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Bollettino Ufficiale n. 40 del 2 / 10 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Esito di procedura VIA del progetto di coltivazione di Polo estrattivo “Giassetto” lotti 1,1A,2,3,4,5,6,7, da realizzare nel Comune di Bagnolo Piemonte - Proponenti: Maurizio Michele e figlio e Bruno Franco Oreste

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 17 luglio 2008, specificate più sopra e descritte nel relativo verbale conservato agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.

2. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del Progetto di coltivazione di Polo estrattivo “Giassetto” lotti 1, 1A, 2,3,4,5,6,7 da realizzare nel Comune di Bagnolo Piemonte, presentato da Maurino Michele & Figlio S.n.c. - Via Roma, 44 - Bagnolo Piemonte e Bruno Franco Oreste - Via Paschero, 13 - Bagnolo Piemonte, in quanto l’intervento estrattivo in progetto, non comporta significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali interferite e consentirà -a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l’intorno.

3. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dai proponenti, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni

1. per quanto riguarda le aree di raccordo tra il fronte di cava e l’intorno indisturbato, si ritiene necessario che i proponenti provvedano, in fase di impostazione del ciglio principale, a valutare attentamente l’insorgere di eventuali problematiche e criticità puntali legate alla stabilità superficiale, che potrebbero verificarsi a causa della presenza di un substrato non completamente roccioso, o di zone caratterizzate da materiale di copertura a maggior spessore che richieda e consenta interventi di raccordo con il pendio naturale, sistemazione morfologica e successive operazioni di recupero ambientale (lavori non contemplati nella redazione del progetto presentato a corredo dell’istanza in oggetto, in quanto si ipotizza la sola presenza di fronti in roccia). In tal caso i proponenti dovranno provvedere alla sistemazione del ciglio mediante la posa di opportuni sistemi di trattenuta di materiali e consolidamento di versante, quali reti metalliche, opportunamente dimensionate (nel caso in cui il substrato sia prevalentemente roccioso), integrate, dove la morfologia lo consentirà, con la posa di geostuoie e, previo riporto di un adeguato substrato di terreno vegetale, alla messa a dimora di esemplari arbustivi pionieri, a completamento dell’idrosemina proposta;

2. una volta terminate le operazioni di sistemazione del ciglio superiore dei fronti di scavo, previste e prescritte, dovrà essere inviata a tutti i soggetti della Conferenza dei Servizi una nota tecnica, corredata da documentazione fotografica, che illustri nel dettaglio gli interventi realizzati; l’Ufficio Cave della Provincia di Cuneo, al ricevimento della suddetta documentazione, procederà alla convocazione di un sopralluogo congiunto, finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione di quanto previsto e prescritto.

3. tutti gli interventi di sistemazione e rivegetazione proposti e prescritti in corrispondenza delle aree di raccordo dovranno essere completati entro la prima stagione utile successiva all’ottenimento dell’autorizzazione comunale e comunque prima dell’inizio della coltivazione del gradone superiore.

4. entro il 31 dicembre di ogni anno i proponenti sono tenuti alla presentazione di una relazione tecnica con allegata documentazione cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata, sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di recupero ambientale realizzate ed una previsione degli interventi da realizzare nel corso dell’anno successivo;

5. la regimazione delle acque (compresa la vasca di decantazione) andrà realizzata contestualmente all’apertura della pista, collegando lo scarico delle canalette con la rete già presente lungo la strada della Bearlassa e in modo da svolgere subito la funzione di raccolta e scarico fino all’impluvio del Rio Cassulè; nel punto di immissione andrà posizionato un tubo autoportante con le modalità descritte in relazione tecnica;

6. l’intero sistema di regimazione delle acque superficiali dovrà essere prontamente adeguato con il procedere dei ribassi successivi del piazzale di cava e mantenuto in perfetta efficienza per tutta la durata dell’intervento;

7. in corrispondenza della zona di battuta delle acque provenienti dalle quote superiori dovranno essere realizzate delle strutture dissipative in massi ciclopici in stretta successione con l’avanzare dei lavori di coltivazione;

8. la pista di accesso ai gradoni dovrà essere dotata di cunette trasversali e canalette longitudinali rivestite e, nei tratti di tali canalette con pendenza superiore al 15%, si dovranno realizzare delle soglie in pietrame al fine di ridurre le velocità delle acque raccolte;

9. durante le fasi di scavo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di ridurre le emissioni acustiche; in particolare dovranno essere applicati dei dispositivi silenziatori ai perforatori e dovranno essere posizionati dei pannelli fonoassorbenti mobili durante le operazioni di perforazione;

10. durante la coltivazione nessun materiale dovrà essere scaricato a valle ed in particolare verso la sottostante strada della Bearlassa;

11. la struttura in blocchi prevista a protezione del tracciato della strada della Bearlassa dovrà essere realizzata appena sarà disponibile il piazzale di cava e dovrà essere adeguata con il procedere dei successivi abbassamenti del piazzale;

12. al fine di mitigare le condizioni di rischio derivanti dalla realizzazione dei fronti di cava ed impedire l’accesso all’area di cava dovrà essere realizzata, prima dell’inizio delle operazioni di coltivazione, una recinzione lungo tutto il ciglio superiore di scavo;

13. i materiali di scarto derivanti dall’attività estrattiva, che non troveranno impiego come prodotti secondari, dovranno essere conferiti all’esterno del bacino estrattivo del Comune di Bagnolo P.te, come dichiarato nel progetto presentato a corredo dell’istanza;

14. le pedate dei gradoni risultanti dall’evolversi della coltivazione durante le diverse fasi di progetto dovranno essere interessate da lavori di recupero ambientale, prima di procedere ai successivi ribassi;

15. al conseguimento della morfologia definitiva, prima della stesa del terreno vegetale di origine alloctona, dovrà essere presentata a tutti i soggetti della Conferenza dei Servizi una scheda tecnica che specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche di tale materiale;

16. in considerazione delle difficili condizioni stazionali in cui si opera, tutti gli interventi di inerbimento previsti sulle diverse aree di cava dovranno essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina potenziata;

17. nella scelta dei soggetti arborei ed arbustivi da mettere a dimora sulle pedate dei gradoni e sul piazzale risultante dalla coltivazione dovranno essere privilegiate, tra quelle indicate in progetto, le specie contraddistinte da spiccate caratteristiche di pionierismo;

18. l’impianto delle specie arboreo-arbustive che interesserà sia la pedata dei gradoni, sia il piazzale di cava dovrà essere realizzato secondo un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile;

19. tutte le scarpate e le aree non interessate dal passaggio dei mezzi, risultanti dall’apertura del nuovo tracciato della strada prevista in progetto, dovranno essere prontamente recuperate mediante opportuni interventi di inerbimento, che dovranno essere realizzati con opportune tecniche di idrosemina potenziata, entro la prima stagione vegetativa utile successiva alla realizzazione della strada. Dovrà essere invece esclusa la tecnica della semina a spaglio in considerazione delle difficili condizioni in cui si opera. Qualora nel corso degli scavi si riscontrassero criticità puntuali legate ad eventuali instabilità in corrispondenza delle nuove scarpate, dovranno essere realizzati adeguati interventi di ingegneria naturalistica, con specifica funzione di consolidamento e sostegno;

20. tutti gli interventi di recupero ambientale siano finalizzati alla realizzazione dei profili finali con andamento il più possibile naturale evitando eccessive geometrizzazioni ed artificiosità; gli impianti delle specie arboree ed arbustive dovranno seguire un andamento irregolare in modo da conferire all’area un aspetto naturali forme;

21. per quanto riguarda il raccordo tra l’area interessata e le aree adiacenti, si richiede di prestare particolare attenzione alla sua realizzazione dal punto di vista morfologico, evitando di lasciare situazioni irrisolte;

22. dovranno essere previsti idonei accorgimenti per mitigare ulteriormente l’impatto visivo dei fronti emergenti dal piazzale di base prevedendo sul piazzale riporti di terreno atti alla formazione di una fascia arborea ed arbustiva di mascheramento al piede delle pareti rocciose coerente ed integrata con gli ulteriori impianti effettuati sul piazzale;

23. entro sei mesi dalla scadenza dell’autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

24. al fine di ottenere un’ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero.

4. di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritti nel verbale della Conferenza dei Servizi del 17 luglio 2008, conservato agli atti dell’Ente e precisamente:

(omissis)

5. di considerare acquisiti, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l’assenso igienico sanitario dell’ASL Cuneo1 ed il parere favorevole della Comunità Montana Valli Po, Bronda ed Infernotto in quanto detti soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

6. di rinviare la formalizzazione del parere tecnico definitivo del Corpo Forestale dello Stato ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. all’obbligatoria presentazione, a tutti i soggetti della Conferenza dei Servizi, di elaborati idonei a chiarire alcuni dubbi che continuano a permanere e cioé:

-la pendenza della pista di arroccamento appare elevata per i mezzi di trasporto, con tratti attorno al 20% e tornanti molto stretti; si deve chiarire come verrà effettuato lo sgombero dei blocchi a partire dal secondo gradone, in caso contrario le pendenze dovranno essere limitate al 15%, ampliando nel contempo il raggio di curvatura dei tornanti; tali chiarimenti risultano giustificati anche dal fatto che la pista verrà mantenuta al termine della coltivazione;

-la progettazione del recupero ambientale nella zona tra la pista di arroccamento e i vari gradoni deve essere maggiormente dettagliata, in particolare nei punti dove verranno realizzate le rampe di accesso;

-chiarire la destinazione del materiale di scotico, ossia se verrà individuato nell’intorno della coltivazione un sito per lo stoccaggio o se verrà allontanato dall’area di cava e poi nuovamente riportato per i lavori di recupero di gradoni e piazzali.

7. di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Naturali, da assumere oltre i termini della presente procedura di VIA, entro 45 giorni dalla notifica della presente deliberazione, e comunque previa formalizzazione e recepimento del parere tecnico definitivo del Corpo Forestale dello Stato ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., di cui al precedente punto 6.

8. di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione.

9. di subordinare il rilascio dell’autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. di cui al precedente punto 8, al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti, di quelle formalizzate nell’autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i., nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

10. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 8, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

11. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto.

12. di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 4. sono rilasciati:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3., nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto, di cui al già citato punto 4.

13. di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA, pena l’inefficacia del presente provvedimento.

14. di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11, Cuneo.

15. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

16. di inviare il presente provvedimento ai proponenti ed a tutti i soggetti interessati.

17. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

18. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D.Lgs. 267/2000.

19. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire il tempestivo completamento degli adempimenti amministrativi di competenza che, ai sensi dell’art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i., avrebbe già dovuto avvenire il 19.08.2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra

Allegati (omissis)