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Bollettino Ufficiale n. 41 del 9 / 10 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2008, n. 35-9702

Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”. Disposizioni attuative in materia di impianti termici ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettere h), i), j), k), l), m) ed o).

A relazione dell’Assessore De Ruggiero:

La legge regionale 28 maggio 2007, n. 13, recante “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”, sulla base della clausola di cedevolezza espressamente richiamata dall’ultimo articolo del d. lgs. 192/2005 e s.m.i., dà attuazione alla direttiva 2002/91/CE definendo -anche alla luce dell’esperienza maturata in Piemonte nell’ultimo decennio- la procedura per le ispezioni degli impianti termici.

In particolare, per quanto riguarda gli impianti termici, la legge regionale 13/2007, prevede:

- la frequenza delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici, al fine di contribuire al loro rendimento ottimale sotto il profilo energetico e ambientale, nonchè alla loro sicurezza (articolo 9);

- un sistema di certificazione obbligatorio per gli stessi impianti, attraverso l’apposizione di un bollino verde da parte del manutentore (articolo 10);

- l’istituzione di un elenco regionale delle imprese qualificate al rilascio del bollino verde (articolo 11);

- l’individuazione dei soggetti competenti per le verifiche sui manutentori e per le ispezioni degli impianti termici (articolo 12);

- ispezioni gratuite degli impianti provvisti di bollino verde e onerose per il responsabile dell’esercizio e manutenzione nei casi di impianti sprovvisti di bollino (articolo 13);

- la realizzazione e gestione di un sistema informativo degli impianti termici (art. 15).

Questa legge all’art. 21, comma 1, lettere h), i), j), k), l), m) e o) sancisce che la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, deliberi:

h) i modelli del rapporto di controllo tecnico, di cui all’articolo 9, comma 4, diversi in relazione alle tipologie e potenzialità dell’impianto;

i) i valori di riferimento a cui deve conformarsi il rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato nel corso dei controlli, ai sensi dell’articolo 9, comma 5;

j) i criteri per uniformare, sul territorio regionale, la disciplina del bollino verde di cui all’articolo 10, comma 4, e le ispezioni previste all’articolo 12, comma 2;

k) le caratteristiche e le modalità di trasmissione del bollino verde, di cui all’articolo 11, comma 4;

l) le modalità di svolgimento delle verifiche a campione effettuate dalle province, ai sensi dell’articolo 12, comma 1;

m) le modalità di svolgimento dei corsi per i soggetti incaricati delle ispezioni, ai sensi dell’articolo 12, comma 5;

o) le modalità di costituzione e gestione del sistema informativo di cui all’articolo 15, comma 2.

Dato atto che sono in corso di elaborazione le disposizioni attuative relative alle altre lettere indicate al comma 1 dell’art. 21 della citata L.R. 13/2007;

visto il d. lgs. 192/2005 e s.m.i.;

visto il D.P.R. 412/1993 e s.m.i.;

vista la l.r. 13/2007;

acquisito il parere della Conferenza permanente Regione - Autonomie locali in data 18 luglio 2008;

acquisito il parere delle Commissioni Consiliari competenti in data 25 settembre 2008.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le disposizioni attuative di quanto previsto alle lettere h), i), j), k), l), m) ed o) dell’art. 21, comma 1, della l.r. 13/2007 come da allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato