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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 44

Comune di Villafranca d'Asti (Asti)

Statuto del Comune di Villafranca d'Asti (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 01/09/2008


TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1
Principi fondamentali

1. Il comune di VILLAFRANCA D'ASTI è ente locale autonomo, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno si realizza con i poteri conferiti dalla comunità locale e si esplica con le norme contenute nel presente Statuto.
3. Lo Statuto è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, anche mediante l'uso di strumenti informatici.
4. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove e assicura la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali e del volontariato alla formazione delle scelte politiche. Ai sensi del presente Statuto, in mancanza di diversa esplicita indicazione si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di studio, di lavoro o di utenza dei servizi.
3. Il Comune promuove la tutela e lo sviluppo delle risorse locali per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
4. Il comune tutela gli interessi della collettività anche al di fuori del proprio ambito territoriale.
5. Il Comune persegue una propria autonomia finanziaria al fine di dotarsi delle risorse necessarie per mantenere e migliorare i servizi forniti alla comunità nell'aspetto qualitativo e quantitativo.

Art. 3
Funzioni

1. La potestà di governo del Comune per l'esercizio di competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale
2. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della Regione sono eserciate nel rispetto dei principi del presente Statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.
3. Le funzioni di cui al c. 2 possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla regione le risorse necessarie, o, comunque, in relazione alle disponibilità di bilancio.

Art. 4
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, coordinandosi con i soggetti pubblici e privati interessati.


Art. 5
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti località: Concentrico, reg. Garavello, reg. Verne, reg. Taverne, reg. Crocetta, Borgata Antoniassi, reg. Sant'Antonio, reg. Valle Goria, reg. san Grato, reg. Scarassera, reg. Borgovecchio, reg. Case Bruciate, e Cascina Bertona, attualmente riconosciute dalla comunità.
2. L'azione del Comune è tesa al recupero ed al mantenimento delle denominazioni storiche delle varie località.
3. Il territorio del comune si estende per 12,91 Kmq e confina con i Comuni di Roatto, Maretto, Baldichieri, Tigliole, Cantarana, Dusino San Michele, S. Paolo Solbrito, Monale e Castellero..
4. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico, che è il capoluogo.
5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, essi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
6. Le modalità di denominazione di borgate, frazioni, regioni e località è disposta dal Consiglio previa consultazione popolare; quella della sede comunale può essere proposta alla regione dal Consiglio.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di VILLAFRANCA D'ASTI e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 05 aprile 1995.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o amministratore comunale suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata dal Decreto del Presidente della Repubblica di cui al c. 1..
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse, devono essere opportunamente autorizzati dalla giunta.


TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO

Art. 7
Organi

1. Sono organi di governo del comune: il consiglio comunale, il sindaco e la giunta.
2. Sono garantite condizioni di pari opportunità tra uomo e donna attraverso la promozione della presenza di entrambi i sessi all'interno degli organi collegiali del comune e degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art. 8
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunità e determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.
2. E' costituito in conformità alla legge ed ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9
Competenze ed attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge attraverso atti di indirizzo, fondamentali e di controllo e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, solidarietà sociale e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione di cui all'art. 4.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Il Consiglio discute interrogazioni, interpellanze e mozioni su materie di sua competenza.
6.

Art. 10
Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal Regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento in conformità alla legge.
3. Il Consiglio Comunale può essere presieduto da un presidente, eletto tra i consiglieri comunali, con funzioni, tra le altre, di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Le funzioni vicarie del presidente del consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano, come individuato dall'art. 40 TUEL 267/00.
4. Le votazioni sono effettuate di norma con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento.
5. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche ad eccezione dei casi espressamente indicati dalla legge e dal regolamento.. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
6. Costituiscono sessioni ordinarie le sedute in cui sono iscritte all'ordine del giorno le approvazioni del bilancio di previsione o del conto consuntivo.


Art. 11
Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni per favorire il miglior esercizio delle sue funzioni.
2. Le finalità, le materie di competenza, il funzionamento, la presidenza e la loro composizione, nel rispetto delle minoranza, sono stabilite dall'atto istitutivo.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori membri esterni per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori competenti ogniqualvolta questi lo richiedano.
5. Il Consiglio istituisce comunque una commissione consigliare permanente alla quale è attribuita la funzione di vigilanza e che periodicamente riferisce al Consiglio sull'attività degli Uffici, sull'attuazione dei programmi, sull'attività di enti, aziende, istituzioni,organismi in ha parte il Comune. La Commissione è formata almeno dai Capigruppo.
6. Il Consiglio può disporre inchieste nelle materie di competenza comunale. Deve comunque disporle quando almeno un terzo dei Consiglieri in carica ne presenti richiesta motivata.


