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Bollettino Ufficiale n. 45 del 6 / 11 / 2008


Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2008, n. 1–9929

DGR n. 29–9649 del 22 settembre 2008: sostituzione parziale dell'allegato B).

A relazione del Vicepresidente Peveraro:

Richiamata la DGR n. 29–9649 del 22.9.08 con la quale, tra l'altro, sono stati individuati i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali diversi da quelli apicali e che gli stessi sono contenuti nell'allegato B), che costituisce parte integrante del provvedimento organizzativo di cui alla DGR n. 10–9336 dell'1.8.08;

richiamato, altresì, l'art. 13, comma 4, del CCNL 23.12.1999 e s.m.i. dell'area della dirigenza e, dato atto che, il 9 ottobre u.s, in sede di confronto con le OO.SS., sono state concordate modifiche ai predetti criteri;

ritenuto di poter condividere le predette modificazioni;

ritenuto, conseguentemente, di approvare, con il presente atto, la nuova versione dei criteri così come ri–formulata nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

informata, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della l.r. 23/08, la competente I Commissione consiliare;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

di approvare la nuova versione dei criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali diversi da quelli apicali così come ri–formulata nell'allegato alla presente deliberazione;

di precisare che il predetto allegato sostituisce parzialmente l'allegato B) al provvedimento organizzativo di cui alla DGR n. 10–9336 dell'1.8.08 e che null'altro è variato rispetto a quanto disposto con la DGR n. 29–9649 del 22.9.08.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Le disposizioni di seguito riportate integrano la normativa di cui agli artt. 22, 24, 25 e 29 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e le previsioni di cui all'art. 8 del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10–9336 del 1° agosto 2008, definendo i criteri e le modalità per l'attribuzione degli incarichi di responsabile di settore, di responsabile di struttura temporanea e di progetto e di posizioni individuali di staff .

Per il conferimento dei predetti incarichi si tiene conto:

1. dei curricula professionali in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle funzioni connesse all'incarico;

2. delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente;

3. dei risultati conseguiti in precedenza nello svolgimento di attività connesse agli incarichi da conferire.

1. Curricula professionali

Costituiscono elemento di valutazione deducibili dal curriculum o dagli atti d'ufficio:

1.1) il titolo di studio e/o le specializzazioni e abilitazioni possedute in relazione alla posizione da coprire;

1.2) la professionalità ed esperienza acquisita, rispetto agli incarichi da conferire e tenendo conto delle posizioni organizzative ricoperte in precedenza, in attività o ambiti di intervento riconducibili in modo specifico al posto da coprire o in attività affini;

1.3) la formazione manageriale.

Si precisa che è necessario vengano attentamente considerate e valutate quelle esperienze professionali che appaiono particolarmente coerenti con lo specifico ruolo da svolgere. La valutazione di tali esperienze professionali, cui riconnettere una specifica significatività, rientra nella discrezionalità del proponente in quanto postula, da parte sua, una previa rappresentazione, necessariamente soggettiva, della particolare connotazione che intende attribuire al ruolo da svolgere.

Il parere in ordine alla nomina dovrà essere adeguatamente motivato anche con riferimento alle sopra esposte precisazioni.

2. Attitudini e capacità professionali

Costituiscono elementi di valutazione le capacità/attitudini riconducibili ai seguenti indicatori:

2.1) capacità di analisi, sintesi, creatività e problem solving;

2.2) capacità di promozione e gestione delle innovazioni e di attuazione di miglioramenti organizzativi e procedurali;

2.3) possesso di capacità gestionali, cioè: di decisione; di organizzazione; di coinvolgimento, motivazione e crescita professionale delle risorse umane assegnate; di attenzione ai costi;

2.4) capacità di assumere responsabilità, in relazione agli obiettivi assegnati e capacità di collaborazione.

Gli indicatori sopraelencati hanno una valenza generale: essi rappresentano compiutamente gli aspetti paradigmatici "ideali" da tenere in considerazione ai fini della valutazione.

In fase di applicazione dei presenti criteri dovrà essere svolta una valutazione oggettiva con riferimento alla maggiore rispondenza delle caratteristiche possedute alle peculiarità della posizione da ricoprire ed agli obiettivi da raggiungere.

Il parere in ordine alla nomina dovrà essere adeguatamente motivato anche con riferimento alle sopra esposte precisazioni.

3. Risultati conseguiti in precedenza

In relazione allo svolgimento di attività connesse agli incarichi da conferire si deve tenere conto della valutazione periodica compiuta attraverso il sistema di valutazione vigente o attraverso la valutazione dettagliatamente espressa dal direttore di riferimento.

