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Bollettino Ufficiale n. 37 del 11 / 09 / 2008

Codice DA1410
D.D. 24 aprile 2008, n. 946

Autorizzazione idraulica N (n507) - per la realizzazione di “Interfernza con linea elettrica aerea a bassa tensione 0,4 kv in Comune di Quittengo con cavo aereo ”precordato" e sostegni in lamiera poligonale sul rio Rialmosso. Richiedente: Ditta Enel Biella

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici e fatti salvi i diritti di terzi, l’ENEL Distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti - Esercizio di Biella con sede in Via Salvo D’Acquisto, 4 ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

L’opera, ai sensi dell’art. 12 comma 9 del regolamento regionale 14/R/2004, potrà essere realizzata in via eccezionale anticipatamente e in pendenza del rilascio della relativa concessione, subordinatamente al pagamento del canone annuo anticipato con decorrenza dall’effettiva occupazione dell’area. L’occupazione è da intendersi coincidente con la data di inizio lavori che dovrà essere per tempo comunicata a questo ufficio accompagnata dalla ricevuta di avvenuto versamento del canone. L’importo da versare verrà richiesto contestualmente alla lettera di trasmissione del presente provvedimento.

Il formale atto di concessione verrà rilasciato sempre dallo scrivente Settore OO.PP. a seguito di specifica istanza corredata dai singoli pareri e autorizzazioni necessari (autorizzazioni di cui al D.lgs. n.42/2004 -vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, permesso di costruire, ecc.), e dalla documentazione di cui all’art. 3 del D.P.G.R. n.14/R del 6/12/2004.

Si richiama il rispetto delle condizioni contenute nell’Atto di Sottomissione Generale, sottoscritto avendo a mente l’art. 120 del R.D. 1775/1933, unito alla Convenzione Regione Piemonte - ENEL stipulata in data 10/05/1999, da intendersi qui integralmente riportate e confermate per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, compreso la validità dell’autorizzazione per 36 mesi a decorrere dal suo ricevimento.

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi