Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 40 del 6 ottobre 2008

 

Legge regionale 30 settembre 2008, n. 28.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie.

 

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

 

Capo I.

Disposizioni finanziarie.

 

Art. 1.

(Variazioni)

 1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.

 

Art. 2.

(Utilizzo dell'avanzo finanziario
alla chiusura dell'esercizio 2007)

 1. L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007, determinato in euro 278.771.794,86 è applicato al bilancio di previsione per l'anno 2008 e utilizzato per l'integrazione della copertura delle spese iscritte nelle unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei.

 

Art. 3.

(Variazioni al bilancio pluriennale 2008-2010)

 1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale 2008-2010 sono inserite per gli anni 2009-2010 le variazioni di cui all'allegato B.

 

Art. 4.

(Integrazione elenco spese obbligatorie)

 1. La spesa "Erogazione di fondi alle aziende sanitarie locali per il ripiano dei disavanzi 2005 e 2007 (l.r. 22/2007)" (capitolo n. 157151) dell'UPB DA20091 e la spesa "Integrazione regionale del finanziamento per il Servizio sanitario regionale dell'anno 2008" (capitolo n. 157320) dell'UPB DA20091 sono inserite nell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.

 2. La spesa “Trasferimento alla Provincia del Verbano Cusio Ossola (VCO) delle somme necessarie per riconoscere la riduzione di prezzo sui carburanti  praticato alla pompa” (capitolo n. 148118) dell’UPB SA01071 e la spesa per gli accertamenti sanitari (capitolo n. 107621) dell’UPB DA07041 sono inserite nell’elenco delle spese obbligatorie e d’ordine del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008.

 

Art. 5.

(Garanzie principali e sussidiarie)

 1. Il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie previste dalla Regione di cui all’articolo 7 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 13 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008-2010) è integrato con quelle relative a Hopital du Piemont s.p.a. e SCR Piemonte s.p.a.

 

Art. 6.

(Finanziamento convenzione
con il Corpo Forestale dello Stato)

 1. Per il triennio 2008-2010 è autorizzato il pagamento delle spese di cui all’articolo 8 della “Convenzione tra Regione Piemonte e Corpo Forestale dello Stato per l’impiego del personale del Corpo Forestale dello Stato in Piemonte nell’ambito delle competenze regionali” approvata in data 3 dicembre 2007.

 

 

Art. 7.

(Finanziamento ai Comuni)

 1. La Regione assegna ai comuni, tramite le aziende sanitarie locali (ASL) territorialmente competenti ed a titolo di contributo, il 75 per cento dei fondi del decreto ministeriale di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

 2. Nel realizzare gli interventi previsti per l’attuazione della legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione), i comuni, in accordo con le ASL, provvedono anche ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, in misura proporzionale al totale delle risorse ricevute.

 

 

Art. 8.

(Spese relative al funzionamento dell’ufficio della Consigliera di parità regionale)

 1. La Regione compartecipa alle spese relative al funzionamento dell’ufficio della Consigliera di parità regionale di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246).

 2. All’onere di cui al comma 1, stimato nella misura di euro 40.000,00, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le disponibilità dell’UPB DA15981 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008.

 

 

Art. 9.

(Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica)

 1. La Regione compartecipa ai costi relativi alla rilevazione dei dati sulle strutture scolastiche per l’attivazione dell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica di cui all’articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l’edilizia scolastica).

 2. All’onere di cui al comma 1, stimato nella misura di euro 100.000,00, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le disponibilità dell’UPB DA15071 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008.

 

Art. 10.

(Misure di incentivazione all’uso del mezzo pubblico)

 1. L’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 6 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l’anno 2008) è elevata ad euro 837.000,00.

Art. 11.

(Indebitamento)

 1. Fermo restando l’importo complessivamente autorizzato dall’articolo 3 della l.r. 13/2008 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008-2010), la quota relativa a mutui autorizzati ma non contratti negli anni precedenti è determinata in euro 200.000.000,00.

 

Art. 12.

(Continuità territoriale)

 1. La Regione intende favorire e promuovere la continuità territoriale per i collegamenti aerei tra Cuneo e Roma Fiumicino.

 2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione partecipa agli oneri di finanziamento per i collegamenti aerei da Cuneo Levaldigi per Roma Fiumicino con la somma di euro 150.000,00 per l’anno 2008, euro 150.000,00 per l’anno 2009 ed euro 150.000,00 per l’anno 2010.

 3. Per la copertura finanziaria della spesa si provvede mediante le risorse finanziarie dell’UPB DA09011 del bilancio regionale per l’anno 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010.

 

Art. 13.

(Edilizia sanitaria)

 1. Al fine di garantire il completamento degli interventi in materia di edilizia sanitaria è autorizzata per il triennio 2011-2013 la spesa complessiva di euro 110.000.000,00 da iscrivere all’UPB DA20082.

 2. Alla quantificazione della spesa per i singoli anni e alla relativa copertura si provvede ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

 

Capo II.

MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI.

 

Art. 14.

(Modifiche della l.r. 32/1982)

 1. Il numero 5 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) è soppresso.

 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 32/1982 è aggiunto in fine il seguente:

"3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano su tutto il territorio regionale, ivi comprese le aree protette, salvo che il fatto commesso nelle predette aree sia punito con una sanzione più elevata.".

 3. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni in materia di aree protette che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie meno elevate per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 38 della l.r. 32/1982, come modificato dal presente articolo.

 

Art. 15.

(Modifiche della l.r. 35/1992)

 1. L'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1992, n. 35 (Interventi a sostegno e promozione della professione di Guida Alpina) è sostituito dal seguente:

 "Art. 1. (Finalità)

 1. La Regione sostiene l'attività del Collegio regionale delle guide alpine del Piemonte mediante la concessione di contributi annui finalizzati alla valorizzazione e promozione della professione di guida alpina e quale strumento di apertura del territorio in condizioni di massima sicurezza.".

 2. L'articolo 3 della l.r. 35/1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. (Disposizione finanziaria)

 1. L'entità e le modalità di erogazione dei contributi iscritti nell'UPB DA17071 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

 2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Collegio regionale delle guide alpine trasmette alla Giunta regionale una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente con il concorso del contributo ottenuto.".

3. L'articolo 4 della l.r. 35/1992 è abrogato.

 

Art. 16.

(Modifica della l.r. 28/1993)

 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro  rivolti a soggetti svantaggiati) è inserito il seguente:

 "3 bis. Agli oneri derivanti dal trasferimento ad Agenzia Piemonte Lavoro delle spese per l'attività di promozione e di informazione degli interventi tesi ad incentivare l'occupazione, di cui al titolo III, pari ad euro 15.000,00, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2008 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB DA15041 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.".

 

Art. 17.

(Modifica della l.r. 46/1995)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 32 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è inserito il seguente:

"7 bis. Al di fuori dei casi previsti ai commi precedenti, è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità senza limiti temporali di persone che prestano assistenza, purché assunte con regolare contratto individuale di lavoro subordinato dall'assegnatario o da altro componente il nucleo familiare. Le persone che prestano assistenza non vengono computate nella definizione numerica del nucleo familiare, il loro reddito non concorre alla formazione del reddito familiare e non hanno in alcun caso diritto a divenire componenti stabili del nucleo familiare e a subentrare nell’assegnazione dell'alloggio.".

 

Art. 18.

(Modifica della l.r. 75/1995)

 1. Il comma 1 bis dell’articolo 3 della legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75 (Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare) è sostituito dal seguente:

“1 bis. Su richiesta degli enti di cui al comma 1, la Regione attua gli interventi di lotta alle zanzare di cui all’articolo 2, direttamente o attraverso il soggetto coordinatore. Il soggetto coordinatore provvede alla presentazione delle domande di cui all’articolo 4 e, sulla base del preventivo di spesa predisposto dal soggetto coordinatore, gli enti richiedenti versano alla Regione le somme necessarie all’attuazione degli interventi, nel limite massimo previsto dalla legge”.

 

Art. 19.

(Modifica della l.r. 44/2000)

 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") è sostituita dalla seguente:

 "c) rilascio dei provvedimenti in materia di installazione degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) previsti dall'articolo 1, commi 56 e 57, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e di quelli relativi alla attività di distribuzione di GPL sia attraverso bombole che attraverso serbatoi di cui agli articoli 8, 9, 13, 14 e 20 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52 della legge 23 agosto 2004, n. 239).".

 

Art. 20.

(Modifiche della l.r. 16/2002)

 1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) è abrogato.

 2. L'articolo 6 della l.r. 16/2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Disposizioni finanziarie)

"1. Per le spese di funzionamento dell'Agenzia è autorizzata per gli anni dal 2009 al 2011 la spesa annua di euro 5.000.000,00 a valere sull'UPB DA11011.

 2. I rapporti finanziari fra Regione Piemonte e organismo pagatore sono regolati da apposita convenzione.".

 

Art. 21.

(Modifiche della l.r. 24/2002)

 1. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti) è abrogato.

 

Art. 22.

(Modifiche della l.r. 23/2004)

 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione) è sostituito dal seguente:

 "1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi, nonché le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.".

 2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 23/2004 è sostituito dal seguente:

 "3. La Giunta regionale può concedere alle sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute, contributi in conto capitale ripartiti sulla base dei criteri fissati annualmente dalla Commissione regionale della cooperazione e secondo le modalità stabilite dal programma degli interventi di cui all'articolo 6.".

 3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 23/2004 è sostituita dalla seguente:

 "b) due componenti designati da ciascuna delle sezioni regionali di tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative in base al numero complessivo dei soci aderenti e al volume di attività risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente e un componente designato da ciascuna delle altre sezioni regionali, operanti in Piemonte ed aderenti ad associazioni nazionali giuridicamente riconosciute;".

 4. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 23/2004 è sostituito dal seguente:

"1. La concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'articolo 4 e l'accesso al fondo di garanzia di cui all'articolo 5 sono disposti nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998 (relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore 'de minimis').".

 

Art. 23.

(Modifiche della l.r. 38/2006)

 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è inserita la seguente:

 "b bis) essere in possesso del diploma di qualifica di istruzione professionale dei servizi di ristorazione o della qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero, del diploma di tecnico di istruzione professionale dei servizi alberghieri, nonché del diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell'alimentazione o lauree equipollenti.".

 2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 38/2006 è abrogato.

 3. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 38/2006 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

 "La Giunta regionale adotta inoltre, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, le indicazioni occorrenti per il riconoscimento dei requisiti professionali relativi alla qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero di cui al comma 1, lettera b) bis.".

 

Art. 24.

(Modifica della l.r. 24/2007)

 1. L'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Sanzioni amministrative)

 1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per le violazioni dell'articolo 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 1000 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita;

b) per le violazioni dell'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica la sanzione di 90,00 euro;

c) per la violazione dell'articolo 3, commi 1 e 3, si applica la sanzione pecuniaria da 40,00 euro a 240,00 euro;

d) per la violazione dell'articolo 5 si applica la sanzione pecuniaria di 600,00 euro in caso di raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie del ritiro e revoca dell'autorizzazione, dell'impossibilità di poter beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso e della revoca e ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1;

e) per la violazione dell'articolo 6 si applica la sanzione di 300,00 euro al componente dell'associazione regolarmente autorizzata che effettui la raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie dell'impossibilità di poter continuare ad usufruire dell'autorizzazione rilasciata all'associazione per l'intera sua durata.

2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a 50 centesimi di euro.".

 

Art. 25.

(Modifica della l.r. 25/2007)

 1. Il titolo della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 (Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro) è sostituito dal seguente: "Fondo di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro".

 2. La rubrica dell'articolo 2 della l.r. 25/2007 è sostituita dalla seguente: "(Fondo regionale di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro)".

 3. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 25/2007 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Tali contributi non sono cumulabili con altri contributi a carico del bilancio regionale erogati in relazione al medesimo incidente.".

 

Art. 26.

(Modifiche della l.r. 2/2008)

 1. Dopo l'allegato A della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli Enti locali) è inserito l'allegato B (Modalità di determinazione del diritto di varo), allegato C alla presente legge.

 2. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 2/2008 è sostituito dal seguente:

"5. I comuni interessati dalla navigazione interna, che precedentemente alla demanializzazione del lago subordinavano la navigazione sulle acque territoriali al pagamento di somme a vario titolo, possono istituire diritti di varo sulle unità di navigazione sul lago. Il diritto di varo è stabilito nel rispetto dei parametri di cui all'allegato B.".

 3. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 2/2008, sono inseriti i seguenti:

"5 bis. Il diritto di varo è determinato dalla lunghezza del natante per l'importo unitario di cui alla lettera a) dell'allegato B moltiplicato per i coefficienti di cui alle lettere b) e c) del medesimo allegato e può essere riparametrato su una periodicità inferiore all'annualità.

 5 ter. Gli importi di cui alla lettera a) dell'allegato B sono aggiornati annualmente in funzione della variazione dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

 5 quater. Sono esenti dal pagamento del diritto di varo i natanti privi di motore, mentre le unità a vela con motore ausiliario usufruiscono di una riduzione del 40 per cento ed i natanti con motori elettrici di una riduzione nella misura del 70 per cento.".

 

Art. 27.

(Modifica della l.r. 12/2008)

 1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 12/2008 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la dotazione finanziaria del fondo di cui all'UPB DA 09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.".

 2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 12/2008 è sostituito dal seguente:

"2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB DA15001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.".

 

Art. 28.

(Modifica della l.r. 18/2008)

 1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale) è sostituita dalla seguente:

"d) riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al 2,90 per cento a partire dall'anno 2009;".

 

Art. 29.

(Modifica della l.r. 19/2008)

 1. Il comma 9 dell’articolo 40 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 “Testo unico delle leggi sulla montagna”), è sostituito dal seguente:

“9. E’ abrogato l’articolo 4 della legge regionale 2 aprile 2007, n. 7 (Soppressione Osservatori regionali).”.

 2. E’ confermato l’articolo 56 della l.r. 16/1999, come sostituito dall’articolo 6 della l.r. 7/2007.”.

 

Art. 30.

(Dichiarazione d'urgenza)

 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

 

Data a Torino, addì 30 settembre 2008

 

Mercedes Bresso

 

 

Allegato A

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 (ripartizione in UPB)

(ndr: per la consultazione fare riferimento al file pdf)

 

Allegato B. (Variazioni al bilancio pluriennale 2008-2010) (articolo 3)

 

Entrata

 

UPB

Anno 2009

Anno 2010

DA0902

325.235.419,74

211.026.559,78

 

 

 

Spesa

 

 

UPB

Anno 2009

Anno 2010

DA08032

91.930.868,00

35.109.133,00

DA08262

92.032.563,00

43.143.431,00

DA09012

-105.000.000,00

-100.000.000,00

DA12031

92.721.988,74

95.203.995,78

DA12032

70.000.000,00

77.000.000,00

DA12042

2.000.000,00

 

DA14112

6.070.000,00

6.070.000,00

DA14122

5.000.000,00

5.000.000,00

DA14161

1.180.000,00

 

DA14162

1.300.000,00

 

DA14182

500.000,00

 

DA15052

5.000.000,00

 

DA16072

10.000.000,00

10.000.000,00

DA19032

13.500.000,00

7.500.000,00

DA20082

30.000.000,00

32.000.000,00

DA20092

9.000.000,00

 

 


Allegato C (Integrazione l.r. 2/2008)

 

Allegato B all'articolo 6 della l.r. 2/2008 (Modalità di determinazione del diritto di varo) (articolo 26)

 

a) lunghezza fuori tutto:

Classi lunghezze

Importo annuo minimo (€/mt)

Importo annuo massimo (€/mt)

fino a metri 4,00

6

15

da metri 4,01 a metri 6,00

15

25

da metri 6,01 a metri 8,00

20

30

oltre i metri 8,00

25

45

 

b) potenza del motore:

Potenza del motore

coefficiente minimo

coefficiente massimo

fino a Hp 10

1,0

1,2

da Hp 10,01 a Hp 40

1,2

1,5

da Hp 40,01 a Hp 100

1,4

1,7

oltre i Hp 100

1,6

2,0

 

c) emissioni inquinanti:

Caratteristiche motore

coefficiente minimo

coefficiente massimo

motore a due tempi

1,3

2,0

motore a quattro tempi

1,2

1,5

motori a gas

1,0

1,2

 

 

 

LAVORI PREPARATORI

 

Disegno di legge n. 554

 

- Presentato dalla Giunta regionale il 23 giugno 2008.

 

- Assegnato alla I Commissione in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, post-Olimpiadi il 25 giugno 2008.

 

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

 

- Testo licenziato dalla I Commissione referente il 29 luglio 2008 con relazione di Aldo Reschigna.

 

- Approvato in Aula il 24 settembre 2008, con emendamenti sul testo, con 33 voti favorevoli, 10 voti contrari e 1 non votante.

 

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

 

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 23 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 23. (Assestamento del bilancio)

   1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva, con legge, l'assestamento del bilancio. La presentazione del progetto di legge per l'assestamento e' subordinata alla presentazione del progetto di legge sul rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio antecedente a quello in corso.

