Bollettino Ufficiale n. 45 del 6 / 11 / 2008
ANNUNCI LEGALI
Comune di Alfiano Natta (Alessandria)
Statuto Comunale di Alfiano Natta
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Principi e Finalità
1. Il Comune di Alfiano Natta:
a) è un Ente democratico che si ispira ai principi politici e sociali
della Costituzione della Repubblica e ai valori europeistici della pace
e della solidarietà, e che si riconosce in un sistema statale unitario
e solidale, basato sull'autonomia degli Enti Locali e sulla
sussidiarietà delle competenze;
b) è un Ente autonomo di governo della comunità locale, che agisce
nell'ambito dei principi fissati dalla Carta Europea dell'autonomia
locale, dalle Leggi della Repubblica italiana e dal presente Statuto,
che si avvale della sua autonomia per conseguire le finalità statutarie
e che realizza l'autogoverno della comunità locale mediante i poteri e
gli istituti del presente Statuto;
c) è un Ente rappresentativo della comunità locale nei rapporti con lo
Stato, con la Regione, con la Provincia, con i Comuni, con gli enti
pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi del presente statuto,
con la comunità internazionale.
2. Il Comune di Alfiano Natta:
a) valorizza tutte le risorse del proprio territorio;
b) promuove uno sviluppo economico ambientalmente compatibile, un
armonico assetto urbanistico del territorio e la crescita culturale,
civile e democratica della comunità locale, concorrendo al rinnovamento
della società e dello Stato;
c) opera per il superamento degli squilibri economici, sociali e
territoriali esistenti nella propria comunità e in quella nazionale;
d) tutela l'ambiente, la salute e la qualità della vita dei cittadini
con i poteri propri ed anche favorendo la maturazione nella popolazione
di una cultura della compatibilità ambientale, della convivenza fra le
specie viventi, della solidarietà e della pace;
e) tutela e valorizza il patrimonio culturale, storico, archeologico,
architettonico, artistico, paesaggistico, naturalistico del territorio,
considerandolo un fattore importante per la qualità della vita della
popolazione ed anche una risorsa economica turistica;
f) sostiene l'associazionismo senza fine di lucro e il volontariato in
campo sociale, culturale, sportivo e di animazione del tempo libero,
ritenendoli indispensabili per contribuire a rispondere ai bisogni
della popolazione e per conservare i connotati socio-culturali di
"comunità": rete diffusa di relazioni interpersonali e di solidarietà,
adeguati spazi per l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini,
conoscenza comune degli avvenimenti quotidiani, della storia e delle
tradizioni del luogo;
g) favorisce pari opportunità alla partecipazione alla vita politica,
amministrativa, economica, sociale del Comune di tutti i cittadini di
entrambi i sessi, singoli ed associati, e delle forze sociali,
economiche e sindacali;
h) rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e
amministrativa mediante un'informazione completa e accessibile
sull'attività svolta direttamente o dalle strutture cui esso partecipa;
i) riconosce la famiglia, quale fondamento della società civile, e
concorre a sostenerla;
l) garantisce la soddisfazione dei diritti e dei bisogni primari dei
cittadini mediante l'approntamento di efficienti servizi pubblici;
m) concorre, nell'ambito delle strutture socio-assistenziali e in
collaborazione con le associazioni di volontariato, al sostegno dei
soggetti portatori di handicap e delle fasce sociali più deboli e alla
prevenzione del disagio giovanile e di ogni forma di dipendenza;
n) ripudia ogni forma di razzismo, tutela il diritto di cittadinanza
delle diversità etniche, religiose, culturali, linguistiche, presenti
nella comunità locale, anche attraverso la promozione della cultura
della tolleranza e dell'integrazione razziale, in coerenza con i
principi di base dell'Unione Europea;
o) adegua l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi di sua
competenza all'obiettivo di prevenire e impedire la diffusione di
qualsiasi forma di criminalità organizzata, ricercando le più idonee
forme di collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza;
Art. 2 - Criteri e Metodi dell'Azione Comunale
1. Il Comune di Alfiano Natta, nel realizzare le proprie finalità,
assume il metodo e gli strumenti della programmazione, in coerenza con
gli orientamenti comunitari, statali, regionali e provinciali.
2. Nell'esercizio dell'attività di programmazione, il Comune assicura
la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali,
professionali ed economiche rappresentative di interessi collettivi e
diffusi della cittadinanza alla formazione delle proprie scelte ed alla
verifica della coerente attuazione del programma e delle sue modifiche
ed integrazioni.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'utilizzazione delle
risorse umane e patrimoniali del Comune sono orientate alla
soddisfazione dei bisogni e delle domande dei cittadini e sono
improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di
trasparenza e della più diffusa partecipazione ed informazione
dell'azione amministrativa, in coerenza al principio della distinzione
tra le funzioni politico-amministrative e quelle di gestione.
4. Il Comune pone a fondamento della propria azione criteri di
collaborazione con soggetti pubblici e privati, con particolare e
fondamentale riferimento agli altri enti territoriali, al fine di
conseguire un armonico sistema delle autonomie e di realizzare forme
d'integrazione e di coordinamento nell'esercizio delle funzioni, nella
programmazione di opere e interventi e nella gestione dei servizi. A
tale scopo esercita le funzioni amministrative proprie e quelle che gli
sono conferite dalle leggi della Repubblica e della Regione Piemonte,
secondo i metodi della programmazione e attuando idonee forme di
collaborazione con l'Amministrazione Statale, centrale o periferica,
con la Regione, con la Provincia, e con altri Comuni, secondo il
principio della sussidiarietà.
5. Il Comune, secondo i principi sanciti dalla Carta Europea
dell'autonomia locale e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale,
promuove e partecipa a forme di collaborazione e raccordo con enti
locali di altri Stati.
6. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.
Art. 3 - Funzioni
1. Il Comune di Alfiano Natta è titolare di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite, ai sensi delle disposizioni di legge;
concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e
programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per
quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.
2. Il Comune di Alfiano Natta svolge le proprie funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate
dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni
sociali.
Art. 4 - Sede e Territorio
1. La sede del Comune è situata nel Palazzo Comunale.
2. Il territorio del Comune è costituito dal Capoluogo collinare e
dalle frazioni Sanico e Cardona. Nel Capoluogo si individuano gli
agglomerati di Casarello e Borghi; nella Frazione Sanico gli
agglomerati di Castelmerlino, Gerbidi, Case Ariotti e Stazione
Tonco/Alfiano; nella Frazione Cardona l'agglomerato di Casapaletti.
3. Il territorio si estende per Kmq. 13,08 e confina con i Comuni di
Villadeati, Odalengo Piccolo, Castelletto Merli, Moncalvo, Penango,
Calliano e Tonco.
4. Le riunioni degli organi elettivi collegiali si svolgono normalmente
nella sede comunale, ma, per esigenze eccezionali o per necessità,
possono tenersi in luoghi diversi.
5. Nel territorio del Comune di Alfiano Natta non è consentito, per
quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento
di centrali nucleari.
Art. 5 - Denominazione, Stemma e Gonfalone
1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di
ALFIANO NATTA ed ha un proprio Gonfalone ed un proprio stemma
raffigurante: "scudo a forma sannitica sormontato da corona turrita:
palato d'argento (03) e di rosso (02); i pali laterali d'argento
caricati nell'estremità superiore rispettivamente dalle lettere N e A e
nelle estremità inferiori dalle lettere T e A. Il palo di mezzo nel
centro caricato dalla lettera T. Il tutto racchiuso a destra dello
scudo da un ramo di alloro ed alla sinistra da uno di rovere".
2. Nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze e ogni volta sia
necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente, il Sindaco
può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma comunale.
3. L'uso e la riproduzione dello stemma per fini diversi da quelli
istituzionali devono essere autorizzati con provvedimento del Sindaco.
Art. 6 - Lo Statuto
1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola
l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune,
nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle
disposizioni di legge.
2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale, costituisce
la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi
dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne
indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della
legalità. E' obbligo di tutti i soggetti rispettare tale Statuto e ogni
altro atto derivante dallo stesso.
3. Le funzioni di tutti gli organi di governo e dell'organizzazione
amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle
finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti,
nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
4. Il Consiglio Comunale adegua i contenuti dello statuto al processo
di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la
normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della
comunità rappresentata.
5. La conoscenza dello statuto da parte dei cittadini è assicurata
nelle forme previste dallo stesso.
TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE
CAPO I - Il Consiglio Comunale
ART. 7 - Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è organo rappresentativo della comunità di
Alfiano Natta, ne esprime la volontà, ne promuove lo sviluppo e ne cura
gli interessi. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e
organizzativa. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono
disciplinati da un apposito regolamento approvato a maggioranza
assoluta.
2. Entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data
dell'insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la
Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Annualmente, in
occasione dell'approvazione della verifica annuale per la salvaguardia
degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi,
il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee,
apportando ad esse eventuali integrazioni o adeguamenti, sulla base
delle esigenze che dovessero emergere.
3. Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Presidente,
con le modalità previste dal regolamento. L'ordine del giorno dei
lavori del Consiglio è predisposto dal Presidente, secondo le modalità
stabilite dal regolamento. Alle sedute del Consiglio Comunale
partecipano, con diritto di parola, gli Assessori non consiglieri in
carica. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta secondo
le modalità previste dalla legge.
4. Il regolamento determina altresì il quorum strutturale per la
validità delle sedute del Consiglio.
5. Salvi i casi previsti dal presente Statuto e dal regolamento, le
sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a
scrutinio palese.
6. In casi di particolare importanza generale, il Consiglio Comunale
può essere convocato in seduta aperta, con la partecipazione ed il
diritto di parola di rappresentanti di associazioni, enti ed
istituzioni e singoli cittadini.
7. Le attribuzioni del Consiglio sono previste dalla legge e non
possono essere delegate ad altri organi.
Art. 8 - I Consiglieri
1. I Consiglieri rappresentano l'intera collettività ed esercitano le
loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il Consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dai
regolamenti, ha diritto di:
a) esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione
del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri
organi in base alla legge;
b) presentare interrogazioni; il Sindaco o gli Assessori da esso
delegati sono tenuti a rispondere, entro trenta giorni, alle
interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo
presentata dai Consiglieri;
c) ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, società ed
enti dipendenti o controllati, dalle strutture associative, tutte le
notizie e informazioni ovvero estrarre copia di atti e documenti utili
all'espletamento del proprio mandato, secondo le modalità previste dal
Regolamento.
3. Il regolamento prevede modalità funzionali e strumenti di garanzia
per l'esercizio dei diritti attribuiti ai Consiglieri dalla legge e
dallo statuto.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate e
sottoscritte dal Consigliere medesimo al Consiglio, devono essere
assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di
presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto
e diventano immediatamente efficaci. La relativa surrogazione deve
avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle
dimissioni.
5. Decade dalla propria carica il Consigliere che, senza giustificato
motivo, non partecipi a tre sedute consecutive. La giustificazione
dell'assenza dovrà essere prodotta a cura del Consigliere assente entro
dieci giorni dalla seduta a cui non ha partecipato; in caso contrario
l'assenza sarà considerata non giustificata. In caso di tre assenze
consecutive il Presidente del Consiglio può avviare la procedura di
decadenza, notificando allo stesso la contestazione delle assenze
ingiustificate effettuate. Eventuali ulteriori giustificazioni scritte
saranno valutate nel termine di trenta giorni da parte del Presidente
del Consiglio e successivamente sottoposte alla decisione del Consiglio
Comunale, che delibererà l'eventuale decadenza.
6. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere
consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o, comunque,
sottoposti al controllo od alla vigilanza del Comune.
Art. 9 - Gruppi Consiliari e Capigruppo
1. Ciascun gruppo consiliare è formato da almeno due Consiglieri. E'
consentita la formazione di un gruppo consiliare, anche in presenza di
un solo Consigliere, purchè unico eletto di una lista.
2. I nominativi dei capi gruppo sono comunicati al Presidente, che ne
dà immediata comunicazione al Consiglio, con nota sottoscritta dai
Consiglieri del gruppo, nella prima seduta utile del Consiglio
Comunale.
3. Durante il mandato amministrativo, è possibile la sostituzione del
capo gruppo con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Analogamente, viene comunicato il nominativo del Consigliere che può
sostituire il capo gruppo in caso di assenza.
4. Il Comune assicura ai gruppi consiliari quanto necessario per
l'espletamento delle loro funzioni sulla base di quanto previsto
nell'apposito Regolamento del Consiglio Comunale.
5. Nelle more della designazione, i capi gruppo sono individuati nei
Consiglieri, non componenti della Giunta, che abbiano riportato il
maggior numero di voti per ogni lista.
Art. 10 - Presidenza e Conferenza dei Capigruppo
1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio.
2. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri
di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
3. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente del
Consiglio sono svolte dal Vicesindaco; in caso di assenza di
quest'ultimo, la presidenza è assunta dal Consigliere presente che ha
riportato il maggior numero di voti.
4. Il Presidente del Consiglio tutela le prerogative dei Consiglieri ed
esercita i poteri di polizia dell'adunanza.
Art. 11 - Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio può istituire nel proprio seno commissioni permanenti,
temporanee o speciali, con criteri proporzionali, nei termini stabiliti
dal regolamento.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza,
il funzionamento e la loro composizione.
3. Il numero delle commissioni e l'ambito delle loro competenze, nei
limiti previsti dal regolamento, vengono normalmente stabiliti
all'inizio di ogni mandato amministrativo.
4. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame
preparatorio degli atti del Consiglio al fine di favorire il miglior
esercizio delle funzioni dell'organo stesso; compito delle commissioni
temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a
questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio
Comunale.
5. La presidenza di ciascuna commissione è affidata al Sindaco o ad un
Consigliere comunale, eletto dalla commissione stessa fra i suoi
componenti. Il Presidente della Commissione convoca e presiede la
commissione, invitando, di volta in volta, in relazione agli argomenti
all'ordine del giorno, il Sindaco, che può farsi rappresentare da un
Assessore.
6. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione,
Commissioni permanenti o temporanee per fini di controllo o di
garanzia. In tal caso, la Presidenza è attribuita ai consiglieri
appartenenti ai gruppi di opposizione.
7. Il Consiglio e la Giunta Comunale possono istituire altre
Commissioni speciali consultive:
a) commissioni miste composte sia da membri del Consiglio, sia da
cittadini non facenti parte del Consiglio;
b) commissioni composte da soli cittadini non facenti parte del
Consiglio.
