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Bollettino Ufficiale n. 37 del 11 / 09 / 2008

Codice DA1100
D.D 4 settembre 2008, n. 651

L. 164/92, art. 10, comma 1, lettera c). Riduzione resa ad ettaro di vino classificabile come DOCG “Asti” e vincolo di destinazione dei prodotti esclusi dalla DOCG per la campagna 2008 - 2009 (vendemmia 2008).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Per conseguire l’equilibrio tra domanda ed offerta, la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G. “Asti” e “Moscato d’Asti” - come consentito dalla L. 164/92 art. 10 paragrafo c) - , viene ridotta a 7.125 litri/ettaro (equivalente a 9500 Kg/Ha).

- Qualora vengano utilizzate tecniche di arricchimento del mosto atto a divenire “Asti” o “Moscato d’Asti” D.O.C.G. quali l’osmosi inversa e la concentrazione parziale a freddo, potranno essere classificate come “uve” o “mosto” atti a divenire “Asti” o “Moscato d’Asti” DOCG quantitativi di uve o mosti superiori alla resa vino ettaro su indicata sino a compensare le perdite di prodotto determinate dall’utilizzo delle tecniche di arricchimento menzionate. La quantità di uve o mosto prodotto superiore a quanto determinato al primo punto dovrà essere proporzionale alla massa trattata e comunque non superiore a quelli previsti dal disciplinare di produzione. Questo nel permanere del limite di 7.125 litri/ettaro di vino classificabile DOCG “ASTI” o “Moscato d’Asti” .

- La perdita di prodotto determinato dall’utilizzo delle tecniche di arricchimento menzionate non può superare il 20% della massa sottoposta a trattamento.

- Non è consentita la riclassificazione del mosto atto a “Moscato d’Asti” ad “Asti Spumante”.

- Le uve Moscato Bianco ed i mosti destinati alla produzione di Asti spumante e Moscato d’Asti, eccedenti la resa di 9.500 Kg/Ha, possono essere destinate, fino ad un massimo di 25 quintali di uva ad ettaro,o all’equivalente di mosto, alle produzioni di seguito elencate:

- Mosto parzialmente fermentato da uve aromatiche moscato .

- Vino da tavola bianco secco che dovrà essere inviato alla fermentazione nei termini previsti dalla normativa in materia

- Succhi d’uva che potranno essere conservati come mosto dolce, oltre il periodo delle fermentazioni, solo in presenza di un contratto di vendita.

- Mosto muto per concentrazione che dovrà essere sottoposto al trattamento entro il 31 dicembre dell’anno di vendemmia.

- Mosto bianco che se in attesa di commercializzazione sarà oggetto di comunicazione al Consorzio per la Tutela dell’Asti entro il mese seguente al periodo vendemmiale.

- Distillazione

- Mostarda di uva o “Cognà”

- La Regione Piemonte potrà concedere eventuali specifiche deroghe per altri utilizzi, purché non prodotti aromatici, su segnalazione di un apposita commissione costituita da: parte agricola, parte industriale, Consorzio di Tutela dell’Asti, vinificatori, Regione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Gianfranco Corgiat Loia