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti assumendo a base dell'azione amministrativa il principio della rotazione che, pur non prefigurando un generale obbligo di spostamento, deve consentire il miglior perseguimento dei fini istituzionali, secondo valutazioni ispirate ai principi della trasparenza e ragionevolezza, nonché favorire la crescita professionale dei dirigenti o consentire di attivare processi di cambiamento al fine di accentuare i processi di innovazione organizzativa.

Il principio della rotazione viene applicato favorendo le disponibilità volontarie con l'assegnazione di incarico di pari tipologia o superiore rispetto al precedente, per quanto riguarda il trattamento economico. Nel caso di assegnazione di responsabilità di settori territoriali omogenei sarà favorita, ove possibile, la minor distanza territoriale.

PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE
DEGLI INCARICHI

Gli incarichi di funzioni dirigenziali vengono attribuiti con provvedimento di Giunta, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse umane.

I suddetti provvedimenti sono adottati previo parere motivato dei rispettivi Direttori regionali.

La competente direzione in materia di risorse umane –su indicazione della Direzione che intende coprire una posizione vacante– pubblicizza attraverso avviso di selezione (modulato sulla base dell'allegato schema "tipo" B1), l'esigenza indicando i requisiti professionali richiesti per l'incarico da attribuire.

I dirigenti regionali presentano domanda contenente tutte le indicazioni necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti e delle caratteristiche richieste, così come specificate ai precedenti punti 1, 2 e 3.

La direzione competente in materia di risorse umane una volta acquisite le domande le valuta in termini di rispondenza ai requisiti di legge e di congruenza rispetto agli specifici requisiti riferiti all'incarico da coprire e le segnala alla competente Direzione per l'acquisizione del parere del Direttore.

Tale parere, deve essere motivato ed il Direttore se ne assume la responsabilità per quanto riguarda la corretta applicazione dei criteri.

Qualora il dirigente individuato sia assegnato ad un direzione diversa da quella del proponente, la direzione competente di materia di risorse umane acquisisce il nulla osta del Direttore di riferimento.

Si dà atto, infine, che l'affidamento dell'incarico non è vincolato da procedure di comparazione fra i soggetti candidati, poiché in materia, l'esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante è soggetto esclusivamente ai criteri generali determinati.

In caso di esito negativo dovuto a:

  1. mancanza di domande;
  2. impossibilità di prendere in considerazione le domande per difetto dei requisiti di legge;
  3. non rispondenza dei requisiti professionali posseduti dal candidato rispetto a quelli richiesti dall'avviso;
  4. motivate esigenze organizzative legate alla funzionalità delle strutture dirigenziali, nel caso in cui i candidati già ricoprano incarico di livello pari a quello per il quale è richiesta la copertura;

è facoltà dell'Amministrazione procedere d'ufficio, nel rispetto dei criteri e motivando le ragioni della scelta.

L'assegnazione o la riassegnazione dei dirigenti alle posizioni di staff, escluse quelle caratterizzate da prestazioni tecnico–professionali, non è soggetta alla procedura di avviso interno di selezione e può, altresì, essere disposta su istanza degli interessati.

E' facoltà dell'Amministrazione, applicando i presenti criteri, procedere al di fuori dell'avviso di selezione qualora, in relazione ai requisiti necessari, gli incarichi di funzioni dirigenziali possano essere affidati a dirigenti già in servizio nella Direzione.

E' altresì facoltà dell'Amministrazione conferire, al di fuori della procedura di avviso di selezione, incarichi dirigenziali diversi da quelli rivestiti prima della scadenza dell'incarico qualora sussistano motivate esigenze organizzative, sempre che vi sia l'assenso del dirigente e sussista parità di posizione funzionale fra quella rivestita e quella da attribuire.

Qualora un dirigente riprenda servizio presso la Regione Piemonte dopo un periodo di assenza (a seguito di comando, aspettativa, ecc.) che abbia comportato la revoca dell'incarico dirigenziale ricoperto, si procede d'ufficio, tenuto conto delle caratteristiche professionali del dirigente, alla sua collocazione in posizione di staff in relazione alle esigenze di servizio, fatta salva la partecipazione a ricerche interne di professionalità per il conferimento di incarichi di altro tipo. Qualora l'incarico precedentemente ricoperto dal dirigente risulti vacante è facoltà dell'Amministrazione regionale riassegnarlo al dirigente in rientro.

Anche per i casi sopraindicati si procede su parere motivato del Direttore competente.

Affidamento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 24 della l.r. 23/08 a persone esterne all'amministrazione.

Fermi restando i presenti criteri e procedure, non possono assumere l'incarico di responsabile di settore, responsabile di struttura temporanea e di progetto le persone esterne all'amministrazione prive, oltre che dei requisiti di legge, dei requisiti generali individuati per i direttori regionali. Non possono assumere i predetti incarichi i soggetti rientranti nelle cause ostative agli incarichi direttoriali, esclusa la disposizione contenuta alla lettera h).

