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Bollettino Ufficiale n. 37 del 11 / 09 / 2008

Codice DA1106
D.D. 2 settembre 2008, n. 645

L.164/92 art.10,comma 1) lettera c) - Riduzione resa a ettaro D.O.C.G. “Brachetto d’Acqui” o “Acqui” e D.O.C. “Piemonte Brachetto”. Vendemmia 2008

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Ai sensi dell’art.10,comma 1) lettera c) della L.164/92 , per conseguire l’equilibrio tra domanda ed offerta, per la campagna 2008 - 2009 (vendemmia 2008) :

1. la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G. “Brachetto d’Acqui” o “Acqui” tipologia spumante, viene ridotta a 32,90 ettolitri/ettaro ( pari a 47 q/ha);

2. la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G. “Brachetto d’Acqui” o “Acqui” tipologia rosso (detto tappo raso), viene ridotta a 35 ettolitri/ettaro (pari a 50 q/ha);

3. a resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C. “Piemonte Brachetto” , viene ridotta a 37,03 ettolitri/ettaro (equivalente a 52,90 q.li/Ha).

2. Di provvedere con separato provvedimento a stabilire la destinazione dei quantitativi di prodotto esclusi dalla rivendicazione a D.O.C o D.O.C.G. Fermo restando i limiti di resa massima fissati dal disciplinare di produzione.

La presente determinazione sarà pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’Art. 61 dello Statuto e dell’Art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002

Il Dirigente responsabile
Ettore Ponzo