   2. Con la legge di assestamento si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui all'articolo 10, comma 5, lettere a) e c) nonché a quello dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa, indicati nel comma 7 dello stesso articolo.

   3. Con la legge di assestamento si procede, altresì, ad altre variazioni nel rispetto dei vincoli indicati nell'articolo 10, comma 3.”.

 

Nota all’articolo 5

Il testo dell’articolo 7 della l.r. 13/2008 è il seguente:

“Art. 7. (Garanzie prestate dalla Regione)

   1.È approvato, ai sensi dell' articolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.”.

 

Nota all’articolo 10

Il testo dell’articolo 6 della l.r. 12/2008 è il seguente:

“Art. 6. (Misure di incentivazione all'uso del mezzo pubblico)

   1. In armonia con le iniziative assunte dalla Regione e dedicate ai lavoratori nell'ambito del piano di tutela e risanamento della qualità dell'aria e per le finalità di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998 (Mobilità sostenibile nelle aree urbane), nell'esercizio finanziario 2008 vengono stanziati 200.000,00 euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA07051, unità che presenta la necessaria capienza finanziaria, da destinare a misure di incentivazione del personale regionale all'uso del mezzo pubblico.”.

 

Nota all’articolo 11

Il testo dell’articolo 3 della l.r. 13/2008 è il seguente:

“Art. 3 (Indebitamento)

   1. Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di investimento di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2008, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui o ad emettere prestiti obbligazionari per un importo pari a euro 1.594.267.462,73 di cui euro 4.267.462,73 relativi a mutui autorizzati ma non contratti negli anni precedenti.

   2. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui o dall'ammortamento delle obbligazioni emesse di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle unità previsionali di base (UPB) DA09021 e UPB DA09023 del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010.”.

 

Nota all’articolo 13

Il testo dell’articolo 30 della l.r.2/2003 è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo' disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo' prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

 

 

Nota all’articolo 14

Il testo dell’articolo 38 della l.r. 32/1982, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 38. (Sanzioni amministrative)

   1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) per le violazioni previste dagli articoli 5 e 6 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) per le violazioni previste dagli articoli 13, 14 e 26 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;

c) per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 11, per le quali è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da euro 50 a euro 300; la sanzione è maggiorata da euro 100,00 a euro 600,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato:

- 1. non risulti regolarmente immatricolato;

- 2. sia privo di targa;

- 3. sia privo di assicurazione;

- 4. sia privo di libretto di circolazione;

- 5. (abrogato);

- 6. sia impiegato dal tramonto alla levata del sole;

d) per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11, si applica la sanzione di euro 10.000,00 a carico degli organizzatori;

e) per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 si applica la sanzione di euro 150,00;

f) per la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione di cui al comma 2 dell'articolo 15 comporta la sanzione di euro 30,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito;

g) per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 16, 25 e 30 si applica la sanzione da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;

h) per la violazione dei disposti di cui al comma 1 dell'articolo 20, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 27, di cui all'articolo 28 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita;

i) per la violazione del comma 2 dell'articolo 20 si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00;

l) per la violazione dei disposti di cui all’articolo 33 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;

m) per la violazione dei disposti di cui all'articolo 23 si applica la sanzione di euro 90,00;

n) per la violazione di cui all'articolo 27 comma 1 e di cui all'articolo 29 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare catturato.

   2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1 aprile successivo

   3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

   3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano su tutto il territorio regionale, ivi comprese le aree protette salvo che il fatto commesso nelle predette aree sia punito con una sanzione più elevata.”.

 

Nota all’articolo 16

- Il testo dell’articolo 30 della l.r. 28/1993, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 30. (Norme finanziarie per l'attivita' di promozione e di informazione)

   1. Per gli oneri derivanti dall'attivita' promozionale e di informazione e' autorizzata per l'anno 1993 la spesa di Lire 50 milioni in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante la riduzione del capitolo 15950 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993, ed istituendo apposito capitolo con la denominazione "Spese per l'attivita' di promozione e di informazione della presente legge", con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di Lire 50 milioni.

   2. La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1993 sara' determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

   3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

   3 bis. Agli oneri derivanti dal trasferimento ad Agenzia Piemonte Lavoro delle spese per l'attività di promozione e di informazione degli interventi tesi ad incentivare l'occupazione, di cui al titolo III, pari ad euro 15.000,00, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2008 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB DA15041 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.".

 

Nota all’articolo 17

- Il testo dell’articolo 32 della l.r. 46/1995, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 32. (Ospitalità)

   1. L'ente gestore può concedere l'ospitalità temporanea per il periodo di un anno, alle seguenti condizioni:

a) per motivi di studio, di lavoro, di assistenza o motivi similari che devono essere valutati di volta in volta da parte dell'ente gestore;

b) per i casi di convivenza more uxorio, dichiarata con atto di notorietà sia da parte dell'assegnatario, sia da parte del convivente.

   2. Il periodo di un anno può essere eventualmente prorogato con nuova autorizzazione dell'ente gestore.

   3. La concessione dell'ospitalità temporanea comporta la revisione dei canoni di locazione, con riferimento al reddito cumulato dei soggetti ospitati.

   4. L'ospite temporaneo non ha diritto a subentrare nel rapporto locativo in caso di decesso del titolare o di interruzione per qualsiasi causa del rapporto locativo stesso.

   5. L'eventuale sovraffollamento che potrebbe venirsi a determinare non dà diritto al titolare di avanzare richiesta di cambio alloggio.

   6. Dopo due anni di ospitalità temporanea l'ente gestore può autorizzare, su richiesta dell'assegnatario, l'ampliamento stabile del nucleo familiare, semprechè l'ingresso del nuovo componente non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza.

   7. L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro, con relativa applicazione della normativa di gestione.

   7. bis. Al di fuori dei casi previsti ai commi precedenti, é consentita, previa autorizzazione dell’ente gestore, l’ospitalità senza limiti temporali di persone che prestano assistenza, purchè assunte con regolare contratto individuale di lavoro subordinato dall’assegnatario o da altro componente il nucleo familiare. Le persone che prestano assistenza non vengono computate nella definizione numerica del nucleo familiare, il loro reddito non concorre alla formazione del reddito familiare e non hanno in alcun caso diritto a divenire componenti stabili del nucleo familiare e a subentrare nell’assegnazione dell’alloggio.

   8. L'ospitalità abusiva, configurando una cessione parziale dell'alloggio, comporta per il cedente e l'occupante senza titolo l'applicazione della normativa di cui agli articoli 29 e 30.”.

 

Nota all’articolo 18

- Il testo dell’articolo 3 della l.r. 75/1995, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Soggetti beneficiari e ambiti territoriali)

   1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla legge le Amministrazioni Comunali e loro Consorzi o altre forme associative, le Comunita' Montane, le Amministrazioni Provinciali, ricadenti in particolare nei territori di pianura, collina e lacuali.

   1 bis. Su richiesta degli enti di cui al comma 1, la Regione attua gli interventi di lotta alle zanzare di cui all'articolo 2, direttamente o attraverso il soggetto coordinatore. Il soggetto coordinatore provvede alla presentazione delle domande di cui all'articolo 4 e, sulla base del preventivo di spesa predisposto dal soggetto coordinatore, gli enti richiedenti versano alla Regione le somme necessarie all'attuazione degli interventi, nel limite massimo previsto dalla legge.

   1 ter. Le somme di cui al comma 1 bis sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'unità previsionale di base (UPB) DA0902 e stanziate nello stato di previsione della spesa nell'UPB DA20021.”.

 

Nota all’articolo 19

- Il testo dell’articolo 53 della l.r. 44/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 53. (Funzioni delle Province)

   1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) controllo e uso razionale dell'energia e del risparmio energetico, secondo le indicazioni contenute nel piano energetico regionale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità in materia energetica e ambientale;

b) rilascio di provvedimenti autorizzativi all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato;

c) rilascio dei provvedimenti in materia di installazione degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) previsti dall'articolo 1, commi 56 e 57, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e di quelli relativi alla attività di distribuzione di GPL sia attraverso bombole che attraverso serbatoi di cui agli articoli 8, 9, 13, 14 e 20 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52 della legge 23 agosto 2004, n. 239);

d) (abrogato);

e) funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica, fatte salve le competenze attribuite alla Regione e ai Comuni.”.

 

Note all’articolo 20

- Il testo dell’articolo 1 della l.r. 16/2002, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Istituzione dell'organismo pagatore)

   1. È istituita, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in Agricoltura per il Piemonte, di seguito denominata Agenzia.
   2. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune; all'Agenzia possono essere attribuite funzioni di organismo pagatore di leggi nazionali e regionali.

   3. L'Agenzia è ente strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica.

   4. Lo Statuto dell'Agenzia è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, entro il 30 giugno 2007, sentita la Commissione consiliare competente.

   5. Sono organi dell'Agenzia il Direttore, nominato dalla Giunta regionale, e il Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio regionale.

   6. La dotazione organica dell'Agenzia, nella fase di prima attuazione, è definita in complessive 50 unità, ripartite nel modo seguente: n. 40 categoria D, n. 9 categoria C e n. 1 categoria B. A tale personale si applica il trattamento giuridico ed economico del personale della Regione. Nei limiti di tale dotazione organica, il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Agenzia. Tale inquadramento è subordinato al superamento di apposito concorso ed al possesso dei requisiti di legge per l'accesso alle categorie previste dai contratti collettivi nazionali del comparto cui appartiene la Regione.

   7. L'Agenzia acquisisce a titolo gratuito il patrimonio di beni mobili, attualmente in dotazione dell'organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, e subentra nei contratti in essere.

   8. (abrogato).”.

- Il testo dell’articolo 6 della l.r. 16/2002, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Disposizioni finanziarie)

"1. Per le spese di funzionamento dell'Agenzia è autorizzata per gli anni dal 2009 al 2011 la spesa annua di euro 5.000.000,00 a valere sull'UPB DA11011.

 2. I rapporti finanziari fra Regione Piemonte e organismo pagatore sono regolati da apposita convenzione.”.

 

Nota all’articolo 21

- Il testo dell’articolo 16 della l.r. 24/2002, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 16. (Contributi a favore di comuni e province e obblighi dei gestori)

   1. I soggetti che gestiscono discariche di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, corrispondono ai comuni sede di discarica un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento. I soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli impianti di smaltimento diversi dalle discariche soggetti al pagamento del contributo, le tipologie di rifiuti gestiti negli stessi, nonche' l'eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale i soggetti che gestiscono impianti di smaltimento diversi dalle discariche corrispondono il contributo per le tipologie impiantistiche e nelle misure previste alla data di entrata in vigore della presente legge.

   2. I soggetti che gestiscono discariche di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, fin dal momento dell'entrata in vigore della legge, corrispondono ai comuni sede degli impianti di discarica un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento, fatta esclusione per i rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi. I soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, compresi i liquidi (percolato), diversi dalle discariche, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli impianti di smaltimento soggetti al pagamento del contributo, le tipologie di rifiuti gestiti negli stessi, nonché l'eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale i soggetti che gestiscono impianti di smaltimento diversi dalle discariche corrispondono il contributo per le tipologie impiantistiche e nelle misure previste alla data di entrata in vigore della presente legge.

   3. I soggetti che gestiscono impianti di recupero di rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, ad esclusione degli impianti di messa in riserva, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,13 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di recupero. Gli impianti di recupero soggetti al pagamento del contributo, l'eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti nonche' le tipologie di rifiuto trattati negli stessi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

   4. (abrogato).

   5. La misura minima dei contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, previo accordo con i gestori dei succitati impianti, puo' essere aumentata e puo' essere destinata parzialmente o totalmente a favore dei comuni limitrofi alla sede di ubicazione degli impianti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dei comuni interessati dall'aumento del traffico veicolare conseguente all'attivazione degli impianti nonche' dei comuni nei quali si evidenzino criticita' a causa dell'attivazione dei suddetti impianti.

   6. I gestori di impianti di incenerimento e discarica di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, fatta esclusione per i rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto, conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi corrispondono, fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, alla provincia sede dell'impianto un contributo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle succitate operazioni.

   7. Le province destinano prioritariamente le somme introitate ai sensi del comma 6 al completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani ed alla copertura degli oneri derivanti dalla riscossione del tributo per il deposito in discarica di cui alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Delega alle Province).

   8. La Giunta regionale puo' incrementare la misura dei contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 in relazione alle diverse esigenze territoriali e a seguito di specifiche criticita' ambientali o per sottoporre la medesima misura a rivalutazione secondo l'indice ISTAT del costo della vita.

   9. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 sono versati dai gestori degli impianti, rispettivamente ai comuni ed alle province territorialmente competenti, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di gestione dei rifiuti.”.

 

 

Note all’articolo 22

- Il testo dell’articolo 2 della l.r. 23/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Destinatari degli interventi)

   1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi, nonché le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

   2. Ai fini dell'ammissione ai benefici legislativi, i soggetti di cui al comma 1, sottoposti alla vigilanza ai sensi della normativa vigente, sono tenuti al rispetto dei seguenti requisiti:

a) operare in conformità ai principi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

b) essere iscritti all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 223 sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;

c) avere sede legale, amministrativa e prevalente attività nel territorio della Regione Piemonte.”.

- Il testo dell’articolo 4 della l.r. 23/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Tipologia degli incentivi)

   1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, può concedere alle cooperative a mutualità prevalente ed ai loro consorzi finanziamenti a tasso agevolato e/o contributi in conto capitale, nella misura e secondo le modalità previste dal programma degli interventi di cui all'articolo 6.

   2. I contributi ed i finanziamenti di cui al comma 1 sono destinati alle seguenti finalità:

a) alla copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnica - gestionale connesse all'attività;

b) alla formazione professionale e manageriale dei soci;

c) alla realizzazione di investimenti, all'attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attività;

d) all'incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di programmi di investimento;

e) all'introduzione ed allo sviluppo dei sistemi di certificazione di qualità e della rintracciabilità dei prodotti;

f) alla creazione di reti commerciali, anche per via telematica;

g) all'utilizzo di servizi dei centri di ricerca pubblici e privati per l'innovazione di processo e/o di prodotto;

h) alla promozione e partecipazione alla costituzione di fondi per il sostegno alla capitalizzazione delle società cooperative e di fondi di garanzia per il credito;

i) ad agevolazioni e rimborsi tributari e fiscali;

l) ad altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.

   3. La Giunta regionale può concedere alle sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute, contributi in conto capitale ripartiti sulla base dei criteri fissati annualmente dalla Commissione regionale della cooperazione e secondo le modalità stabilite dal programma degli interventi di cui all'articolo 6.".

- Il testo dell’articolo 9 della l.r. 23/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 9. (Composizione e funzionamento)

… 1. La Commissione regionale della cooperazione è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore suo delegato che la presiede;

b) due componenti designati da ciascuna delle sezioni regionali di tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative in base al numero complessivo dei soci aderenti e al volume di attività risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente e un componente designato da ciascuna delle altre sezioni regionali, operanti in Piemonte ed aderenti ad associazioni nazionali giuridicamente riconosciute;

c) tre rappresentanti del Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza;

d) un rappresentante dell'Istituto ricerche economiche e sociali (IRES);

e) una rappresentante della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna).

   2. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione in base alle designazioni degli enti ed organismi suddetti.

   3. Esplica le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di ruolo della Giunta regionale designato dal Presidente.

   4. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale.

   5. Per la partecipazione alle sedute della Commissione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'amministrazione regionale).”.

- Il testo dell’articolo 16 della l.r. 23/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 16. (Parere dell'Unione europea)

… 1. La concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui all’articolo 4 e l’accesso al fondo di garanzia di cui all’articolo 5 sono disposti nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998 (relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ‘de minimis’.”.

… 2. La concessione di ulteriori finanziamenti saranno disposti a seguito del parere favorevole dell'Unione europea.”.

 

Note all’articolo 23

- Il testo dell’articolo 5 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

   1. Il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio dell'attività, fatto salvo il presupposto della maggiore età, ad eccezione del minore emancipato e fatto salvo quanto previsto per il caso del subingresso per causa di morte dall'articolo 13, comma 2, e l'assolvimento degli obblighi scolastici, sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver frequentato un corso professionale per lo svolgimento dell'attività, istituito o riconosciuto dalla Regione Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ed averne superato l'esame finale;

b) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto già previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e dall'articolo 2 della l. 287/1991 e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già in attività all'entrata in vigore della presente legge;

b bis) essere in possesso del diploma di qualifica di istruzione professionale dei servizi di ristorazione o della qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero, del diploma di tecnico di istruzione professionale dei servizi alberghieri, nonché del diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell'alimentazione o lauree equipollenti;

c) aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS).

   2. (abrogato)

   3. I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

   4. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), e del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività di cui al comma 3, e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 9, della l.r. 28/1999. La Giunta regionale adotta inoltre, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, le indicazioni occorrenti per il riconoscimento dei requisiti professionali relativi alla qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero di cui al comma 1, lettera b) bis.

   5. Il comune, al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti professionali. Si applica la disposizione di cui all'articolo 25, comma 2.

   6. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

   7. Non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di titolare di ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso del requisito professionale, di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

   8. Il possesso del requisito professionale di cui al comma 1, lettera a), è valido anche ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.”.

 

 

Note all’articolo 25

- Il testo dell’articolo 2 della l.r. 25/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Fondo regionale di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro)

   1. La Regione istituisce il fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a erogare contributi a favore dei familiari delle persone che sono decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro.

   2. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, adottato previo parere della competente Commissione consiliare, destinatari, criteri, modalità e termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1. Tali contributi non sono cumulabili con altri contributi a carico del bilancio regionale erogati in relazione al medesimo incidente.

   3. L'applicazione del fondo riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007.”.

 

Note all’articolo 26

- Il testo dell’articolo 6 della l.r. 2/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Funzioni amministrative dei comuni)

   1. Sono conferite ai comuni, anche in forma associata, le seguenti funzioni amministrative:

a) il rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni afferenti all'area navigabile di interesse comunale, inclusa la valutazione in ordine alla compatibilità della manifestazione con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j) e con la disciplina della navigazione, nonché l'adozione di provvedimenti di limitazione o di regolamentazione della circolazione nautica, sentito, ove interferisca con il servizio pubblico di linea, il gestore del servizio medesimo;
b) la progettazione e l'esecuzione dei lavori e degli interventi di costruzione delle infrastrutture per la navigazione interna, nonché delle opere a servizio dell'attività portuale e di navigazione; la manutenzione, il recupero, il pronto intervento relativi alle opere afferenti alla navigazione interna ed al demanio idrico della navigazione interna;
c) la valorizzazione, la gestione ed ogni tipologia di intervento sulle opere e sulle vie di navigazione e sul demanio idrico di competenza territoriale, compresi gli interventi di segnaletica e, con l'esclusione degli specchi d'acqua afferenti ai bacini demaniali di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, gli interventi di rimozione del materiale pericoloso per la navigazione;
d) l'attività amministrativa e di polizia dei porti, di cui al libro I, parte I, titolo III, capo I, del r.d. 327/1942. Tali attività, con l'esclusione della sicurezza e del soccorso alle unità di navigazione in difficoltà, riguardano l'uso e la gestione delle aree portuali, la ripartizione degli spazi acquei, la vigilanza sull'esercizio di attività nei porti, la rimozione di unità di navigazione, aeromobili sommersi o materiali che recano intralcio alla navigazione, l'escavazione ed ogni altro intervento per il mantenimento in esercizio dei porti, nonché le opere di segnalazione degli ostacoli emergenti ed il mantenimento in efficienza delle medesime;

e) la disciplina delle attività balneari afferenti al demanio idrico ed alla navigazione interna;

f) il rilascio dell'autorizzazione ad eseguire gli interventi di cui all'articolo 12, che interferiscono con la navigazione e che riguardano occupazioni demaniali inferiori a 100 metri quadri;

g) l'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c);

h) la gestione del demanio idrico della navigazione interna, il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), salvo quanto disposto all'articolo 4, comma 1, lettera k), l'accertamento e la riscossione, anche coattiva, di canoni ed indennizzi, la gestione del relativo contenzioso, la tutela delle aree, la messa in pristino dei luoghi a spese dei responsabili, la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto delle norme statali e regionali in materia;
i) la vigilanza sulle funzioni attribuite dalla presente legge, nonché sull'uso dei beni del demanio idrico della navigazione interna;

j) l'attività amministrativa e di vigilanza in ordine alla locazione ed al noleggio di natanti da diporto.

   2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), sono trasferite dai comuni alle gestioni associate di cui all'articolo 7, nel termine di sei mesi dalla loro costituzione.

   3. I comuni, anche in forma associata, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), approvano piani disciplinanti l'uso del demanio di competenza e li trasmettono nei successivi trenta giorni alla Giunta regionale. Possono, altresì, derogare al divieto di navigazione, fatte salve le necessarie autorizzazioni da parte delle amministrazioni competenti, per le unità nautiche impiegate in attività di soccorso ed assistenza, di pubblica utilità e sicurezza, di trasporto pubblico di linea e non di linea, nonché per i natanti impiegati in attività di scuola nautica. La concessione delle deroghe avviene sulla base dei criteri dettati dal regolamento regionale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a).

   4. I comuni, anche in forma associata, possono esercitare direttamente le funzioni relative alla gestione dei beni demaniali di propria competenza o affidarle in concessione a soggetti, pubblici o privati, previa l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica.

   5. I comuni interessati dalla navigazione interna, che precedentemente alla demanializzazione del lago subordinavano la navigazione sulle acque territoriali al pagamento di somme a vario titolo, possono istituire diritti di varo sulle unità di navigazione sul lago. Il diritto di varo è stabilito nel rispetto dei parametri di cui all'allegato B.

   5 bis. Il diritto di varo è determinato dalla lunghezza del natante per l'importo unitario di cui alla lettera a) dell’allegato B moltiplicato per i coefficienti di cui alle lettere b) e c) del medesimo allegato e può essere riparametrato su una periodicità inferiore all'annualità.

   5 ter. Gli importi di cui alla lettera a) dell'allegato B sono aggiornati annualmente in funzione della variazione dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

   5 quater. Sono esenti dal pagamento del diritto di varo i natanti privi di motore, mentre le unità a vela con motore ausiliario usufruiscono di una riduzione del 40 per cento ed i natanti con motori elettrici di una riduzione nella misura del 70 per cento.

   6. Competono, inoltre, ai comuni le funzioni relative:

a) all'adozione del regolamento sull'esercizio del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea. Il regolamento definisce la composizione, le modalità di designazione dei membri, il funzionamento ed i compiti della commissione consultiva comunale, prevista dall'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);

b) al rilascio della licenza e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea;
c) alla determinazione del numero e del tipo dei natanti da adibire al servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea, in relazione alla metodologia di calcolo predisposta dalle province ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a);
d) all'adozione di ogni altro atto connesso con l'esercizio delle funzioni indicate alle lettere a), b), c).”.

 

Note all’articolo 27

- Il testo dell’articolo 8 della l.r. 12/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8. (Finanziamento del programma di sviluppo rurale PSR 2007-2013)

   1. L'autorizzazione di spesa per il cofinanziamento della quota regionale e per il finanziamento di aiuti di stato regionali di cui all' articolo 9, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007) è incrementata per ciascun esercizio finanziario a partire dal 2009 e sino al 2014 di euro 6 milioni da destinare al finanziamento di aiuti di stato regionali di cui al piano finanziario indicativo adottato ai sensi dell' articolo 9, comma 1, della l.r. 9/2007.

   2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la dotazione finanziaria del fondo di cui all'UPB DA 09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.”.

- Il testo dell’articolo 14 della l.r. 12/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 14. (Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro)

   1. È istituito nell'UPB DA15001 il fondo di cui all' articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 (Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro) pari ad euro 1 milione rispettivamente per il 2008 e per il 2009.

   2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB DA15001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.”.

 

Note all’articolo 28

- Il testo dell’articolo 8 della l.r. 18/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8. (Interventi a sostegno dell'informazione periodica locale)

   1. Per il perseguimento delle attività di cui all'articolo 7, la Regione attua i seguenti interventi:

a) erogazione di contributi in conto interesse per consentire l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico anche finalizzato alla fruizione della stampa periodica locale da parte dei soggetti disabili sensoriali;

b) erogazione di contributi in conto corrente per l'acquisto della carta fino ad un massimo del 10 per cento della spesa complessiva, a fronte di un bilancio certificato relativamente alla voce dell'acquisto carta finalizzata alla stampa del periodico;

c) contributi per l'abbonamento ad un massimo di due agenzie di stampa ad informazione regionale;

d) riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al 2,90 per cento a partire dall'anno 2009;

e) erogazione di contributi, fino al 20 per cento del costo complessivo di produzione.

   2. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera b), la certificazione di bilancio è rilasciata, limitatamente ai soli costi sostenuti per l'acquisto della carta utilizzata, da parte di una società di revisione, iscritta all'apposito albo tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

   3. I contributi di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) sono erogati per un importo cumulativo non superiore a 30.000 euro l'anno.”.

 

 

Nota all’articolo 29

- Il testo dell’articolo 9 della l.r. 19/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 40 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni della l.r. 16/1999:

a) l'articolo 10;

b) l'articolo 17;

c) l'articolo 19;

d) l'articolo 31;

e) la lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 50;

f) l'articolo 57 quater;

g) l'articolo 57 quinquies.

2. La data di decorrenza dell'abrogazione disposta ai sensi del comma 1, lettera e) è determinata al 30 giugno 2009.

3. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 16/1999 sono soppresse le parole "con legge regionale".

4. Al comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 16/1999 sono soppresse le parole "i comuni".

5. Al comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 16/1999 sono soppresse le parole "delle problematiche".

6. Nella rubrica del Capo V della l.r. 16/1999 è soppressa la parola: "Controlli".

7. Sono abrogate in particolare, le seguenti disposizioni della legge regionale 22 luglio 2003, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna):

a) articolo 5, di modifica dell' articolo 3 della l.r. 16/1999;

b) articolo 6, di modifica dell' articolo 4 della l.r. 16/1999;

c) articolo 9, di modifica dell' articolo 9 della l.r. 16/1999;

d) articolo 14, di modifica dell' articolo 15 della l.r. 16/1999;

e) articolo 15, di modifica dell' articolo 17 della l.r. 16/1999;

f) articolo 16, di modifica dell' articolo 19 della l.r. 16/1999;

g) articolo 18, di modifica dell' articolo 27 della l.r. 16/1999;

h) articolo 20, di modifica dell' articolo 29 della l.r. 16/1999;

i) articolo 30, di inserimento dell' articolo 57 bis della l.r. 16/1999;

j) articolo 31, di inserimento dell' articolo 57 ter della l.r. 16/1999;

k) articolo 32, di inserimento dell' articolo 57 quater della l.r. 16/1999;

l) articolo 33, di inserimento dell' articolo 57 quinquies della l.r. 16/1999.

8. L'abrogazione dell' articolo 5 della l.r. 19/2003 decorre dall'entrata in vigore delle norme di riordino territoriale.

9. E’ abrogato l’articolo 4 della legge regionale 2 aprile 2007, n. 7 (Soppressione Osservatori regionali).”.

 

Note all’articolo 30

- Il testo dell’articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“ Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

   1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

   2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.”.

   3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.".

 

 

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB)
citate nella legge.

 

DA20091 (Sanità Gestione e Risorse Finanziarie Titolo 1: Spese Correnti)

SA01071 (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale Funzioni conferite agli enti locali Titolo 1 Spese correnti)

 

DA07041 (Risorse umane e patrimonio Stato giuridico ordinamento personale Titolo 1 Spese correnti)

 

DA09011 (Bilancio – Bilanci – Titolo 1 – Spese correnti)

 

DA17071 (Turismo commercio e sport, O. turistica turismo sociale tempo libero Titolo 1 Spese correnti)

 

DA15041 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Occupazione promozione sviluppo locale Titolo 1 spese correnti)

 

DA11011 (Agricoltura Programmazione in materia di agricoltura Titolo 1 Spese correnti).

 

DA15001 (Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro Segreteria Direzione 15 Titolo 1: Spese correnti)

 

DA15071 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Istruzione Titolo 1 Spese correnti)

 

DA09012 (Bilancio Bilanci Titolo 2 : Spese in conto capitale)

 

DA15981 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Collaborazioni Direzione 15 Titolo 1 Spese correnti)

 

DA20082 (Sanità Edilizia ed attrezzature sanitarie Titolo 2: Spese in conto capitale)