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Bollettino Ufficiale n. 45 del 6 / 11 / 2008


Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2008, n.32–9961

Art. 17 l.r. 70/1996. Iniziative per l'incentivazione della produzione naturale a scopo di ripopolamento di esemplari di lepre comune (Lepusropaeus) nel territorio regionale. Spesa di 355.500,00 euro.

A relazione dell'Assessore Taricco:

Premesso che:

l'art. 17, comma 4, della l.r. 70/1996 attribuisce ai Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) e dei Comprensori alpini (C.A.) compiti di gestione faunistica ed in particolare la programmazione di interventi di miglioramento degli habitat e, tra l'altro, l'adattamento in libertà della fauna selvatica;

l'art. 7, comma 1, lett. d) dei "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata" approvati con D.G.R. n. 10–26326 del 28.12.1998 e s.m.i. individua, tra i compiti degli A.T.C. e dei C.A., la promozione e l'organizzazione degli interventi volti a migliorare gli habitat naturali;

con D.G.R. n. 18–1335 del 07.11.2005 "Piano regionale di controllo della tularemia. Temporanea sospensione delle immissioni di lepri di origine extra regionale" reiterata con D.G.R. n. 61–2936 del 22.05.2006 è stata, tra l'altro, sospesa fino al 31.03.2008 l'immissione a scopo di ripopolamento di esemplari di lepre di origine extraregionale;

con D.G.R. n. 19–1336 del 07.11.2005 "Iniziative per l'incentivazione alla riproduzione naturale a scopo di ripopolamento di esemplari di lepre comune (Lepus europaeus) nel territorio regionale" è stata prevista la definizione di specifiche iniziative volte a favorire la produzione naturale della specie lepre, anche in collaborazione con gli A.T.C. e con i C.A., nonché con le associazioni agricole, ambientaliste e venatorie rappresentate nei Comitati di gestione dei predetti organismi, dando mandato all'allora Direzione Territorio Rurale di procedere in tal senso;

considerato che con D.G.R. n. 5–9934 del 03/11/2008 è stato rinnovato il divieto dell'immissione a scopo di ripopolamento di esemplari di lepre comune di origine extraregionale non provenienti da territori indenni dalla tularemia;

considerato che la salvaguardia dei beni naturalistici è richiamata dallo Statuto della Regione Piemonte sia nel preambolo, sia nell'art. 6;

ritenuto, pertanto, di dare mandato alla Direzione Agricoltura di predisporre un bando per la presentazione di progetti inerenti iniziative per l'incentivazione della produzione naturale a scopo di ripopolamento di esemplari di lepre comune (Lepus aeuropaeus) nel territorio regionale;

considerato che il finanziamento di tali iniziative ha elevata incidenza ambientale e costituisce un investimento volto a ricostituire gli habitat naturali ove le specie faunistiche possano trovare rifugio ed alimentazione ed in particolare ad incrementare quantitativamente e qualitativamente la presenza della lepre comune;

ritenuto, inoltre, di prevedere il coinvolgimento di agricoltori che, tramite gli A.T.C. e i C.A. quali soggetti incaricati della presentazione ed attuazione dei progetti, si rendano disponibili per un periodo continuativo di almeno tre anni a realizzare interventi di miglioramento ambientale finalizzati ad ottenere un incremento della popolazione della specie lepre comune allo stato naturale o a mettere a disposizione i terreni agli A.T.C. o ai C.A. per la medesima finalità;

tenuto conto che le risorse economiche da erogarsi agli agricoltori nell'ambito del progetto in questione non costituiscono aiuto di stato in quanto:

  1. non costituiscono un vantaggio economico per i beneficiari, poiché viene erogato loro esclusivamente il corrispettivo del lavoro svolto;
  2. non incidono sul mercato, considerato che l'incremento delle lepri da ottenersi in natura non è oggetto di commercializzazione;

ritenuto di stabilire i seguenti criteri per l'attuazione delle iniziative di cui sopra:

  1. che gli interventi di cui sopra sono costituiti da:
  1. acquisto di materiali ed attrezzature occorrenti per la realizzazione del progetto;
  2. prestazione d'opera per l'impianto e la successiva cura e manutenzione degli interventi migliorativi dell'habitat realizzati a cura di agricoltori proprietari o conduttori di fondi che aderiscano per un periodo di tre anni alle iniziative in questione;
  1. che i contributi erogabili per ciascun progetto approvato ammontano:
  1. al 40% della spesa ammissibile fino ad un massimo di euro 6.400,00 per la progettazione e l'acquisto del relativo materiale da parte degli A.T.C. e dei C.A., a fronte di una spesa ammissibile a contributo massima di 16.000,00 euro;
  2. fino ad un massimo di euro 7.500,00 annui per beneficiario da destinarsi ad interventi di miglioramento ambientale, di durata triennale, realizzati dai proprietari o conduttori di fondi aderenti all'iniziativa;
  1. che l'ammontare complessivo del contributo assegnato per ogni singolo progetto approvato non potrà essere superiore a 60.000,00 euro;
  2. che le aree interessate dai progetti non devono coincidere o sovrapporsi anche parzialmente con aree protette nazionali, regionali o provinciali, né con aziende agri–turistico–venatorie (AATV) e faunistico–venatorie (AFV);
  3. che i progetti risultati ammissibili ma non finanziabili in relazione alle risorse a disposizione, potranno essere finanziati con eventuali risorse resesi disponibili a seguito di rinuncia o decadenza dei progetti già finanziati od a seguito di nuovi finanziamenti;
  4. la scadenza per la presentazione delle domande di contributo è stabilita al 30.04.2009;

considerato che alla spesa prevista di € 355.500,00, derivante dall'adozione delle suddette iniziative si farà fronte con i fondi già liquidati all'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA), ai sensi dell'art. 12 della l.r. 12/2008 e secondo le modalità previste dalla convenzione–quadro rep. n. 13692 del 21.08.2008, di cui alla D.G.R. n. 38–9257 del 21.7.2008. Tali somme saranno pagate ai beneficiari per il tramite di ARPEA;

ritenuto di dare mandato alla Direzione Agricoltura di provvedere agli adempimenti amministrativi successivi;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

– di dare mandato alla Direzione Agricoltura di predisporre, nel rispetto dei criteri indicati in premessa, un bando per la presentazione, da parte degli A.T.C. e C.A. di progetti inerenti iniziative per l'incentivazione della produzione naturale a scopo di ripopolamento di esemplari di lepre comune (Lepus æuropaeus) nel territorio regionale di cui alla D.G.R. n. 19–1336 del 07.11.2005;

– alla spesa prevista di € 355.500,00, derivante dall'adozione delle suddette iniziative si farà fronte con i fondi già liquidati all'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA), come citato in premessa. Tali somme saranno pagate ai beneficiari per il tramite di ARPEA.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)