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Bollettino Ufficiale n. 37 del 11 / 09 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 578-38833 del 03.07.2008 di concessione di derivazione d’acqua dal T. Chiusella in Comune di Strambino ad uso energetico assentita al Comune di Strambino. Codice univoco: TO-A- 10105

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis.)

determina

1. nei limiti di disponibilita’ dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Comune di Strambino - (omissis) - la concessione:

a) in via di sanatoria dal 01.03.1999, data di attivazione della derivazione, alla data del presente provvedimento, dal T. Chiusella, a mezzo della Roggia Luva o del Tebbio, in Comune di Strambino, in misura di l/sec max 3340 e medi 2490, ad uso energetico, per produrre sul salto di mt 3.20 la potenza nominale media di kw 76.91 ed in misura di l/sec 90 continui ad uso agricolo per irrigare ettari 58 di terreni da aprile ad ottobre senza restituzione delle colature;

b) dalla data del presente provvedimento per un periodo di anni trenta successivi e continui, per l’utilizzo dell’acqua al solo scopo energetico con l’aumento di portata derivata fino a complessivi l/sec max 4.000 e medi 3.356, per produrre sul salto di mt 3,70 la potenza nominale media di kw 121,75, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nella D.D. n. 20-385534 del 07.09.2005 citata in premessa, con la quale è stata disposta l’esclusione del progetto dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale;

4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

5. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

6. che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 03.07.2008:

(omissis)

Art. 11 - Deflusso Minimo Vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa e attraverso la scala di risalita per l’ittiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 1.550 l/s.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

E’ facoltà dell’Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare.

L’Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

E’ fatta salva per l’Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l’applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali.

In tal caso ciò comporterà l’obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente. (...omissis...)"