Il Consiglio Comunale disciplina di volta in volta la materia di
competenza, il funzionamento e la loro composizione, nel rispetto del
criterio proporzionale, valido quest'ultimo solo per le commissioni di
cui al punto a).
8. Il Regolamento determina l'organizzazione ed il funzionamento delle
commissioni, disciplinando le forme di pubblicità delle sedute.
CAPO II - Il Sindaco
Art. 12 - Il Sindaco
1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione ed è il
legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di
Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
2. Il Sindaco rappresenta l'Ente in giudizio; nomina, convoca e
presiede la Giunta; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli
uffici ed all'esecuzione degli atti; emana direttive per indirizzare
l'azione gestionale dell'apparato amministrativo e svolge le altre
funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il Sindaco assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo
promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
4. Il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri
stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Risolve
eventuali conflitti di competenza, coordina e dà impulso agli
interventi la cui progettazione, sovrintendenza e verifica siano
affidati al compito congiunto di più organi o apparati
dell'Amministrazione ovvero richiedano l'integrazione funzionale
rispetto all'ordinario assetto delle competenze. Il Sindaco, sentito il
Segretario Comunale, può annullare per manifesta illegittimità atti che
la legge o lo statuto attribuiscono alla competenza dei responsabili
dei servizi.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco
provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni.
6. Il Sindaco assume l'iniziativa e partecipa alle conferenze degli
accordi di programma. In particolare, quando sia il Consiglio a
prevedere tale forma di coordinamento per la realizzazione di opere,
interventi o programmi, il Sindaco assume l'iniziativa secondo gli
indirizzi stabiliti dal Consiglio stesso. Il Sindaco può delegare gli
Assessori, il Segretario Comunale o i Responsabili dei servizi comunali
alla partecipazione alle conferenze di servizio. Provvede, inoltre,
alle azioni necessarie a dare esecuzione agli accordi.
7. Al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze
complessive e generali degli utenti, il Sindaco coordina, avvalendosi
anche della collaborazione degli istituti di partecipazione, l'orario
di apertura degli uffici della pubblica amministrazione presenti sul
territorio, nonché gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi
pubblici.
8. Quale Ufficiale di Governo provvede alla emanazione degli atti che
gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine
e sicurezza pubblica e agli interventi immediati nella qualità di
organo della protezione civile.
9. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale
autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di
legge. Nei casi di emergenza definiti dalla legge provvede adottando le
ordinanze contingibili ed urgenti dalla stessa previste.
10. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, le sue funzioni sono
esercitate dal Vicesindaco e, in caso di assenza o di impedimento anche
del Vicesindaco, le funzioni sono esercitate dall'Assessore che ha
ottenuto il maggior numero di voti.
CAPO III - La Giunta Comunale
Art. 13 - La Giunta Comunale
1.La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un
numero di Assessori compresi tra un minimo di due e fino al numero
massimo consentito dalla legge.
2. La Giunta collabora col Sindaco nell'amministrazione del Comune ed
opera attraverso deliberazioni collegiali; compie gli atti di governo
che non siano riservati dalla legge al Consiglio, al Sindaco ed ai
Dirigenti/Responsabili dei Servizi; collabora con il Sindaco
nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio;
riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge un
ruolo propositivo e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta è inoltre competente a promuovere e resistere alle liti,
assumendo gli atti di costituzione e resistenza in giudizio; assume i
provvedimenti aventi natura discrezionale, non collegati direttamente
alla gestione di un servizio comunale, quali contributi a persone, enti
ed associazioni, incarichi di consulenza e collaborazione.
4.La Giunta approva altresì le convenzioni a carattere esclusivamente
organizzativo per l'esercizio associato di funzioni
tecniche-amministrative.
5. La Giunta è validamente insediata quando siano presenti almeno la
metà degli Assessori oltre il Sindaco o il Vicesindaco in caso di sua
assenza.
6. Le sedute della Giunta sono riservate; ad esse il Sindaco può, di
volta in volta, secondo gli argomenti da trattare e per soli fini
illustrativi, invitare responsabili dei servizi e/o funzionari del
Comune, consulenti esperti, rappresentanti di altri Enti pubblici o
Associazioni, i quali, comunque, non saranno presenti alla votazione.
7. Le delibere di Giunta, in originale, sono sottoscritte dal Sindaco e
dal Segretario Comunale.
8. Ai componenti la Giunta è vietato ricoprire incarichi o assumere
consulenze presso enti ed Istituzioni dipendenti e, comunque,
sottoposti al controllo od alla vigilanza del Comune. Il Sindaco e gli
Assessori competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori
pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in
materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
Art. 14 - Mozione di Sfiducia
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione
di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno
due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il
Sindaco e viene messa in discussione e votata non prima di dieci giorni
e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Sindaco.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio,
il Prefetto provvede su segnalazione dei Consiglieri o del Segretario
Comunale.
4. Se la mozione di sfiducia viene approvata, si procede allo
scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi
della legge vigente.
5. Nel caso che la mozione di sfiducia venga respinta, non può essere
presentata nuovamente la stessa mozione se non siano trascorsi almeno
sei mesi dalla reiezione della precedente, a meno che non sia
sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 15 - Gli Assessori
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco
e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla
elezione.
2. Il Sindaco può delegare agli Assessori proprie competenze di
indirizzo dell'attività gestionale e di controllo. Con gli atti di
delega vengono definiti i limiti e le modalità di esercizio delle
competenze delegate eventualmente anche solo per porzioni di territorio
(es. Frazioni). L'attribuzione delle eventuali deleghe può essere
modificata dal Sindaco in qualsiasi momento. Delle deleghe attribuite e
delle eventuali modificazioni viene data comunicazione al Consiglio da
parte del Sindaco. Gli Assessori danno impulso all'attività degli
uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo
dell'Ente e vigilano sul corretto esercizio dell'attività
amministrativa e di gestione. Nei limiti e nel rispetto della normativa
vigente, è possibile attribuire la responsabilità dei servizi, ai
singoli componenti dell'esecutivo.
3. La carica di Assessore può essere affidata anche a cittadini non
facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata
comunicazione al Consiglio. Motivazione valida potrà essere anche solo
che è venuto a mancare il necessario rapporto di fiducia.
5. Le dimissioni di un Assessore hanno effetto dalla presa d'atto del
Sindaco che deve avvenire entro trenta giorni dalla data di
presentazione. All'eventuale sostituzione degli Assessori dimissionari,
o revocati, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il
Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 16 - Accesso agli Atti e alle Informazioni
1. Il Comune garantisce il diritto di accesso agli atti e alle
informazioni detenute dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai
concessionari di servizi comunali.
2. In particolare il regolamento:
a) disciplina l'oggetto dell'accesso, individuando i soggetti ed i casi
in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato;
b) determina le modalità dell'accesso;
c) detta le misure organizzative e finanziarie idonee a garantire il
diritto all'accesso.
Art. 17 - Diritto di Informazione
1. Il Comune assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta
e i servizi offerti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai
concessionari di servizi comunali, secondo le modalità definite dal
regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. Il personale comunale dovrà rendere efficace il diritto
all'informazione e l'accesso agli atti del Comune, agevolando
l'informazione e la comunicazione da e verso gli elettori.
