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Bollettino Ufficiale n. 37 del 11 / 09 / 2008

Codice DA1604
D.D. 19 giugno 2008, n. 145

L.r. 22 novembre 1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” e l.r. 28/1990 e s.m.i.. Autorizzazione relativa al “Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava esistente denominata ”Pissa - Mucrone", localizzata territorio del Comune di Biella presentato dalla Societa’ Cave Marmi Vallestrona S.r.l.. Codice G194B.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La Società Cave Marmi Vallestrona s.r.l. con sede legale con sede legale in Baveno (VCO), Via Sempione, 49 (omissis), è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, alla realizzazione del “Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava esistente denominata ”Pissa - Mucrone", localizzata territorio del Comune di Biella, compreso entro l’area della “Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa”, sino all’11 maggio 2013, tenuto conto della validità quinquennale dell’autorizzazione di cui all’art. 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. assorbita dal giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso con deliberazione della Giunta Regionale n. 23 - 8759 del 12 maggio 2008 ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998.

2. La coltivazione e la sistemazione finale delle aree devono essere attuati nell’osservanza delle prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale, con i relativi allegati, n. 23 - 8759 del 12 maggio 2008 ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998, con la quale l’Amministrazione regionale ha espresso ha espresso i giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto in oggetto.

3. La Società esercente è tenuta al pagamento delle “Tariffe del diritto di escavazione” di cui all’art. 2 della l.r. 23 aprile 2007 n. 9, secondo le modalità definite dalla D.P.G.R. n. 23 - 8759 del 12 maggio 2008

4. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione indicata ai punti 2 e 3 della presente determinazione costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

5. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Biella, all’Ente di Gestione della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa e alla Provincia di Biella, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978, e al Ministero Ambiente Servizio Valutazione Impatto Ambientale.

6. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

7. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto