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Bollettino Ufficiale n. 40 del 2 / 10 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Esito di procedura Via del progetto di coltivazione di cava in località Pretbasso lotti 13,14,15, 16, 17, da realizzare nel Comune di Bagnolo Piemonte

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 17 giugno 2008, specificate più sopra e descritte nel relativo verbale, conservato agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.

2. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di coltivazione di cava in Località Pret basso lotti 13, 14, 15, 16, e 17 da realizzare nel Comune di Bagnolo Piemonte presentato dalla ditta C.R.V. s.n.c. di Picotto C. & C., Via Antica di Pinerolo n. 39, Cavour, in quanto l’intervento estrattivo in progetto, configurandosi come ampliamento dell’estrazione del corso di cave di pietra ornamentale “Pret Basso”, ricompreso nell’ambito del Polo estrattivo denominato “Creuss”, interessa un’area già segnata dall’attività estrattiva e ad essa vocata, e pertanto gli effetti ambientali derivanti dalla realizzazione e messa in esercizio dell’ampliamento proposto non indurranno modificazioni significative rispetto ad un’unità territoriale già fortemente connotata dalla presenza di questo tipo di attività produttiva che rappresenta per il bilancio comunale la maggior fonte di introito.

Inoltre, in tempi medio-lunghi, a recupero ultimato, potrà essere raggiunto l’obiettivo di reinserire l’area nel circostante contesto forestale.

3. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. per tutta la durata dell’intervento dovrà essere mantenuto l’accesso al corso cave Pret Basso; mentre l’accesso a Pian Frollero dovrà essere garantito fino alla realizzazione del nuovo tracciato previsto nel progetto per l’autorizzazione del corso cave Bolla;

b. entro il 31 gennaio di ogni anno la ditta autorizzata è tenuta alla presentazione di una relazione tecnica con allegata documentazione cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di recupero ambientale eseguite ed una previsione degli interventi da realizzare nel corso dell’anno successivo;

c. prima della ripresa della coltivazione dovrà essere completata e correttamente raccordata la rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche a servizio dell’intera area costituita dai lotti oggetto di istanza a dai limitrofi lotti, del n. 7 al n. 12;

d. entro 12 mesi a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale dovrà essere completato il recupero ambientale sulla pedata del gradone a quota compresa tra 1399 e 1401 m s.l.m., mediante la posa di un cordolo in blocchi da scogliera, il riporto di materiale sciolto e terreno vegetale e la realizzazione di interventi di rivegetazione;

e. la coltivazione dovrà procedere dall’alto verso il basso mediante ribassi successivi del piazzale, limitando il più possibile la creazione di fronti laterali ed operando in maniera coordinata rispetto ai limitrofi lotti di cava;

f. per garantire un corretto raccordo del fronte di scavo con il confinante lotto n. 18, dovrà essere seguita la morfologia illustrata nella documentazione cartografica presentata ad integrazione del progetto;

g. entro il 30 marzo di ogni anno, ovvero alla ripresa dei lavori dopo la pausa invernale e comunque in seguito ad eventi pluviometrici particolarmente intensi, la ditta esercente dovrà esperire un rilievo geostrutturale aggiornato onde provvedere all’ individuazione della presenza di cunei potenzialmente instabili già verificati anche in corso d’opera;

h. sia in fase di coltivazione che al termine degli interventi di recupero ambientale sia assicurata la corretta regimazione delle acque meteoriche, provvedendo alla manutenzione delle rete di drenaggio prevista nelle aree interessate dalla coltivazione;

i. su ogni gradone derivante dalla coltivazione, a tergo del rilevato previsto sulla pedata in fase di recupero ambientale, dovrà essere realizzata una canaletta rivestita con geostuoia, al fine di assicurare la raccolta e lo smaltimento della acque meteoriche dal fronte di cava;

j. tutte le sponde delle canalette non rivestite dovranno essere prontamente inerbite in stretta successione con la loro profilatura;

k. i materiali di scarto derivanti dall’attività estrattiva, che non troveranno impiego come prodotti secondari, dovranno essere conferiti esclusivamente all’esterno del bacino estrattivo di Bagnolo P.te, fino all’acquisizione di nuove quote per l’utilizzo della discarica del Cross, a seguito di un eventuale futuro ampliamento della stessa;

l. la posa in opera del materiale per la ricostituzione della morfologia definitiva, come previsto nella configurazione finale illustrata in progetto, dovrà avvenire per strati successivi di potenza non superiore a 1 m, singolarmente compattati;

m. in considerazione delle difficili condizioni stazionali in cui si opera, tutti gli interventi di inerbimento previsti sulle diverse aree di cava dovranno essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina;

n. l’impianto delle specie arboree-arbustive che interesserà il piazzale di cava dovrà seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile;

o. entro sei mesi dalla scadenza dell’autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

p. al fine di ottenere un’ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero.

4. di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritti nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 18 dicembre 2007 e del 17 giugno 2008, conservati agli atti dell’Ente e precisamente:

(omissis)

5. di considerare acquisiti, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l’assenso igienico sanitario dell’ASL 17 direzione dipartimentale di Fossano, il parere favorevole della Comunità Montana Valli Po, Bronda ed Infernotto, il parere favorevole del Settore regionale Gestione Beni Ambientali ex art. 159 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ed il parere tecnico favorevole del Settore regionale Pianificazione Attività Estrattive circa il rilascio dell’autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i., in quanto detti soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

6. di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Naturali, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, recependo il parere tecnico del Corpo Forestale dello Stato.

7. di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 30 giorni dalla notifica della presente deliberazione.

8. di subordinare il rilascio dell’autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. di cui al precedente punto 7, al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

9. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 7, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

10. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto.

11. di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui ai punti 4.e 5. sono rilasciati:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3., nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto, di cui al già citato punto 4.

12. di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA, pena l’inefficacia del presente provvedimento.

13. di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11, Cuneo.

14. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

15. di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

16. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

17. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D.Lgs. 267/2000.

18. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire il completamento degli adempimenti amministrativi di competenza che, ai sensi dell’art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i., dovrà avvenire entro il 28.07.2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati (omissis)