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Bollettino Ufficiale n. 38 del 18 / 09 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2008, n. 1-9588

Attuazione dell’articolo 116, terzo comma della Costituzione per il riconoscimento di un’autonomia differenziata della Regione Piemonte.

A relazione dell’Assessore Deorsola:

Considerato che

L’articolo 116 della Costituzione al terzo comma ha introdotto la facoltà di definire, sulla base di un’intesa tra lo Stato e la Regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al comma terzo dell’articolo 117 della Costituzione e le materie indicate dal comma secondo del medesimo articolo alle lettere l) limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s);

che il Piemonte costituisce una realtà matura per sperimentare forme e condizioni particolari di autonomia e che l’ottenimento di spazi più ampi di intervento, come consentito dalla Costituzione, permetterebbe di rafforzare il ruolo nevralgico in ambito socio-economico, anche a beneficio dell’interesse della collettività nazionale e a conferma di quella assunzione di ruolo e di responsabilità sempre assicurati dalla Regione Piemonte;

che nell’individuazione delle materie rispetto alle quali proporre l’avvio di un’intesa con lo Stato, la Regione Piemonte ha seguito i seguenti criteri:

a) funzionalità delle stesse alle scelte strategiche per lo sviluppo economico e territoriale che la Regione intende perseguire;

b) attribuzione di competenze in ambiti nei quali la Regione ha sviluppato significative esperienze;

c) riunificazione delle competenze nelle materie che solo parzialmente sono state attribuite alla potestà legislativa regionale;

che la Regione Piemonte risulta caratterizzata da elementi di peculiarità, consistenti in un articolato sistema delle autonomie locali la cui partecipazione è essenziale per la costruzione di un percorso di autonomia e responsabilità condivise nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà verticale e orizzontale, nel quale rileva la specificità dei territori montani e collinari e nell’essere zona di confine con due Stati e una Regione a Statuto speciale;

che proprio questa specificità ha portato la Regione a costruire nel tempo un processo di forte decentramento di funzioni agli enti territoriali e locali (Province, Comuni, Comunità Montane) frutto della costante concertazione con il sistema delle autonomie locali (sia nella sede istituzionale della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, sia attraverso il confronto diretto sul territorio), con ciò dando concreta attuazione ai principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

che sulla base del confronto con modelli di governo maggiormente autonomi, le relazioni transfrontaliere e la diversità e complessità dei sistemi dei servizi nelle aree montane devono essere considerate nell’ambito dei conferimenti alla Regione per quanto riguarda le politiche transfrontaliere e la gestione di territori e servizi montani;

che la particolare attenzione posta dalla Regione Piemonte rispetto al proprio patrimonio paesaggistico e culturale, obiettivo qualificante del programma regionale, non solo tende ad una sua tutela, ma è volta altresì a valorizzarlo come volano di sviluppo del territorio tanto più utile in presenza di caratteristiche geografiche tipicamente legate a problemi di spopolamento e abbandono, tali da giustificare forme e condizioni speciali di autonomia;

che la peculiarità della conformazione territoriale e orografica della Regione Piemonte, la sua collocazione periferica rispetto allo Stato ma centrale rispetto al territorio dell’Unione Europea, e la crescente esigenza di incrementare gli scambi ed i collegamenti con gli Stati vicini, richiedono un’organizzazione peculiare delle reti infrastrutturali e trasportistiche, anche alla luce delle ricadute sociali ed economiche che queste comportano;

che la stretta correlazione tra mondo della scuola, mondo universitario, della ricerca e settori produttivi, come si è strutturata nella nostra Regione, è in grado di influenzare in modo significativo lo sviluppo del territorio e che tale relazione non può prescindere dalle condizioni specifiche del contesto nel quale si colloca poiché deve muovere dai presupposti peculiari della realtà in cui interviene;

che l’ulteriore valorizzazione del tradizionale rapporto intercorrente nel territorio piemontese tra mondo produttivo, Università e ricerca scientifica, consente di generare ritorni di investimento, anche economico, nell’attività di ricerca degli atenei, creando un circolo virtuoso tra mondo accademico, mondo industriale e territorio;

che la Regione in quanto ha affrontato con interventi organici e risolutivi le numerose emergenze ambientali interessanti il suo territorio (in alcuni casi di rilevanza sovraregionale, quali l’inquinamento della Val Bormida o l’emergenza amianto) ben può rivendicare la possibilità di promuovere lo sviluppo sostenibile anche attraverso lo strumento della responsabilità civile in materia di danno ambientale, in modo che le sia riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in caso di correlazione diretta tra lo stesso ed il territorio regionale;

valutata l’opportunità di consolidare il riconoscimento dell’autonomia regionale in materia di organizzazione sanitaria e della governance del sistema, prevedendo a titolo esemplificativo la potestà di disciplinare autonomamente le forme di collaborazione tra il servizio sanitario e le Università;

considerata altresì l’opportunità di garantire alla Regione la facoltà di promuovere forme di previdenza integrativa su base regionale limitatamente alla previdenza complementare per le non autosufficienze, attraverso la costituzione di un fondo assicurativo rivolto alla popolazione piemontese;

valutato, pertanto, che la Regione Piemonte è pronta ad avviare un percorso per la definizione di un’intesa con lo Stato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 116, comma terzo, della Costituzione, in applicazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 209-34545 del 29 luglio 2008 nelle seguenti materie:

- beni paesaggistici e culturali;

- infrastrutture;

- università e ricerca scientifica;

- ambiente;

- organizzazione sanitaria;

- previdenza complementare e integrativa limitatamente agli interventi relativi alle non autosufficienze;

dato atto che la Regione a seguito del riconoscimento delle nuove competenze provvederà a verificare, d’intesa con il sistema delle autonomie locali, quali funzioni possono essere allocate presso gli Enti territoriali ed a trasferire le relative quote di tributi secondo le modalità stabilite dalla normativa attuativa dell’art. 119 della Costituzione provvedendo altresì alla necessaria perequazione;

acquisito in data 12.9.2008 il parere favorevole della Conferenza Regione- Autonomie locali, in quanto non ancora operativo il Consiglio delle Autonomie locali, comprensivo delle raccomandazioni risultanti dal verbale facente parte integrante della presente deliberazione (Allegato B);

visto l’articolo 116 della Costituzione;

visti gli articoli 2,3,4 e 97 dello Statuto regionale;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

di affidare alla Presidente della Giunta regionale il mandato a negoziare con il Governo, in armonia con il principio di leale collaborazione, per definire e sottoscrivere un’intesa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, comma terzo, della Costituzione, con riferimento alle materie indicate nel documento di cui all’allegato A.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato