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Bollettino Ufficiale n. 45 del 6 / 11 / 2008


Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2008, n.41–9921

Legge Regionale 08/07/1999 n. 18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" modificata con L.R. 05/10/2005, n. 14 art. n. 8 e 9. Istituzione della nuova sezione del Fondo rotativo di cui all'art. 4 della L.R. 21/97 e s.m.i. denominata "Turismo". Approvazione del Programma annuale degli interventi 2008.

A relazione dell'Assessore Manica:

Vista la Legge Regionale 8.7.1999 n. 18, modificata con Legge Regionale 05/10/2005, n. 14 artt. n. 8 e 9, che favorisce e sostiene lo sviluppo e il potenziamento dell'offerta turistica con interventi attuati a favore delle attività imprenditoriali del turismo, del tempo libero e dei servizi che operano in stretta connessione ed integrazione dell'offerta turistica;

visto l'art. n. 8 della L.R. 05/10/2005 n. 14 con la quale viene modificato l'art. 7 1°comma lett. a) della L.R. 18/99 ed in particolare viene definito che (…) per l'effettuazione di investimenti immobiliari e mobiliari le imprese del settore turistico alberghiero possono beneficiare di agevolazioni sui finanziamenti con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Tali agevolazioni possono essere erogate sotto forma di contributo in conto interessi, costituiti da una percentuale del tasso di riferimento Unione Europea, sui finanziamenti bancari e sui leasing finalizzati alla realizzazione di investimenti. L'entità, la durata, comunque non superiore a 15 anni, la tipologia degli investimenti agevolabili e le modalità di erogazione del contributo sono definite con deliberazione della Giunta regionale con il Programma annuale degli interventi di cui all'art. n. 5 della L.R. n. 18/99. Le procedure applicative sono definite da apposite convenzioni con gli Istituti di Credito;

visto inoltre che l'art. n. 9 (agevolazioni creditizie a imprese del settore turismo) della citata L.R. n. 14/05 stabilisce che:

  1. le imprese del settore turistico alberghiero possono beneficiare delle opportunità di credito agevolato offerte da fondo rotativo di cui all'art. 4 della L.R. n. 21 /97, tramite l'istituzione di una nuova sezione del fondo medesimo, denominata Turismo;
  2. il Programma di interventi della sezione Turismo viene predisposto secondo quanto previsto dall'art. n. 5 della L.R. n. 21/97;
  3. la sezione Turismo viene alimentata con stanziamenti della Regione Piemonte, con gli interessi eventualmente maturati su tali stanziamenti, con le disponibilità finanziarie derivanti alla Regione da trasferimenti operati dallo Stato e dalla U.E.;
  4. la sezione Turismo può altresì avvalersi delle risorse disponibili su fondi previsti dalle L.R. n. 21/97, L.R. n. 28/99, sezione Commercio, L.R. n. 56/86, articoli n. 2 e 5 e L.R. n. 28/93, art. n. 4;
  5. la disponibilità delle risorse finanziarie sui rispettivi fondi e l'opportunità del loro trasferimento, anche temporaneo, alla sezione Turismo è individuata e disposta con atto amministrativo che deve tenere conto della salvaguardia dell'integrità funzionale delle sezioni del fondo di cui alla L.R. n. 21/97 e dei fondi di cui al comma 4, da cui si prelevano le risorse;

dato atto che, secondo quanto previsto all'art. 9 punti 1 e 2 della L.R. n. 14/05:

– la Regione agevola l'accesso al credito delle imprese del settore turistico alberghiero attraverso l'intervento di apposita nuova sezione del Fondo di cui all'art. 4 della L.R. n. 21/97;

– Il Programma di interventi della sezione turismo viene predisposto secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 21/97;

considerato che, ai sensi della L.R. n. 21/97 e s.m.i.:

