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Bollettino Ufficiale n. 38 del 18 / 09 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2008, n. 29-9616

Art. 44 l.r. 70/96. Approvazione piani numerici di prelievo alle specie: volpe, starna e pernice rossa negli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e Comprensori alpini (CA) per la stagione venatoria 2008/2009.

A relazione dell’Assessore Taricco:

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;

vista la l.r. 4 settembre 1996, n. 70;

vista la D.G.R. n. 28-8945 del 9.6.2008 e s.m.i. con la quale è stato approvato il calendario venatorio per l’intero territorio regionale relativo alla stagione 2008/2009;

visto l’art. 44, comma 3, della l.r. 4 settembre 1996, n. 70 che consente l’esercizio dell’attività venatoria alle specie starna, pernice rossa e volpe esclusivamente sulla base di piani numerici, tenuto conto delle stime della consistenza di ciascuna popolazione e, per la specie volpe, di quanto previsto dalla D.G.R. n. 146-12056 del 9.9.1996 in considerazione del fattore rischio per l’eventuale trasmissione di epizoozie;

visti i piani numerici di prelievo alle suddette specie predisposti dai Presidenti dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA presentati alla Giunta regionale per l’approvazione;

vista la D.G.R. n. 146-12056 del 9 settembre 1996 “Piano di abbattimento alla specie volpe. Autorizzazioni” nella quale viene specificato il numero massimo di volpi prelevabili in rapporto alla superficie;

considerata la nota della Direzione Territorio Rurale – Settore Caccia e Pesca n. 677 del 12 febbraio 1999, indirizzata ai Comitati di gestione di ATC e CA, nella quale vengono specificate le modalità di esecuzione delle stime di consistenza delle specie stanziali oggetto di prelievo;

considerato le metodiche di stima delle presenze delle specie indicate nelle proposte di piano pervenute e verificata la loro corrispondenza alla suddetta D.G.R. n. 146-12056 del 9 settembre 1996 e alla suddetta nota che detta le disposizioni in merito;

vista la relazione tecnica dell’Osservatorio regionale sulla fauna selvatica prot. 18783 del 24.7.2008, in merito alle proposte di prelievo pervenute;

considerato, inoltre, che ai fini del controllo del piano di prelievo numerico delle specie starna, pernice rossa e volpe, il cacciatore è tenuto a dare giornalmente comunicazione al Presidente dell’ ATC o del CA di ammissione, di ogni abbattimento effettuato. I Presidenti degli ATC e dei CA, a completamento del piano numerico di prelievo autorizzato, devono provvedere a pubblicizzare la chiusura dell’attività venatoria con le procedure previste al punto 7 - “Pubblicità degli atti” - della D.G.R. n. 28-8945 del 9.6.2008 con la quale è stato approvato il calendario venatorio;

ritenuto di approvare i piani numerici di prelievo alle specie starna, pernice rossa e volpe ammissibili negli ATC e nei CA per la stagione venatoria 2008-2009, così come riportati nella tabella allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, i piani numerici di prelievo alle specie starna, pernice rossa e volpe ammissibili negli ATC e nei CA per la stagione venatoria 2008-2009, così come riportati nella tabella allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Il cacciatore, ai fini del controllo del piano di prelievo numerico delle specie starna, pernice rossa e volpe, è tenuto a dare giornalmente comunicazione al Presidente dell’ ATC o del CA di ammissione, di ogni abbattimento effettuato. I Presidenti degli ATC e dei CA, a completamento del piano numerico di prelievo autorizzato, devono provvedere a pubblicizzare la chiusura dell’attività venatoria secondo le indicazioni previste al punto 7 – “Pubblicità degli atti” – della D.G.R. n. 28-8945 del 9.6.2008 con la quale è stato approvato il calendario venatorio.

I Comitati di gestione degli ATC e dei CA sono tenuti a dare adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, prima dell’inizio della stagione venatoria.

La presente deliberazione verrà trasmessa ai Comitati di gestione degli ATC e dei CA e alle Province.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

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