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Bollettino Ufficiale n. 39 del 25 / 09 / 2008

Codice DA1202
D.D. 14 luglio 2008, n. 304

Ferrovia Torino-Ceres. Comune di Borgaro T.se. Autorizzazione alle Sig.re Madonno Maria Teresa e Rossi Angela, in qualita’ di proprietarie, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, per la ristrutturazione con ampliamento di un fabbricato di civile abitazione, sul lotto distinto, al C.T. del Comune di Borgaro T.se al F. 79 map. 419, in deroga all’ art. 49 del citato D.P.R.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di rilasciare, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, alle Sig.re Madonno Maria Teresa e Rossi Angela, in qualità di proprietarie, l’autorizzazione in deroga all’art. 49 del citato D.P.R., per la ristrutturazione con ampliamento di un fabbricato di civile abitazione, sul lotto distinto, al C.T. del Comune di Borgaro T.se al F. 79 map. 419, previsto ad una distanza di m 24,50 dalla più vicina rotaia della linea ferroviaria Torino-Ceres (m 20 dal piede del rilevato), secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno della istanza e depositati in data 27/05/2008, a condizione che vengano potate sia le piante a basso fusto che invadono la proprietà ferroviaria sia il noce (Juglans regia L.), la cui altezza, in caso di ribaltamento, potrebbe interrompere l’esercizio ferroviario, invadendone la sede;

che i Richiedenti dovranno mettere in atto, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità, come previsto nel D.P.R. 459 del 18/11/1998 regolamento di attuazione della L. 26/10/1995 n. 447 “Legge sull’inquinamento acustico”;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico dei Richiedenti;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato;

che ai sensi del comma n. 4 dell’art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, i Richiedenti, anche tramite il Direttore dei lavori, dovranno dare comunicazione al Settore scrivente dell’ultimazione dei lavori dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Resta a carico dei Richiedenti la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all’atto comprovante l’esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell’autorizzazione; di tale registrazione dovrà essere data comunicazione alla Direzione di Esercizio della Ferrovia.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino