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Bollettino Ufficiale n. 37 del 11 / 09 / 2008
Codice DA1604
D.D. 19 giugno 2008, n. 145
L.r. 22 novembre 1978 n. 69 Coltivazione di cave e torbiere e l.r. 28/1990 e s.m.i.. Autorizzazione relativa al Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava esistente denominata Pissa - Mucrone", localizzata territorio del Comune di Biella presentato dalla Societa Cave Marmi Vallestrona S.r.l.. Codice G194B.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1. La Società Cave Marmi Vallestrona s.r.l. con sede legale con sede legale in Baveno (VCO), Via Sempione, 49 (omissis), è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, alla realizzazione del Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava esistente denominata Pissa - Mucrone", localizzata territorio del Comune di Biella, compreso entro larea della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa, sino all11 maggio 2013, tenuto conto della validità quinquennale dellautorizzazione di cui allart. 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. assorbita dal giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso con deliberazione della Giunta Regionale n. 23 - 8759 del 12 maggio 2008 ai sensi dellart. 12 della l.r. 40/1998.
2. La coltivazione e la sistemazione finale delle aree devono essere attuati nellosservanza delle prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale, con i relativi allegati, n. 23 - 8759 del 12 maggio 2008 ai sensi dellart. 12 della l.r. 40/1998, con la quale lAmministrazione regionale ha espresso ha espresso i giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto in oggetto.
3. La Società esercente è tenuta al pagamento delle Tariffe del diritto di escavazione di cui allart. 2 della l.r. 23 aprile 2007 n. 9, secondo le modalità definite dalla D.P.G.R. n. 23 - 8759 del 12 maggio 2008
4. Linosservanza ad ogni singola prescrizione indicata ai punti 2 e 3 della presente determinazione costituisce motivo per lavvio della procedura di decadenza dellautorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.
5. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Biella, allEnte di Gestione della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa e alla Provincia di Biella, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978, e al Ministero Ambiente Servizio Valutazione Impatto Ambientale.
6. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.
7. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto.
Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto