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Bollettino Ufficiale n. 37 del 11 / 09 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 2 settembre 2008, n. 20-9537

Modifiche ed integrazioni alla delibera di Giunta Regionale n. 48-4845 del 27.03.2008 come modificata dalla D.P.G.R. n. 9-9466 del 25.08.2008, riguardanti disposizioni per pagamenti superiori a Euro 10.000,00.

A relazione del Vicepresidente Peveraro:

Visto il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2008, n. 63, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato le nuove modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del D.P.G.R. 29 settembre 1973, n. 602;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48-8485 del 27.03.08, recante le Linee guida per l’applicazione delle disposizioni relative ai pagamenti superiori a diecimila euro - D.M. Ministero dell’Economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2008, n. 63);

vista la circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale di Finanza - Ufficio XI;

vista la recente nota n. 2722 dell’1/08/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la Competitività, recante disposizioni sui pagamenti di importo superiore ai diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni, in base alla quale si ritiene che le disposizioni del decreto n. 40/2008 non siano applicabili nel caso di erogazione di finanziamenti agevolati;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9-9466 del 25/08/2008 di modifica ed integrazione alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 48-8485 del 27.03.08;

ritenuto necessario fare proprie le ultime interpretazioni ministeriali di cui sopra relativamente all’applicazione delle disposizioni relative all’articolo 48-bis per i pagamenti superiori a diecimila euro;

considerato che, alla luce delle indicazioni pervenute e degli approfondimenti effettuati, occorre definire con ulteriori precisazioni le fattispecie escluse dall’applicazione dell’art. 48-bis del D.P.G.R. 29 settembre 1973, n. 602;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

per le considerazioni svolte in premessa, di procedere alla ulteriore modifica-integrazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 48-8485 del 27.03.08, come modificata della Deliberazione della Giunta Regionale n. 9-9466 del 25/08/2008, procedendo a sostituire nel dispositivo della stessa deliberazione l’elenco delle fattispecie escluse dall’applicazione dell’art. 48-bis del D.P.G.R. 29 settembre 1973, n. 602 con il seguente:

a) i trasferimenti di risorse finanziarie a favore delle pubbliche amministrazioni o di società a totale partecipazione pubblica diretta;

b) le somme dovute per l’esecuzione di progetti co-finanziati dall’Unione Europea o per accordi internazionali;

c) le provvidenze di natura economica ed i finanziamenti agevolati;

d) i tributi, le ritenute assistenziali e previdenziali ed i premi assicurativi;

e) i pagamenti di spese concernenti la promozione della sicurezza;

f) le somme dovute in virtù di pronunce giurisdizionali esecutive ed a seguito di procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria);

g) le somme dovute per specifiche spese obbligatorie, quali gli interventi collegati alle calamità naturali, la tutela dell’incolumità pubblica e gli oneri per il rimborso di mutui, prestiti ed altre operazioni di indebitamento;

h) i finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari;

i) i trasferimenti destinati, in via successiva, al pagamento di retribuzioni;

j) i pagamenti nei confronti di soggetti cui è stato trasferito il diritto di credito (cessionario);

k) i pagamenti nei confronti di soggetti residenti all’estero non in possesso di un codice fiscale in Italia.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)