Art. 12
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate in ordine decrescente dai candidati che hanno ottenuto più voti alle elezioni.
3. Ciascun consigliere può essere nominato dal Consiglio, dalla Giunta o dal Sindaco a svolgere incarichi speciali, anche permanenti, fino a revoca, che non implichino l'adozione di provvedimenti ad efficacia esterna all'ente.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate al consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri comunali dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo
5. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nelle forme previste dal Regolamento.


Art. 13
Diritti e doveri dei consiglieri comunali

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal Regolamento.
2. Ciascun consigliere comunale è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
3. Per assicurare la massima trasparenza, il Sindaco e la Giunta, ogni anno, devono comunicare il proprio reddito imponibile totale con autodichiarazione consegnata al segretario Comunale che la tiene a disposizione agli atti.


Art.14
Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali, secondo quanto previsto nel regolamento, possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al segretario comunale;
2. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.


Art.15
Il Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite della legge, è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.
2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
4. Il Sindaco assolve alle funzioni di rappresentanza istituzionale dell'ente. La rappresentanza sostanziale verso l'esterno è attribuita alla dirigenza, quale espressione della competenza a impegnare l'ente verso l'esterno.


Art.16
Attribuzioni

1. Il Sindaco nella seduta consiliare di insediamento presta davanti al consiglio comunale il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
2. Rappresenta il Comune, esprime l'interesse dell'intera comunità, è garante dello statuto comunale ed è l'organo responsabile dell'amministrazione. In tale veste:
a. sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali;
b. nomina e impartisce direttive al segretario comunale ed al direttore generale, se nominato;
c. nomina e impartisce direttive ai responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;
d. convoca e presiede la giunta comunale;
e. convoca e presiede il consiglio comunale secondo le modalità previste dal relativo regolamento;
f. ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di coordinamento dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive;
g. sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
h. sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. A tal fine il Sindaco può disporre ampia informazione alla popolazione per favorire proposte di candidatura.
3. Il sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordi-namento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene pubblica e di emergenza sanitaria a carattere esclusivamente locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Gli sono inoltre assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.


Art. 17
Vicesindaco

1. Il vicesindaco è l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.
3. delle deleghe rilasciate e delle eventuali revoche al Vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio Comunale ed agli organi previsti dalla legge e dallo Statuto.


Art. 18
La giunta comunale

1. La giunta comunale è l'organo di governo del comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza, collabora con il sindaco nell'amministrazione dello stesso ed opera per mezzo di deliberazioni collegiali.
3. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale e adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.


Art. 19
Composizione e nomina

1. La giunta comunale è composta dal sindaco e da un numero massimo di quattro assessori, compreso il Vicesindaco.
2. E' nominata dal sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, normalmente scegliendo tra i consiglieri comunali; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio comunale (in numero non superiore a DUE), purché dotati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni partecipano al consiglio comunale ed ai lavori delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato.
4. Nel corso del mandato amministrativo il sindaco può revocare dall'incarico uno o più assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti. La revoca è sinteticamente motivata anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile, unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.
5. Qualora leggi superiori riducessero il numero massimo degli assessori, potrà essere nominato un unico assessore esterno.


Art. 20
Competenze

1. La giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.
2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario comunale, del direttore generale se nominato o dei responsabili dei servizi.
3. La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.
4. In particolare, la giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti. Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale.
5. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.


Art. 21
Funzionamento

1. La giunta comunale, senza alcuna particolare formalità, è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche.
3. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
4. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vicesindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l'assessore anziano. L'anzianità tra gli assessori è determinata dall'età.
6. Alle sedute della giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.