Art. 18 - Pubblicità degli Atti Comunali
1. Sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio per quindici
giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge, le
deliberazioni e le ordinanze comunali.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito
spazio, facilmente accessibile a tutti, sistemato nel palazzo comunale
e, su indicazione del Sindaco, in appositi spazi.
3. Gli atti aventi destinatario determinato dovranno essere notificati
all'interessato.
4. Se ritenuto più idoneo al raggiungimento dello scopo, il Comune
pubblica, mediante affissione all'albo pretorio o in altre forme,
documenti riassuntivi di norme comunali, circolari o disposizioni
interpretative di norme regolamentari, direttive, programmi e ogni atto
che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli
obiettivi e sui procedimenti connessi all'attività comunale.
Art. 19 - Accesso agli Atti negli Organismi Associativi cui Partecipa
il Comune
1. Il Comune promuove la realizzazione di forme di accesso e di
informazione analoghe a quelle previste dal presente titolo, negli
organismi associativi cui partecipa.
TITOLO IV - ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI E DIRITTO DI
INFORMAZIONE
CAPO I - PARTECIPAZIONE IN GENERALE
Art. 20 - Principi della Partecipazione - Azione Popolare
1. Il Comune promuove la partecipazione degli interessati, degli utenti
e loro rappresentanze, delle formazioni sociali e delle associazioni
titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità
locale, alla formazione dell'indirizzo, allo svolgimento e al controllo
delle attività poste in essere dall'amministrazione, nei modi stabiliti
dallo statuto e dalle norme regolamentari.
2. Nello svolgimento della propria attività, onde conferire la massima
efficacia ai provvedimenti amministrativi, il Comune promuove la
semplificazione dell'azione, l'accesso agli atti e l'indicazione dei
responsabili dei singoli procedimenti.
3. Per l'attuazione delle norme di cui al presente titolo, il Consiglio
Comunale approva un apposito regolamento.
4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi
che spettano al Comune.
CAPO II - PARTECIPAZIONE POLITICA
Art. 21 - Forme Associative e Volontariato
1.Il Comune, nel rispetto del principio di sussidiarietà, favorisce
l'attività e lo sviluppo delle libere forme associative della propria
popolazione. Alle stesse possono essere messi a disposizione beni e
servizi o altre forme di sostegno reale, tenuto conto delle
disponibilità e dotazioni dell'Ente, dell'attività delle stesse e
comunque privilegiando le iniziative di volontariato che intervengono
nel campo dell'assistenza alle persone. L'apposito Regolamento
stabilisce criteri e modalità di erogazione dei contributi.
2. Il Comune può convocare i rappresentanti di tutte o parte delle
associazioni operanti sul territorio al fine di acquisirne il parere,
promuovere iniziative comuni, favorire il coordinamento e la
collaborazione tra le attività da esse organizzate.
Art. 22 - Consulte
1. Al fine di promuovere la partecipazione politica e per valorizzare
l'autonoma aggregazione dei cittadini intorno a problematiche ad
interesse diffuso, possono essere istituite le consulte per temi o
ambiti amministrativi. Nel regolamento sono altresì fissate le modalità
di composizione e funzionamento delle consulte.
Art. 23 - Commissione per le Pari Opportunità
1. Il Consiglio Comunale può istituire la Commissione per le Pari
Opportunità fra uomo e donna per il perseguimento delle finalità
indicate dal presente statuto.
2. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione e di
funzionamento della Commissione.
Art. 24 - Consultazioni
1. L'Amministrazione Comunale può indire referendum ed altre forme di
consultazione della popolazione allo scopo di acquisire pareri e
proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito
Regolamento.
Art. 25 - Istanze, Petizioni e Proposte
1. Tutti i cittadini residenti maggiorenni, singoli o associati,
possono rivolgere istanze, petizioni e proposte agli organi del Comune,
al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi
collettivi. Le istanze, petizioni e proposte sono indirizzate al
Sindaco, che ne cura la trasmissione agli organi competenti.
1.1 Istanze: Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco
richiesta di chiarimenti in merito a specifici problemi o aspetti
dell'attività amministrativa. Il Sindaco provvede a rispondere entro 30
giorni dal loro ricevimento al protocollo.
1.2 Petizioni: Le petizioni consistono in richieste scritte, presentate
da un numero di elettori del Comune pari ad almeno il 20% dirette a
porre all'attenzione degli organi comunali, questioni di interesse
generale. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di
sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte
all'Amministrazione. Le petizioni sono inoltrate al Sindaco il quale,
entro 60 giorni dal loro ricevimento al protocollo, le assegna in esame
all'organo competente. Il contenuto della decisione dell'organo
competente è comunicato al primo sottoscrittore ed è pubblicizzato con
affissione all'Albo Pretorio del Comune e, se del caso, in altri spazi
pubblici, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari
che risiedono nel Comune.
1.3 Proposte: Le proposte consistono in richieste scritte, presentate
da un numero di cittadini pari ad almeno il 15% degli elettori del
Comune per l'adozione, da parte del competente organo, di un testo di
deliberazione, rispondente ad un interesse collettivo. Le proposte di
deliberazione devono essere sufficientemente dettagliate, in modo da
non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul contenuto del
dispositivo. Il Sindaco cura che siano acquisiti sulla proposta i
pareri previsti dalla normativa vigente e pone in discussione la
proposta in Consiglio o in Giunta, rispettivamente, entro 60 e 30
giorni dal suo ricevimento. Le determinazioni relative alle proposte di
delibere di cui al presente comma, sono pubblicate all'Albo Pretorio e
, se del caso, in altri spazi pubblici e sono comunicate al primo
firmatario della proposta medesima.
La disciplina prevista nei commi precedenti è dettata nel pieno
rispetto del diritto generale d'istanza riconosciuto ai cittadini
singoli o associati dalle leggi vigenti.
Art. 26 - Consultazione Popolare
Il Comune promuove e garantisce forme di consultazione della
popolazione residente, estesa eventualmente ad altre categorie di
interessati o limitata a frazioni della popolazione in ragione
dell'oggetto della consultazione. La consultazione può avvenire
attraverso assemblee, sondaggi d'opinione da praticarsi mediante
questionari o altri mezzi, ivi compresi quelli telematici.
La consultazione è promossa dalla Giunta Comunale, di propria
iniziativa o su istanza, vincolante, di almeno un terzo dei componenti
il Consiglio Comunale o di almeno il 20% dei cittadini residenti di età
superiore ai diciotto anni.
Il regolamento disciplina le forme di svolgimento e di pubblicità delle
consultazioni e gli effetti ad esse conseguenti.
CAPO III - ISTITUTO DEL REFERENDUM
Art. 27 - Referendum
1. Un numero di cittadini non inferiore al 30% degli iscritti nelle
liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi
e propositivi in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e
di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi o
provvedimenti comunitari, statali o regionali e quando sullo stesso
argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) Statuto Comunale;
b) Regolamento del Consiglio Comunale;
c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanisti attuativi.
3. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono
stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle
firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la
proclamazione del risultato.
4. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato delle
consultazioni referendarie entro trenta giorni dalla proclamazione dei
risultati e successivamente provvedere con atto formale in merito
all'oggetto della stessa.
5. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini
nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e
deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.
CAPO IV - PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 28 - Amministrazione Generale
1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, ed in aggiunta alle procedure
fissate dalla legge, il Comune assicura, in particolare nelle forme
previste dal presente Statuto, la partecipazione dei cittadini ai
procedimenti di amministrazione giuridica generale.
