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Bollettino Ufficiale n. 36 del 4 / 09 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 43-9369

Programma Operativo Regionale - FESR 2007/2013 - Obiettivo “Competitivita’ regionale e Occupazione” - Asse II “Sostenibilita’ ed efficienza energetica”. Incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonte solare su discariche esaurite ed in fase di gestione post-operativa. Integrazione e modifica dell’allegato III alla D.G.R. n. 12-8312 del 3 marzo 2008.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di sostituire la definizione di cui al punto 1 del paragrafo 2 dell’allegato III alla D.G.R. n. 12-8312 del 3 marzo 2008 con la seguente dizione:

1. produzione di energia elettrica da fonte solare su discariche esaurite ed in fase di gestione post-operativa nei siti piemontesi adibiti a discarica di rifiuti inerti o di rifiuti non pericolosi di dimensioni pari o superiori a 10.000 m2;

- di precisare che, per quanto riguarda i soggetti titolari dell’iniziativa, indicati al paragrafo 3 del citato allegato III, gli stessi possono essere enti locali, singoli o associati, nonché imprese e consorzi, in qualità di proprietari, o titolari di altro diritto reale o di godimento, rispetto all’area oggetto dell’intervento, per almeno cinque anni successivi alla completa realizzazione dell’investimento;

- di destinare agli interventi previsti sulle discariche la somma iniziale di euro 10.000.000,00, nell’ambito della dotazione prevista per la Misura 3 a valere sui fondi di cui al Programma Operativo Regionale - FESR 2007/2013;

- di allegare alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale la scheda 3 di cui all’allegato III alla citata D.G.R. n. 12-8312 del 3 marzo 2008 coordinata con le presenti modifiche e integrazioni;

- di dare atto che, per la restante parte, è confermato il testo della D.G.R. n. 12-8312 del 3 marzo 2008, integrata dalla successiva D.G.R. n. 41-8478 del 27 marzo 2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

POR - FESR 2007 - 2013

ASSE II SOSTENIBILITA’

MISURA 3 (di cui all’allegato III alla D.G.R. n. 12-8312 del 3 marzo 2008)

Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e alla produzione/utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel patrimonio immobiliare delle istituzioni pubbliche, negli edifici adibiti ad uso ospedaliero e sanitario, nonché nei siti d’interesse pubblico (discariche).

1. Obiettivi specifici della misura

La misura ha come obiettivo la promozione di investimenti di razionalizzazione dei consumi energetici e di utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici di proprietà e di uso pubblico, nonché la produzione di energia elettrica da fonte solare nelle discariche avviate alla fase di gestione post - operativa.

2. Descrizione della misura

La misura prevede la concessione di agevolazioni a sostegno di progetti/programmi organici di investimento diretti alla:

1. produzione di energia elettrica da fonte solare su discariche esaurite ed in fase di gestione post-operativa nei siti piemontesi adibiti a discarica di rifiuti inerti o di rifiuti non pericolosi di dimensioni pari o superiori a 10.000 m2;

2. realizzazione di interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili e di riduzione dei consumi energetici, a parità di servizi resi, nei patrimoni immobiliari delle istituzioni pubbliche. In tale definizione s’intendono ricompresi gli interventi di efficienza energetica e di sfruttamento delle fonti rinnovabili negli immobili esistenti delle Pubbliche Amministrazioni piemontesi;

3. realizzazione di interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili e di riduzione dei consumi energetici, a parità di servizi resi, nelle strutture dell’edilizia sanitaria ed ospedaliera.

Con riferimento ai precedenti punti 2 e 3, gli interventi potranno -a titolo esemplificativo- comportare un’azione combinata sul sistema integrato edificio-impianto, migliorando in primo luogo le prestazioni termiche dell’involucro, intervenendo poi sul sistema di produzione, distribuzione e regolazione dell’energia, ai fini di razionalizzare i consumi energetici correlati agli usi di climatizzazione e agli usi tecnologici, ove presenti, eliminando gli sprechi e consentendo di ridurre la “spesa storica” per l’energia.

3. Soggetti destinatari dell’intervento

Con riguardo al punto 1 del paragrafo precedente, i soggetti destinatari dell’intervento sono gli enti locali, singoli o associati, nonché imprese e consorzi, in qualità di proprietari, o titolari di altro diritto reale o di godimento, rispetto all’area oggetto dell’intervento, per almeno cinque anni successivi alla completa realizzazione dell’investimento.

Con riguardo ai punti 2 e 3 del paragrafo precedente, i soggetti destinatari dell’intervento sono le istituzioni pubbliche (Regione, enti locali...) e le imprese con unità operativa ubicata in Piemonte.

4. Struttura incaricata dell’attuazione

La Direzione regionale competente:

- approva il bando che integra, specifica e dà attuazione alle prescrizioni ivi contenute;

- disciplina -nell’ambito di apposito atto di affidamento- l’attività del soggetto gestore di cui al successivo paragrafo 5 e ne verifica l’osservanza;

- predispone la documentazione ed i rapporti di valutazione prescritti dalla normativa comunitaria;

- esercita ogni altra funzione che non intenda affidare al soggetto di cui al successivo paragrafo 5 o ad altre strutture od autorità individuate in applicazione di leggi regionali o regolamenti comunitari.

5. Soggetto gestore

Regione Piemonte e/o Finpiemonte S.p.A. (l.r. n. 17/2007).

6. Procedure tecniche ed amministrative di selezione

Modalità di acquisizione delle manifestazioni di interesse/di individuazione dei programmi/progetti:

- bando (procedura valutativa, a sportello od a graduatoria)

- regia regionale

- titolarità regionale.

Criteri di selezione: come approvati il 30 novembre 2007 dal Comitato di Sorveglianza per le attività II.1.1 e II.1.3.

7. Forma e intensità dell’intervento regionale

L’agevolazione è concessa in forma di finanziamento agevolato, cumulato od alternativo al contributo a fondo perduto.

Nel caso in cui l’intervento regionale si configuri come aiuto di Stato, l’agevolazione è concessa, entro i massimali previsti dalla normativa comunitaria di riferimento, con l’intensità di aiuto e i tetti minimi e massimi stabiliti dal bando. Fermo restando il rispetto di tali massimali, l’intensità dell’agevolazione può essere più elevata a beneficio di determinate categorie di imprese, di determinati settori produttivi o di specifiche aree tecnologiche.

8. Controlli e revoche

Il soggetto gestore effettua controlli su singoli beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi/progetti/investimenti e delle spese oggetto dell’intervento finanziario regionale, il rispetto degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla presente scheda, dagli atti e dai provvedimenti che ne danno attuazione e dai provvedimenti che dispongono l’ammissione a finanziamento nonché la sussistenza dei requisiti d’accesso all’agevolazione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario. Nel caso di gestione affidata a Finpiemonte s.p.a., le modalità del campionamento e di svolgimento dei controlli sono stabilite nell’atto di affidamento adottato dalla struttura regionale di cui al precedente paragrafo 4.

L’ente gestore procede alla revoca (parziale o totale) dell’agevolazione nei seguenti casi:

a) interruzione dell’iniziativa anche per cause non imputabili al beneficiario;

b) qualora il beneficiario non destini l’agevolazione agli scopi che ne hanno motivato l’ammissione a finanziamento;

c) nel caso di agevolazione concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;

d) nel caso in cui i beni acquistati con l’agevolazione siano alienati, ceduti o distratti nei 5 anni successivi alla concessione dell’agevolazione;

e) nei casi in cui l’impresa subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali che possano pregiudicarne la consistenza patrimoniale o l’esecuzione dell’investimento finanziato o la restituzione del finanziamento agevolato o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti gli obblighi assunti verso il gestore Finpiemonte o verso la Regione con altri contratti di finanziamento agevolato;

f) in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il finanziamento agevolato;

g) in caso di mancata restituzione di tutto o parte del finanziamento agevolato;

h) qualora il luogo di realizzazione del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l’agevolazione può essere concessa;

i) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal bando, dal provvedimento di ammissione all’agevolazione e dalla normativa di riferimento, o nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;

j) in caso di cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria entro i 5 anni successivi alla realizzazione dell’ investimento;

k) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell’impresa finanziata ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 5 anni dalla realizzazione dell’investimento;

l) nel caso di progetti realizzati in forma associata, qualora venga meno una componente progettuale di uno o più partner, salvo che il resto della compagine si accolli l’esecuzione dell’intero progetto;

m) in caso di cessazione o trasferimento dell’unità produttiva al di fuori del territorio regionale nei 5 anni successivi alla conclusione dell’investimento ammesso all’agevolazione;

n) qualora il beneficiario dell’agevolazione non consenta l’effettuazione dei controlli o non produca la documentazione a tale scopo necessaria.

La revoca comporta la restituzione (totale o parziale) della parte di agevolazione già erogata, maggiorata degli interessi nella misura stabilita dal bando, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente.

9. Monitoraggi

Il soggetto gestore procede - secondo la cadenza e le modalità indicate dalla struttura regionale di cui al paragrafo 4 - a periodici monitoraggi in ordine all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario della misura.

Il soggetto gestore procede altresì -nei tempi, secondo le modalità ed in relazione ad indicatori definiti dalla struttura regionale di cui al paragrafo 4- a rilevare dati ed informazioni che consentano di effettuare valutazioni di risultato e -ove praticabili e significative- valutazioni d’impatto della misura.

In ogni caso, la Regione si riserva la facoltà di verificare la regolare realizzazione degli interventi, nonché la loro conformità al progetto presentato, il rispetto dei tempi approvati per la realizzazione dell’intervento e quant’altro possa risultare necessario ai fini del monitoraggio.

10. Rinvio

Per quanto riguarda le agevolazioni in oggetto, si applica la normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato e di utilizzo dei Fondi strutturali dell’U.E. che troverà puntuale specificazione nell’ambito dei singoli bandi.

11. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria iniziale della misura è pari ad euro 50.000.000,00.

Nell’ambito della suddetta dotazione, agli interventi di cui al paragrafo 2, punto 1, è destinata la somma iniziale di euro 10.000.000,00.