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Bollettino Ufficiale n. 40 del 2 / 10 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Esito di procedura Via del progetto di coltivazione di Polo estrattivo “Ciafalco”cava Tube superiori lotti 4,5,6,7,8,9 e 10 A nel Comune di Bagnolo Piemonte - Proponenti: C.V.R  s.n.c. di Picotto C. & C. di Cavour

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 20 maggio 2008, specificate più sopra e descritte nel relativo verbale conservato agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.

2.. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di coltivazione di Polo estrattivo Ciafalco, cava Tube Superiori lotti 4,5,6,7,8,9 e 10A, nel Comune di Bagnolo Piemonte, presentato dalla ditta LO.PI.CA. S.n.c., Via Bibiana, 129 - Bagnolo Piemonte, in quanto l’intervento estrattivo in progetto, non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e consentirà -a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l’intorno.

3. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni

a. tutti gli interventi di recupero ambientale devono essere finalizzati alla realizzazione di profili finali con andamento il più possibile naturale evitando eccessive geometrizzazioni ed artificiosità. Gli impianti delle specie arboree ed arbustive dovranno seguire un andamento irregolare in modo da conferire all’area un aspetto naturaliforme.

b. Deve essere prestata, dal punto di vista morfologico, particolare attenzione alla realizzazione del raccordo tra l’area interessata e le sponde adiacenti, evitando di lasciare situazioni irrisolte.

c. Dovranno essere previsti idonei accorgimenti per mitigare ulteriormente l’impatto visivo dei fronti emergenti dal piazzale di base prevedendo sul piazzale riporti di terreno atti alla formazione di una fascia arborea ed arbustiva di mascheramento al piede delle pareti rocciose coerente ed integrata con gli ulteriori impianti effettuati sul piazzale.

d. Per le superfici rocciose su cui non è possibile altra mitigazione dovranno essere previsti trattamenti superficiali di invecchiamento naturale;

e. Rilevato che il sito prescelto per attuare le misure di compensazione previste dal D.Lgs. 227/2001 è lo stesso individuato per il medesimo scopo anche da altre ditte estrattrici operanti in zona, e che il Comune di Bagnolo Piemonte, in qualità di proprietario, intende da tempo programmare un piano di riqualificazione ambientale dei terreni in oggetto tramite un progetto di recupero generale, deve essere previsto, in collaborazione con l’Amministrazione succitata, un piano di intervento che definisca tempi e modalità di realizzazione entro il termine fissato dall’autorizzazione comunale.

f. Prima di iniziare i lavori di apertura della pista di arroccamento al fronte di cava, dovranno essere realizzate la trincea filtrante e la vasca di decantazione previste in progetto a monte del recapito finale delle acque meteoriche provenienti dall’area di cava nel Comba Mora.

g. Una volta terminate le operazioni di sistemazione del ciglio superiore dei fronti di scavo, dovrà essere inviata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una nota tecnica, corredata da documentazione fotografica, che illustri gli interventi realizzati.

h. La coltivazione proceda dall’alto verso il basso per ribassi successivi, rispettando le geometrie dei fronti verificate in fase progettuale e limitando il più possibile la formazione dei fronti laterali temporanei, operando in maniera coordinata rispetto ai limitrofi lotti di cava.

i. Sia in fase di coltivazione che al termine degli interventi di recupero ambientale sia assicurata la corretta regimazione delle acque meteoriche, provvedendo alla manutenzione delle rete di drenaggio prevista nelle aree interessate dalla coltivazione.

j. Ogni gradone residuo dovrà essere dotato di canaletta per la raccolta e l’allontanamento delle acque meteoriche.

k. Le pareti di tutte le canalette previste in terra dovranno essere prontamente inerbite mediante apposito miscuglio erbaceo.

l. Entro 12 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale dovranno essere portati a termine gli interventi di sistemazione morfologica, di consolidamento, mediante opere di ingegneria naturalistica ed eventuali reti metalliche a maglie romboidali e geostuoie, nonché di rivegetazione (idrosemina e messa a dimora di arbusti e talee) di tutte le scarpate di raccordo tra il fronte di cava ed il versante indisturbato.

m. Tutti gli interventi di sistemazione morfologica e rivegetazione a carico delle aree marginali e delle zone di contorno, che si creeranno gradualmente con l’avanzare della coltivazione, dovranno essere realizzati nel più breve tempo possibile.

n. Le pedate dei gradoni risultanti dall’evolversi della coltivazione durante le diverse fasi di progetto dovranno essere interessati da lavori di recupero ambientale, prima di procedere ai successivi ribassi.

o. Al conseguimento della morfologia definitiva, prima della stesa del terreno vegetale di origine alloctona dovrà essere presentata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una scheda tecnica che specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche di tale materiale.

p. In considerazione delle difficili condizioni stazionali in cui si opera, tutti gli interventi di inerbimento previsti sulle diverse aree di cava dovranno essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina potenziata.

q. Nella scelta dei soggetti arborei ed arbustivi da mettere a dimora sulle pedate dei gradoni e sul piazzale risultante dalla coltivazione dovranno essere privilegiate, tra quelle indicate in progetto, le specie contraddistinte da spiccate caratteristiche di pionierismo.

r. L’impianto delle specie arboreo-arbustive che interesserà sia la pedata dei gradoni, che il piazzale di cava dovrà essere realizzato secondo un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile.

s. Tutte le scarpate e le aree non interessate dal passaggio dei mezzi, risultanti dall’apertura dei nuovo tracciati delle piste previste, dovranno essere prontamente recuperate mediante opportuni interventi di idrosemina e messa a dimora di specie arbustive, entro la prima stagione vegetativa utile successiva alla realizzazione della strada. Qualora nel corso degli scavi si riscontrassero criticità puntuali legate ad eventuali instabilità in corrispondenza delle nuove scarpate, dovranno essere realizzati adeguati interventi di ingegneria naturalistica, con specifica funzione di consolidamento e sostegno.

t. Entro sei mesi dalla scadenza dell’autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.

u. Al fine di ottenere un’ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero.

4. di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritti nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 6 settembre 2007 e del 20 maggio 2008, conservati agli atti dell’Ente e precisamente:

(omissis)

5. di considerare acquisiti, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l’assenso igienico sanitario dell’ASL 17 direzione dipartimentale di Fossano ed il parere favorevole della Comunità Montana Valli Po, Bronda ed Infernotto in quanto detti soggetti, pur essendo stata regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

6. di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Naturali, da assumere oltre i termini della presente procedura di VIA, entro 45 giorni dalla notifica della presente deliberazione, recependo il parere tecnico del Corpo Forestale dello Stato

7. di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 30 giorni dalla notifica della presente deliberazione.

8. di subordinare il rilascio dell’autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. di cui al precedente punto 7, al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

9. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 7, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

10. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto.

11. di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 4. sono rilasciati:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 12, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3., nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto, di cui al già citato punto 4.

13. di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA, pena l’inefficacia del presente provvedimento.

14. di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11, Cuneo.

15. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

16. di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

17. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

18. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D.Lgs. 267/2000.

19. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire il tempestivo completamento degli adempimenti amministrativi di competenza che, ai sensi dell’art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i., avrebbe già dovuto avvenire il 04.06.2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati

 (omissis)