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Bollettino Ufficiale n. 37 del 11 / 09 / 2008
Ordinanza commissariale 3 settembre 2008, n. 6/DA1400-1.2.6
Disposizioni per lo svolgimento delle conferenze di servizi e lapprovazione dei progetti per lavori e ripristino di opere e infrastrutture pubbliche inclusi nel programma di cui allarticolo 1, comma 4 dellO.P.C.M. n. 3683/2008 e criteri per la formazione e laggiornamento del programma.
La Presidente della Giunta regionale
Commissario delegato per il superamento dellemergenza derivante dagli eventi metereologici che hanno colpito il Piemonte il 29 e 30 maggio 2008
(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13/06/2008)
Considerato che nei giorni 29 e 30 maggio 2008 la Regione Piemonte, con particolare riferimento alle Province di Torino e Cuneo, è stata colpita da eccezionali eventi metereologici che hanno determinato lesondazione di alcuni fiumi e torrenti nonché linnesco di fenomeni franosi e provocato danni ad impianti, opere e infrastrutture ed edifici pubblici e privati, determinando altresì una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
vista lOrdinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 recante Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito la Regione Piemonte e la Regione Valle dAosta nei giorni 29 e 30 maggio 2008;
visto larticolo 1, comma 1 dellO.P.C.M. citata che nomina il Presidente della Giunta regionale del Piemonte Commissario delegato per il superamento dellemergenza derivante dagli eventi in oggetto per il territorio piemontese;
visto lart. 1, comma 2 e 3 dellO.P.C.M. n. 3683/2008, il quale dispone che per gli adempimenti di propria competenza i commissari delegati possono avvalersi dei soggetti attuatori, affidando loro specifici settori di intervento ed emanando le occorrenti direttive ed indicazioni, e possono altresì avvalersi della collaborazione delle strutture regionali nonché degli enti territoriali e non territoriali;
considerato il rilevante numero degli interventi programmati e ritenuto pertanto opportuno, al fine di consentire un più rapido svolgimento degli adempimenti connessi allattuazione degli interventi stessi, avvalersi dei soggetti di cui al punto precedente, individuando gli specifici compiti da attribuire a ciascuno di essi nonché le modalità di svolgimento;
visto larticolo 2, comma 2 dell dellO.P.C.M. n. 3683/2008 che, al fine di accelerare al massimo le procedure per la ricostruzione delle opere pubbliche e di interesse pubblico danneggiate dagli eventi calamitosi ed incluse nei programmi di ripristino di cui allarticolo 1, comma 4 dellordinanza medesima, prevede che i relativi progetti, realizzati con le deroghe previste dallarticolo 5, possano essere approvati con il ricorso allo strumento della conferenza dei servizi, attuata secondo modalità dettate dallo stesso articolo 2 in deroga a quanto previsto dallarticolo 14 della legge n. 241/1990 e s.m.i;
vista lordinanza commissariale n. 5/DA1400 del 2/08/2008, con la quale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, è stato approvato un primo programma stralcio di interventi avente ad oggetto opere di difesa del suolo e ripristino di opere infrastrutturali di collegamento di proprietà comunale nonché gli interventi ritenuti più urgenti sulla base delle valutazioni tecniche delle strutture regionali competenti, e sono stati dettati i primi criteri per la realizzazione degli interventi stessi;
considerato che, ai fini del completamento del programma di interventi, occorrerà predisporre ulteriori stralci, man mano che si renderanno disponibili ulteriori risorse finanziarie;
ritenuto opportuno definire i criteri che saranno seguiti per la predisposizione dei successivi stralci, nel rispetto di quanto disposto dallarticolo 1, comma 4 dellO.P.C.M. n. 3683/2008;
visto che ai sensi dellart. 1, comma 4 citato possono essere inclusi nel programma e realizzati con le deroghe previste nell O.P.C.M. citata ulteriori interventi urgenti, finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio, finanziati con risorse diverse da quelle specificamente destinate alla ricostruzione;
ritenuto che per garantire tempestività di intervento si debbano individuare idonee modalità di gestione e aggiornamento del programma e dei suoi stralci, incaricando le strutture regionali competenti, di cui il Commissario delegato può avvalersi ai sensi dellart. 1, comma 3 dellO.P.C.M. 3683/2008, di disporre modifiche nei limiti di quanto disposto dalla presente ordinanza;
ad integrazione ed ulteriore specificazione di quanto disposto nellO.C. n. 5/14.00/2008;
dispone
Articolo 1
(Avvalimento dei soggetti attuatori)
1. Per lattuazione degli interventi di ripristino delle opere ed infrastrutture pubbliche danneggiate dallevento alluvionale del 29-30 maggio 2008 inseriti nei programmi di cui allarticolo 1, comma 4 dellO.P.C.M. n. 3683/2008 (programmi), il Commissario delegato si avvale dei Sindaci dei comuni danneggiati individuati nellO.C. n. 1/DA14.00/2008 nonché dei Presidenti delle Province di Cuneo e Torino cui sono affidati, a ciascuno per le opere e i lavori di propria competenza, i seguenti compiti:
a) affidamento degli incarichi di progettazione;
b) approvazione dei progetti non esaminati dalle conferenze di servizi regionali ai sensi dellarticolo 2;
c) occupazione durgenza e procedure espropriative eventualmente necessarie per lesecuzione degli interventi;
d) svolgimento delle ulteriori attività per connesse alla realizzazione dei lavori.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 i Sindaci e i Presidenti delle Province applicano quanto disposto allarticolo 2 dellO.P.C.M. n. 3683/2008 e possono avvalersi delle deroghe previste dallarticolo 5 dellO.P.C.M. medesima.
3. Le opere già realizzate o in via di realizzazione disposte in emergenza dai soggetti interessati, ed in particolare dai Sindaci ai sensi del comma 2 dellarticolo 5 della legge n. 225/1992, sono condotti a termine senza ulteriori provvedimenti amministrativi, fatta salva la necessità di acquisire in sanatoria le autorizzazioni necessarie per le opere permanenti.
4. Nel caso di interventi organici che interessino più comuni, il Commissario delegato individua un comune capofila quale soggetto attuatore con compiti di coordinamento e di gestione delle progettazioni nonché dellesecuzione delle opere, qualora necessario per garantire uniformità realizzativa.
Articolo 2
(Conferenze di servizi regionali)
1. I progetti relativi agli interventi compresi nei programmi possono essere esaminati dalle conferenze di servizi regionali istituite presso i Settori regionali decentrati Opere pubbliche e difesa dellassetto idrogeologico di Cuneo e di Torino (Settori decentrati OO.PP.) ai sensi dellart. 1 dellO.C. n. 5/DA14.00/2008.
2. Le conferenze di servizi regionali sono presiedute dal Responsabile del Settore decentrato OO.PP. territorialmente competente o da un responsabile del procedimento suo delegato.
3. Ai sensi dellarticolo 2, comma 2 dellO.P.C.M. n. 3683/2008, qualora il rappresentante di un amministrazione regolarmente invitata sia risultato assente o non dotato di adeguati poteri di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalladeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Lamministrazione che non possa partecipare alla conferenza può far pervenire il proprio parere entro il giorno fissato per la riunione.
4. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui allarticolo 2, commi 2 e 3 dellO.P.C.M. n. 3683/2008 e quelle di cui agli articoli 14ter e 14quater della legge n. 241/1990 non derogate dallO.P.C.M. medesima.
5. La Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo ed economia montana e foreste è incaricata di definire, nel rispetto di quanto previsto nella presente ordinanza, eventuali ulteriori disposizioni operative per lo svolgimento delle conferenze di servizi di cui al presente articolo.
Articolo 3
(Approvazione dei progetti)
1. I progetti degli interventi inseriti nei programmi sono approvati direttamente dai soggetti attuatori, salvo quanto disposto al comma 2.
2. I progetti esaminati dalle conferenze di servizi regionali ai sensi dellarticolo 2 sono approvati con atto del Responsabile del Settore decentrato, adottato sulla base degli esiti della conferenza e riassuntivo di tutti i necessari pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati, acquisiti in sede di conferenza o separatamente. Il medesimo atto costituisce anche autorizzazione allesecuzione dei lavori.
3. I Responsabili dei Settori decentrati OO.PP. e i soggetti attuatori trasmettono al Commissario delegato con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del primo programmo stralcio, un elenco dei progetti approvati nel periodo di riferimento.
Articolo 4
(Criteri per la predisposizione del programma
e degli stralci)
1. Il programma e gli stralci sono predisposti e attuati secondo quanto previsto dallarticolo 1, comma 4 dellO.P.C.M. n. 3683/2008 via via che si rendono disponibili le risorse finanziarie specificamente stanziate per la ricostruzione.
2. Ai sensi dellarticolo 1, comma 4 citato possono essere compresi nel programma e attuati con le deroghe previste dallO.P.C.M. n. 3683/2008 gli interventi, comunque finanziati, finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio, da realizzare nel territorio dei comuni di cui allO.C. n. 1/DA14.00/2008.
3. La sussistenza delle condizioni per linserimento nel programma degli interventi di cui al comma 2 è accertata dai Settori decentrati OO.PP. o dallAgenzia Interregionale per il Po (AIPO) secondo le rispettive competenze e, a seguito di esito favorevole, gli interventi sono inseriti nel primo stralcio utile ovvero, in uno o più stralci specifici.
Articolo 5
(Compiti delle strutture regionali per la predisposizione dei
programmi)
1. La Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo ed economia montana e foreste è incaricata della gestione tecnico-amministrativa dei programmi e provvede alla verifica delle esigenze anche attraverso i propri Settori decentrati OO.PP. di Cuneo e di Torino, alla formazione dei singoli stralci e, nei limiti di quanto disposto al comma 3, agli adeguamenti, assestamenti e rimodulazioni degli stralci approvati dal Commissario delegato. Provvede altresì agli adempimenti connessi allerogazione dei contributi e al monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori.
2. La Direzione regionale Opere pubbliche è autorizzata ad apportare la correzione di errori materiali eventualmente riscontrati negli stralci approvati.
3. Se, a seguito di segnalazione da parte dei soggetti attuatori e delle verifiche e degli accertamenti effettuati dai Settori decentrati OO.PP., si evidenzia la necessità di modificare in modo non sostanziale interventi inseriti in programmi stralcio già approvati, la Direzione regionale Opere pubbliche può altresì provvedere ad approvare le seguenti variazioni, ferma restando la coerenza con i criteri e le finalità del programma:
- accorpamento o divisione di interventi;
- realizzazione di ulteriori lavori, anche attraverso lautorizzazione allutilizzo delle economie derivanti dai ribassi dasta;
diminuzione di lavori.
Non può in ogni caso essere modificata la tipologia progettuale e deve rimanere invariato limporto totale dello stralcio.
4. Le variazioni di cui al comma 3 sono comunicate al Commissario delegato che ne prende atto in sede di aggiornamento o rimodulazione del programma.
5. Le variazioni che comportano modifiche sostanziali del programma sono approvate dal Commissario delegato.
La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Mercedes Bresso