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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 35

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 97-9421

Sperimentazione gestionale ex art. 9 bis D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativa alla societa’ Azienda Multiservizi Sanitari - A.M.O.S. S.p.A. Presa d’atto della cessione della sperimentazione gestionale e della costituzione della societa’ a partecipazione pubblica totalitaria AMOS s.r.l.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

­ di prendere atto dello Statuto della costituenda società A.M.O.S. s.r.l., approvato con la deliberazione n. 628 del 29.07.2008 dell’Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, in qualità di capofila e d’intesa con le altre Aziende sanitarie azioniste della società AMOS S.p.A., e allegato in bozza alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale che, in conformità agli indirizzi regionali di cui ai provvedimenti richiamati nelle premesse al presente provvedimento, prevede la costituzione, con decorrenza 1 settembre 2008, di una società a partecipazione pubblica totalitaria idonea alla gestione “in house providing” dei servizi di supporto alle attività cliniche di competenza delle Aziende sanitarie costituenti la società;

­ di prendere atto, conformemente a quanto previsto dallo statuto della società AMOS s.r.l., della conclusione, con decorrenza 31 agosto 2008, della sperimentazione gestionale ex art. 9 bis del d.lgs. 502/92 e s.m.i. relativa alla Azienda Multiservizi Ospedalieri Sanitari - A.M.O.S. S.p.A.;

­ di impegnare le Aziende azioniste della costituenda società AMOS s.r.l. a concludere il periodo transitorio relativo al passaggio delle attività fra le due società entro il termine del 31.03.2009 per la generalità delle funzioni di assistenza diretta alla persona e del 30.06.2011 per le attività di ospedalizzazione a domicilio e cure domiciliari.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

STATUTO

CAPITOLO I
Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

ARTICOLO 1

E’costituita, con denominazione “AMOS s.r.l.”, una società a responsabilità limitata che entro il termine del 31 agosto 2008 dovrà essere a capitale interamente pubblico.

ARTICOLO 2

La società ha per oggetto:

a) attività correlate all’attività sanitaria, quali:

- Attività amministrative, di supporto anche tecnico, in particolare relativamente all’informazione e divulgazio-ne circa l’attività svolta dall’azienda sanitaria;

- Logistica sanitaria (ad esempio movimentazione del farmaco, movimentazione dei pazienti, approvvigionamento della protesica, gestione camere mortuarie);

- Ingegneria clinica (ad esempio manutenzione attrezzature medicali);

- Ristorazione collettiva nell’ambito delle strutture sanitarie e residenziali;

b) la prestazione di servizi tecnico sanitari di supporto all’attività clinica (quali Laboratorio analisi, Radiodiagnostica, supporto tecnico logistico alberghiero alle attività sanitarie).

Inoltre la società, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e previa specifica autorizzazione della Regione, potrà acquisire strutture sanitarie.

La società non può comunque svolgere attività di assistenza diretta così dette “core” relative ai compiti di tutela della salute, gestite direttamente dalle Aziende Sanitarie.

Più precisamente s’intendono per attività “core” quelle di tipo clinico, di ricovero e di cura svolte dal medico sul degente (ad esempio attività di pronto soccorso, di chirurgia, di rianimazione, di medicina ecc., in regime di ricovero ecc.).

La società eroga i suoi servizi esclusivamente a favore degli enti soci a seguito di affidamento diretto (“in house”) e quindi nel pieno rispetto dei principi nazionali e comunitari che limitano tali attività e che impongono il cosiddetto “controllo analogo”.

Le funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo dell’operato della società da parte degli enti soci debbono assicurare che i livelli e le condizioni di svolgimento dell’attività, anche con riferimento a standard quali-quantitativi, siano conformi al contratto di servizio ed adeguati alle esigenze degli utenti.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall’organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale.

Essa agirà, comunque, nel rispetto dei limiti e dei divieti stabiliti dall’art. 13 D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con Legge 4 agosto 2006 n. 248.

La realizzazione dell’oggetto sociale può essere perseguita mediante gestione diretta, tramite appalto (escluso tuttavia il ricorso a forme contrattuali di appalto o subappalto a terzi per la fornitura di opere e servizi direttamente connessi all’assistenza alla persona), nonchè in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 3

La società ha sede in Cuneo.

E’ di competenza dell’organo amministrativo stabilire l’indirizzo della sede sociale nell’ambito del detto Comune ed effettuarne la relativa comunicazione all’ufficio del registro delle imprese.

L’organo amministrativo ha facoltà di istituire agenzie, rappresentanze, succursali ed unità locali comunque denominate e di sopprimerle.

ARTICOLO 4

La durata della società è fissata sino al trentuno dicembre duemilaventiquattro (31 dicembre 2024) e può essere prorogata con deliberazione dell’assemblea dei soci, assunta con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

CAPITOLO II
Capitale - Quote di partecipazione - Soci - Finanziamenti -Diritti particolari di singoli soci - Recesso

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila).

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura, di crediti ed in genere di tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica.

Per le decisioni di aumento e di riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c..

Potranno - in ogni caso - acquistare la qualità di soci esclusivamente Aziende Sanitarie Regionali (ASR).

ARTICOLO 6

I soci potranno effettuare a favore della società versamenti in conto capitale (proporzionali alle quote sociali ed improduttivi di interessi) o (senza il vincolo della proporzionalità alle quote sociali) meri finanziamenti con obbligo di rimborso, a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Salvo diversa determinazione assembleare, anche i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi di interessi. Il rimborso di detti finanziamenti è comunque sottoposto alle limitazioni di cui all’articolo 2467 del Codice Civile per i casi previsti da detta norma.

In ogni caso i soci dovranno specificare per iscritto il tipo di finanziamento o versamento effettuato e l’organo amministrativo dovrà appostare correttamente in bilancio quanto versato dal socio. In mancanza di tale specificazione, quanto dato si intenderà senz’altro a titolo di versamento in conto futuro aumento del capitale sociale.

ARTICOLO 7

La partecipazione di ciascun socio è proporzionale al suo conferimento e - salvo quanto infra precisato all’art. 8 - i diritti sociali spettano a tutti i soci proporzionalmente alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le partecipazioni sociali sono divisibili e trasferibili, ma soltanto a favore di Aziende Sanitarie Regionali.

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento della sua iscrizione nel libro dei soci.

Le partecipazioni non possono essere costituite in pegno.

ARTICOLO 8

Ai fini di realizzare il controllo analogo proprio della società che opera in house, ad ogni Azienda Sanitaria Regionale socio spetta, a norma del terzo comma dell’art.2468 c.c., il potere di indicare all’organo amministrativo, se lo riterrà opportuno, aspetti progettuali/obiettivi/modalità operative relativi ai servizi prestati a favore del socio stesso; spetta pure il diritto di segnalare all’organo amministrativo eventuali disfunzioni nella gestione dei servizi svolti a suo favore dalla società, richiedendo che vengano apportati correttivi, nonché di esprimere il suo motivato dissenso in ordine ad atti gestionali che interessino i servizi svolti a suo favore dalla società, dissenso che può spingersi (ove l’organo amministrativo non ne tenga conto) fino ad un diritto di veto sul compimento di determinati atti o sull’attuazione di deliberazioni del consiglio, richiedendo che della questione sia investita l’assemblea dei soci.

ARTICOLO 9

Hanno diritto di recesso i soci che non hanno concorso all’approvazione delle decisioni riguardanti:

a) il cambiamento dell’oggetto della società;

b) la trasformazione della società;

c) la fusione e la scissione della società;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) l’eliminazione di una o più cause di recesso indicate nel presente statuto, in quanto sopprimibili;

f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto della società;

g) l’aumento del capitale sociale mediante offerta a terzi per l’ipotesi di cui all’art. 2481 bis, primo comma, secondo periodo c.c.;

h) la soppressione o la modificazione dei diritti attribuiti a singoli soci a norma dell’art.8 del presente statuto.

Il socio può recedere, inoltre, in caso di risoluzione o scioglimento del contratto di servizio fra la società e il socio.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all’organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall’iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle deliberazioni assembleari dei soci della decisione che lo legittima, con indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L’onere di provare la mancanza di tempestività del recesso è a carico della società, poiché l’organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all’esercizio del recesso entro dieci giorni dalla data in cui né è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Esercitato il recesso, la quota del socio recedente non è trasferibile.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica l’art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

CAPITOLO III
Decisioni dei soci - Assemblea

ARTICOLO 10

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale (ovvero anche singoli soci nelle ipotesi di cui all’art. 8 del presente statuto) sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori;

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni dei soci devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

Assemblea

ARTICOLO 11

L’assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia.

L’assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti tra loro, audio e/o video collegati, a condizione che:

a) siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il segretario.

b) sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere, trasmettere i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;

e) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio.

ARTICOLO 12

L’assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o, in subordine, da un amministratore.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l’assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, o anche dal socio o dai soci che ne abbiano fatto inutilmente richiesta all’organo amministrativo, a norma del precedente art. 10.

L’assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, ed ai sindaci, almeno otto giorni prima dell’adunanza con lettera raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.

Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

Nell’avviso di convocazione può essere prevista una seconda convocazione, a distanza di non meno di ventiquattro ore, per il caso di non legale costituzione della prima, pur valendo le medesime maggioranze.

Anche in mancanza di formale convocazione l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all’assemblea, dovranno rilasciare preventivamente apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

ARTICOLO 13

L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice presidente che ne fa le veci. In caso di assenza o di impedimento di questi, l’assemblea è presieduta dalla persona designata, a maggioranza semplice, dagli intervenuti.

L’assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’assemblea e proclamare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 14

Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi previsti dalla legge o quando ciò sia ritenuto opportuno, il verbale viene redatto da un notaio ed in tal caso non è necessaria la nomina del segretario.

Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare gli accertamenti effettuati dal presidente, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.

Il verbale deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 15

Possono intervenire all’assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società.

La delega deve essere conservata negli atti della società. Spetta al presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento all’assemblea e la regolarità delle deleghe.

ARTICOLO 16

L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Per le deliberazioni di cui al secondo comma, numeri 4) et 5), dell’art. 2479 del codice civile, ivi compresa la modifica dei diritti riconosciuti a singoli soci dall’art. 8 del presente statuto, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse, specifiche maggioranze.

CAPITOLO IV
Amministrazione

ARTICOLO 17

La società è amministrata da un consiglio composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, anche non soci, eletti dall’assemblea.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2382 c.c.

Gli amministratori restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Gli amministratori potranno cessare dalla carica prima della scadenza del termine per:

- dimissioni;

- revoca da parte dell’assemblea, che potrà avvenire anche ad nutum e senza alcun diritto ad indennità o risarcimento;

- il sopravvenire delle cause di cui all’art. 2382 c.c.

ARTICOLO 18

Se nel corso dell’esercizio viene a mancare un amministratore, esso sarà sostituito per cooptazione dai restanti membri del consiglio, a norma dell’art. 2386 del codice civile.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori, l’intero consiglio si intende decaduto e l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d’urgenza dai consiglieri rimasti in carica, i quali, nel frattempo, potranno solo provvedere alle operazioni di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 19

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

ARTICOLO 20

Il consiglio si riunisce sia presso la sede della società, sia altrove - purché in Italia - tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri.

ARTICOLO 21

Il consiglio viene convocato dal presidente con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, da spedirsi a ciascun amministratore ed ai sindaci almeno 3 (tre) giorni prima dell’adunanza e, nei casi d’urgenza, con telegramma, fax, o e-mail da spedirsi almeno un giorno libero prima.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 22

Per la regolarità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

E’ ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati in tempo reale, nonché visionare, ricevere, trasmettere i documenti relativi alle materie oggetto della discussione; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 23

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L’assemblea può inoltre assegnare loro un compenso annuale.

ARTICOLO 24

L’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ma nell’ambito e nel rispetto di quanto indicato all’art. 8 del presente statuto, con la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell’oggetto sociale.

In sede di nomina possono essere stabiliti limiti ai poteri degli amministratori.

ARTICOLO 25

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente, precisandone i poteri e il modo di operare. Possono essere delegati tutti i poteri senza alcuna necessità di specifica elencazione, salvo quelli esclusi per legge, come le attribuzioni indicate nell’articolo 2475, comma quinto c.c. La delega è revocabile ad nutum, in qualsiasi momento.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori nonchè, per determinati atti o categorie di atti, procuratori ad negotia e procuratori speciali.

ARTICOLO 26

La rappresentanza generale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato. La firma del vice presidente fa prova nei confronti di terzi dell’assenza o dell’impedimento del presidente.

La rappresentanza spetta inoltre ai consiglieri delegati, nei limiti della delega conferita, nonché ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro attribuiti nell’atto di nomina.

CAPITOLO V
Collegio sindacale - Controllo dei soci

ARTICOLO 27

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

I sindaci sono nominati dall’assemblea dei soci, che ne determina anche il compenso per tutta la durata dell’incarico; l’assemblea elegge anche il presidente del collegio sindacale.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita anche il controllo contabile a norma di legge; deve essere composto esclusivamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408 del codice civile.

I sindaci devono assistere alle assemblee dei soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle condizioni sopra indicate per le riunioni del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 28

Ogni socio ha ampi poteri per controllare la gestione amministrativa e finanziaria della società; in particolare, a norma dell’art. 2476, secondo comma, del codice civile, ha il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.

CAPITOLO VI
Bilancio ed utili

ARTICOLO 29

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l’organo amministrativo procede alla formazione del bilancio di esercizio, a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine - fino a 180 (centottanta) giorni - nei limiti ed alle condizioni di cui al secondo comma dell’art. 2364 del codice civile. In tali casi gli amministratori saranno tenuti a segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 30

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci (in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta), salvo diversa decisione dell’assemblea dei soci.

CAPITOLO VII
Scioglimento

ARTICOLO 31

La società si scioglie:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall’articolo 2482-ter c.c.;

e) nell’ipotesi prevista dall’articolo 2473 c.c.;

f) per deliberazione dell’assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

Costituisce, inoltre, causa di scioglimento della società l’eventualità che entro il 31 agosto 2008 il capitale sociale non sia interamente in mano pubblica.

Gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell’ipotesi sopra prevista alla lettera f), alla data dell’iscrizione della relativa deliberazione assembleare.

CAPITOLO VIII
Disposizioni finali

ARTICOLO 32

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata; nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rivelare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme in tema di società per azioni.

CAPITOLO IX
Disposizioni transitorie

ARTICOLO 33

Essendo stata la società costituita (con atto del 4 ottobre 2004) con un oggetto sociale più ampio di quello attualmente stabilito all’art. 2, è previsto un periodo transitorio (fino al 31 marzo 2009) nel corso del quale potranno essere ancora svolte le attività attualmente in essere, curando la graduale cessazione/dismissione delle stesse.

La società potrà esercitare attività di ospedalizzazione a domicilio, quali le cure domiciliari, esclusivamente nell’ambito delle Aziende Sanitarie Regionali per le quali il servizio è già stato effettuato durante il periodo di sperimentazione gestionale (Azienda Sanitaria di Asti)e sotto il controllo di detti Enti di riferimento fino alla scadenza del termine di validità del Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2010, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 24.10.2007 n. 137-40212 e comunque, per la risoluzione del periodo del regime transitorio, entro il 30 giugno 2011 l’Azienda Sanitaria di Asti presenterà alla Regione Piemonte apposito piano per la gestione in forma diretta di tali servizi.

Le modalità organizzative e gli aspetti finanziari riguardanti la gestione transitoria per l’estinzione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e le aziende sanitarie, sono definiti con apposite convenzioni.