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Bollettino Ufficiale n. 37 del 11 / 09 / 2008

Ordinanza commissariale 3 settembre 2008, n. 6/DA1400-1.2.6

Disposizioni per lo svolgimento delle conferenze di servizi e l’approvazione dei progetti per lavori e ripristino di opere e infrastrutture pubbliche inclusi nel programma di cui all’articolo 1, comma 4 dell’O.P.C.M. n. 3683/2008 e criteri per la formazione e l’aggiornamento del programma.

La Presidente della Giunta regionale

Commissario delegato per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi metereologici che hanno colpito il Piemonte il 29 e 30 maggio 2008

(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13/06/2008)

Considerato che nei giorni 29 e 30 maggio 2008 la Regione Piemonte, con particolare riferimento alle Province di Torino e Cuneo, è stata colpita da eccezionali eventi metereologici che hanno determinato l’esondazione di alcuni fiumi e torrenti nonché l’innesco di fenomeni franosi e provocato danni ad impianti, opere e infrastrutture ed edifici pubblici e privati, determinando altresì una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 recante Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito la Regione Piemonte e la Regione Valle d’Aosta nei giorni 29 e 30 maggio 2008;

visto l’articolo 1, comma 1 dell’O.P.C.M. citata che nomina il Presidente della Giunta regionale del Piemonte Commissario delegato per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi in oggetto per il territorio piemontese;

visto l’art. 1, comma 2 e 3 dell’O.P.C.M. n. 3683/2008, il quale dispone che per gli adempimenti di propria competenza i commissari delegati possono avvalersi dei soggetti attuatori, affidando loro specifici settori di intervento ed emanando le occorrenti direttive ed indicazioni, e possono altresì avvalersi della collaborazione delle strutture regionali nonché degli enti territoriali e non territoriali;

considerato il rilevante numero degli interventi programmati e ritenuto pertanto opportuno, al fine di consentire un più rapido svolgimento degli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi stessi, avvalersi dei soggetti di cui al punto precedente, individuando gli specifici compiti da attribuire a ciascuno di essi nonché le modalità di svolgimento;

visto l’articolo 2, comma 2 dell’ dell’O.P.C.M. n. 3683/2008 che, al fine di accelerare al massimo le procedure per la ricostruzione delle opere pubbliche e di interesse pubblico danneggiate dagli eventi calamitosi ed incluse nei programmi di ripristino di cui all’articolo 1, comma 4 dell’ordinanza medesima, prevede che i relativi progetti, realizzati con le deroghe previste dall’articolo 5, possano essere approvati con il ricorso allo strumento della conferenza dei servizi, attuata secondo modalità dettate dallo stesso articolo 2 in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge n. 241/1990 e s.m.i;

vista l’ordinanza commissariale n. 5/DA1400 del 2/08/2008, con la quale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, è stato approvato un primo programma stralcio di interventi avente ad oggetto opere di difesa del suolo e ripristino di opere infrastrutturali di collegamento di proprietà comunale nonché gli interventi ritenuti più urgenti sulla base delle valutazioni tecniche delle strutture regionali competenti, e sono stati dettati i primi criteri per la realizzazione degli interventi stessi;

considerato che, ai fini del completamento del programma di interventi, occorrerà predisporre ulteriori stralci, man mano che si renderanno disponibili ulteriori risorse finanziarie;

ritenuto opportuno definire i criteri che saranno seguiti per la predisposizione dei successivi stralci, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 4 dell’O.P.C.M. n. 3683/2008;

visto che ai sensi dell’art. 1, comma 4 citato possono essere inclusi nel programma e realizzati con le deroghe previste nell’ O.P.C.M. citata ulteriori interventi urgenti, finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio, finanziati con risorse diverse da quelle specificamente destinate alla ricostruzione;

ritenuto che per garantire tempestività di intervento si debbano individuare idonee modalità di gestione e aggiornamento del programma e dei suoi stralci, incaricando le strutture regionali competenti, di cui il Commissario delegato può avvalersi ai sensi dell’art. 1, comma 3 dell’O.P.C.M. 3683/2008, di disporre modifiche nei limiti di quanto disposto dalla presente ordinanza;

ad integrazione ed ulteriore specificazione di quanto disposto nell’O.C. n. 5/14.00/2008;

dispone

Articolo 1
(Avvalimento dei soggetti attuatori)

1. Per l’attuazione degli interventi di ripristino delle opere ed infrastrutture pubbliche danneggiate dall’evento alluvionale del 29-30 maggio 2008 inseriti nei programmi di cui all’articolo 1, comma 4 dell’O.P.C.M. n. 3683/2008 (programmi), il Commissario delegato si avvale dei Sindaci dei comuni danneggiati individuati nell’O.C. n. 1/DA14.00/2008 nonché dei Presidenti delle Province di Cuneo e Torino cui sono affidati, a ciascuno per le opere e i lavori di propria competenza, i seguenti compiti:

a) affidamento degli incarichi di progettazione;

b) approvazione dei progetti non esaminati dalle conferenze di servizi regionali ai sensi dell’articolo 2;

c) occupazione d’urgenza e procedure espropriative eventualmente necessarie per l’esecuzione degli interventi;

d) svolgimento delle ulteriori attività per connesse alla realizzazione dei lavori.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 i Sindaci e i Presidenti delle Province applicano quanto disposto all’articolo 2 dell’O.P.C.M. n. 3683/2008 e possono avvalersi delle deroghe previste dall’articolo 5 dell’O.P.C.M. medesima.

3. Le opere già realizzate o in via di realizzazione disposte in emergenza dai soggetti interessati, ed in particolare dai Sindaci ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992, sono condotti a termine senza ulteriori provvedimenti amministrativi, fatta salva la necessità di acquisire in sanatoria le autorizzazioni necessarie per le opere permanenti.

4. Nel caso di interventi organici che interessino più comuni, il Commissario delegato individua un comune capofila quale soggetto attuatore con compiti di coordinamento e di gestione delle progettazioni nonché dell’esecuzione delle opere, qualora necessario per garantire uniformità realizzativa.

Articolo 2
(Conferenze di servizi regionali)

1. I progetti relativi agli interventi compresi nei programmi possono essere esaminati dalle conferenze di servizi regionali istituite presso i Settori regionali decentrati Opere pubbliche e difesa dell’assetto idrogeologico di Cuneo e di Torino (Settori decentrati OO.PP.) ai sensi dell’art. 1 dell’O.C. n. 5/DA14.00/2008.

2. Le conferenze di servizi regionali sono presiedute dal Responsabile del Settore decentrato OO.PP. territorialmente competente o da un responsabile del procedimento suo delegato.

3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 dell’O.P.C.M. n. 3683/2008, qualora il rappresentante di un’ amministrazione regolarmente invitata sia risultato assente o non dotato di adeguati poteri di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dall’adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. L’amministrazione che non possa partecipare alla conferenza può far pervenire il proprio parere entro il giorno fissato per la riunione.

4. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 dell’O.P.C.M. n. 3683/2008 e quelle di cui agli articoli 14ter e 14quater della legge n. 241/1990 non derogate dall’O.P.C.M. medesima.

5. La Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo ed economia montana e foreste è incaricata di definire, nel rispetto di quanto previsto nella presente ordinanza, eventuali ulteriori disposizioni operative per lo svolgimento delle conferenze di servizi di cui al presente articolo.

Articolo 3
(Approvazione dei progetti)

1. I progetti degli interventi inseriti nei programmi sono approvati direttamente dai soggetti attuatori, salvo quanto disposto al comma 2.

2. I progetti esaminati dalle conferenze di servizi regionali ai sensi dell’articolo 2 sono approvati con atto del Responsabile del Settore decentrato, adottato sulla base degli esiti della conferenza e riassuntivo di tutti i necessari pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati, acquisiti in sede di conferenza o separatamente. Il medesimo atto costituisce anche autorizzazione all’esecuzione dei lavori.

3. I Responsabili dei Settori decentrati OO.PP. e i soggetti attuatori trasmettono al Commissario delegato con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del primo programmo stralcio, un elenco dei progetti approvati nel periodo di riferimento.

Articolo 4
(Criteri per la predisposizione del programma
e degli stralci)

1. Il programma e gli stralci sono predisposti e attuati secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 4 dell’O.P.C.M. n. 3683/2008 via via che si rendono disponibili le risorse finanziarie specificamente stanziate per la ricostruzione.

2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4 citato possono essere compresi nel programma e attuati con le deroghe previste dall’O.P.C.M. n. 3683/2008 gli interventi, comunque finanziati, finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio, da realizzare nel territorio dei comuni di cui all’O.C. n. 1/DA14.00/2008.

3. La sussistenza delle condizioni per l’inserimento nel programma degli interventi di cui al comma 2 è accertata dai Settori decentrati OO.PP. o dall’Agenzia Interregionale per il Po (AIPO) secondo le rispettive competenze e, a seguito di esito favorevole, gli interventi sono inseriti nel primo stralcio utile ovvero, in uno o più stralci specifici.

Articolo 5
(Compiti delle strutture regionali per la predisposizione dei programmi)

1. La Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo ed economia montana e foreste è incaricata della gestione tecnico-amministrativa dei programmi e provvede alla verifica delle esigenze anche attraverso i propri Settori decentrati OO.PP. di Cuneo e di Torino, alla formazione dei singoli stralci e, nei limiti di quanto disposto al comma 3, agli adeguamenti, assestamenti e rimodulazioni degli stralci approvati dal Commissario delegato. Provvede altresì agli adempimenti connessi all’erogazione dei contributi e al monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori.

2. La Direzione regionale Opere pubbliche è autorizzata ad apportare la correzione di errori materiali eventualmente riscontrati negli stralci approvati.

3. Se, a seguito di segnalazione da parte dei soggetti attuatori e delle verifiche e degli accertamenti effettuati dai Settori decentrati OO.PP., si evidenzia la necessità di modificare in modo non sostanziale interventi inseriti in programmi stralcio già approvati, la Direzione regionale Opere pubbliche può altresì provvedere ad approvare le seguenti variazioni, ferma restando la coerenza con i criteri e le finalità del programma:

- accorpamento o divisione di interventi;

- realizzazione di ulteriori lavori, anche attraverso l’autorizzazione all’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta;

diminuzione di lavori.

Non può in ogni caso essere modificata la tipologia progettuale e deve rimanere invariato l’importo totale dello stralcio.

4. Le variazioni di cui al comma 3 sono comunicate al Commissario delegato che ne prende atto in sede di aggiornamento o rimodulazione del programma.

5. Le variazioni che comportano modifiche sostanziali del programma sono approvate dal Commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Mercedes Bresso