Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 39 del 25 / 09 / 2008
Avvocatura dello Stato
Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dellart. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 - Ricorso n. 52 depositato il 26 agosto 2008
Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dellart. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 - Ricorso n. 52 depositato il 26 agosto 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici é legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
contro
la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t.,
PER LA DECLARATORIA
DELLA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
dellarticolo 8, comma 1, lettera (d) della Legge della Regione Piemonte n. 18 del 25 giugno 2008, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 3 luglio 2008, n. 27, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 1.8.2008.
Fatto
In data 3 luglio 2008 é stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte la Legge Regionale n. 18 del 25 giugno 2008 con la quale sono stati disciplinati interventi a sostegno delleditoria piemontese e dellinformazione locale.
Con tale normazione la Regione ha inteso predisporre un sistema integrato di interventi nel quadro degli obiettivi di promozione culturale, scientifica, sociale ed economica della collettivitá piemontese al fine di valorizzare lo sviluppo... della piccola imprenditoria editoriale, quale componente del patrimonio culturale e linguistico piemontese.
Nellottica del perseguimento di tale disegno, con la norma citata in epigrafe, la legge regionale ha previsto la riduzione dellaliquota dellimposta regionale sulle attivitá produttive (IRAP) al 2,25% a partire dallanno 2009".
Detta disposizione eccede le competenze regionali ed é pertanto invasiva della competenza statale, in contrasto con il dettato costituzionale; la stessa viene pertanto impugnata con il presente atto affinché ne sia dichiarata la illegittimitá costituzionale con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di Diritto
1. Pacifico appare, anzitutto, che lIRAP sia tributo statale e non proprio della Regione nel senso di cui al vigente art. 119 Costituzione, con la conseguenza che la relativa disciplina rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dellart. 117, secondo comma lettera (e) Costituzione e che quindi é precluso alle Regioni integrare detta disciplina se non nei limiti stabiliti dalla legislazione statale (Corte Cost. 2/2006; 24/2004).
Come codesta Corte ha insegnato, infatti, é tributo proprio regionale non giá quello istituito con legge statale, ancorché la regolamentazione del suo gettito e della sua riscossione siano attribuite in tutto o in parte alla Regione, ma solo quello istituito con legge regionale (Corte Cost. 38/2004).
2. Orbene, nella specie, la normativa statale che istituí lIRAP é stata parzialmente modificata dalla legge finanziaria 2008 (L. 24.12.2007, n. 244) che, allart. 1, comma 50, lettera h, dispone, a decorrere dal 2008, la riduzione dellaliquota base IRAP di cui al D.Lgs. 15.12.97 n. 446, art. 16, comma 1 dal 4,25% al 3,9%. Il successivo comma 3 del medesimo art. 16 prevede, altresí, la facoltá, da parte delle Regioni, di variare detta aliquota base nei limiti dell1%.
Linnovazione normativa conferisce, dunque, alle Regioni, una limitata potestá di variazione dellaliquota imponibile.
Tale essendo lo stato della normativa statale interposta, la norma regionale impugnata, riducendo laliquota al 2,25%, si é indubbiamente posta in contrasto con essa, eccedendo dai limiti minimi di aliquota cui essa, aveva facoltá di giungere e violando quindi la disposizione di cui allart. 117, comma 2, lettera (e) della Costituzione, che prevede la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, precludendo alle Regioni ogni integrazione della relativa disciplina se non nei limiti stabiliti dalla legislazione statale (Corte Cost. 2/2006).
3. Né potrebbe opporsi che la stessa legge finanziaria 2008 sopra citata prevede, allart. 43, che lIRAP a partire dal 2009, assuma la natura di tributo proprio della Regione, da istituirsi con legge regionale.
Tale previsione é, infatti, allo stato, un puro futuribile mentre la norma impugnata é attuale.
A tutto voler concedere, comunque, il citato art. 43 della citata legge finanziaria 2008 dopo aver enunciato la previsione di cui sopra, cosí prosegue:
Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dallapplicazione del patto di stabilitá e crescita adottato dallUnione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma lindeducibilitá dellIRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare laliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni.
Ció significa che la determinazione della forchetta nellambito della quale le Regioni potranno individuare laliquota dellIRAP rimarrá, in ogni caso, anche dopo listituzione dellIRAP con legge regionale, di competenza della legge statale, ad evidenti fini di uniformitá tendenziali di trattamento a livello nazionale e di coordinamento del sistema tributario e della finanza pubblica.
Il che é quanto dire che anche nella denegata ipotesi che lIRAP potesse attualmente considerarsi tributo proprio della Regione - il che si contesta -, la riduzione della relativa aliquota al di sotto della soglia minima consentita dalla legge statale violerebbe il principio fondamentale di coordinamento del sistema tributario di cui agli artt. 117 3° comma e 119 Costituzione.
Conclusivamente, la norma impugnata appare costituzionalmente illegittima e tale dovrá essere dichiarata, con conseguente annullamento, in quanto invasiva delle competenze statali per violazione dellart. 117, comma 2 lett. (e) o, in subordine, dellart. 117, comma 3, e dellart. 119 Costituzione, come piú precisamente specificato nellesposizione che precede.
P.Q.M.
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare lart. 8, comma 1, lettera (d) della Legge della Regione Piemonte n. 18 del 25 giugno 2008, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 3 luglio 2008 n. 27, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 1.8.2008, per i motivi illustrati nel presente ricorso.
Con loriginale notificato del presente ricorso si depositeranno:
1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 8.9.2006;
2. copia della Legge regionale impugnata.
Con ogni salvezza.
Roma, 12 agosto 2008
Ignazio Francesco Caramazza
Vice Avvocato Generale