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Bollettino Ufficiale n. 39 del 25 / 09 / 2008

Avvocatura dello Stato

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 - Ricorso n. 52 depositato il 26 agosto 2008

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 - Ricorso n. 52 depositato il 26 agosto 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici é legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

contro

la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t.,

PER LA DECLARATORIA
DELLA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

dell’articolo 8, comma 1, lettera (d) della Legge della Regione Piemonte n. 18 del 25 giugno 2008, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 3 luglio 2008, n. 27, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 1.8.2008.

Fatto

In data 3 luglio 2008 é stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte la Legge Regionale n. 18 del 25 giugno 2008 con la quale sono stati disciplinati “interventi a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale”.

Con tale normazione la Regione ha inteso predisporre un sistema integrato di interventi “nel quadro degli obiettivi di promozione culturale, scientifica, sociale ed economica della collettivitá piemontese” al fine di “valorizzare lo sviluppo... della piccola imprenditoria editoriale, quale componente del patrimonio culturale e linguistico piemontese”.

Nell’ottica del perseguimento di tale disegno, con la norma citata in epigrafe, la legge regionale ha previsto la “riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attivitá produttive (IRAP) al 2,25% a partire dall’anno 2009".

Detta disposizione eccede le competenze regionali ed é pertanto invasiva della competenza statale, in contrasto con il dettato costituzionale; la stessa viene pertanto impugnata con il presente atto affinché ne sia dichiarata la illegittimitá costituzionale con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di Diritto

1. Pacifico appare, anzitutto, che l’IRAP sia tributo statale e non proprio della Regione nel senso di cui al vigente art. 119 Costituzione, con la conseguenza che la relativa disciplina rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma lettera (e) Costituzione e che quindi é precluso alle Regioni integrare detta disciplina se non nei limiti stabiliti dalla legislazione statale (Corte Cost. 2/2006; 24/2004).

Come codesta Corte ha insegnato, infatti, é tributo proprio regionale non giá quello istituito con legge statale, ancorché la regolamentazione del suo gettito e della sua riscossione siano attribuite in tutto o in parte alla Regione, ma solo quello istituito con legge regionale (Corte Cost. 38/2004).

2. Orbene, nella specie, la normativa statale che istituí l’IRAP é stata parzialmente modificata dalla legge finanziaria 2008 (L. 24.12.2007, n. 244) che, all’art. 1, comma 50, lettera h, dispone, a decorrere dal 2008, la riduzione dell’aliquota base IRAP di cui al D.Lgs. 15.12.97 n. 446, art. 16, comma 1 dal 4,25% al 3,9%. Il successivo comma 3 del medesimo art. 16 prevede, altresí, la facoltá, da parte delle Regioni, di variare detta aliquota base nei limiti dell’1%.

L’innovazione normativa conferisce, dunque, alle Regioni, una limitata potestá di variazione dell’aliquota imponibile.

Tale essendo lo stato della normativa statale interposta, la norma regionale impugnata, riducendo l’aliquota al 2,25%, si é indubbiamente posta in contrasto con essa, eccedendo dai limiti minimi di aliquota cui essa, aveva facoltá di giungere e violando quindi la disposizione di cui all’art. 117, comma 2, lettera (e) della Costituzione, che prevede la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, precludendo alle Regioni ogni integrazione della relativa disciplina “se non nei limiti stabiliti dalla legislazione statale” (Corte Cost. 2/2006).

3. Né potrebbe opporsi che la stessa legge finanziaria 2008 sopra citata prevede, all’art. 43, che l’IRAP a partire dal 2009, assuma la natura di tributo proprio della Regione, da istituirsi con legge regionale.

Tale previsione é, infatti, allo stato, un puro futuribile mentre la norma impugnata é attuale.

A tutto voler concedere, comunque, il citato art. 43 della citata legge finanziaria 2008 dopo aver enunciato la previsione di cui sopra, cosí prosegue:

“Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall’applicazione del patto di stabilitá e crescita adottato dall’Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l’indeducibilitá dell’IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l’aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni”.

Ció significa che la determinazione della forchetta nell’ambito della quale le Regioni potranno individuare l’aliquota dell’IRAP rimarrá, in ogni caso, anche dopo l’istituzione dell’IRAP con legge regionale, di competenza della legge statale, ad evidenti fini di uniformitá tendenziali di trattamento a livello nazionale e di coordinamento del sistema tributario e della finanza pubblica.

Il che é quanto dire che anche nella denegata ipotesi che l’IRAP potesse attualmente considerarsi tributo proprio della Regione - il che si contesta -, la riduzione della relativa aliquota al di sotto della soglia minima consentita dalla legge statale violerebbe il principio fondamentale di coordinamento del sistema tributario di cui agli artt. 117 3° comma e 119 Costituzione.

Conclusivamente, la norma impugnata appare costituzionalmente illegittima e tale dovrá essere dichiarata, con conseguente annullamento, in quanto invasiva delle competenze statali per violazione dell’art. 117, comma 2 lett. (e) o, in subordine, dell’art. 117, comma 3, e dell’art. 119 Costituzione, come piú precisamente specificato nell’esposizione che precede.

P.Q.M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l’art. 8, comma 1, lettera (d) della Legge della Regione Piemonte n. 18 del 25 giugno 2008, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 3 luglio 2008 n. 27, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 1.8.2008, per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l’originale notificato del presente ricorso si depositeranno:

1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 8.9.2006;

2. copia della Legge regionale impugnata.

Con ogni salvezza.

Roma, 12 agosto 2008

Ignazio Francesco Caramazza
Vice Avvocato Generale