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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 35

Codice DA0713
D.D. 2 aprile 2008, n. 448

Comune di Bagnolo Piemonte (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso con concessione amministrativa per anni 10 a favore di terzi , di porzioni di complessivi mq. 10.100 di terreni comunali gravati da uso civico, per estrazione gneiss lamellare e usi accessori. Autorizzazione.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di autorizzare il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) a mutare la destinazione d’uso di porzioni di complessivi mq. 10.100 dei terreni comunali gravati da uso civico siti in località “Conformo Alto” e distinti al NCT Fg. 5 - mapp. 53/parte, per darle in concessione amministrativa a terzi per un periodo di anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire l’estrazione di gneiss lamellare e gli eventuali usi accessori (strade di accesso e discariche), purché nei limiti dell’area autorizzata;

- che il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione che verranno stipulati con le Società Concessionarie relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che i Concessionari non potranno operare sulle aree in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la coltivazione e l’uso dell’area di cava in argomento e che, in difetto, le concessioni eventualmente rilasciate dal Comune, dovranno essere revocate;

di dare atto che:

- le porzioni di complessivi mq. 10100 del terreno oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20/PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere delle concessioni, salvo rinnovo delle stesse, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese dei Concessionari;

- dalla quota variabile in funzione del materiale estratto, del già citato canone annuo minimo omnicomprensivo di euro 37.405,25, potrà essere disposta dal Comune la decurtazione della somma ulteriormente dovuta a seguito dell’applicazione dell’art. 2 della L.R. 9/2007, che andrà utilizzata ai sensi dei commi 4 e 5 dello stesso articolo. Diversamente tale somma dovrà essere versata dai privati concessionari, in proporzione alle aree concesse ad ognuno, in aggiunta alla quota di competenza del precitato canone minimo annuo;

- le concessioni non potranno essere stipulate a condizioni economiche inferiori a quanto periziato ed approvato con la già citata D.C.C. n. 3/2007, dallo stesso Comune di Bagnolo Piemonte (CN), tenuto conto della rideterminazione del canone annuo conseguente a mero errore di calcolo, così come specificato in premessa, fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge;

- eventuali conguagli potranno essere effettuati, oltre per quanto specificato in premessa (sensibili e documentate variazioni dei costi e dei prezzi di mercato - effettivi volumi di estrazione rapportati alla qualità del materiale estratto), solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune-Concessionari) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’approvazione di nuove verifiche demaniali;

- il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione e, comunque, utilizzarli nel rispetto dei disposti di cui all’articolo 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

- tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico dei privati Concessionari.

- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri