 10 per cento dell'importo totale della spesa complessiva prevista e ritenuta ammissibile.

5. è ammessa l'assegnazione di contributi a favore della medesima sede, anche con prenotazione sul bilancio pluriennale, per un massimo di tre anni consecutivi, in corrispondenza dell'articolazione del progetto su più anni, fatta salva la verifica di cui all'articolo 4, comma 5.

6. Il limite di cui al comma 5 è elevato a cinque anni nel caso di istanze di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a).

7. La liquidazione dei contributi è articolata in una quota in acconto e una quota a saldo, a fronte del rispetto da parte del soggetto beneficiario delle condizioni specificate, per ciascuna tipologia di intervento, nei capi II e III.

8. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la documentazione consuntiva sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

9. Ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 17/2005, per la rendicontazione di contributi di importo non superiore a euro 20.000,00 erogati a comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti è sufficiente la presentazione, da parte del responsabile del servizio che ha utilizzato il contributo, di una certificazione attestante l'ammontare totale delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del finanziamento concesso.

Art. 6.

(Controlli, decadenza e sanzioni)

1. La Regione Piemonte procede a verifiche amministrativo–contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità dei dati forniti, la regolarità dei bilanci e l'avvenuta realizzazione dell'attività sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario.

2. è disposta, con provvedimento della struttura regionale competente, la riduzione del contributo assegnato, in proporzione del minor costo nella realizzazione degli interventi previsti dal soggetto beneficiario, qualora la spesa complessiva a rendiconto risulti inferiore di oltre il 20 per cento rispetto a quanto preventivato.

3. Anche a fronte di tale diminuzione, è comunque fatto salvo il limite massimo, stabilito all'articolo 5, comma 2, dell'incidenza del contributo complessivo assegnato ai sensi del presente regolamento rispetto al costo complessivo dell'intervento.

4. è disposta la decadenza dal contributo e si provvede, se necessario, al recupero totale o parziale delle somme già liquidate:

a) a fronte del mancato avvio degli interventi o della mancata conclusione degli stessi nei tempi e nei modi previsti, così come specificati, per ciascuna tipologia di intervento, nei successivi capi II e III, salvo motivata richiesta di proroga, che deve essere accolta dalla struttura regionale competente;

b) in caso di presentazione di documentazione consuntiva non veritiera o dalla quale risulti una modificazione di destinazione d'uso del contributo regionale, senza che la stessa sia stata preventivamente comunicata e motivata alla struttura regionale competente e da questa accolta.

5. L'avvio del procedimento di decadenza è comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento e diritto di accesso ai documenti amministrativi), con la fissazione del termine per la presentazione delle controdeduzioni.

6. Sono esclusi dai contributi, per un triennio, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere, o comunque difformi dal contenuto del bilancio.

Art. 7.

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati personali che vengono comunicati alla struttura regionale competente è unicamente finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali di informazione, documentazione e promozione delle politiche e delle attività realizzate dalla Regione Piemonte.

Capo II

Contributi per acquisto di attrezzature e arredi

Art. 8.

(Documentazione integrativa)

1. Entro i termini stabiliti all'articolo 3, commi 2 e 3, i soggetti richiedenti presentano, ad integrazione della domanda di contributo e pena esclusione dai benefici del presente regolamento, la seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto, con esclusione delle amministrazioni pubbliche e degli organismi religiosi;

b) copia del contratto d'uso dello spazio, nel caso in cui il richiedente non ne sia proprietario;

c) dichiarazione di accettazione dell'intervento da parte del soggetto proprietario;

d) relazione descrittiva delle caratteristiche della struttura (cenni storici, articolazione degli spazi, capienza, modalità di gestione);

e) documentazione fotografica;

f) relazione descrittiva delle prevalenti attività svolte o che si intendono svolgere a intervento effettuato all'interno della struttura e del ruolo da essa rivestito nell'ambito della vita culturale e sociale della città e del territorio circostante;

g) elenco delle attrezzature e degli arredi che si intendono acquistare, corredato da dettagliato preventivo rilasciato da aziende o da computo metrico a firma di professionisti abilitati;

h) piano economico articolato in entrate e uscite;

i) dichiarazione in merito al regime IVA;

l) eventuale dichiarazione di interesse culturale rilasciata ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 42/2004;

m) elenco dei componenti dell'organo direttivo e dei relativi dati anagrafici nel caso l'istanza sia presentata da un'associazione e concerna i centri destinati ai giovani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

n) copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto richiedente e, ove previsto, del soggetto proprietario della sede dell'intervento.

2. Nei casi in cui il progetto preveda una spesa superiore a euro 100.000,00 e qualora il richiedente non sia proprietario della struttura oggetto dell'intervento, la disponibilità d'uso dell'immobile deve avere una durata pari ad almeno dieci anni a decorrere dall'anno nel quale viene presentata istanza di contributo.

Art. 9.

(Liquidazione dei contributi)

1. I contributi assegnati vengono liquidati secondo le modalità stabilite all'articolo 5, comma 4, con la seguente articolazione:

a) il 50 per cento in acconto, ad esecutività della determinazione dirigenziale che assegna il contributo;

b) il 50 per cento a saldo, dietro presentazione da parte del beneficiario delle copie delle fatture quietanzate per un importo pari all'entità del contributo assegnato comprovanti l'avvenuto acquisto di quanto finanziato con contributo regionale e del rendiconto generale di quanto previsto nell'istanza ammessa a contributo, redatto utilizzando la modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di spettacolo.

2. Sugli originali delle fatture presentate ai sensi del comma 1, lettera b) la struttura regionale che riceve il rendiconto appone un timbro attestante l'utilizzo del documento contabile per la rendicontazione del contributo ottenuto ai sensi del presente regolamento.

3. Gli acquisti delle attrezzature e degli arredi oggetto del contributo regionale devono essere effettuati e rendicontati entro 120 giorni dalla data di assegnazione del contributo regionale.

4. I comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti cui sia stato assegnato un contributo non superiore a euro 20.000,00 presentano la rendicontazione secondo quanto stabilito all'articolo 5, comma 9.

Capo III

Contributi a favore di interventi per la realizzazione, manutenzione straordinaria e trasformazione strutturale

Art. 10.

(Documentazione integrativa)

1. Entro i termini stabiliti all'articolo 3, commi 1 e 8, i soggetti richiedenti presentano, ad integrazione della domanda di contributo e pena esclusione dai benefici del presente regolamento, la seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto, con esclusione delle amministrazioni pubbliche e degli organismi religiosi;

b) copia del contratto d'uso dell'immobile, nel caso in cui il richiedente non ne sia proprietario;

c) dichiarazione di accettazione dell'intervento da parte del soggetto proprietario;

d) relazione tecnico–descrittiva delle caratteristiche della struttura (cenni storici, articolazione degli spazi, capienza, modalità di gestione);

e) documentazione fotografica;

f) relazione descrittiva delle prevalenti attività svolte o che si intendono svolgere a intervento effettuato all'interno della struttura e del ruolo da essa rivestito nell'ambito della vita culturale e sociale della città e del territorio circostante. Per quanto concerne i progetti per i centri destinati ai giovani, la relazione descrittiva è articolata secondo le indicazioni di cui all'articolo 4, comma 2;

g) progetto definitivo e computo metrico estimativo, a firma di professionista abilitato, redatto utilizzando il prezziario della Regione Piemonte, articolato per importi relativi a interventi strutturali, rinnovo e adeguamento impianti, acquisto attrezzature e arredi e spese di progettazione e direzione dei lavori, corredato dall'atto di approvazione del medesimo da parte dell'ente richiedente;

h) dichiarazione con la quale il richiedente indichi la sussistenza di tutte le autorizzazioni, concessioni, approvazioni, nulla–osta, pareri e ogni altro atto di assenso previsto dalle leggi vigenti per l'esecuzione dei lavori;

i) indicazione del periodo entro il quale verranno avviate le opere e cronoprogramma di esecuzione dei lavori;

l) piano economico articolato in entrate e uscite;

m) dichiarazione in merito al regime IVA;

n) eventuale dichiarazione di interesse culturale rilasciata ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 42/2004;

o) elenco dei componenti dell'organo direttivo e dei relativi dati anagrafici nel caso l'istanza sia presentata da un'associazione e concerna i centri destinati ai giovani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c;

p) copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto richiedente e, ove previsto, del soggetto proprietario che sottoscrive per accettazione.

2. Qualora l'istanza sia presentata da un soggetto diverso dalle amministrazioni pubbliche e qualora l'importo complessivo dei lavori previsti sia superiore a euro 1.000.000,00 di cui una quota superiore al 50 per cento sia finanziata con contributi pubblici, deve essere corredata dal parere favorevole della struttura tecnica prevista dall'articolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6.

3. Nei casi in cui il progetto preveda una spesa superiore a euro 100.000,00 e qualora il richiedente non sia proprietario della struttura oggetto dell'intervento, il contratto di concessione d'uso dell'immobile deve avere una durata pari ad almeno dieci anni a decorrere dall'anno nel quale viene presentata istanza di contributo.

Art. 11.

(Liquidazione dei contributi)

1. I contributi assegnati sono liquidati secondo le modalità stabilite all'articolo 5, comma 4, con la seguente articolazione:

a) il 50 per cento in acconto, dietro presentazione da parte del direttore dei lavori o, in sua assenza, da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo, di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori;

b) il 50 per cento a saldo, dietro presentazione, da parte del direttore dei lavori o, in sua assenza, da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo, di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuta conclusione degli interventi previsti nella richiesta di contributo e dietro presentazione da parte del beneficiario delle copie delle fatture quietanzate relative agli interventi oggetto del contributo assegnato per un importo pari all'entità del contributo e del rendiconto generale delle spese complessive di quanto previsto nell'istanza ammessa a contributo, redatto utilizzando la modulistica predisposta dalla struttura competente.

2. Sugli originali delle fatture quietanzate presentate ai sensi del comma 1 lettera b) la struttura regionale che riceve il rendiconto appone un timbro attestante l'utilizzo del documento contabile per la rendicontazione del contributo ottenuto ai sensi del presente regolamento.

3. I lavori devono essere avviati entro 120 giorni dalla data di assegnazione del contributo regionale e devono concludersi ed essere rendicontati, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, entro la fine dell'anno successivo alla data di approvazione del contributo regionale. Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche il termine per l'avvio dei lavori è esteso a 180 giorni.

4. I comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti cui sia stato assegnato un contributo non superiore a euro 20.000,00 presentano la rendicontazione secondo quanto stabilito all'articolo 5, comma 9.

5. Per quanto concerne i progetti, articolati su più anni, oggetto di contributo regionale tramite assegnazione di fondi sul bilancio pluriennale, la struttura regionale competente procede alla conferma degli stanziamenti a favore degli interventi successivi previa verifica del rispetto del cronoprogramma dei lavori sui quali è già stato attivato l'intervento della Regione Piemonte.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 12.

(Norma transitoria)

1. Le istanze destinatarie di contributo assegnato ai sensi del regolamento 7 febbraio 2003 n. 3/R per le quali è stato stabilito l'impegno di una quota di contributo a valere sulle risorse del bilancio regionale per l'anno 2009, sono soggette alle norme previste dal regolamento medesimo.

Art. 13.

(Abrogazione)

1. Il regolamento regionale 7 febbraio 2003, n. 3/R (Regolamento regionale degli interventi a sostegno del recupero, della trasformazione e dell'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali") è abrogato.

Art. 14

(Urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 10 novembre 2008.

Mercedes Bresso

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE