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Bollettino Ufficiale n. 40 del 2 / 10 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Esito di procedura VIA del progetto di potenziamento degli impianti e di rinnovo della concessione di grande derivazione degli impianti idroelettrici denominati “Roccavione” e Borgo San Dalmazzo" nel Comune di Roccavione

(omissis)

Preso atto dei pareri e delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi dell’8.11.2005 e del 23.11.2007.

(omissis)

La Giunta Provinciale

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale dei progetti di impianti idroelettrici denominati “ Roccavione - 1° salto” e “Borgo San Dalmazzo - 2° salto”, localizzati nel Comune di Roccavione, presentati da parte della ditta Italgen S.p.A., con sede legale in Bergamo, Via G. Camozzi 124, limitatamente alla concessione di una portata massima derivata pari agli attuali 6.300 l/s dal torrente Gesso e 3.300 l/s dal torrente Vermenagna, con conseguente ricalcolo delle portate medie derivabili in relazione al sopravvenuto obbligo di rilascio del DMV, stabilito dal vigente PTA, così come definite nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni per il rilascio della concessione a derivare ex D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R”. Con la predetta limitazione e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate, gli interventi in progetto, così come risultanti a seguito delle integrazioni prodotte dal proponente su richiesta dell’autorità competente, paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti nell’ambito di riferimento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l’integrità e la qualità paesaggistica.

2. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera ed in fase di esercizio dell’impianto, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. Per tutta la durata di funzionamento delle derivazioni dovranno essere installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati e del DMV. I risultati dovranno essere trasmessi a cura del proponente con frequenza annuale a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, alla direzione regionale Ambiente, al Settore provinciale Risorse Naturali, al Settore provinciale Tutela Flora e Fauna, al dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo.

b. In corrispondenza delle traverse di derivazione dovrà essere presente ed accessibile al personale addetto al controllo, un dispositivo di evidenziazione (display) della portata istantanea e del volume derivato dall’inizio dell’anno, del deflusso rilasciato (DMV), nonché della portata defluente in alveo a monte delle prese.

c. Ai fini della tutela dell’ittiofauna dovrà essere realizzata una scala di risalita alla presa sul torrente Vermenagna, concordandone le specifiche tecniche con il Settore provinciale Tutela Flora e Fauna, preventivamente alla redazione del progetto esecutivo. Dovrà inoltre essere valutata con il succitato Settore la fattibilità tecnica e l’efficienza di analogo manufatto anche alla presa sul torrente Gesso.

d. Prima della realizzazione delle opere in alveo, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo la data di inizio dei lavori al predetto Settore, al fine di consentire eventuali interventi a tutela dell’ecosistema acquatico interessato, nonché per il controllo delle modalità realizzative della/e scala/e di risalita per l’ittiofauna. Dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione di derivazione e per un periodo non inferiore a cinque anni, il proponente dovrà impegnarsi inoltre a predisporre varianti al/i dispositivo/i di risalita dell’ittiofauna nel caso in cui il Servizio Vigilanza del predetto Settore dovesse riscontrarne difetti di funzionalità.

e. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere tempestivamente effettuato il recupero ed il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

f. Qualora si avesse la cessazione dell’attività, il proponente avrà cura a sue spese di provvedere allo smantellamento delle opere in alveo ed al ripristino dello stesso nello stato ante operam.

g. Tutti i predetti obblighi debbono essere inseriti nel disciplinare di concessione di derivazione.

3. di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritti nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 8 novembre 2005 e del 23 novembre 2007, conservati agli atti dell’Ente, ed esplicitati ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 delle premesse al presente deliberato.

4. di dare atto che in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., si sono considerati acquisiti in senso favorevole i pareri igienico sanitario dell’ASL 15 e quello paesaggistico ambientale ex D.Lgs. 42/2004 del Settore regionale Gestione Beni Ambientali in quanto tali soggetti, regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

5. di rinviare la formalizzazione dell’approvazione del progetto ai sensi della L.R. 25/2003 a successiva separata determinazione del Responsabile del competente Settore regionale Sbarramenti Fluviali di Ritenuta e Bacini di Accumulo, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, subordinatamente alla preventiva regolarizzazione degli impianti (traverse e vasche di carico) di proprietà. Il procedimento di regolarizzazione, finalizzato all’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio, potrà essere attivato con la trasmissione delle perizie tecniche relative alle opere di competenza regionale, ai sensi della L.R. 06 ottobre 2003, n. 25 e secondo quanto definito dall’art.18 del suo Regolamento di attuazione ex D.P.G.R. 09 novembre 2004, n. 12/R. Ogni autorizzazione alla modifica delle opere esistenti, ai sensi dell’art.13 del D.P.G.R. 09 novembre 2004, n. 12/R, potrà essere concessa solo a seguito della regolarizzazione della posizione amministrativa degli impianti in oggetto.

6. di rinviare la formalizzazione della concessione di derivazione ex D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R, a successiva separata determinazione del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Naturali, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di approvazione del progetto ai sensi della L.R. 25/2003 da parte del Settore regionale Sbarramenti Fluviali di Ritenuta e Bacini di Accumulo e subordinatamente allo scrupoloso rispetto delle prescrizioni contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni per il rilascio della concessione a derivare ex D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R”, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

7. di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i., a successiva separata determinazione del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Naturali, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

8. di rinviare altresì la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi del DPR 380/2001 al relativo provvedimento di competenza del Comune di Roccavione, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, previa presentazione del progetto esecutivo, contenente anche i chiarimenti idonei a valutare l’impatto a carico della fauna ittica, derivante dalla realizzazione dell’opera.

9. di stabilire per il proponente l’obbligo di presentare, prima dell’inizio dei lavori, il progetto esecutivo a:

- Comune di Roccavione ai fini del rilascio del permesso di costruire;

- Provincia Cuneo -Settore Risorse Naturali- C.so Nizza, 30, Cuneo, per la verifica della regolarità degli atti e la conseguente approvazione per quanto di competenza, così come previsto dall’art. 25 del D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R;

- Provincia Cuneo -Settore Tutela Flora e Fauna- C.so Dante, 30, Cuneo, per la verifica dei manufatti per la risalita artificiale dell’ittiofauna.

10. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio dell’opera.

11. di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 4. sono rilasciate:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3., di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni ex D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R, ex R.D. 523/1904 e s.m.i., ex L.R. 25/2003, ex D.Lgs 42/2004 e s.m.i., ex DPR 380/2001 e s.m.i..

12. di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA.

13. di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11, Cuneo.

14. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della L.R. 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data dell’autorizzazione comunale ex. DPR 380/2001 e s.m.i.. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

15. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

16. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

17. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D.Lgs. 267/2000.

18. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni o al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegati

(omissis)