Art. 22
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali, di norma, deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, dallo statuto o dai regolamenti.
2. Gli astenuti e le schede bianche concorrono a formare il numero di presenza necessario per la validità della votazione.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta, in conformità a quanto precisato dal regolamento.
4. Nelle votazioni palesi della giunta comunale, in caso di parità di voti, prevale quello del sindaco o di chi per lui presiede la riunione.
5. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge. L'istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione e il deposito degli atti sono curate dal responsabile del servizio.
6. La verbalizzazione delle sedute del consiglio comunale e della giunta comunale è curata dal segretario comunale, il quale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
7. Il verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta; in caso di parità di voti la proposta di deliberazione non viene approvata.
8. I verbali delle sedute consiliari e delle riunioni della giunta comunale sono firmati dal Sindaco e dal segretario comunale.
9. Tutti gli amministratori hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti di contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
10. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di loro competenza.


Art. 23
Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta comunale non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri comunali assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua acquisizione al protocollo del comune; se viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio comunale ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.


TITOLO III
UFFICI E PERSONALE


Art. 24
Principi e criteri organizzativi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, e modulando gli orari al pubblico anche in funzione delle esigenze dell'utenza.
3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale.
4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.
5. L'esercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.
6. L'esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuita dal Sindaco al segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio, a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.
7. Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del Comune.
8. La giunta comunale, nell'interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.


Art. 25
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. La giunta comunale approva il regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, individuando forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, promuovendo l'ammodernamento delle strutture e la formazione del personale.
2. Il comune attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli stessi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa ed i rapporti tra questi e gli organi amministrativi.
3. L'organizzazione del comune si articola in settori, e questi in servizi.
4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
4. La gestione del comune si attua mediante obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a) Organizzazione del lavoro mediante progetti-obiettivo e programmi;
b) analisi ed individuazione della produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
5. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e gestione della struttura interne.
6. L'organizzazione strutturale si modula sull'attività che concretamente deve essere svolta: gli uffici vengono quindi organizzati in modo da assicurare flessibilità strutturale, in relazione ai progetti che devono essere realizzati ed agli obiettivi che devono essere conseguiti.
7. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti


Art. 26
Il segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo della Agenzia Autonoma dei Segretari; il sindaco può inoltre conferirgli le funzioni di direttore generale.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il consiglio comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri comuni per la gestione dell'ufficio del segretario comunale.
4. Il segretario comunale è un funzionario pubblico e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità amministrativa alle leggi, al presente statuto ed ai regolamenti.
5. Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia provveduto a nominare il direttore generale.
6. Il segretario comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute del consiglio comunale ed alla riunioni della giunta comunale e ne cura la verbalizzazione; può altresì essere chiamato a partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente.
7. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
8. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti comunali o conferitagli dal sindaco.


Art. 27
Direttore generale

1. E' consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione con altri comuni con le cui popolazioni assommate si raggiungano i 15.000 abitanti.
2. La nomina è fatta con contratto a tempo determinato secondo criteri di professionalità e di procedura stabiliti dalla convenzione.
3. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al segretario del Comune, previo parere della giunta comunale.
4. Il direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
5. Il direttore generale svolge le funzioni che la legge, lo Statuto, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi o gli atti di indirizzo assunti dagli organi comunali gli attribuiscono.
6. Per l'esercizio delle sue funzioni il direttore generale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.


Art. 28
Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta comunale, nonché in ogni altro caso di particolare gravità accertata.
4. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale; egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a. predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b. organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta comunale; verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto; promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
c. autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
d. emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
e. promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Art. 29
Vicesegretario

1. Un funzionario del comune può essere formalmente incaricato dal Sindaco dello svolgimento di funzioni vicarie del Segretario Comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o impedimento oggettivo del titolare dell'ufficio.


Art. 30
Responsabili dei servizi

1. Ai responsabili di servizi spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente, con le definizioni del regolamento di organizzazione.
2. Sono altresì attribuiti ai responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali quelli elencati all'articolo 107 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.
3. Il sindaco può delegare ai responsabili dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
4. La copertura dei posti di responsabili dei settori può avvenire mediante convenzionamento con altri comuni o con contratto a tempo indeterminato, così come disciplinato nel regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.


TITOLO IV
RESPONSABILITA'


Art. 31
Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali hanno l'obbligo di risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori ed i dipendenti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dalle vigenti leggi in materia, a seguito di denuncia rivolta al Procuratore Generale della Corte dei Conti.
3. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.


Art. 32
Responsabilità verso terzi

1. Nel caso in cui amministratori e dipendenti, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. La responsabilità personale di un amministratore o dipendente sussiste quando la violazione del diritto del terzo sia derivata dalla loro azione positiva, dalla loro omissione o dall'ingiustificato ritardo di operazioni alle quali detti soggetti sono obbligati per norma di legge o di regolamento.
3. Se il comune ha corrisposto ad un terzo l'ammontare del danno cagionato da un amministratore o dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
4. Qualora la violazione del diritto di terzi derivi da atti od operazioni di organi collegiali comunali, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del consesso che hanno partecipato all'atto od operazione; la responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare in verbale il proprio dissenso.


Art. 33
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro comunale o che sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca senza autorizzazione nel maneggio del denaro del comune, devono rendere conto della gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.


TITOLO V
CONTROLLO INTERNO

Art. 34
Principi e criteri

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.
3. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio comunale richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
4. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
5. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore del conto e quella degli organi e degli uffici dell'ente.


Art. 35
Revisore del conto

1. Il revisore del conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.


Art. 36
Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è diretto a verificare lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del Comune ed è svolto con cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità. Il controllo di gestione è svolto in riferimento a singoli servizi e centri di costo così come individuati dalla giunta.
3. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
4. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
a. Predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi
b. Rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonchè la rilevazione dei risultati raggiunti;
c. Valutazione dei predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
5. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi definiscono, ognuno per quanto di competenza, le modalità e le strutture demandate all'effettuazione della funzione del controllo di gestione in conformità con le leggi che lo disciplinano.


TITOLO VI
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 37
Istituzione e funzioni del difensore civico

1. Il Difensore Civico, nei limiti e secondo le modalità del presente Statuto, garantisce l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione comunale, altresì svolgendo le funzioni ad esso attribuite dalla legge.
2. In base ai principi costituzionali del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa, il difensore civico vigila sull'operato del Comune e delle aziende autonome e speciali, delle istituzioni, dei gestori di servizi pubblici di competenza comunale e degli enti dallo stesso controllati. Agisce in particolare a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti del Comune.
3. Il difensore civico, d'ufficio o sulla base delle segnalazioni pervenute, nei limiti delle proprie attribuzioni, contribuisce ad assicurare un miglior risultato dell'azione amministrativa finalizzando il proprio intervento ad una costruttiva collaborazione e al perseguimento dell'interesse pubblico.
4. Il difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune e dagli organi degli enti da esso controllati e di quelli che si avvalgono dello stesso.
5. Ha diritto di accedere a tutti gli atti e non può essergli opposto il segreto d'ufficio. Egli stesso è tenuto, a sua volta, al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.
6. I cittadini singoli o associati hanno facoltà di rivolgere al difensore civico, sotto forma di istanza, anche oralmente, proteste e reclami contro gli abusi commessi, nell'esercizio delle funzioni, dagli organi elettivi e burocratici degli enti di cui al c. 2).
7. Il difensore civico interviene qualora ritenga possa configurarsi lesione di un diritto soggettivo, di un interesse legittimo o di una norma diretta a presidiare interessi che i cittadini vantano in quanto tali.
8. Il difensore civico formalizza ed inoltra all'autorità competente tutti i reclami concernenti disfunzioni di pubblici servizi, qualora agli stessi non sia stata data risposta dagli organi competenti nei tempi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
9. Quando la disfunzione dipende da un comportamento attivo od omissivo del preposto, il difensore civico interviene presso l'autorità sovraordinata per ottenerne la cessazione. Qualora la disfunzione origini da un atto amministrativo ne chiede la revoca o l'annullamento d'ufficio.
10. Il difensore civico, nello svolgimento della propria funzione, ha diritto di richiedere al responsabile del procedimento l'esame congiunto delle questioni sottopostegli e la completa cognizione degli atti implicati.
11. Qualsiasi richiesta o sollecitazione del difensore civico, anche se non accolta, impone l'obbligo della risposta motivata da parte dei responsabili dei servizi ed uffici, entro congruo termine non superiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento.