I rapporti di lavoro sono regolati da contratto individuale di diritto privato (modulato sulla base dell'allegato schema "tipo" B2) a tempo pieno e con impegno esclusivo.

La direzione competente in materia di risorse umane dispone la preventiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del curriculum del prescelto e predispone l'atto per il conferimento dell'incarico.

Affidamento di incarichi ad interim

Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali, la Giunta regionale, in caso di strutture stabili prive della figura del responsabile, può conferire incarichi temporanei ad interim a dirigenti rivestenti analogo incarico a quello da ricoprire, in possesso dei necessari requisiti professionali e che abbiano manifestato disponibilità all'incarico.

La durata dei predetti incarichi non può essere superiore ad un anno.

Procedura transitoria

In fase di prima attuazione della l.r. 23/08., ferma restando l'applicazione dei criteri definiti con il presente provvedimento, per i nuovi settori della Giunta regionale che, a seguito di riorganizzazione:

  1. abbiano esclusivamente subito modifiche alla denominazione e/o formali variazioni della declaratoria
  2. non siano stati interessati da sostanziale modificazione delle materie in precedenza ascritte alla corrispondente struttura precedentemente vigente

l'individuazione del responsabile può avvenire, su proposta del Direttore competente, adeguatamente motivata e formulata sulla base degli atti d'ufficio eventualmente integrati da appositi colloqui con i dirigenti (secondo l'allegata scheda B3) e, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 22, comma 4, della l.r. 23/08, qualora:

  1. il destinatario del nuovo incarico sia il dirigente precedentemente preposto alla materia stessa in misura prevalente;
  2. all'interno della direzione siano presenti dirigenti, con almeno un anno nella qualifica, in possesso di professionalità adeguata per la copertura dei posti di responsabile che si intendono coprire;
  3. l'incarico possa essere affidato a dirigenti, rivestenti analogo incarico presso altra direzione, sempre ché via sia l'assenso dell'interessato e del direttore di riferimento.

Diversamente o negli altri casi, si procede mediante avviso di selezione, previa indicazione da parte del direttore dei requisiti professionali (compreso il tipo di laurea) ed attitudinali da ricercare per l'incarico da attribuire.

Analogamente, si procede nei confronti dei dirigenti con incarico di staff tenuto conto delle peculiarità di ogni posizione.

Per quei dirigenti già responsabili di settore ex l.r. 51/97 che non rientrino nelle casistiche precedenti, l'Amministrazione procede prioritariamente a verifica di rotazione su incarichi di responsabile di strutture per le quali siano richieste professionalità e capacità anche parzialmente attinenti a quelle di cui i dirigenti interessati siano portatori.

Qualora, per casi eccezionali, dopo aver espletato la predetta verifica, non sia stato oggettivamente possibile attribuire un incarico di responsabilità di settore o di posizione economica equivalente, ferme restando le "clausole di salvaguardia" di cui all'art. 4 del CCNL 12.2.2002 e le relative modalità applicative, definite in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa e recepite con la DGR n. 3–3400 del 17.7.06 ed eventuali, successive, modificazioni o integrazioni, l'Amministrazione stessa procede d'ufficio all'attribuzione della posizione dirigenziale giuridico–organizzativa di "staff intermedio ad esaurimento" con assegnazione dei dirigenti interessati, sulla base delle esigenze di servizio, tenuto conto della professionalità di cui sono portatori, anche presso strutture diverse da quelle di precedente appartenenza.

In caso di avvisi interni per l'attribuzione di incarichi dirigenziali, a parità di requisiti professionali, verrà tenuta in debito conto la posizione dei dirigenti partecipanti all'avviso che già avevano ricoperto incarichi di pari tipologia e che siano risultati destinatari delle presenti misure di salvaguardia.

In ogni caso, la durata degli incarichi dirigenziali, non può eccedere l'attuale limite di permanenza in servizio né la data specificata dal dirigente in sede di adesione al bando per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, fatta salva la possibilità di revoca dell'adesione stessa.

Qualora per l'attribuzione di incarico di responsabile di struttura stabile, la ricerca di professionalità,pur in presenza di candidature aventi i necessari requisiti di legge, abbia dato esito negativo, la Giunta regionale prima di procedere ad ulteriori atti afferenti all'incarico da attribuire, effettua una ulteriore disanima circa le motivazioni espresse dal competente direttore, su richiesta di uno dei candidati interni all'Amministrazione, ammessi alla selezione, da presentare entro 10 giorni dalla data della notifica