Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 43 del 23 / 10 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Asti

Realizzazione di impianto fotovoltaico nel comune di Revigliasco (AT) presentato dalla Società “Annidiluce” S.r.l, con sede in Asti, via G.B. Giuliani n. 4/6. Giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 L.r. 40/98 e s. m. e i. ed autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 387/2003

Con riferimento al progetto presentato dalla Società Annidiluce s.r.l. con sede in Asti, via G.B.Giuliani, n.4/6, si pubblica, a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art.12, comma 8, della l.r. 40/98 e s. m. e i., D.Lgs 152/06, D.Lgs 387/03 per estratto, il seguente provvedimento di giudizio:
Determinazione dirigenziale n. 7.115 del 22.09.08 ad oggetto: Realizzazione di impianto fotovoltaico nel comune di Revigliasco (AT) presentato dalla Società "Annidiluce" S.r.l, con sede in Asti, via G.B. Giuliani n. 4/6. Giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 L.r. 40/98 e s. m. e i. ed autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 387/2003.
Proponente: Società Annidiluce s.r.l. con sede in Asti, via G.B.Giuliani, n.4/6.
n.b.: i testi integrali e gli allegati alla presente determinazione sono depositati presso l'ufficio deposito progetti - piazza Alfieri, 33 - 14100 Asti
(omissis)
Il Dirigente
determina
1. Di dare atto di quanto indicato in premessa, quale parte integrate e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;
2. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, in merito al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Revigliasco (AT) presentato dalla Società "Annidiluce" S.r.l, con sede in Asti, via G.B. Giuliani n. 4/6, per le motivazioni dettagliatamente evidenziate in premessa, di seguito riportate:
* il progetto è finalizzato allo sfruttamento di una risorsa rinnovabile - rappresentata dalla radiazione solare - ai fini dell'ottenimento di energia elettrica sfruttabile;
* gli impatti connessi alla realizzazione dell'opera sono ambientalmente sostenibili e circoscritti prevalentemente alla componente paesaggistica;
* i sistemi di mitigazione ed il piano di monitoraggio previsti, limitano e controllano l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbati dal progetto;
* le caratteristiche dell'intervento sono congruenti con le strategie riferibili ad uno sviluppo sostenibile del territorio;
3. Di rilasciare alla Società "Annidiluce" S.r.l., ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/03, l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto sopra richiamato in conformità al progetto definitivo presentato, fatti salvi i diritti di terzi ed in osservanza di tutte le osservazioni, pareri e prescrizioni formulati dagli Enti preposti;
4. Di dichiarare l'impianto autorizzato con la presente determinazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e del D.P.R. 327/01, di pubblica utilità, indifferibile ed urgente;
5. Di dare atto che l'autorizzazione ed il giudizio di compatibilità sono vincolati al rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato A) denominato "Prescrizioni inerenti il giudizio di compatibilità ambientale e l'autorizzazione unica di cui al D.Lgs 387/2003", che si allega quale parte integrante della presente determinazione;
6. Di richiamare altresì, per quanto riguarda gli aspetti urbanistico-edilizi, la puntuale osservanza di quanto riportato dal Comune di Revigliasco nel permesso di costruire oneroso n. 07/2008 - nota trasmssione prot. n. 2581 del 25.08.2008, che si riporta in copia quale Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. Di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 387/03, il permesso di costruire sopra richiamato deve intendersi assorbito dal presente provvedimento unico;
8. Di autorizzare, visti i pareri dell'ARPA in conferenza e del Comune di Revigliasco, la deroga temporanea ai valori limite di rumorosità di cui alla Legge 447/95 per l'attività di cantiere, a condizione che l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi siano effettuati nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le 19:00, e che vengano adottati tutti gli accorgimenti per prevenire o limitare il disturbo a terzi. La deroga è concessa per un periodo non superiore a 60 giorni dalla data di inizio lavori ed entro il limite massimo di 60 dB(A) in livello continuo equivalente presso il ricettore maggiormente disturbato;
9. Di precisare che la deroga di cui al comma precedente potrà essere sospesa o revocata in caso mancato rispetto di quanto sopra indicato o per comprovate esigenze di tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
10. Di dare atto che nel presente provvedimento, che reca il giudizio di compatibilità ambientale, necessariamente comprensivo delle autorizzazioni ambientali e l'autorizzazione unica energetica, così come deciso dalla Conferenza di Servizi, non sono ricomprese le seguenti autorizzazioni e concessioni:
* autorizzazioni, permessi e nulla osta relativi alla realizzazione delle opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica a carico di ENEL Distribuzione;
* nulla osta del Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 259/03 e relative procedure per la tutela dei preesistenti impianti di comunicazione elettronica;
* procedure di competenza del Mistero dell'Interno per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previste, o procedure di cui D.Lgs. 504/1995 e s.m.i..
11. Di stabilire che:
a) la Società dovrà dare inizio ai lavori entro un anno dalla notifica del presente provvedimento e dovrà terminarli entro il termine di anni due dall'inizio dei lavori. Le date di inizio ed ultimazione dei lavori devono essere comunicati alla Provincia di Asti, ARPA Asti ed al Comune di Revigliasco;
b) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori potranno essere prorogati per un termine massimo di anni due nel caso di comprovate cause di forza maggiore;
c) il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di 3 anni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 9, della l.r. 40/1998;
d) la Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico-edilizia;
e) le opere realizzate dovranno essere del tutto conformi al progetto definitivo presentato. In caso di varianti sostanziali dovrà essere richiesta apposita autorizzazione alla Provincia di Asti;
f) la Società dovrà provvedere - a seguito della dismissione dell'impianto - alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi secondo le previsioni progettuali e secondo quanto indicato in Allegato A);
12. Di precisare che, per quanto concerne la redazione dello studio in corso commissionato dal proponente alla Facoltà di Agraria dell'Università di Torino, di cui all'allegato A), punto 3 del presente atto concernente l'abbagliamento da superfici fotovoltaiche, qualora non venisse consegnato nei termini prescritti di cui all'allegato A) punto 3, o dallo stesso risultasse l'impossibilità a mitigare l'eventuale abbagliamento, la Provincia potrà revocare la presente autorizzazione. La Società "Annidiluce" S.r.l. risponderà quindi, anche in questa ipotesi come per ogni effetto connesso e conseguente al presente atto, esclusivamente in proprio, tenendo sollevata ed indenne la Provincia di Asti da qualunque danno o pregiudizio possa derivare a terzi o cose a riguardo del suddetto fenomeno;
13. Di trasmettere copia conforme del presente atto al proponente ed ai diversi soggetti interessati;
14. Di inviare altresì copia della presente determinazione dirigenziale alla Regione Piemonte - Direzione Tutela e Risanamento Ambientale Programmazione Gestione Rifiuti - Settore Sistema Informativo Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale;
15. Di inviare il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente, ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia;
16. Di dare atto che ARPA provvederà, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, l.r. 40/1998, ad assicurare il controllo delle condizioni previste per la realizzazione;
17. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni;
18. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.
(omissis)
letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato:
Il Dirigente del Servizio Ambiente
Angelo Marengo
Il Segretario generale
Giuseppe Goria