Art. 29 - Amministrazione puntuale
1. La partecipazione dei destinatari e degli interessati ai
procedimenti amministrativi si esplica, in osservanza dei principi
della legge, nelle forme stabilite dall'apposito regolamento. Il
regolamento assicura che la suddetta partecipazione ammetta in ogni
caso l'audizione presso il responsabile del procedimento.
TITOLO V - MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DEL COMUNE
Art. 30 - Servizi Pubblici Locali
1. I servizi pubblici locali sono gestiti con le modalità e nelle forme
previste dalla legge vigente.
Art. 31 - Servizi Culturali e del Tempo Libero
1. I servizi culturali e del tempo libero possono essere affidati ad
associazioni e fondazioni costituite dal Comune o dallo stesso
partecipate.
Art. 32 - Azienda Speciale
1. Nei casi previsti dalla legge il Comune può istituire aziende
speciali.
2. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di
personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è tenuta a
svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza
ed economicità.
3. Sono organi dell'azienda speciale: il consiglio di amministrazione,
il presidente, il direttore e il collegio dei revisori.
4. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri,
compreso il presidente e dura in carica quanto il Consiglio Comunale.
La nomina degli amministratori spetta al Sindaco, sulla base degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio, al di fuori dei Consiglieri e fra
coloro che possiedono i requisiti per essere eletti Consiglieri
Comunali. Non possono essere nominati componenti del consiglio di
amministrazione il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed
affini fino al terzo grado del Sindaco. Al Sindaco, agli Assessori ed
ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere
consulenze presso aziende speciali istituite dal Comune.
5. La revoca dei singoli componenti del consiglio di amministrazione e
del presidente è disposta dal Sindaco, con provvedimento motivato sulla
base degli indirizzi consiliari, esclusivamente per gravi violazioni di
norme legislative o regolamentari, nonché per gravi inefficienze
riscontrate nell'erogazione dei servizi gestiti.
6. L'ordinamento e il funzionamento dell'azienda sono disciplinati dal
suo statuto e dai regolamenti che ne danno attuazione.
Art. 33 - L'Istituzione
1. Nei casi consentiti dalla legge il Comune può avvalersi di una o più
istituzioni dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi dell'istituzione: il consiglio di amministrazione, il
presidente e il direttore.
3. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco sulla base
degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e dura in carica quanto il
medesimo; é composto da cinque membri, compreso il presidente, in
rappresentanza dell'Ente e degli utenti dei servizi, nei modi e con i
criteri fissati in regolamento. I componenti del consiglio di
amministrazione sono nominati al di fuori dei Consiglieri comunali tra
coloro che possiedono i requisiti per l'elezione a Consigliere
comunale. Non possono essere nominati componenti del consiglio di
amministrazione il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed
affini fino al terzo grado del Sindaco. Al Sindaco, agli Assessori ed
ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere
consulenze presso le istituzioni promosse dal Comune.
4. Il consiglio di amministrazione ha il compito di attuare gli
obiettivi, i piani ed i programmi stabiliti dalla Giunta, sulla base
degli indirizzi politico-programmatici deliberati dal Consiglio, ed
adottando gli atti deliberativi necessari.
5. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio
seno.
6. La revoca dei singoli componenti del consiglio di amministrazione e
del presidente è disposta dal Sindaco, con provvedimento motivato,
esclusivamente per gravi violazioni di norme legislative o
regolamentari, nonché per gravi inefficienze riscontrate
nell'erogazione dei servizi gestiti.
7. La carica di direttore può essere assegnata dal Sindaco a un
dipendente comunale in ruolo, ovvero tramite concorso pubblico o
incarico professionale a termine, secondo le norme del presente
statuto.
8. Il direttore è responsabile della gestione dell'istituzione nei
confronti del consiglio di amministrazione ed ha come referente il
presidente.
Art. 34 - Rapporti tra l'Istituzione e gli Organi Comunali
1. La Giunta Comunale, nell'ambito degli indirizzi generali formulati
dal Consiglio, determina le finalità, i programmi annuali e gli
standard di erogazione dei servizi delle Istituzioni. Il Consiglio
Comunale, nell'ambito delle competenze assegnate dalla legge all'ente
locale, approva in particolare il bilancio deliberato dal consiglio di
amministrazione fissando in tale sede i trasferimenti necessari ad
assicurare il pareggio finanziario. Qualora nel corso della gestione, a
prescindere da eventuali variazioni di bilancio, si verifichino fatti
che comportino la necessità di integrazione del trasferimento,
l'istituzione dovrà tempestivamente riferire al Consiglio Comunale
stesso.
2. I rapporti di carattere amministrativo, contabile e di controllo tra
il Comune e l'Istituzione sono disciplinati dal regolamento.
3. Per quanto riguarda la tenuta delle scritture contabili e la stipula
dei contratti necessari al funzionamento dell'istituzione, valgono le
norme ed i regolamenti comunali.
Art. 35 - Personale dell'Istituzione
1. Il personale dell'Istituzione è soggetto alle stesse norme vigenti
per il personale del Comune, ad eccezione del direttore, qualora abbia
assunto tale incarico con contratto professionale a termine.
2. Il regolamento dell'istituzione potrà prevedere modalità e forme di
utilizzazione di prestazioni offerte da organizzazioni degli utenti,
formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini e volontariato.
Art. 36 - Gestione Finanziaria e Contabile dell'Istituzione
1. Il Comune trasferisce alle Istituzioni i mezzi finanziari necessari
allo svolgimento dei servizi assegnati e assicura l'equilibrio tra
costi e ricavi relativamente alle attività assegnate provvedendo alla
copertura, in modo separato, di eventuali costi sociali.
2. Le entrate proprie delle Istituzioni, costituite dalle tariffe dei
servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi,
sono iscritte nel bilancio del Comune, in conformità alle leggi
vigenti.
3. Le Istituzioni dispongono di piena autonomia di bilancio ed
articolano la loro contabilità secondo la disciplina stabilita dal
regolamento di contabilità comunale.
4. I bilanci e le relazioni previsionali e programmatiche delle
Istituzioni sono allegati al bilancio comunale assieme ad un documento
consuntivo che consolida i conti complessivi dell'ente.
Art. 37 - Società di Capitali
1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza
e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed
organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole
da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere
la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a
prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal comune
e di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica
maggioritaria.
2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo
alla costituzione della Società ed alle previsioni concernenti la
gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa.
TITOLO VI - FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE
Art. 38 - Criteri Generali
1.Il Comune ricorre alla gestione associata di funzioni o di servizi di
competenza comunale mediante la stipula di convenzioni ovvero mediante
Consorzi.
Art. 39 - Convenzioni per la Gestione di Servizi
1.Il Consiglio Comunale coordina, mediante convenzione, l'erogazione di
servizi nel territorio del Comune con l'erogazione di servizi da parte
di altri Comuni.
2.Il Consiglio Comunale può deliberare la stipulazione di Convenzioni
con altri Comuni o con la Provincia per la gestione dei servizi in
forma associata. Le convenzioni possono riguardare la gestione di
servizi nell'intero territorio del Comune ovvero in alcune parti
soltanto di esso.
3.Il Comune può stipulare convenzioni anche per la costituzione di
uffici comuni con le modalità previste dalla legge.
