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Bollettino Ufficiale n. 39 del 25 / 09 / 2008

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 11 settembre 2008, n. 104

L.R. 21/1985 s.m.i. Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore. Sostituzione del rappresentante effettivo di Cittadinanzattiva e del rappresentante supplente dell’Adoc Piemonte.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con decreto n. 23 del 13 marzo 2006 la Presidente della Giunta Regionale ha nominato i membri della Consulta Regionale per la difesa e tutela del consumatore, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 5 e 7 della l.r. 21/1985 s.m.i. e 18 della l.r. 39/1995 s.m.i.

Con nota dell’8.7.2008 (prot. n. 13689/DA1703 del 17.7.2008) l’associazione Cittadinanzattiva ha nominato quale suo rappresentante effettivo in seno alla Consulta il signor Gabriele Ideo in sostituzione del signor Alessio Terzi, dimessosi dalla carica il 7 luglio 2008.

Con nota del 28.7.2008 (prot. n. 14346/DA1703 del 28.7.2008) l’associazione Adoc Piemonte ha nominato quale suo rappresentante supplente in seno alla Consulta la signora Erica Bo in sostituzione del signor Paolo Cugini, dimessosi dalla carica il 28 luglio 2008.

Vista la l.r. 21/1985 s.m.i.;

vista la l.r. 39/1995 s.m.i.;

visto il D.P.G.R. n. 23 del 13 marzo 2006;

vista la nota di designazione di Cittadinanzattiva (prot. n. 13689/DA1703 del 17.7.2008);

vista la nota di designazione di Adoc Piemonte (prot. n. 14346/DA1703 del 28.7.2008);

valutata la necessità di procedere alla modifica della composizione della Consulta a seguito delle nuove designazioni pervenute, al fine di ricostituire l’organo nella sua integrità

decreta

La sostituzione in seno alla Consulta Regionale per la difesa e tutela del consumatore del membro effettivo di Cittadinanzattiva signor Alessio Terzi con il signor Gabriele Ideo.

La sostituzione in seno alla Consulta Regionale per la difesa e tutela del consumatore del membro supplente di Adoc Piemonte signor Paolo Cugini con la signora Erica Bo.

Il presente decreto sarà pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 8 della L.R. n. 51/97 e dell’art. 13 del regolamento regionale R/8/2002.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 3 u.c. legge 241/90, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni, o in alternativa innanzi al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso.

Mercedes Bresso