Bollettino Ufficiale n. 45 del 6 / 11 / 2008
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Torino
Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Torino per la progettazione e realizzazione di un impianto di risalita per il collegamento della S.R. 23 del Colle del Sestriere con il Forte di Fenestrelle e per il collegamento con il complesso di Pra Catinat.
(omissis)
L'anno 2008, addì 01 del mese di Settembre alle ore 12.00 presso la
sede della Provincia di Torino - Palazzo Cisterna - Sala Giunta - Via
Maria Vittoria 12, Torino
Tra
La Regione Piemonte rappresentata dalla Presidente, Mercedes Bresso,
domiciliata per la carica in Torino, Piazza Castello 165;
La Provincia di Torino rappresentata dal Presidente, Antonino Saitta,
domiciliato per la carica in Torino, Via Maria Vittoria 12
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del
presente Accordo di programma.
Art. 2
Oggetto dell'Accordo di programma
Il presente Accordo di programma è finalizzato alla realizzazione
dell'iniziativa denominata "Progettazione e realizzazione di un
impianto di risalita per il collegamento della S.R. 23 del colle del
Sestriere con il Forte di Fenestrelle e per il successivo collegamento,
anche viario, del Forte con il complesso edilizio di Pra Catinat in
Alta val Chisone" prevista dall'Intesa Istituzionale di Programma
sottoscritta con la Provincia di Torino in data 13 dicembre 2006.
In particolare l'Accordo si articola nei seguenti interventi:
a) realizzazione impianto di risalita tra la S.R. 23 ed il forte S.
Carlo, compreso il relativo parcheggio di attestamento;
b) acquisizione e messa in sicurezza della Ridotta Carlo Alberto;
c) sistemazione strada di collegamento tra le S.R. 23 ed il complesso
di Pra Catinat;
L'Accordo prevede il finanziamento della progettazione definitiva dei
citati interventi nella misura del 7% del costo complessivo degli
stessi.
Successivamente all'approvazione dei progetti definitivi, l'Accordo
prevede il finanziamento delle ulteriori fasi necessarie alla
realizzazione delle opere, al netto delle somme già corrisposte per la
progettazione.
Art. 3
Soggetto attuatore
Il soggetto attuatore del presente Accordo di Programma è la Provincia
di Torino cui farà carico progettare, approvare, appaltare ed affidare
la gestione dell'impianto oggetto dell'Accordo.
Art. 4
Obblighi a carico delle parti
Per la realizzazione del presente Accordo le parti si impegnano e si
obbligano come segue:
a) la Provincia di Torino si impegna a:
redigere ed approvare le progettazioni fino al livello definitivo
dell'intervento denominato "Progettazione e realizzazione di un
impianto di risalita per il collegamento della S.R. 23 del colle del
Sestriere con il Forte di Fenestrelle ed il complesso edilizio di Pra
Catinat in Alta val Chisone" e a comunicare agli uffici Regionali gli
estremi dei provvedimenti di approvazione degli stessi;
redigere ed approvare la progettazione fino al livello esecutivo
degli interventi di risistemazione della strada di collegamento tra la
S.R. 23 ed il complesso di Pra Catinat;
convenire sia con l'Agenzia del Demanio che con la Soprintendenza e
l'ente Parco dell'Orsiera le autorizzazioni ed i percorsi necessari
alla realizzazione delle opere;
convenire con l'Associazione Progetto S. Carlo le intese
indispensabili per l'attuazione degli interventi oggetto del presente
Accordo
acquisire la proprietà della Ridotta Carlo Alberto ed effettuarne la
messa in sicurezza;
convenire con il Comune di Fenestrelle le intese necessarie ad
apportare al Piano Regolatore Generale del Comune le varianti
indispensabili alla realizzazione degli interventi, oggetto
dell'Accordo, ed a rilasciare se dovute, le concessioni edilizie;
svolgere il procedimento per la scelta del contraente e stipulare il
contratto di affidamento dei vari lavori per il tramite del
Responsabile unico del procedimento;
procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, delle
rate d'acconto e del saldo dei lavori nonché ad ogni altro adempimento
tipico della stazione appaltante;
provvedere alla risoluzione delle eventuali vertenze che dovessero
sorgere nel corso dei lavori con le imprese appaltatrici o con i
fornitori di opere o materiali in economia;
nominare il collaudatore statico, quello in corso d'opera e quello
tecnico amministrativo finale;
a provvedere alla copertura finanziaria di eventuali costi aggiuntivi
e/o di completamento delle opere;
aggiornare semestralmente le schede intervento - allegate al presente
atto - relative all'avanzamento delle opere e ad inviarle presso gli
uffici regionali competenti;
b) la Regione Piemonte si impegna a:
finanziare la progettazione fino al livello definitivo
dell'intervento denominato "Progettazione e realizzazione di un
impianto di risalita per il collegamento della S.R. 23 del colle del
Sestriere con il Forte di Fenestrelle ed il complesso edilizio di Pra
Catinat in Alta val Chisone" nella misura del 7%, pari a € 420.000,00
del costo complessivo dell'intervento stesso che ammonta alla cifra
stimata di € 6.000.000,00;
finanziare l'acquisizione e messa in sicurezza della Ridotta Carlo
Alberto;
finanziare le ulteriori fasi necessarie alla realizzazione delle
opere, oggetto dell'Accordo, fino alla concorrenza della somma
stabilita di € 6.000.000,00 nell'arco di tre anni come indicato nella
seguente tabella 1:
Tab.1 Finanziamento regionale
A tale impegno la Regione farà fronte ricorrendo al Fondo per il
finanziamento degli Accordi di Programma - capitolo 297917.