– è istituito il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, di seguito denominato Fondo, articolato in sezioni corrispondenti alle diverse tipologie di intervento; il Fondo è istituito presso Finpiemonte S.p.a. (art. n. 4 della L.R. n. 21/97);

– per ciascuna sezione del Fondo la Giunta regionale predispone il Programma degli interventi, sentite le associazioni regionali di categoria e lo trasmette al Consiglio regionale per il parere da esprimersi entro 45 giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente;

– il Programma individua e determina gli ambiti territoriali e settoriali di intervento, le misure e i tassi di agevolazione, le spese ammissibili e le modalità di utilizzo delle risorse e di attuazione degli interventi (art. n. 5 comma 2 della L.R. n. 21/97);

ritenuto:

di dover istituire, nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all'art. n. 4 della L.R. n. 21/97, una nuova sezione denominata Turismo avente una propria dotazione finanziaria da trasferire a Finpiemonte S.p.a. entro il 31/12/2008;

di approvare un apposito Programma annuale degli interventi per l'anno 2008, che si allega alla presente per farne parte integrante, contenente altresì i criteri per la concessione dei finanziamenti;

dato atto che nella struttura regionale di riferimento vi è carenza di personale per le successive fasi gestionali legate all'attribuzione dei finanziamenti oggetto della presente;

ritenuto di avvalersi pertanto di Finpiemonte S.p.A. Società regionale "House Providing" al fine di ottenere il supporto necessario per l'espletamento di quanto sopra;

dato atto che per l'esame dei progetti di imprese del settore turistico alberghiero, di cui al Programma allegato, verrà istituito presso Finpiemonte S.p.a. un Gruppo tecnico di valutazione, secondo le indicazioni contenute nel medesimo;

dato atto infine che, le agevolazioni in argomento sono soggette alla regola del "de minimis" di cui alla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e che pertanto non sussiste l'obbligo di notifica alla UE.

La Giunta Regionale,

tutto ciò premesso;

vista la Legge regionale 28/07/2008 n. 23 " Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale – art. 16 "Attribuzioni degli organi di direzione politico–amministrativa" – art. 17 "Attribuzioni dei Dirigenti";

sentite le associazioni di categoria regionali maggiormente rappresentative;

acquisito il parere favorevole della III Commissione del Consiglio regionale in data 20.10.2008

con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di istituire, nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all'art. n. 4 della L.R. n. 21/97 e per le motivazioni espresse in premessa, che qui integralmente si richiamano, una nuova sezione denominata Turismo, con propria dotazione finanziaria, ripartita a favore delle imprese del settore turistico;

di approvare il "Programma annuale degli interventi 2008", previsto ai sensi della L.R. 08/07/1999 n. 18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" modificata con L.R. 05/10/2005, n. 14, contenente i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti, come da allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

di affidare, per le motivazioni in premessa riportate, la gestione del Fondo sezione Turismo – di cui sopra, a Finpiemonte S.p.a. mediante la stipula di apposita convenzione in conformità con la D.G.R. n. 30–8150 del 04/02/2008;

di dare atto che la sezione del Fondo, denominata Turismo viene alimentata con gli stanziamenti della Regione Piemonte, con gli interessi eventualmente maturati su tali stanziamenti, con le disponibilità finanziarie derivanti alla Regione da trasferimenti operati dallo Stato e dalla U.E.. La dotazione iniziale del Fondo sezione Turismo, – costituita dalla disponibilità finanziaria iscritta sul cap. n. 279958 UPB 18092 del Bilancio di previsione 2008 (assegnaz. n. 100317 – D.G.R. n. 3 – 8950 del 16/02/2008) –, verrà trasferita a Finpiemonte S.p.a. entro il 31/12/2008;

di demandare a successivi atti dirigenziali l'attuazione del presente programma annuale degli interventi;

di stabilire che le agevolazioni previste nell'allegato programma sono soggette alla regola "de minimis" di cui alla normativa in materia di aiuti di stato di importanza minore (Regolamento C.E. n. 1998/2006 del 15/12/2006 GUUE L 379/5 del 28/12/2006) ed erogate in conformità a quanto previsto nella DGR n. 43–6907 del 17/9/2007 e che, inoltre, non possono essere concesse per investimenti coperti da altre agevolazioni per la realizzazione della medesima iniziativa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

LEGGE REGIONALE 08/07/1999 n. 18 e s.m.i.

Programma annuale degli interventi 2008

"Agevolazioni a favore delle Imprese operanti nel settore del turismo"

  1. Premessa

Con la Legge regionale 08/07/1999 n. 18 e s.m.i. "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica", la Regione Piemonte intende favorire lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica piemontese.

L'attuazione della Legge è demandata alla definizione di Programmi annuali degli interventi, mediante i quali vengono individuati i criteri, le modalità e le tipologie di intervento da agevolare.

I primi cinque Programmi (2000–2004), hanno ottenuto un positivo riscontro da parte degli operatori del settore; con il presente Programma la Regione Piemonte intende confermare il ruolo centrale del sistema dell'ospitalità del turismo piemontese e delle imprese che vi operano, nonché ribadire l'impegno a qualificare e potenziare tale comparto nel delicato periodo del "post evento olimpico".

Rispetto ai precedenti Programmi, la novità principale consiste, oltre che nella focalizzazione sulle piccole imprese, nella variazione della tipologia di agevolazione: il contributo in conto capitale viene infatti sostituito da un finanziamento agevolato da erogare, con il concorso bancario, tramite un fondo di rotazione appositamente creato.

  1. Defnizioni

Ai fini del presente programma si applicano le seguenti definizioni:

– Strutture alberghiere: strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 14/95 e s.m.i.

– Strutture extra–alberghiere: strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 34/88 s.m.i. limitatamente alle Case e appartamenti per vacanze (CAV – Residence),

– Dimore storiche: strutture vincolate ai sensi del D.Lgs 29/10/1999 n. 490 – T.U. in materia di Beni Culturali e Ambientali;

– Campeggi: strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. 31/08/1979, n. 54 e s.m.i

– Piccola impresa turistica: Piccola impresa così come classificata ai sensi del D.M. 18/04/2005 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12.10.2005

– Banca convenzionata: istituto di credito, scelto dal soggetto richiedente tra quelli convenzionati con Finpiemonte, che concorre all'erogazione del finanziamento.

  1. Obiettivi

Al fine di migliorare l'offerta ricettiva regionale e creare le condizioni per un incremento delle presenze turistiche, in particolare con riferimento alle zone turistiche carenti di ricettività, con il presente Programma si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

– qualificazione e ampliamento del patrimonio ricettivo esistente, nonché degli impianti e delle attrezzature per il turismo;

– sviluppo di nuova ricettività in strutture esistenti;

– recupero e il riuso del patrimonio turistico–ricettivo inutilizzato;

  1. Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Programma i seguenti soggetti:

– piccole imprese turistiche (così come definite al punto 2);

I soggetti richiedenti dovranno risultare iscritti nel registro delle imprese, dovranno essere finanziariamente sane e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata). Nei casi di impresa individuale, la costituzione dell'impresa stessa è comprovata con la comunicazione dell'attribuzione del numero di partita IVA.

  1. Localizzazione degli interventi

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Programma, gli interventi su strutture ubicate nel territorio della Regione Piemonte.

  1. Iniziative agevolabili

La misura si propone di sostenere investimenti finalizzati a:

  1. costruzione, ampliamento e miglioramento della qualità di :
  2. strutture alberghiere;
  3. strutture extralberghiere limitatamente alle Case Appartamento Vacanze (C.A.V. – Residence) ai sensi della citata L.R. n. 34/88 e s.m.i.
  4. campeggi.
  5. adattamento di immobile a nuova struttura alberghiera ed extralberghiera;
  6. realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere in "dimore storiche" e riqualificazione di quelle esistenti;
  7. realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di impianti e attrezzature per il turismo.

6.1 Ambiti Prioritari

Vengono considerati prioritari, con gli effetti di cui al punto 9, le domande aventi per oggetto le seguenti iniziative:

I. realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere in "dimore storiche";

II. interventi di miglioria della qualità delle strutture di cui al punto 6 lettera a), che non comportino un aumento della superficie costruita;

III. adattamento di immobile a nuova struttura ricettiva alberghiera ed extralberghiera;

IV. riadattamento di struttura alberghiera esistente la cui attività sia cessata da almeno 4 anni.

  1. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese per la realizzazione di programmi di investimento, qui di seguito elencate, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda e fino ai 36 mesi successivi alla data di erogazione:

– lavori di costruzione, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria delle strutture;

– spese connesse all'attivazione o adeguamento di impianti termoidraulici, elettrici e tecnologici (con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e finalizzati al risparmio energetico);

– acquisto di attrezzature, arredi, dotazioni informatiche hardware e software strettamente funzionali all'attività dell'impresa e consistenti in beni strumentali iscritti al libro cespiti;

– spese connesse alla realizzazione di servizi di pertinenza complementari all'attività turistica alberghiera ed extralberghiera e della ricettività turistica all'aperto (centri benessere, impianti sportivi, piscine, parcheggi);

– spese connesse a interventi di miglioramento dell'accessibilità e della fruizione delle strutture;

– spese connesse all'adeguamento antincendio della struttura.

  1. Spese non ammissibili

Non sono considerate ammissibili tutte le spese non ascrivibili alle voci elencate al punto 7, oltre che le seguenti:

– i beni e/o le strutture acquistati o da acquistare in leasing;

– le spese di progettazione, notarili e le consulenze in genere;

– le spese sostenute in economia;

– gli oneri di urbanizzazione e ogni onere accessorio;

– acquisto del terreno o dell'immobile oggetto dell'intervento

– l'I.V.A e ogni altra imposta o tributo.

  1. Natura dell'agevolazione

L'aiuto si concretizza nella concessione di un finanziamento agevolato per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 6 di importo non inferiore a Euro 70.000,00 e non superiore a Euro 1.000.000,00.

Il finanziamento copre fino al 100% delle spese ritenute ammissibili e viene erogato in anticipo sulle spese, compatibilmente con le risorse disponibili, alle seguenti condizioni:

– ambiti prioritari:

– 70% fondi regionali a tasso zero

– 30% fondi bancari a tasso convenzionato

  1. ambiti non prioritari:

– 40% fondi regionali a tasso zero

– 60% fondi bancari a tasso convenzionato

Il finanziamento dovrà essere restituito con un piano di ammortamento a 5 anni (di cui uno di preammortamento) o a 8 anni (di cui uno di preammortamento).

La scelta dell'una o dell'altra opzione è lasciata al beneficiario, tranne che per i finanziamenti di importo complessivo non superiore a Euro 300.000,00, che dovranno necessariamente essere rimborsati in 5 anni.

  1. Gruppo Tecnico di Valutazione

Per la valutazione delle domande presentate ai sensi del presente programma è istituito presso Finpiemonte S.p.A. un Gruppo tecnico di valutazione composto da:

1. il Dirigente del Settore Offerta Turistica Interventi Comunitari in Materia Turistica (che presiede) o suo supplente;

2. un funzionario del Settore Offerta Turistica o suo supplente;

3. un funzionario di Finpiemonte s.p.a. o suo supplente;

4. due esperti nominati dalle Associazioni di categoria o loro supplenti.

  1. Criteri di valutazione delle domande

Le domande sono esaminate dal Gruppo tecnico di valutazione, di cui al paragrafo 10, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale e di legittimità, oltre che di conformità e di merito.

Relativamente agli aspetti formali e di legittimità vengono verificati:

– la titolarità dei soggetti beneficiari richiedenti;

– la completezza della domanda e della ulteriore documentazione obbligatoria specificata sul modulo di domanda;

Relativamente agli aspetti di conformità e merito viene verificato:

– la coerenza del progetto di investimento presentato con gli obiettivi dichiarati in domanda e con le finalità del presente Programma;

– l'ammissibilità e congruità dei costi dichiarati.

  1. Fasi procedurali

12.1 Presentazione delle domande

– Le domande devono essere inoltrate via internet compilando gli appositi moduli telematici ospitati sul sito www.finpiemonte.info;

– La versione cartacea della domanda, messa a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione telematica, deve essere stampata, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, e inviata, tassativamente tramite raccomandata A/R e insieme a tutti gli allegati obbligatori, a Finpiemonte S.p.A. (Galleria San Federico 54 – 10121 Torino), entro cinque giorni dall'invio telematico.

– Sono considerate nulle le domande non seguite dalla conferma cartacea entro il termine stabilito; sono allo stesso modo nulle le domande cartacee non precedute dall'invio telematico.

– L'ordine cronologico di presentazione delle domande viene determinato dal protocollo telematico assegnato automaticamente dal sistema informatico al momento dell'inserimento.

12.2 Istruttoria, concessione ed erogazione del finanziamento

– Finpiemonte, acquisito il parere vincolante del Gruppo Tecnico di Valutazione appositamente istituito, esprime un giudizio sulla finanziabilità della domanda presentata e sull'ammissibilità delle relative spese, secondo i criteri di cui al punto 11.

– Il giudizio è espresso entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda. In caso di parere negativo, i soggetti beneficiari possono presentare richiesta motivata di riesame entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego.

– Il giudizio positivo determina la concessione del finanziamento. L'effettiva erogazione rimane condizionata alla favorevole delibera della banca convenzionata, cui Finpiemonte trasmette la relativa richiesta e compatibilmente con le risorse regionali disponibili.

– La banca risponde entro 60 giorni dalla richiesta di Finpiemonte. La valutazione della banca è insindacabile: una eventuale delibera negativa comporta l'immediato decadimento della domanda di finanziamento.

12.3 Realizzazione degli investimenti e rendicontazione

– Il soggetto beneficiario dovrà terminare l'investimento coerentemente con le previsioni indicate in domanda, e comunque non oltre 36 mesi dalla data valuta di erogazione del finanziamento.

– Nei 60 giorni successivi alla data di conclusione dovrà poi trasmettere a Finpiemonte S.p.A. (Galleria San Federico 54 – 10121 Torino), per i controlli di competenza, il rendiconto delle spese sostenute redatto sulla base delle indicazioni che verranno fornite nella comunicazione di concessione dell'agevolazione.

– Le spese inserite nel rendiconto dovranno risultare fatturate, pena l'inammisibilità, in un periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la data fissata per la conclusione dell'investimento (36 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, salvo proroghe preventivamente concesse).

Alla data della presentazione del rendiconto tutte le spese dovranno anche essere state pagate.

12.4 Vincolo e divieto di cumulo

Le strutture finanziate con il presente Programma dovranno essere vincolate alla specifica destinazione d'uso e di attività per la durata di 10 anni, mediante nota trascritta presso i relativi pubblici registri.

L'agevolazione prevista con il presente Programma è alternativa a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria prevista da Enti pubblici o da leggi dello Stato per la realizzazione della medesima iniziativa.

12.5 Proroghe e varianti ai progetti finanziati

– Eventuali richieste di proroga per la conclusione del progetto finanziato dovranno essere inviate a Finpiemonte S.p.A., che potrà accoglierle, previo parere del Gruppo tecnico di valutazione, solo se avanzate prima della data fissata per la conclusione dell'investimento e se motivate da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario.

– Eventuali varianti ai progetti di investimento potranno essere prese in considerazione a condizione che non alterino la funzionalità e la destinazione originaria dell'intervento e che siano adeguatamente motivate e preventivamente comunicate a Finpiemonte S.p.A.

Finpiemonte S.p.A. si pronuncierà sull'ammissibilità della variante sentito il parere vincolante del Gruppo tecnico di valutazione.

12.6 Subentro nella titolarità del finanziamento

– Il finanziamento non può essere ceduto prima della rendicontazione dell'intervento finanziato ad altro soggetto se non nei seguenti casi: successione "mortis causa" – fusione per incorporazione di società. In tali casi il soggetto subentrante potrà continuare ad usufruire dell'intervento del Fondo rotativo subordinatamente alle seguenti condizioni:

–. ammissibilità del soggetto subentrante a livello di requisiti soggettivi, previo accertamento di solvibilità da parte della banca che approva formalmente il subentro;

–. accollo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da parte del soggetto subentrante di tutti gli oneri derivanti dal finanziamento.

  1. Revoca delle agevolazioni

13.1 Revoca totale

Il finanziamento viene revocato qualora:

  1. si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa;
  2. l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettiva realizzazione;
  3. la realizzazione dell'intervento finanziato non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda;
  4. il rendiconto finale presenti una spesa ammissibile complessiva inferiore al 40% della spesa originariamente ammessa a finanziamento;
  5. l'intervento non venga realizzato entro il termine fissato, salvo che l'inadempienza sia attribuibile esclusivamente a cause di forza maggiore;
  6. si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza o la perdita di uno o più requisiti di ammissibilità, oppure di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
  7. il beneficiario rinunci alla realizzazione del progetto;
  8. la banca convenzionata revochi la quota finanziamento di sua competenza;
  9. il beneficiario non rispetti il vincolo di destinazione d'uso (o di attività) decennale.

In tali casi, salvo quanto disposto al successivo punto 13, il beneficiario dovrà provvedere all'estinzione della parte di finanziamento erogata con fondi regionali, al netto delle eventuali rate già rimborsate, maggiorata di un interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento vigente alla data dell'erogazione e maturato nel periodo che intercorre dalla data di erogazione del finanziamento alla data di emissione del provvedimento di revoca.

13.2 Revoca parziale

Il finanziamento è revocato solo in parte qualora il rendiconto finale presenti una spesa ammissibile inferiore al 95% dell'importo del finanziamento erogato.

In questo caso la differenza tra il finanziamento erogato e la spesa ammissibile rendicontata dovrà essere restituita anticipatamente (sempre per la parte di competenza del fondo regionale), maggiorata degli interessi legali maturati dalla data di erogazione alla data di emissione della richiesta di restituzione.

  1. Controlli

Ai fini del corretto impiego delle risorse regionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, Finpiemonte effettua controlli sulle domande di finanziamento, sulle rendicontazioni e sugli investimenti finanziati.

In particolare provvede ai controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e presenta annualmente una relazione alla Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport.

Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, Finpiemonte procede ove necessario alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse e informa tempestivamente la Direzione regionale.

La Regione può promuovere controlli a campione presso i soggetti beneficiari degli incentivi.

  1. Conformità alla normativa comunitaria

– Le provvidenze di cui al presente Programma degli interventi sono soggette al regime "de minimis" di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di importanza minore (Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 GUUE L 379/5 del 28/12/2006) ed erogati in conformità a quanto previsto con la D.G.R. n. 43–6907 del 17.09.2007.

– La Gestione della sezione "Turismo" del Fondo regionale avviene in conformità alla convenzione stipulata tra la Regione Piemonte e Finpiempnte S.p.a., secondo quanto previsto con D.G.R. n. 30 – 8150 del 04/02/2008 e con D.G.R. n. 63 – 9389 del 1.08.2008.

  1. Operatività

L'operatività del seguente Programma degli interventi verrà disposta con atto dirigenziale attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.