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Bollettino Ufficiale n. 46 del 13 / 11 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Comune di Acqui Terme (Alessandria)

Decreto di esproprio ex art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327

(omissis)
Il Responsabile del Procedimento e Dirigente Servizi Tecnici
(omissis)
decreta
Art. 1 - È pronunciata a favore di Comune di Acqui Terme, beneficiario dell'espropriazione, per la causale di cui in narrativa, l'espropriazione degli immobili di seguito descritti, siti nel Comune di Acqui Terme (AL), autorizzandone l'occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo alla predetta Autorità espropriante:
1. mq 11.860 di terreno di natura agricola censito in catasto terreni al fog. 34 del comune di Acqui Terme (AL) p.lla 12 - espropriata per mq 920 - e p.lla 13 - espropriata per mq 10.940 - in ditta Benzi Piero Giorgio (omissis) indennità di esproprio liquidata di Euro 9.748/92;
La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva.
Art. 2 - Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati e agli eventuali possessori, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni espropriati. Questa Autorità darà atto dell'esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del DPR 327/2001. La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di esproprio nei modi e termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23 comma 1 lettera f del DPR 327/2001.
Art. 3 - (omissis)
Art. 4 - Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 13/11/2008, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l'indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di esproprio resta fissa e invariabile nella misura della somma depositata.
Il R.U.P. e Dirigente Servizi Tecnici
Antonio Oddone