Gli eventuali importi residui, non impegnati nella realizzazione delle
suddette opere a seguito degli adeguamenti progettuali, economie di
gestione, ribassi d'asta, ecc., potranno essere utilizzati
dall'amministrazione provinciale per lavori ed opere funzionali e/o
migliorative dell'intervento in questione, nel rispetto delle norme
vigenti ed a seguito di parere favorevole del Collegio di Vigilanza di
cui al successivo art. 8.
Trattandosi di un intervento unitario, le somme assegnate ai vari
interventi possono essere oggetto di rimodulazione o di compensazione
tra gli stessi secondo le esigenze individuate dal Responsabile del
Procedimento.
Art. 5
Tempi e attuazione dell'Accordo
Il presente Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31
dicembre 2011.
La mancata osservanza degli obblighi, di cui all'articolo precedente,
comporta l'immediata risoluzione dell'Accordo stesso.
Art. 6
Modifiche ai progetti
Non sono consentite varianti e modifiche sostanziali al progetto ovvero
che alterino le finalità o le caratteristiche funzionali
dell'intervento.
Eventuali varianti in corso d'opera che comportino modifiche al quadro
economico di cui all'art. 4 dovranno risultare conformi alle norme
vigenti in materia ed essere preventivamente comunicate, debitamente
motivate, al Collegio di Vigilanza; il Collegio si esprimerà
sull'ammissibilità delle stesse in relazione a quanto stabilito dal
presente articolo.
Eventuali incrementi al costo delle opere, che comportino il
superamento del finanziamento assegnato, sono a totale carico della
Provincia di Torino.
Art. 7
Modifiche dell'Accordo
L'Accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata
dell'Accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.
Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con
il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, con le
stesse procedure previste per la sua promozione, definizione,
formazione, stipula ed approvazione.
Art. 8
Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi
E' istituito un Collegio di Vigilanza composto dai legali
rappresentanti della Regione Piemonte, la Provincia di Torino o loro
delegati, e presieduto dal Presidente della Provincia di Torino o da un
suo delegato.
Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon
andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7,
del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di
documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al
fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi
previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del
soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.
Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed
accertamenti; tenta la composizione delle controversie
sull'interpretazione e attuazione del presente Accordo.
Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari
degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'Accordo,
coordinati dal Responsabile del Procedimento.
I componenti sono individuati con Decreto del Presidente della
Provincia di Torino, all'atto dell'adozione del presente Accordo.
Art. 9
Variazioni urbanistiche
La Provincia di Torino provvederà a concordare con il Comune di
Finestrelle le eventuali varianti al Piano Regolatore Generale del
Comune, indispensabili alla realizzazione dell'intervento, oggetto del
presente Accordo.
Art. 10
Effetti dell'Accordo
I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l'obbligo di
rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti
successivi che violino ed ostacolino l'Accordo medesimo o che
contrastino con esso.
I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti ad adottare
gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso.
Art. 11
Revoca e sanzioni
Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente
Accordo di programma, la Regione Piemonte procede alla revoca dei
contributi concessi.
Art. 12
Controversie
Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed
esecuzione dei contenuti del presente Accordo di programma non
sospenderanno l'esecuzione dell'Accordo stesso e saranno
preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all'art. 8
del presente Accordo.
Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere al alcuna
risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio
arbitrale nominato di comune Accordo tra le parti o in difetto dal
Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più
diligente. L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del
Codice di procedura Civile.
Art. 13
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia alla vigente
disciplina generale dell'Accordo di programma di cui all'art. 34 del
D.lgs. n. 267/2000.
Art. 14
Pubblicazione
La Provincia di Torino trasmette alla Regione Piemonte il presente
Accordo di Programma redatto in originale, entro il termine di 20
giorni dalla sottoscrizione, e provvede alla pubblicazione sul B.U.R.
Art. 15
Spese di perfezionamento
Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico
della Provincia di Torino.
Letto, confermato, sottoscritto
Decreto del Presidente della Provincia di Torino n. 149-49590/2008 del 13/10/2008 - Oggetto: Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Torino per la progettazione e realizzazione di un impianto di risalita per il collegamento della S.R. 23 del Colle del Sestriere con il Forte di Fenestrelle e per il collegamento con il complesso di Pra Catinat - Approvazione dell’Accordo
Il Presidente
(omissis)
decreta
di approvare l’Accordo di Programma sottoscritto in data 01/09/2008 dalla Provincia di Torino e la Regione Piemonte, avente per oggetto la progettazione e la realizzazione di un impianto di risalita per il collegamento della strada regionale 23 del Colle del Sestriere con il Forte di Finestrelle e per il collegamento, con il complesso di Pra Catinat in attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma, sottoscritta in data 13 dicembre 2006.
Il decreto, pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sarà trasmesso alla Direzione Regionale competente all’Attuazione dell’Accordo ed alla Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia
Antonio Saitta