Art. 40 - Convenzione per l'utilizzazione di uffici della Provincia o
di altri Comuni
1.Il Comune può deliberare la stipulazione di apposite convenzioni per
l'utilizzazione di uffici della Provincia o di altri Comuni, specie
quando vi sia la necessità di ricorrere a strutture tecniche
particolarmente qualificate o che il Comune non abbia convenienza o
possibilità di istituire.
2.Nella convenzione sono fissati:
* la durata del rapporto:
* le modalità secondo cui l'ufficio della Provincia o del Comune sarà
richiesto di intervenire o prestare comunque la sua attività:
* l'eventuale disponibilità minima che dovrà essere garantita al Comune;
* gli oneri finanziari a carico del Comune.
Art. 41 - Convenzioni per l'utilizzazione di uffici comunali da parte
della Provincia o di altri Comuni
1.Il Comune può consentire l'utilizzazione dei suoi uffici da parte
della Provincia o di altri Comuni, sulla base di una apposita
convenzione, previa verifica della compatibilità di tale utilizzo con
le esigenze proprie del Comune.
2.Nella convenzione sono fissati:
* la durata del rapporto:
* le modalità secondo cui l'ufficio comunale sarà richiesto di
intervenire o prestare comunque la sua attività a favore della
Provincia o di altri Comuni;
* l'entità dell'impegno dell'ufficio comunale che dovrà essere
destinato alla Provincia o agli altri Comuni;
* gli oneri finanziari a carico della Provincia o di altri Comuni,
determinati tenendo conto della quota di costo gravante sul Comune per
le strutture ed il personale messo a disposizione, commisurata
all'entità dell'impegno presumibile a favore della Provincia o di altri
Comuni.
Art. 42 - Accordi di programma
1.Il Comune, per la definizione e la realizzazione di opere e di
interventi che richiedono un coordinamento con i Comuni ed altri
soggetti pubblici, può promuovere accordi di programma aventi, quale
primo atto, l'indizione di una conferenza preliminare dei
rappresentanti delle Amministrazione interessate.
2.L'organo comunale competente, in relazione all'oggetto dell'accordo
di programma, definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante del
Comune deve attenersi ai fini dell'accordo.
Art. 43 - Conferenze di servizi
1.Nel caso che sia richiesta la partecipazione del Comune o di un suo
organo ai fini della conferenza di servizi, il Sindaco, in relazione
all'oggetto della conferenza, identifica chi debba rappresentare il
Comune nella stessa e definisce gli indirizzi cui egli deve attenersi.
TITOLO VII - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE
Art. 44 - Principi e Criteri Generali dell'Organizzazione Comunale
1. Le competenze di indirizzo e controllo attribuite agli organi di
governo sono distinte da quelle di gestione, assegnate dalla legge ai
Responsabili dei servizi che, in relazione al rispettivo ambito di
incarico, predispongono tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e
dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi
di governo, compresi i provvedimenti il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni anche discrezionali, nel rispetto di criteri
predeterminati. Tali compiti gestionali sono correlati agli incarichi
ricevuti, in base alla configurazione organizzativa dell'Ente e ai
prodotti - servizi erogati, oltre che alle funzioni agli stessi
attribuite dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente, o agli stessi
delegate dal Sindaco. I titolari delle diverse competenze si coordinano
attraverso la predisposizione di sistemi di informazione e di
controllo, con modalità che il Regolamento prevede espressamente.
2. Il regolamento, adottato dalla Giunta, disciplina l'organizzazione
generale degli uffici e dei servizi comunali e i criteri di accesso e
gestione del personale, uniformi per tutto l'Ente. Le norme del
regolamento, nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti, si
ispirano a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità
di gestione, oltre che, in particolare, alla valorizzazione delle
professionalità e del principio di responsabilità, alla flessibilità di
utilizzo delle risorse ed alla loro integrazione, alla chiarezza di
referenti, alla trasparenza e semplificazione delle procedure, al
contenimento dei tempi e alla razionalizzazione dei percorsi
procedurali, in stretta relazione con i bisogni espressi dalla
popolazione. La Giunta approva altresì le convenzioni a carattere
esclusivamente organizzativo per l'esercizio associato di funzioni
tecnico-amministrative.
3. Il Comune adotta un sistema di gestione organizzativa fondato sulla
direzione per obiettivi, attuabile mediante il concorso coordinato e
integrato di tutte le componenti e di tutte le articolazioni. Ogni
soggetto agisce in funzione del ruolo rivestito e della posizione
ricoperta, integrando la propria attività con le altre per il
raggiungimento di obiettivi prestabiliti, confluenti in quelli comuni
all'intera organizzazione, operando per aree di competenza specifiche,
in relazione a risultati prefigurati controllabili e valutabili, sulla
base degli indirizzi impartiti, mediante impiego efficace, efficiente e
flessibile delle risorse assegnate.
4. La crescita professionale dei dipendenti, il miglioramento di
qualità dei servizi in rapporto alle attese dell'utenza, così come
l'evoluzione dei processi organizzativi, l'introduzione gestionale di
nuove tecniche e la riconversione delle risorse, sono preparati,
attuati e consolidati attraverso processi di formazione, aggiornamento
e informazione rivolti ai dipendenti.
5. Il Comune riconosce le rappresentanze sindacali aziendali ed osserva
gli obblighi allo stesso derivanti dai contratti collettivi di comparto
e dai contratti integrativi decentrati, nel rispetto della legislazione
vigente. Assicura, inoltre, la piena informazione alle rappresentanze
sindacali aziendali e, quando previsto, un più diretto coinvolgimento
delle medesime, sulle materie e nei modi e termini stabiliti dalla
legge e dai contratti.
6. Per il buon andamento dell'azione amministrativa, per la trasparenza
dei servizi e la semplificazione del rapporto con gli utenti e il
mantenimento di un buon clima interno, organizza conferenze di servizi
interni e, quando è necessario ed opportuno, si confronta con i
lavoratori, oltre che con le organizzazioni che li rappresentano.
Art. 45 - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
1. Le forme di gestione dei diversi servizi sono quelle di volta in
volta ritenute più adeguate alle previsioni di legge, al raggiungimento
degli obiettivi, nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia,
economicità e qualità del servizio.
2. Il Comune promuove la ricerca e l'attuazione di forme di gestione
associata dei servizi e di esercizio associato delle funzioni
amministrative con altri comuni o con altri enti locali, al fine di
raggiungere livelli ottimali di gestione.
Art. 46 - Direttore Generale
1. Previa delibera della Giunta, il Sindaco può procedere alla nomina
in forma associata del Direttore Generale, al di fuori della dotazione
organica e con contratto a tempo determinato, con i criteri e le
modalità, nei limiti e per le funzioni stabilite dalla legge e
disciplinate dal Regolamento, ovvero affidare tale funzione al
Segretario Comunale.
Art. 47 - Regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
1. La Giunta disciplina con appositi regolamenti l'ordinamento degli
uffici e dei servizi, l'accesso e le norme di gestione del personale,
secondo principi di equità e di uguaglianza di trattamento, nel
rispetto delle diversità, secondo quanto stabilito dalle leggi e dai
contratti collettivi di lavoro.