Art. 38
Nomina del difensore civico

1. Il mandato del Difensore ha la stessa durata di quello del Consiglio comunale in carica al momento dell'elezione. Il Difensore esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
2. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che, in possesso dei requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali, diano affidamento, sulla base di documentato curriculum, per il prestigio personale e per l'attività precedentemente svolta, di sicura competenza giuridico amministrativa e di massima garanzia di moralità, indipendenza e obiettività.
3. Il difensore civico deve risiedere nel Comune da almeno 5 (cinque) anni, è scelto tra persone in possesso dei requisiti per l'eleggibilità a consigliere comunale, di comprovata integrità, preparazione ed esperienza acquisite per incarichi e/o funzioni svolte in enti pubblici o privati, in associazioni, organizzazioni ed organismi di carattere civile, giuridico e sociale.
4. I candidati alla nomina di Difensore Civico devono preferibilmente possedere il diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente ed aver maturato per almeno tre anni, comprovate esperienze professionali in materie giuridiche e amministrative.
5. I cittadini, singoli o associati, avanzano autocandidature o candidature nel rispetto dei requisiti richiesto dal presente statuto
6. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Se dopo due votazioni nessun candidato consegue la maggioranza, l'elezione è rinviata ad altre adunanze successive da tenersi ad intervalli di quindici giorni l'una dall'altra. In tal caso, fermo restando il principio fondamentale della prevalenza della maggioranza qualificata, per l'elezione è sufficiente che un candidato raggiunga la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
7. Alla carica di difensore civico non sono nominabili:
a) i cittadini che rivestano una carica pubblica elettiva o si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite nel regolamento, secondo i principi che regolano l'elezione alle cariche comunali.
b) chi ricopra incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, nonché colui che abbia ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla nomina.
c) i dipendenti di enti, istituti ed aziende a partecipazione pubblica presenti sul territorio comunale e quanti hanno rapporti di lavoro o consulenza con il Comune od enti ad esso collegati;
d) tutti coloro che per ragioni del loro ufficio rientrano tra i soggetti sottoposti all'intervento istituzionale del difensore civico.
e) chiunque abbia contenzioso giudiziario ed amministrativo in atto con il Comune in qualità di attore o convenuto.
8. Il Difensore Civico, durante il mandato, non può assumere incarichi o avere rapporti professionali con l'Amministrazione Comunale.
9. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
10. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, o per aver agito in contrasto con essi o con l'obbligo di lealtà o indipendenza, con deliberazione motivata del Consiglio comunale adottata con votazione segreta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.


Art. 39
Organizzazione del difensore civico

1. Al Difensore civico viene corrisposto un rimborso spese a fine anno pari alla cifra risultante dal prodotto del gettone di presenza vigente per il numero dei Consigli comunali effettuati nell'anno.
2. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale, dotati di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
3. Previo accordo fra Amministrazioni comunali limitrofe, il Difensore civico può avere competenze sovracomunali. Gli stessi accordi prevedono la sua elezione nel rispetto dei singoli Statuti, con particolare riguardo alla ripartizione delle spese in base alla popolazione.


Art. 40
Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore civico presente, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta successiva e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può farne relazione al Consiglio nelle forme di cui al Regolamento.


TITOLO VII
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 41
Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 42
Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti compatibili con la legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 43
Convenzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.


Art. 44
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della comunità locale.
2. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.


Art. 45
Aziende Speciali ed Istituzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.
2. Il consiglio comunale può costituire anche istituzioni che sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
3. Il consiglio di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco (con esclusione di assessori e consiglieri comunali) tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.
3. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento della giunta comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.
4. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.


Art. 46
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.


Art. 47
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione di cui sopra deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti.


Art. 48
Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui ai precedenti artt. 41 e 42 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.


Art. 49
Accordi e Conferenze

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.
2. Allo stesso modo si procede per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.
3.Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.
4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.


TITOLO VIII
PARTECIPAZIONE POPOLARE


Art. 50
Partecipazione dei cittadini

1. L'amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politico-amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.
3. Le consultazioni della popolazione vengono indette dal consiglio o dalla giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale o limitato alla singola frazione.
4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l'intervento dell'organo competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'amministrazione.
5. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 persone avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza del Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuti il parere dei responsabili interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.
6. Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.
6. Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il Sindaco fornisce risposta di norma entro trenta giorni, il consiglio e la giunta comunale di norma entro sessanta giorni.
7. Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente l'esercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo.


Art. 51
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza locale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di statuto comunale, piano regolatore generale e relativi atti connessi, tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 10 per cento del corpo elettorale;
b) il Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. Il referendum si considera valido se ha votato il 30% degli aventi diritto, intendendosi per tali gli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
6. Il quesito referendario deve consentire la più ampia comprensione.
7. Il referendum può essere limitato ad una parte della popolazione.


Art. 52
Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.


TITOLO IX
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE


Art. 53
Associazionismo

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme.
2. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale.
3. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.


Art. 54
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. Particolare rilevanza hanno le aggregazioni dei cittadini su base frazionale, che devono essere conseguentemente riconosciute.
3. La partecipazione si attua secondo i principi dell'efficacia, della trasparenza e della snellezza; a tali fini possono essere svolti sondaggi, anche tramite questionari e ricorso all'intervento organizzativo di terzi.
4. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando ai soli fini del loro funzionamento: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
5. L'Amministrazione comunale promuove consultazioni degli utenti dei servizi.
6. Gli organismi previsti nel quarto comma e quelli portatori di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.


Art. 55
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
3. La Giunta Comunale dispone gli interventi dell'Amministrazione nel rispetto del documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.


Art. 56
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.


Art. 57
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti e situato nell'ambito della sede municipale, denominato "Albo Pretorio". Può essere effettuata, a seconda dell'interesse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò destinati, anche mediante l'uso di strumenti informatici.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.
4. Oltre ai tradizionali sistemi sopra enunciati, l'Ente si avvarrà anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti, in particolare con un corretto rapporto di collaborazione con gli organi di informazione locale.
5. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
6. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.


Art. 58
Albo pretorio

1. Nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità secondo il quale si svolgono le attività del Comune, nella casa comunale è previsto apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull'accesso.
3. La pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi può avvenire anche per via telematica: in tal caso nella sede comunale sarà presente idonea postazione per la consultazione.
4. La pubblicazione degli atti è effettuata a cura degli uffici a ciò preposti.
5. Al fine di garantire un'informazione adeguata sulle attività del Comune, nel regolamento sull'accesso possono prevedersi ulteriori spazi e forme di pubblicità.


TITOLO X
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 59
Statuto e modifiche statutarie

1. Lo statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia organizzativa del Comune e l'esercizio, per la comunità, delle funzioni che allo stesso competono nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo statuto è liberamente formato ed adeguato dal consiglio comunale con la partecipazione della società civile organizzata nella comunità locale.
3. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con le maggioranze e le procedure previste dalla legge e con le modalità disciplinate dal regolamento del consiglio comunale, così come le modifiche allo stesso.
4. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio con le stesse procedure previste per l'approvazione; le relative proposte sono depositate in Segreteria e contestualmente sottoposte in copia integrale a ciascun Consigliere almeno 20 giorni prima della seduta in cui vengono sottoposte a votazione.
5. La proposta di abrogazione totale deve essere presentata congiuntamente a quella di approvazione del nuovo Statuto. L'adozione delle due deliberazioni è contestuale e l'abrogazione diventa efficace con l'entrata in vigore del nuovo testo.
6. Nessuna modifica può essere adottata relativamente ad una norma in vigore da meno di un anno; nessuna proposta di modifica può essere ripresentata prima di un anno dalla sua mancata approvazione.
7. L'approvazione di qualsiasi modificazione dello statuto comporta la riproduzione integrale del testo aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino, l'immediata percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportuna annotazione con quello originario.


Art. 60
Regolamenti

1. Nel rispetto della legge e del presente statuto il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni, degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. Gli schemi di regolamento relativi a disposizioni di interesse della collettività, prima della loro adozione, sono sottoposti alla consultazione dei soggetti interessati nelle forme più idonee.
3. Le disposizioni dei regolamenti debbono essere coordinate tra loro e con il presente statuto al fine di realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale.
4. Per le violazioni a disposizioni contenute nei regolamenti comunali ed in ordinanze sindacali si applicano le sanzioni amministrative la cui entità è stabilita all'interno degli stessi regolamenti. I regolamenti riportano inoltre il limite minimo e massimo della sanzione, le modalità per la sua graduazione, applicazione e riscossione.
5. I Regolamenti comunali - se non diversamente previsto dalla legge - entrano in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.
6. I Regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.


Art. 61
Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto Comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo l'espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune.



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