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Bollettino Ufficiale n. 45 del 6 / 11 / 2008


Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2008, n.5–9934

Misure di controllo della tularemia. Divieto della immissione di lepri di origine extra regionale.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi

delibera

  1. di dichiarare il territorio regionale indenne dall'infezione e incaricare i Servizi Veterinari delle ASL del proseguimento delle indagini sanitarie necessarie a confermare l'assenza della tularemia sul territorio regionale, in collaborazione con Corpo Forestale dello Stato, operatori faunistico–venatori e cacciatori, conformemente alle direttive tecniche impartite con nota prot. 11555/27.03 del 6/9/2005 dell'Assessorato Regionale Tutela della Salute e Sanità;
  2. di vietare l'immissione a scopo di ripopolamento di esemplari di lepre di origine extraregionale non provenienti da territori indenni, al fine di garantire il mantenimento della qualifica territoriale acquisita.
  3. di autorizzare, in deroga al punto 2 ed esclusivamente per il periodo di ripopolamento dicembre 2008 – marzo 2009, l'introduzione di lepri di provenienza extraregionale non provenienti da territori indenni per tularemia nel rispetto di specifiche misure di controllo sanitario individuate nell' allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione;
  4. di incaricare i Servizi Veterinari delle ASL dell'esecuzione di controlli a campione negli allevamenti di lepri da ripopolamento, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Sanità della Regione, per verificare la provenienza e lo stato sanitario degli animali destinati ad essere introdotti nel territorio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Allegato A alla D.G.R. n. 5–9934 del 3/11/2008

Controllo della tularemia. Protocollo straordinario per l'introduzione in Piemonte di lepri, a scopo di ripopolamento, provenienti da territori non indenni da tularemia.

In Piemonte è vietato immettere a scopo di ripopolamento esemplari di lepre di origine extraregionale non provenienti da territori indenni, al fine di garantire il mantenimento della qualifica territoriale acquisita

Considerato tuttavia la possibilità per ATC e CA di aver già provveduto alla stipula di contratti per la fornitura di lepri destinate al ripopolamento nel periodo novembre '08 – marzo '09 e provenienti da territori non indenni da tularemia, si ritiene necessario consentire l'introduzione di tali animali a seguito dell'adozione di uno specifico protocollo necessario ad escludere l'infezione degli animali.

PROTOCOLLO

  1. Entro il 30 novembre i CA, ATC, AFV devono comunicare alle ASL tutte le introduzioni di lepri provenienti da territori non indenni da tularemia previste sulla base di accordi commerciali assunti con l'indicazione del numero di animali e la rispettiva provenienza.
  2. Le partite destinate ad essere introdotte nel territorio devono essere sottoposte ad accertamenti sierologici eseguiti dai Servizi Veterinari delle ASL su un numero di capi in relazione al numero di animali componente la partita e secondo la tabella seguente:
  1. N. lepri della partita

    N. lepri da sottoporre a controllo

    < 20

    15

    21 – 100

    35

    101 – 500

    48

    501 – 1000

    8%

L'IZS di Torino garantisce priorità per gli accertamenti sierologici indicati e la comunicazione dell'esito nelle 24h successive alla ricezione dei campioni.

E' possibile derogare ai controlli solo qualora gli animali siano accompagnati da una certificazione sanitaria dell'ASL di provenienza che attesti il controllo sierologico favorevole per tularemia sulla partita effettuato secondo le indicazioni riportate al punto 2.

  1. Gli animali destinati ad essere introdotti nel territorio regionale e provenienti da aree non indenni da tularemia devono essere sottoposti a controllo clinico successivamente all'esito del controllo sierologico e prima del lancio. Qualora il Servizio Veterinario rilevi una mortalità superiore al 5% degli animali è necessario disporre il sequestro della partita e l'invio degli animali morti all'IZS. I CA/ATC/AFV devono garantire adeguate misure di ricovero degli animali posti sotto sequestro per garantirne il benessere.
  2. Per l'esecuzione degli accertamenti gli interessati sono tenuti a rimborsare all'ASL competente ed all'IZS i costi vivi delle prestazioni determinati sulla base dei corrispondenti tariffari:

A. tariffario per le prestazioni rese nell'interesse dei privati dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL approvato con DGR n.42–12939 del 5/7/2004:

– prelievo di sangue: 7,50 per il primo capo e 2,50 € per ogni capo successivo – visita clinica: 15€

B. tariffario delle prestazioni a pagamento dell'IZS del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta approvato con Delibera C.d.A. n. 79 dell'11.12.2006:

– test sierologico: 4€ – test su animali morti (necroscopia e PCR): 7+21= 28€