2. Fermi i diritti spettanti ai dipendenti, in ragione delle categorie
d'inquadramento e ferme restando le speciali competenze professionali
richieste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti per l'esercizio
di particolari professioni, ovvero dai contratti di lavoro, il predetto
regolamento dovrà prevedere l'utilizzo flessibile delle risorse, la
mobilità interna alla dotazione organica e anche quella ammessa per chi
operi entro le forme di gestione diverse da quella diretta, la nomina e
la sostituzione dei responsabili dei servizi, l'assegnazione di
incarichi particolari a dipendenti in possesso di specifiche
professionalità.
Art. 48 - Funzioni Dirigenziali
1. I responsabili dei servizi sono tenuti a svolgere le rispettive
funzioni nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai
regolamenti, per tutte le materie in cui ognuno dei predetti risulti
titolare di tale potere, in relazione agli incarichi agli stessi
conferiti, in base all'articolazione delle strutture organizzative
comunali ed a indirizzi e programmi del Consiglio Comunale e della
Giunta.
2. Il Sindaco potrà esercitare nei confronti di ognuno dei predetti il
diritto di delega.
3. I responsabili dei servizi sono responsabili della gestione degli
affari loro attribuiti in base alle fonti soprarichiamate. I loro atti
sono pubblici e agli stessi deve essere data la più ampia pubblicità;
il regolamento ne disciplina le forme.
Art. 49 - Conferimento e Revoca Delle Funzioni Dirigenziali
1. Gli incarichi di responsabile di servizio sono conferiti dal Sindaco
a tempo determinato, con le modalità fissate dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di
competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel
proprio programma amministrativo. L'attribuzione degli incarichi può
prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a
seguito di concorso, i predetti possono essere conferiti dal Sindaco
anche a dipendenti assunti a tempo determinato.
2. Il Sindaco, avvalendosi degli strumenti previsti dalla legge e
secondo le procedure ritenute più idonee, dispone controlli sulla
corretta ed efficiente gestione delle risorse e delle procedure ed
effettua, annualmente, la valutazione dei risultati ottenuti da ciascun
responsabile di servizio, in relazione alla attuazione dei programmi ed
agli obiettivi assegnati, nonché al livello di efficienza e qualità di
servizio raggiunto nell'ambito di esercizio di ciascun incarico.
3. Gli incarichi sono revocati in caso di inosservanza delle direttive
del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, in caso di
mancato totale raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario
degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per
responsabilità particolarmente grave o reiterata, oltre che negli altri
casi disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro
4. Il Sindaco, su parere della Giunta Comunale, può stipulare, nei
limiti di legge, al di fuori della dotazione organica, contratti a
tempo determinato con dirigenti, con titolari di alte specializzazioni,
ovvero con funzionari, fermo restando il rispetto dei requisiti di
accesso alle corrispondenti qualifiche. I predetti contratti cessano
allo scadere del mandato elettivo del Sindaco in carica, nonché in
relazione a dichiarazione di dissesto dell'Ente o a condizione di
deficit strutturale dello stesso.
5. Possono essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del
Sindaco o degli Assessori per supportare gli stessi nell'esercizio
delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge,
con comando di dipendenti interni ovvero mediante assunzione di
collaboratori con contratto a tempo determinato.
Art. 50 - Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive del Sindaco da
cui dipende funzionalmente e da cui viene nominato, sovrintende allo
svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina
l'attività, quando non sia stato nominato un Direttore Generale.
2. Il Segretario Comunale, oltre alle funzioni attribuite allo stesso
dalla legge:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente e dei
responsabili dei servizi in ordine alla conformità dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle
riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
c) può rogare i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica
scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
d) provvede, nel caso sia trascorso il termine entro il quale il
bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla
Giunta il relativo schema, a nominare un commissario per la
predisposizione dello stesso da sottoporre alla approvazione del
Consiglio Comunale; nel provvedimento di nomina è determinato anche il
compenso spettante al commissario;
e) provvede, quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di
legge lo schema di bilancio, ad assegnare allo stesso, con lettera
notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti
giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce,
mediante commissario, all'Amministrazione inadempiente, dandone
immediata comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura di
scioglimento del Consiglio; la medesima procedura è applicata nel caso
il cui il Consiglio non adotti la deliberazione di salvaguardia degli
equilibri di bilancio;
f) provvede, decorso il termine fissato dalla legge per l'approvazione
del rendiconto di gestione senza che all'uopo sia stato convocato il
Consiglio Comunale, alla nomina di un Commissario per l'approvazione
del documento contabile da effettuarsi entro sessanta giorni decorrenti
dalla data della nomina medesima;
g) esercita ogni altra funzione attribuita allo stesso in base alle
previsioni di legge, statuto e regolamento o conferita direttamente dal
Sindaco.
3 Al Segretario Comunale possono essere attribuite anche le funzioni di
Direttore Generale, secondo i criteri, le modalità e le competenze
disciplinate dal Regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici
e dei servizi.
TITOLO VIII - FINANZA E CONTABILITA'
Art. 51 - Ordinamento e Principi
1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato
dalla legge e, nei limiti ivi previsti, dal regolamento di contabilità.
2. Il Comune adotta il regolamento di contabilità per definire, ai
sensi delle vigenti norme sulla contabilità degli Enti Locali e del
proprio statuto, un insieme di strumenti contabili, articolati nelle
fasi di previsione, gestione, rendicontazione che consentono di
programmare, rilevare, misurare ogni fatto ed azione amministrativa di
competenza dell'esercizio e, limitatamente alla programmazione, del
biennio successivo nonché le relative procedure, le responsabilità
degli operatori ed i rapporti con terzi che rientrino nel campo
dell'attività contabile-finanziaria.
3. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio
annuale di previsione deliberato dall'Organo consiliare. Esso è redatto
in termini di competenza e risponde ad esigenze di programmazione
dell'Ente: deve comunque consentire la lettura per programmi, servizi
ed interventi.
4. Il Comune adotta criteri di efficacia, efficienza ed economicità
quali principi fondamentali della gestione del bilancio, avvalendosi di
specifici strumenti e supporti conoscitivi dell'operato gestionale e
dei risultati delle azioni intraprese. La gestione degli uffici e dei
servizi dell'Ente è finalizzata alla piena realizzazione dei principi
della trasparenza e dell'informazione ai cittadini.
5. La formazione del bilancio di previsione è un processo che coinvolge
sia gli organi del Comune che la struttura organizzativa. Lo schema
razionale che sottende tale processo è articolato nelle seguenti fasi:
a) avvio del processo programmatorio: identificazione dei bisogni,
degli obiettivi che devono essere perseguiti e delle azioni più
efficienti da intraprendere per il loro raggiungimento;
b) definizione dei programmi: determinazione delle priorità
d'intervento, esplicitazione delle finalità da perseguire ed
allocazione delle risorse generali e/o specifiche disponibili;
c) definizione del bilancio annuale e pluriennale: quantificazione e
destinazione delle risorse su base annuale e relativa proiezione per il
biennio successivo.
6. Ai fini della gestione, l'organo esecutivo definisce il Piano
esecutivo di gestione che rappresenta il contenuto analitico del
bilancio di previsione e consente contemporaneamente:
a) di definire i progetti nell'ambito dei programmi individuati, di
attribuire le risorse disponibili ai Responsabili delle relative unità
organizzative quali articolazioni dei servizi (centri di costo) e di
correlare l'utilizzo di tali risorse con gli obiettivi assegnati;
b) di individuare i Responsabili competenti alla gestione di
determinate entrate e uscite (centri di competenza) nell'ambito dei
centri di costo;
7. Il bilancio di previsione ed eventuali e successive variazioni sono
approvati a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio in carica.
