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Bollettino Ufficiale n. 36 del 4 / 09 / 2008

Codice DA1000
D.D. 15 luglio 2008, n. 405

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell’area di salvaguardia del pozzo dell’acquedotto ubicato in Via Emilia, in Comune di Castelnuovo Bormida (AL).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

a) L’area di salvaguardia del pozzo dell’acquedotto ubicato in via Emilia, in Comune di Castelnuovo Bormida (AL), é definita come risulta nella planimetria “Comune di Castelnuovo Bormida - Proposta per la ridefinizione delle fasce di rispetto del pozzo dell’acquedotto comunale - Planimetria catastale in scala 1:2.000", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell’area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone pari a 400 l/min.

c) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta e allargata, e in particolare:

* è vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari redatto secondo i criteri di cui all’Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. c) del regolamento regionale 15/R del 2006;

* le attività agricole, interessanti le aree di salvaguardia, dovranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge e, a partire dall’annata agraria successiva al presente provvedimento, secondo le previsioni dei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci di cui all’Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, da presentarsi alla provincia territorialmente competente da coloro che detengono i titoli d’uso delle particelle ricadenti nell’area di salvaguardia ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006;

d) Il gestore, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

* garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall’art. 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa;

* provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari a servizio dell’agglomerato di Cascina Peretta e delle attività che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;

* provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e degli eventuali parcheggi esistenti procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno dell’area di salvaguardia medesima.

e) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

* alla Provincia di Alessandria per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;

* alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

* all’Azienda sanitaria locale;

* al Dipartimento dell’ARPA.

f) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Alessandria per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Castelnuovo Bormida affinché lo stesso provveda a:

* recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

* emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;

* notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento n. 8/R del 29/07/2002 “Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio