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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 35

Codice DA1604
D.D. 6 giugno 2008, n. 136

L.r. 69/1978 “Coltivazione di cave e torbiere” e l.r. 28/1990 e s.m.i. modifica del provvedimento autorizzativo ai sensi dell’art. 8 della l.r. 69/1978 dell’autorizzazione relativa al “Progetto di riqualificazione ambientale in Comune di Pontestura mediante la coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia localizzato nel Comune di Pontestura (AL) loc. Cascina Scarella”, presentato dalla Soc. Allara S.p.A. Cod. M1810A.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La Società Allara S.p.A. con sede legale in Casale Monferrato (AL), Strada per Frassineto Po, 42 (omissis), è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, alle seguenti modifiche relative al “Progetto di riqualificazione ambientale in Comune di Pontestura mediante la coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia localizzato nel Comune di Pontestura (AL) località Cascina Scarella”:

a. non installare l’impianto di lavorazione inerti;

b. posizionare la pesa e i relativi box di servizio all’interno dell’area di intervento.

2. Inoltre devono essere realizzati raccordi con il piano di campagna esistente (verso la Lanca e il lato Ovest) che, per quanto possibile e senza l’eliminazione di esemplari di specie autoctone, abbiano inclinazione uniforme ed evitino salti di quota tra l’area oggetto dell’intervento e il piano di campagna esistente.

3. Restino inalterate la scadenza dell’autorizzazione in corso e tutte le condizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 6 - 6096 dell’11 giugno 2007 e nella d.d. regionale n. 40 del 19 novembre 2007 e nei loro allegati.

4. La coltivazione e la sistemazione finale delle aree devono pertanto essere attuati nell’osservanza delle prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale, con i relativi allegati, n. 6 - 6096 dell’11 giugno 2007 ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998 e nella d.d. regionale n. 40 del 19 novembre 2007 e nei loro allegati.

5. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione indicata ai punti 2, 3 e 4 della presente determinazione costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

6. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Pontestura, all’Ente di Gestione del di Gestione del Parco Fluviale del Po e dell’Orba e alla Provincia di Alessandria, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

7. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

8. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto