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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 35

Codice DA0713
D.D. 20 maggio 2008, n. 576

Comune di Baveno (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso con concessione amministrativa per anni 10 a terzi, di porzione di mq. 27.000 del terreno comunale di uso civico distinto al NCT Fg. 6 - mapp. 37parte, per ripresa attivita’ estrattiva nella cava di granito rosa, sita in frazione “Feriolo”, localita’ Monte Camoscio, denominata “ex Grassi” e usi accessori. Autorizzazione.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Baveno (VCO) a mutare la destinazione d’uso di porzione di mq. 27.000 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 6 - mapp. 37parte, per darla in concessione amministrativa alla Ditta “Cave Marmi Vallestrona s.r.l.” di Baveno (VCO), per un periodo di anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire la ripresa della coltivazione di una cava di granito rosa sita in frazione “Feriolo”, località “Monte Camoscio”, denominata “ex Grassi” nonché gli usi accessori inerenti l’attività estrattiva, (piazzali di manovra, accessi ed eventuali discariche), purchè nei limiti dell’area autorizzata;

che il Comune di Baveno (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell’atto di concessione che verrà stipulato con il privato Concessionario relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la coltivazione e l’uso dell’area di cava in argomento e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

la porzione di mq. 27.000 del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la D.G.R. n. 11-1800 del 19.12.2005, con la L.R. n. 9/07 e con la L.R. n. 22/07, inoltre al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del privato Concessionario;

la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto periziato dal precitato elaborato tecnico definitivo del Marzo 2008 (approvato con la precitata D.C.C. n. 14/2008 e ritenuto congruo dall’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte), analiticamente specificato in premessa e, più precisamente:

- canone annuo fisso inerente i mancati frutti, per il non esercizio dell’uso civico originario, Euro 840,00,

- canone annuo fisso, per l’occupazione e l’uso dell’area di mq. 27.000, dovuto indipendentemente dal quantitativo di materiale estratto, Euro 12.150,00,

- canone annuo variabile, in funzione del materiale estratto commercialmente valido, pari a Euro 10,78/mc. che, per la volumetria media annua estraibile prevista in mc. 12.754, ammonta a complessivi Euro 137.488,12;

- dal canone variabile di estrazione, di cui paragrafi precedenti, potrà essere disposta dal Comune la decurtazione della somma ulteriormente dovuta dal privato Concessionario a seguito dell’applicazione dell’art. 2 della L:R. 9/2007 che andrà utilizzata ai sensi dei commi 4 e 5 dello stesso articolo. Diversamente tale somma dovrà essere versata dal precitato Concessionario in aggiunta al parimenti già citato canone variabile di estrazione;

- eventuali conguagli potranno essere effettuati, oltre per quanto specificato in premessa (sensibili e documentate variazioni dei costi e dei prezzi di mercato - effettivi volumi di estrazione rapportati alla qualità del materiale estratto), solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune - Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’approvazione di verifiche demaniali;

- Il Comune di Baveno (VCO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione e, comunque, utilizzarli nel rispetto dei disposti di cui all’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del privato Concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri