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Bollettino Ufficiale n. 41 del 9 / 10 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Comune di Torre San Giorgio (Cuneo)

Statuto comunale (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/06/2008)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Principio di autonomia

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Comune di Torre S. Giorgio, ente autonomo, nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dallo statuto, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, esercitando le funzioni proprie e le funzioni conferite dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2
Principi fondamentali

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi fondamentali:

1) cooperazione con enti pubblici e privati;

2) partecipazione popolare;

3) collaborazione con i Comuni limitrofi;

4) tutela dell’ambiente.

Esso persegue i fini prefissati attraverso la programmazione.

Art. 3
Pari opportunità

(Art. 6 c. 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

Art. 4
Territorio

Il territorio del Comune si estende per 5,58 kmq ed è costituito dai terreni circoscritti ai fogli 1,2,3,4,5 e 6 della mappa catastale.

Esso confina a Nord con il Comune di Moretta, a Est con i Comuni di Villanova Solaro e Scarnafigi, a Sud con i Comuni di Scarnafigi e Saluzzo, a Ovest con il Comune di Saluzzo.

Art. 5
Sede comunale

Il Palazzo Civico, sede Comunale, è ubicato in Via Maestra Adolfo Sarti n. 27.

La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale.

Presso di essa si riuniscono gli organi collegiali, salve particolari esigenze in casi eccezionali.

Con apposito provvedimento della Giunta possono istituirsi sedi distaccate per specifiche finalità.

Art. 6
Albo pretorio

Nella sede del Comune si trova l’Albo pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Il Segretario comunale ne cura l’affissione avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 7
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con lo stemma così descritto: “d’argento, al filetto in banda d’azzurro, accostato nel cantone sinistro del capo da una torre di rosso, merlata alla guelfa e in quello destro della punta dal San Giorgio armato, al naturale, piumato di rosso, sul cavallo nero, sellato di rosso, che trafigge con una lancia, impugnata con la mano sinistra, un drago di verde. Ornamenti esteriori da Comune”.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o altro amministratore autorizzato, si può esibire il gonfalone comunale con foggia autorizzata.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

4. La comunità comunale riconosce come patrono San Giorgio la cui ricorrenza cade il 23 aprile.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 8
Organi istituzionali

Sono Organi istituzionali del Comune:

1. Il Consiglio Comunale;

2. La Giunta Comunale;

3. Il Sindaco.

4. Sono Organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale ed il Sindaco.

5. Le competenze degli Organi istituzionali del Comune sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

6. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta la collettività comunale, determina l’indirizzo politico, sociale ed economico del Comune ed esercita il controllo politico ed amministrativo.

7. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è il Legale rappresentante del Comune. Egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo e di Responsabile della Protezione Civile secondo quanto stabilito dalle Leggi dello Stato.

8. La Giunta è l’organo di governo del Comune, collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9
Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

2. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco le funzioni di presidenza sono esercitate dal Consigliere anziano intendendosi per tale il Consigliere della lista di maggioranza che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

Art. 10
Elezione e composizione del Consiglio

1. L’elezione, la durata in carica, lo scioglimento del Consiglio Comunale, il numero dei componenti e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e disciplinati da apposito Regolamento di funzionamento del Consiglio approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Consiglio Comunale dura in carica per un periodo di cinque anni.

Art. 11
Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di legalità, pubblicità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, presenta ai Capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

6. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 12
Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire ed approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni. Il Sindaco dà corso alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di entrambi i sessi.

3. Tutti i nominati o designati del Sindaco decadono con il cessare del mandato del Sindaco.

Art. 13
Sessioni e convocazione

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

4. Le sessioni ordinarie e straordinarie devono essere convocate con avvisi scritti recapitati ai consiglieri, nel domicilio eletto, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- cinque giorni prima per le convocazioni in sessione ordinaria;

- tre giorni prima per le convocazioni in sessione straordinaria.

In caso d’eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore rispetto a quello fissato per la seduta consigliare. In questo caso, se la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, la seduta può essere differita al giorno successivo. Tale procedura si applica anche per gli elenchi suppletivi di argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all’ordine del giorno con l’avviso di convocazione. Il giorno di consegna dell’avviso e quello fissato per la seduta del Consiglio non vengono computati nei termini. La convocazione deve risultare da dichiarazione scritta del messo comunale.

5. Il Consiglio è convocato, con le modalità indicate al comma precedente, dal Sindaco il quale indica gli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno. L’iscrizione di argomenti all’ordine del giorno può essere, altresì, richiesta da un quinto dei Consiglieri comunali e dal Revisore dei conti quando lo stesso presenti referto su gravi irregolarità nella gestione dell’Ente ai sensi dell’art. 239, comma 1°, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

6. L’ordine del giorno delle adunanze del Consiglio deve essere formulato in maniera chiara e con termini non ambigui, in modo da consentire ai Consiglieri la preventiva individuazione dei problemi da trattare. Nella convocazione d’urgenza devono essere precisati i motivi che la giustificano.

7. L’elenco degli argomenti da trattare all’ordine del giorno della seduta del Consiglio deve essere pubblicata all’Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l’adunanza.

Art. 14
Sedute e sistemi di votazione

1. Le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi stabiliti dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.

2. Il Regolamento indica, altresì, il numero di Consiglieri necessario per la validità delle sedute in prima o in seconda convocazione, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all’Ente, senza computare a tale fine il Sindaco. Il Regolamento in ogni caso deve prevedere per la validità delle sedute di approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente e della verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 la presenza di consiglieri prevista per le sedute di prima convocazione.

3. L’espressione del voto dei Consiglieri comunali è normalmente palese e si effettua, di regola, per alzata di mano o per alzata e seduta. La votazione palese può avvenire anche per appello nominale, quando ciò sia disposto con decisione motivata del Presidente del Consiglio.

4. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto ricorrendo le condizioni e secondo le modalità indicate nel Regolamento di funzionamento del Consiglio.

5. Ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, intendendosi per tale un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

6. Terminate le votazioni il Presidente, con l’assistenza del Segretario comunale, ne riconosce l’esito e lo proclama al Consiglio.

7. La seduta è conclusa quando il Consiglio ha ultimato l’esame degli affari iscritti all’ordine del giorno.

Art. 15
Casi di esclusione del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute del Consiglio quando si trova in stato di incompatibilità con gli argomenti trattati all’ordine del giorno o quando si devono esprimere apprezzamenti su qualità personali o professionali dello stesso.

2. Le funzioni verbalizzanti in tal caso sono esercitate dal Consigliere designato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

Art. 16
Consiglieri: stato giuridico, dimissioni, sospensione, decadenza.

1. Lo stato giuridico, i diritti e i doveri dei consiglieri comunali, i casi di cessazione dalla carica per dimissioni, i casi di sospensione, supplenza e surrogazione sono regolati dalla Legge e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate rispettivamente al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo del Comune nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Il Consiglio individua, nella lista alla quale appartiene il Consigliere dimissionario, il primo dei non eletti e, verificata l’inesistenza per lo stesso di cause di incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità, convalida la sua elezione a Consigliere comunale.

3. Il Consigliere è tenuto a comunicare anche verbalmente al Presidente del Consiglio l’assenza dalla seduta consigliare motivandone la causa. La comunicazione può essere fatta anche verbalmente al Presidente del Consiglio entro congruo termine rispetto a quello fissato per la seduta o può essere resa verbalmente in Consiglio dal Capo -gruppo consigliare di riferimento. Della comunicazione viene dato atto a verbale dal Segretario comunale.

4. La mancata partecipazione senza giustificazione a quattro sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica di Consigliere comunale. Al Consigliere viene notificata comunicazione di avvio del procedimento per la decadenza avvertendolo che nel termine di 20 giorni dalla notifica lo stesso ha la possibilità di far valere le cause giustificative delle assenze. Decorso tale termine senza che il Consigliere abbia fornito la giustificazione delle assenze il Consiglio comunale delibera la decadenza dalla carica.

Art. 17
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale. In ogni caso il Sindaco o l’Assessore delegato risponde entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché da quelli di Enti o Istituzioni dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere da parte del Sindaco un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’Organo consigliare.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 18
Commissioni e gruppi consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di studio, di controllo, di indagine, di inchiesta.

2. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale, e sono istituite con deliberazione consigliare a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La presidenza delle Commissioni di controllo e di garanzia è attribuita alla minoranza.

4. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle Commissioni consiliari sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.

5. I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel Regolamento di funzionamento del Consiglio e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale unitamente all’indicazione del Capogruppo; in mancanza sarà considerato tale il Consigliere del gruppo più anziano d’età.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 19
Competenze e attribuzioni

1. La Giunta è l’Organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza e adotto tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.

3. Le competenze della Giunta sono fissate nell’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da porre al Consiglio Comunale nei cui confronti svolge attività propositiva e di impulso.

5. Adotta il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

6. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell’art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 20
Composizione, nomina e presidenza

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di quattro Assessori di cui uno Vice - Sindaco.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di due. La presenza degli Assessori esterni non modifica il numero dei componenti della Giunta. Gli Assessori non Consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali e tecnico-amministrative. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. La nomina degli Assessori operata dal Sindaco viene comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. La revoca viene comunicata al Consiglio nella prima seduta utile.

4. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo Status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

6. Al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali è vietato altresì ricoprire ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 21
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata informalmente dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. La Giunta decide con voto palese a maggioranza assoluta dei votanti. L’eventuale votazione segreta risulta dal verbale.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 22
Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale, rappresenta il Comune, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive agli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché all’esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.

3. Egli ha, inoltre, competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture amministrative dell’Ente.

Art. 23
Elezione del Sindaco e durata in carica

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è membro del Consiglio comunale e dura in carica cinque anni.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell’ente spetta, nell’ordine, al Vicesindaco e all’ Assessore più anziano di età.

Art. 24
Linee programmatiche

Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 25
Divieto di incarichi e consulenze

Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 26
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni.

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ordine di anzianità, dato dall’età.

Art. 27
Nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni

1. Il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

2. Tutte le nomine e designazioni devono essere effettuate dal Sindaco entro quarantacinque giorni dall’insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Art. 28
Ordinanze sindacali

1. Il Sindaco quale Responsabile dell’Amministrazione comunale deve assicurare l’osservanza delle Leggi e dei Regolamenti che disciplinano le funzioni del Comune mediante l’adozione di ordinanze di contenuto autorizzativi o impositivo.

2. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze e provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

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TITOLO III

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 29
Criteri generali in materia di organizzazione

(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l’apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l’incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all’espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell’art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 30
Uffici e personale

1. L’ordinamento e il funzionamento degli uffici e l’organizzazione del personale sono disciplinati da apposito regolamento, in base a criteri di funzionalità ed economicità di gestione e con l’osservanza dei principi di professionalità e responsabilità.

2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo-funzionale;

b) dotazione organica;

c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;

d) diritti, doveri e sanzioni;

e) modalità organizzativa della commissione di disciplina;

f) trattamento economico.

Art. 31
Stato giuridico e trattamento economico del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE

Art. 32
Segretario

Il Segretario è organo ausiliario di amministrazione consultiva. Esso dipende dall’apposita Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali ed esercita le funzioni previste dalla legge.

Art. 33
Segretario comunale - Direttore generale

(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il Segretario comunale svolge funzioni di collaborazione e di consulenza giuridico - amministrativa nei confronti dell’Amministrazione, sovrintende all’organizzazione degli uffici e dei servizi, impartisce direttive al personale per l’attuazione degli indirizzi dell’amministrazione, svolge funzioni verbalizzanti del Consiglio e della Giunta.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al Segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 34
Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario Comunale compete l’adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:

a) predisposizione dei programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;

d) presidenza delle commissioni di concorso con l’assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l’osservanza dei criteri e principi procedimentali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell’ente;

e) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

f) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche esterni, conseguenti e necessari per l’esecuzione delle deliberazioni;

g) verifica della efficacia e dell’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

h) può emanare, nell’ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

Art. 35
Attribuzioni consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 36
Attribuzioni di sovrintendenza - direzione - coordinamento.

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni d’impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l’osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

3. Adotta i provvedimenti di mobilità interna con l’osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

4. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l’osservanza delle norme regolamentari.

Art. 37
Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi istituzionali collegiali, di cui cura la verbalizzazione, mentre per la partecipazione a commissioni ed altri organismi può delegare il responsabile del servizio.

2. Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

Art. 38
Rappresentanza del comune in giudizio

(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla giunta comunale, il comune si costituisce mediante il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’ente, o suo delegato.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI

Art. 39
Forma di gestione

(Artt. 113, 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione delle reti e l’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a. istituzioni;

b. aziende speciali, anche consortili;

c. società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.

3. E’ consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 40.

4. Per i servizi privi di rilevanza economica trova in ogni caso applicazione l’art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall’art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001, e successive modificazioni.

Art. 40
Gestione in economia

(Art. 113-bis, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 del precedente’articolo 39.

Art. 41
Tariffe dei servizi

(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all’art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l’equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell’anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO V°

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE

E SISTEMA DEI CONTROLLI

Art. 42
Ordinamento finanziario e contabile

(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il bilancio, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno:

a) delineare i programmi;

b) individuare gli obiettivi raggiunti o da raggiungere;

affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico - finanziaria dell’ente. E’ facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 43
Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione

(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. L’organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta.

Art. 44
Il controllo

Il regolamento determina le modalità di svolgimento del controllo economico e di gestione.

TITOLO VI

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 45
Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficenti servizi alla collettività.

Art. 46
Accordi di programma

(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VII

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - CONSULTAZIONI- ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE

Art. 47
Organismi di partecipazione

(Art. 8 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, all’amministrazione locale, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

Il Comune favorisce gli enti, le associazioni e le organizzazioni di volontariato, facilitandone l’accesso alle strutture e ai servizi pubblici comunali ed erogando contribuzioni in conformità con le norme regolamentari vigenti in materia.

Art. 48
Partecipazione al procedimento amministrativo

Il Comune assicura ai cittadini, singoli e associati, la partecipazione alla formazione degli atti che incidono sulle loro situazioni giuridiche soggettive, in conformità all’art. 54 e secondo le modalità contemplate nel regolamento ivi previsto.

Art. 49
Forme di consultazione della popolazione

Il Consiglio delibera consultazioni aventi a oggetto questioni concernenti l’adozione di un provvedimento la cui natura richieda che sia sentita la popolazione o parte di essa, con particolare riguardo agli operatori economici, ai lavoratori e ad altri organismi di partecipazione.

Art. 50
Istanze, petizioni, proposte

(Art. 8 c. 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte sottoscritte, dirette a promuovere interventi dell’Amministrazione per la migliore tutela di interessi collettivi.

Il Sindaco trasmette senza ritardo l’istanza, la petizione o la proposta all’organo competente, il quale è tenuto a deliberare in merito entro trenta giorni dal ricevimento.

CAPO II

REFERENDUM

Art. 51
Azione referendaria

(Art. 8 c. 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- in materia di tributi locali e di tariffe,

- su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;

- su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quadriennio;

- Statuto Comunale;

- Regolamenti Comunali;

- Piano Regolatore generale e strumenti urbanistici;

- Bilancio Preventivo;

- Conto Consuntivo.

3. I soggetto promotori del referendum possono essere:

- il trenta per cento del corpo elettorale;

- un numero pari almeno a 2/3 dei Consiglieri assegnati.

4. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 52
Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento prevede:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f ) le modalità di attuazione.

Art. 53
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 54
Diritto di accesso agli atti amministrativi

(Art. 10 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite da apposito Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad elencare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

4. Il diritto di accesso deve essere esercitato nel rispetto dei principi fissati in materia di Privacy e tutela dei dati personali e sensibili dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (T.U. sulle Privacy).

Art. 55
Diritti di informazione

(Art. 10 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L’ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la massima pubblicità e conoscibilità degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. Il Regolamento sul diritto de accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 56
Statuto

Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. A esso gli organi del Comune devono conformarsi nel compimento di tutti gli atti di propria competenza.

Art. 57
Modifiche dello statuto

(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 58
Regolamenti

(Art. 7 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 59
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60
Entrata in vigore

(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il presente statuto:

- pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;

- affisso all’albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;

- inviato al ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;

entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del comune.