Gli emendamenti al progetto di bilancio devono indicare le modifiche da
apportare ai corrispondenti atti di programmazione ed, in ogni caso,
gli emendamenti che aumentino le spese o riducano le entrate devono
precisare i modi per mantenere il pareggio di bilancio; sono, comunque,
riservate alla competenza della Giunta le variazioni connesse ai
prelevamenti dai fondi di riserva.
8. I fatti di gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria
ed economica e sono dimostrati nel rendiconto approvato dall'Organo
consiliare, costituito da: il conto del bilancio, il conto economico ed
il conto del patrimonio.
9. Al rendiconto viene allegata la relazione dell'Organo esecutivo, con
la quale vengono espresse valutazioni di efficacia ed efficienza delle
azioni svolte in riferimento agli obiettivi prefissati e ai risultati
conseguiti.
Art. 52 - Contratti
1. L'attività contrattuale del Comune si svolge nel rispetto delle
procedure previste dalle norme dello Stato, della Regione, di quelle
comunitarie recepite o, comunque, vigenti nell'ordinamento giuridico
italiano e dall'apposito regolamento per la disciplina dei contratti.
2. L'attività contrattuale, volta a realizzare i programmi approvati
dal Consiglio e dalla Giunta, deve garantirne la qualità ed uniformarsi
a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, secondo procedure
improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del
diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.
3. I Responsabili dei servizi preposti alle singole unità
organizzative, nei limiti stabiliti dal regolamento per la disciplina
dei contratti, sono pienamente responsabili dell'attività contrattuale
di propria competenza, del controllo circa la corretta esecuzione dei
contratti, rappresentano legalmente il Comune e, nell'ambito dei
principi e delle norme vigenti, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa
atta a semplificare ed accelerare le procedure contrattuali.
4. Il Comune promuove l'utilizzo di tecnologie e procedure informatiche
e telematiche, tese a favorire lo snellimento e l'efficacia delle
attività contrattuali.
Art. 53 - Assetto Organizzativo per la Gestione Finanziaria
1. In conformità agli obiettivi individuati dagli atti di
programmazione, il Consiglio o la Giunta, secondo le rispettive
competenze, determinano i contenuti delle iniziative da intraprendere
nel corso dell'esercizio e stabiliscono i tempi e i modi del loro
svolgimento, adottando atti di indirizzo; contestualmente dispongono in
ordine ai mezzi da impiegare nella realizzazione delle iniziative.
2. I responsabili dei servizi, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, collaborano con la Giunta nella determinazione delle
iniziative da intraprendere: a tal fine sottopongono alla Giunta le
loro valutazioni in ordine ai prevedibili tempi di realizzazione,
nonché ai mezzi necessari ed alle risorse eventualmente acquisibili con
le iniziative stesse.
3. I Responsabili dei servizi, nell'ambito delle determinazioni di cui
al comma 1 del presente articolo, emettono le singole disposizioni di
spesa.
4. E', in ogni caso, attribuita ai Responsabili dei servizi competenti
l'adozione degli atti di esecuzione di precedenti obbligazioni a carico
dell'Ente, nonché gli adempimenti connessi alla liquidazione delle
spese.
Art. 54 - Controllo Economico di Gestione
1. Il Comune adotta il controllo di gestione come metodo permanente per
verificare la corrispondenza della gestione agli obiettivi definiti
dalla programmazione.
2. Gli addetti al controllo, sulla base di informazioni contabili ed
extra-contabili, elaborano opportuni indicatori per misurare, in
termini di efficienza, economicità e produttività, le attività e le
politiche del Comune; redigono e trasmettono alla Giunta ed ai
responsabili dei servizi rapporti periodici sull'andamento della
gestione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.
Collaborano, inoltre, in relazione alle proprie competenze, alla
stesura dei bilanci di previsione, della relazione previsionale e
programmatica ed, in particolare, della relazione illustrativa dei
risultati del rendiconto, redigendo un rapporto sulla gestione dei
servizi.
Art. 55 - Organo di Revisione
1. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina dell'organo di revisione
in modo da far coincidere, se possibile, il mandato con gli esercizi
finanziari del triennio.
2. Non possono essere nominati componenti dell'organo di revisione i
dipendenti dell'ente, nonché i Consiglieri ed amministratori in carica
durante il mandato amministrativo in corso o in quello immediatamente
precedente. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con
qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente e con la
carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.
3. Le proposte di scelta dei componenti dell'organo di revisione non
possono essere discusse e deliberate dal Consiglio Comunale se non sono
corredate dei titoli professionali richiesti.
4. Il Consiglio Comunale pronunzia la decadenza dei componenti
dell'organo di revisione che risultino inadempienti agli obblighi del
loro mandato; la decadenza è disposta nel caso in cui il Consiglio
Comunale, dopo aver dato un termine per rimuovere le inadempienze,
abbia constatato l'inottemperanza alla diffida. Contestualmente alla
pronunzia di decadenza, il Consiglio Comunale provvede, nei modi
stabiliti dal regolamento del Consiglio, ad integrare o ricostituire i
componenti dell'organo.
5. I componenti dell'organo di revisione hanno diritto di accesso agli
uffici ed atti dell'amministrazione ed in particolare hanno la
disponibilità delle scritture contabili tenute dalla ragioneria e dei
dati raccolti dall'ufficio preposto al controllo economico di gestione.
Se invitati, possono partecipare alle sedute del Consiglio e della
Giunta.
Art. 56 - Attività di Controllo
1. L'organo di revisione collabora con il Consiglio nella sua funzione
di controllo e di indirizzo in conformità alla disciplina stabilita dal
regolamento di contabilità. A tal fine esso segue l'attività dei
servizi ed uffici comunali, nonché delle istituzioni per la gestione
dei servizi, in modo da predisporre e trasmettere al Consiglio
informazioni aggiornate che consentano la loro valutazione obiettiva in
riferimento sia al livello di efficacia ed efficienza raggiunto, sia a
quello realisticamente prospettabile.
2. Attraverso le proprie verifiche, l'organo di revisione controlla
l'andamento della gestione con particolare riguardo al mantenimento
dell'equilibrio finanziario.
TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 57 - Disposizioni transitorie
1. Sino alla approvazione del Regolamento comunale sul funzionamento
del Consiglio, restano in vigore le norme statutarie previgenti in
materia di sessione, convocazione e validità delle sedute.
Art. 58 - Revisione dello Statuto
1. Le variazioni delle disposizioni dello statuto e la sua abrogazione
sono deliberate secondo le modalità previste dalla legge.
Art. 59 - Efficacia dello Statuto
1. Lo Statuto comunale entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua
affissione all'Albo Pretorio.
2. Le disposizioni del presente Statuto prevalgono su ogni altra
diversa disposizione normativa e sono immediatamente applicabili anche
in assenza dei Regolamenti in esse richiamati, fatto salvo quanto
previsto al precedente articolo 57.
3. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione
presso la Sede Comunale ed il Comune promuove con idonee iniziative la
sua conoscenza.
N. 135 Registro Pubblicazione
Si certifica che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio di
questo Comune dal 17.10.2008
al 16.11.2008.
Alfiano Natta 17.10.2008
Il Segretario Comunale
Massimo Cassano