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Bollettino Ufficiale n. 37 del 11 / 09 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia del Verbano Cusio Ossola

D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.-Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianto idroelettrico con derivazione d’acqua dallo scarico della centrale della ditta Raffineria Metalli Cusiana, nei Comuni di Casale Corte Cerro e Gravellona Toce-ditta Salumificio Nino Galli S.p.A- Determinazione n. 213 del 22 maggio 2008

Il Dirigente

(omissis)

determina

1 Di approvare il progetto (omissis), una copia del quale, opportunamente vidimata, viene allegata all’autorizzazione unica per costituirne parte integrante.

2. L’atto autorizzativo completo del progetto vidimato dovrà essere sempre disponibile presso il cantiere.

3 Di rilasciare alla ditta Salumificio Nino Galli S.p.A. (omissis), l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianto idroelettrico con derivazione d’acqua dallo scarico della centrale della ditta Raffineria Metalli Cusiana nonché per la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio dello stesso, nei Comuni di Casale Corte Cerro e Gravellona Toce, nel rispetto di tutti i contenuti della determinazione conclusiva del procedimento (omissis), formulata dal responsabile del procedimento ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. (omissis).

4. Di stabilire che l’autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà le amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione. Inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori. Si precisa infine che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa, valutate le circostanze, di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione.

5. Di apporre, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dagli interventi in argomento.

6. Di dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003, che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

7. Di delegare alla ditta titolare dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., l’esercizio dei poteri espropriativi per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione di quanto autorizzato; si precisa che la delega é riferita allo svolgimento di tutte le fasi previste dalla normativa vigente (notifica degli avvisi a tutti i proprietari dei terreni, pubblicazioni degli avvisi stessi nelle forme previste, determinazione provvisoria e definitiva delle indennità, eventuale occupazione d’urgenza, pagamento e deposito delle indennità, ecc.) ad eccezione dell’emanazione del decreto di esproprio, che verrà rilasciato dalla Provincia del VCO, sulla scorta di opportuna verifica dell’esattezza della procedura svolta; a tal fine la ditta stessa dovrà presentare alla Provincia tutta la documentazione necessaria a comprovarne l’esattezza.

8. L’esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione temporanea.

9. Di stabilire che il titolare dell’autorizzazione unica, a seguito della dismissione dell’impianto, ha l’obbligo di ripristinare, a propria cura e spese, lo stato dei luoghi. (omissis).

Verbania, 1 settembre 2008

Il Dirigente
Mauro Proverbio